Decreto cautelare 31 luglio 2015
Ordinanza cautelare 27 agosto 2015
Decreto decisorio 3 settembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 03/09/2021, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/09/2021
N. 01124/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2015, proposto da
Società Tizè Centro Vacanza s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Zambelli, Matteo Zambelli e Federico Povelato, con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Rosolina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Cappelletto e Luigi Migliorini, con domicilio eletto presso lo studio Marco Cappelletto in Venezia-Mestre, via G. Pepe. 6;
Magistrato alle Acque, Regione Veneto, Regione Veneto - Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione Rovigo, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia Demanio Direzione Regionale Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;
Ministero Trasporti, in persona del Ministro pro tempore e Capitaneria di Porto di Chioggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
nei confronti
Società Capital Ferro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Greco, Manuela Muscardini, Giuseppe Rizzi e Carlo Sarasso, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Rizzi in Venezia, via delle Industrie, 9 Vega P. Au;
IA OS Contado, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Rosolina, Ufficio Demanio Turistico Ricreativo prot. N. 9044, in data 27 maggio 2015, con cui è stata reintestata alla società Capital Ferro s.p.a. la concessione demaniale marittima n. 5 del 27 maggio 2004;
- della comunicazione di avvio del procedimento del Comune di Rosolina prot. N. 5130 dell’8 aprile 2015;
- della comunicazione prot. N. 7386 dell'8 maggio 2015 dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda;
- di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale o finale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 82 e 83 cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 31 luglio 2015;
Rilevato altresì che in data 14 settembre 2020 la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite, tramite p.e.c., l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co.1, cod. proc. amm., e che tale avviso è stato ricevuto nella stessa data di trasmissione;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che pertanto il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate.
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso il giorno 30 agosto 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO