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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 24/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 759/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da ricorrente. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - NE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240012400237000 CREDITO IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 91/2025 depositato il 24/03/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso.
Resistente: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ricorrente srls ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di NE nonché dell'Agenzia delle Entrate IO la cartella esattoriale n. 04720240012400237000 con la quale l'ente riscossore ha proceduto a richiedere il pagamento di una somma pari a complessivi € 25.066,29, derivante a sua volta da un atto di recupero notificato alla parte, e da questa impugnato, con il quale l'ente impositore aveva proceduto a richiedere la restituzione di un credito di imposta per la formazione del personale 4.0 indebitamente compensato in quanto ritenuto inesistente.
La parte ha eccepito la mancanza di motivazione della cartella impugnata soprattutto con riferimento alle ragioni per le quali l'Agenzia IO stesse procedendo al recupero mediante iscrizione nel ruolo straordinario, e nonostante si fosse in pendenza dell'impugnazione nei confronti dell'atto presupposto.
Ha lamentato dunque l'omessa motivazione in cartella sul perché di tale iscrizione a ruolo straordinario nonché sull'assenza del periculum che abbia potuto giustificarla.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale la quale ha controdedotto motivando sulla correttezza del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso della società
La ricorrente ha quindi depositata ulteriore memoria in cui ha sostanzialmente specificato e ribadito le proprie posizioni.
Il processo è stato discusso all'udienza del 24.03.2025 con la WATERWELL 1 in collegamento da remoto e la resistente in presenza, le quali si sono riportate alle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Il tributo di cui all'atto di recupero TKQCR6D00060/2023 che fu notificato alla parte ricorrente e contro il quale questa ha presentato ricorso, è stato legittimamente iscritto nel ruolo straordinario ex art.15 bis DPR
602/1973.
La richiesta di restituzione era stata avanzata in relazione ad un credito inesistente che la parte aveva indebitamente compensato.
Ebbene, in questi casi, l'iscrizione a ruolo straordinario del tributo non versato a seguito del recupero, è prevista dalla stessa legge.
È difatti il legislatore ad aver previsto tale possibilità allorquando, nell'art. 27, comma 19, del DL 185/2008, ha stabilito che: “in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero di cui al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602”. Dunque, una volta che la cartella di pagamento impugnata richiami tali norme, oltre al precedente atto di recupero notificato, nessun obbligo né onere di ulteriore motivazione aveva l'Agenzia IO atteso che: a) l'atto presupposto era stato notificato alla società ed il suo contenuto era ad essa perfettamente conosciuto, tanto da essere stato anche impugnato;
b) gli articoli di legge richiamati nell'atto indicano le norme che impongono all'ente riscossore, in questi casi, di procedere con l'iscrizione al ruolo straordinario e con l'invio della cartella esattoriale.
Dunque, in presenza di tributo derivante dal recupero di crediti inesistenti si agisce ex lege così come previsto dall'art.15 bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602 (come previsto dall'art. 27, comma 19, del DL 185/2008). La ratio, anche in termini di sussistenza del periculum, non può che essere quella di ottenere al più presto la restituzione dell'indebita compensazione derivata dall'aver utilizzato un credito inesistente, ipotesi questa valutata con maggior severità e rigore. Stante la valutazione a monte del legislatore non vi è alcuna necessità per l'ente, in quanto resa superflua dalla scelta legislativa, di motivare alcunchè.
Il ricorso è pertanto respinto e la parte soccombente è condannata alla rifusione in favore della resistente delle spese di lite che si liquidano in € 2450,00 oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell'agenzia costituita delle spese del giudizio che liquida in euro 2.450,00 oltre accessori dovuti per legge.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 24/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 759/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da ricorrente. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - NE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240012400237000 CREDITO IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 91/2025 depositato il 24/03/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso.
Resistente: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ricorrente srls ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di NE nonché dell'Agenzia delle Entrate IO la cartella esattoriale n. 04720240012400237000 con la quale l'ente riscossore ha proceduto a richiedere il pagamento di una somma pari a complessivi € 25.066,29, derivante a sua volta da un atto di recupero notificato alla parte, e da questa impugnato, con il quale l'ente impositore aveva proceduto a richiedere la restituzione di un credito di imposta per la formazione del personale 4.0 indebitamente compensato in quanto ritenuto inesistente.
La parte ha eccepito la mancanza di motivazione della cartella impugnata soprattutto con riferimento alle ragioni per le quali l'Agenzia IO stesse procedendo al recupero mediante iscrizione nel ruolo straordinario, e nonostante si fosse in pendenza dell'impugnazione nei confronti dell'atto presupposto.
Ha lamentato dunque l'omessa motivazione in cartella sul perché di tale iscrizione a ruolo straordinario nonché sull'assenza del periculum che abbia potuto giustificarla.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale la quale ha controdedotto motivando sulla correttezza del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso della società
La ricorrente ha quindi depositata ulteriore memoria in cui ha sostanzialmente specificato e ribadito le proprie posizioni.
Il processo è stato discusso all'udienza del 24.03.2025 con la WATERWELL 1 in collegamento da remoto e la resistente in presenza, le quali si sono riportate alle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Il tributo di cui all'atto di recupero TKQCR6D00060/2023 che fu notificato alla parte ricorrente e contro il quale questa ha presentato ricorso, è stato legittimamente iscritto nel ruolo straordinario ex art.15 bis DPR
602/1973.
La richiesta di restituzione era stata avanzata in relazione ad un credito inesistente che la parte aveva indebitamente compensato.
Ebbene, in questi casi, l'iscrizione a ruolo straordinario del tributo non versato a seguito del recupero, è prevista dalla stessa legge.
È difatti il legislatore ad aver previsto tale possibilità allorquando, nell'art. 27, comma 19, del DL 185/2008, ha stabilito che: “in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero di cui al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602”. Dunque, una volta che la cartella di pagamento impugnata richiami tali norme, oltre al precedente atto di recupero notificato, nessun obbligo né onere di ulteriore motivazione aveva l'Agenzia IO atteso che: a) l'atto presupposto era stato notificato alla società ed il suo contenuto era ad essa perfettamente conosciuto, tanto da essere stato anche impugnato;
b) gli articoli di legge richiamati nell'atto indicano le norme che impongono all'ente riscossore, in questi casi, di procedere con l'iscrizione al ruolo straordinario e con l'invio della cartella esattoriale.
Dunque, in presenza di tributo derivante dal recupero di crediti inesistenti si agisce ex lege così come previsto dall'art.15 bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602 (come previsto dall'art. 27, comma 19, del DL 185/2008). La ratio, anche in termini di sussistenza del periculum, non può che essere quella di ottenere al più presto la restituzione dell'indebita compensazione derivata dall'aver utilizzato un credito inesistente, ipotesi questa valutata con maggior severità e rigore. Stante la valutazione a monte del legislatore non vi è alcuna necessità per l'ente, in quanto resa superflua dalla scelta legislativa, di motivare alcunchè.
Il ricorso è pertanto respinto e la parte soccombente è condannata alla rifusione in favore della resistente delle spese di lite che si liquidano in € 2450,00 oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell'agenzia costituita delle spese del giudizio che liquida in euro 2.450,00 oltre accessori dovuti per legge.