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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 4485/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4485 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa con ricorso congiunto
DA
(nata a [...] il [...] C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. DONNARUMMA ENRICO presso il quale elettivamente domicilia in Scafati (SA) alla Via Bonifica vic. Langellotti n.21
E
(nato a [...] il [...] C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SERRA LUCIA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale Is. G/7
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.03.2025 e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale erano nati quattro figli:
CA (24.06.2014) (11.09.2020) (01.03.2022) e (28.05.2023) Per_1 Per_2 Per_3
1 rappresentavano di aver convissuto presso la nonna materna del ricorrente e che da circa due anni la convivenza era divenuta intollerabile al punto da indurre la - ad ottobre 2024 - a Pt_1 ritornare presso la sua famiglia di origine. I ricorrenti rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori. In particolare chiedevano recepirsi le condizioni riportate nel ricorso.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc. e con il medesimo decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione, venivano sollevati alcuni rilievi critici emersi in seguito all'esame delle condizioni pattuite e dunque le parti venivano invitate a rimodularle.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 14.10.2025 celebrata in modalità cartolare le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di regolamentare la responsabilità genitoriale sui figli in conformità alle condizioni pattuite e successivamente rimodulate alla stregua dei rilievi sollevati.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
I ricorrenti hanno chiesto recepirsi in sentenza i seguenti accordi:
1-il domicilio comune è già stato lasciato dalla che vi rinuncia, la quale ha trovato una Pt_1 nuova sistemazione nell'immobile sito in Qualiano alla Via Santa Maria a Cubido, 23, che occupa con i figli che con lei convivranno e presso il quale hanno trasferito la loro residenza;
- 2 I figli minori , e resteranno affidati ad entrambi i Per_4 Per_1 Per_2 Per_3 genitori con il regime del c.d. affidamento congiunto ex art. 155 c.c. novellato, con domicilio prevalente degli stessi presso la madre;
- 3 Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
- 4 Onde consentire un corretto sviluppo psico-fisico dei minori, i genitori convengono concordemente che il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, potrà vedere e tenere con sé i figli un pomeriggio a settimana e precisamente il Giovedì dalle ore 18:00 alle ore
2 21:00, nonché, a settimane alterne, dalle 20:00 del venerdì fino alle 19:00 della domenica, con pernottamento presso la propria abitazione, sita in Napoli, alla via Il Flauto Magico, 132.
- 5 Quanto alle festività natalizie il padre terrà con sè i figli ad anni alterni il 24 e 25 Dicembre ed il 6 Gennaio di un anno, il 26 e 31 Dicembre ed il 1° Gennaio dell'anno successivo, salvo diverso accordo stabilito congiuntamente dai genitori;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e pasquetta, l'anno successivo con la madre;
- 6 Le vacanze estive saranno trascorse con il padre una settimana di continuo nel mese di Luglio
e/o Agosto secondo le rispettive esigenze e previo accordo almeno un mese prima. In ogni caso, i figli non potranno essere condotti all'estero, ai sensi della vigente normativa sull'espatrio dei minori, senza il congiunto consenso di entrambi i genitori;
corre altresì l'obbligo reciproco per i genitori di informare l'altro coniuge delle proprie destinazioni e dei propri spostamenti al di fuori della provincia di Napoli, allorquando compiuti insieme ai figli;
- 7 I figli minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno ed onomastico rispettando il criterio dell'alternanza e secondo le modalità di tempo e di luogo di seguito indicate;
-8 I predetti trascorreranno con il padre la festa del Papà, nonché il compleanno e l'onomastico dello stesso. Analogamente trascorreranno con la madre la festa della mamma, nonché
l'onomastico ed il compleanno della predetta. In tali ipotesi gli orari osservati per la permanenza presso il padre saranno quelli ordinariamente previsti per il giorno infrasettimanale o per il week end in cui cadrà la ricorrenza. I compleanni e gli onomastici dei figli saranno trascorsi con i genitori, ad anni alterni, a cominciare dalla madre;
- 9 Ulteriori periodi di permanenza dei minori presso i rispettivi genitori potranno essere liberamente concordati dalle parti, tenendo conto delle esigenze lavorative dei genitori e degli impegni scolastici e sportivi dei figli, così come sarà possibile variare i giorni e gli orari di visita del padre qualora le esigenze lavorative dello stesso lo richiedessero;
- 10 Le parti pattuiscono che i minori, nei giorni stabiliti e nell'orario concordato, saranno prelevati dal padre presso il domicilio materno per poi essere riaccompagnati nello stesso luogo al termine degli incontri;
- 11 I genitori si obbligano a favorire i contatti telefonici dei figli con il genitore non collocatario;
3 - 12 Entrambe le parti si impegnano a favorire i rapporti dei figli con i rispettivi nuclei familiari d'origine.
B. PIANO GENITORIALE
frequenta la scuola secondaria di Primo Grado (1 media) dell'Istituto US VE Per_4 sito in Qualiano con il seguente orario, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle 14:15. Lo stesso minore tutti i pomeriggi, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15:30 alle 17:30, svolge attività di doposcuola e non partecipa ad altre attività extrascolastiche. , invece, frequenta la Per_1
Scuola dell'Infanzia presso l'Istituto Comprensivo Don Bosco sito in Qualiano con orario che si articola, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:10 alle ore 15:50 e non svolge alcuna attività extrascolastica. e frequentano l'asilo nido presso l'Istituto Scolastico “ Walt Per_2 Per_3
Disney” di Qualiano con orario che si articola dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore
16:00 e non svolgono alcuna attività extrascolastica;
La Sig.ra viene coadiuvata nella Pt_1 gestione delle attività dei minori da sua madre . Il sig. viene Persona_5 Parte_2 coadiuvato nella gestione delle attività di da sua madre . Per_4 Persona_6
C. CONDIZIONI ECONOMICHE la sig.ra attualmente è casalinga e non è titolare di Pt_1 una propria fonte di reddito. Si precisa che la ricorrente percepisce totalmente l'assegno unico per i figli a carico. La stessa possiede una quota pari al 20% della proprietà abitata dalla madre, trasmessa in successione dal defunto padre, non è titolare di conti correnti in quanto possiede esclusivamente una carta Postepay Evolution ed un libretto di risparmi (v. allegati) ed è proprietaria di una vettura Renault Modus tg. DD156ET; Il svolge l'attività di Parte_2 pizzaiolo presso la pizzeria Sorbillo sita in Napoli alla via dei Tribunali, lo stesso percepisce retribuzione mensile di circa € 1250,00, e lavora dal lunedì alla domenica con turni mattutini o pomeridiani alternati con un giorno di riposo ogni due settimane. Non è proprietario di beni immobili, né tantomeno di beni mobili, è titolare di un conto corrente presso la banca Unicredit su cui viene accreditato lo stipendio ed è gravato da tre finanziamenti, oltre ad avere un pignoramento di un quinto sullo stipendio. Visti i documenti economici e fiscali allegati al presente ricorso, gli istanti concordano che il sig. verserà un assegno di Parte_2 mantenimento per complessivi € 400,00 per i figli minori - da rivalutarsi secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo - con bonifico da effettuare entro il 10 di ogni mese alle coordinate postali già in possesso del Sig. . Nella determinazione del suddetto importo si è tenuto conto del Parte_2 fatto che l'assegno unico per € 1.359,00 per i figli, erogato dall'INPS, viene e verrà riscosso interamente dalla sig.ra e a cui il sig. dichiara di rinunciare, Parte_1 Parte_2
4 così come in effetti con la sottoscrizione del presente, espressamente rinuncia. Si è tenuto conto, altresì, che la somma percepita dal minore a titolo di indennità di frequenza ed erogata Per_1 dall'Inps, confluirà su un libretto di deposito che sarà sottoscritto dai genitori e sarà gestito esclusivamente dalla per tutte le esigenze del minore sopra indicato. Ciascun genitore Pt_1 avrà l'obbligo di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per i minori, purché esse siano previamente e formalmente concordate. In particolare, ciascuna spesa straordinaria dovrà essere concordata per iscritto tra i genitori, fatte salve le spese medico- specialistiche non coperte dal SSN, di carattere urgente ed indifferibile;
laddove le suddette spese siano state anticipate da uno dei due, il rimborso dovrà essere preceduto dall'esibizione delle ricevute e/o fatture attestanti gli esborsi effettuati da parte del genitore che le ha anticipate. Ad ogni modo, per la determinazione e corresponsione delle suddette spese le parti dichiarano di voler far riferimento al Protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli da intendersi espressamente richiamato e facente parte integrante del presente ricorso;
Le parti si concedono fin d'ora reciproco nulla osta al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, in favore dei figli minori, da parte delle autorità amministrative e di Pubblica Sicurezza e si impegnano a comunicare ogni eventuale variazione di residenza;
Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra, in dipendenza del rapporto affettivo tra le stesse intercorso e/o di ogni altra ragione connessa, derivante e/o dipendente dallo stesso. Dichiarano, altresì, di aver risolto ogni vicenda e di aver rimesso le reciproche querele.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, pronunciandosi sul ricorso promosso da Pt_1
e così provvede:
[...] Parte_2
5 a) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
b) prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
c) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17.10.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4485 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa con ricorso congiunto
DA
(nata a [...] il [...] C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. DONNARUMMA ENRICO presso il quale elettivamente domicilia in Scafati (SA) alla Via Bonifica vic. Langellotti n.21
E
(nato a [...] il [...] C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SERRA LUCIA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale Is. G/7
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.03.2025 e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale erano nati quattro figli:
CA (24.06.2014) (11.09.2020) (01.03.2022) e (28.05.2023) Per_1 Per_2 Per_3
1 rappresentavano di aver convissuto presso la nonna materna del ricorrente e che da circa due anni la convivenza era divenuta intollerabile al punto da indurre la - ad ottobre 2024 - a Pt_1 ritornare presso la sua famiglia di origine. I ricorrenti rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori. In particolare chiedevano recepirsi le condizioni riportate nel ricorso.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc. e con il medesimo decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione, venivano sollevati alcuni rilievi critici emersi in seguito all'esame delle condizioni pattuite e dunque le parti venivano invitate a rimodularle.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 14.10.2025 celebrata in modalità cartolare le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di regolamentare la responsabilità genitoriale sui figli in conformità alle condizioni pattuite e successivamente rimodulate alla stregua dei rilievi sollevati.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
I ricorrenti hanno chiesto recepirsi in sentenza i seguenti accordi:
1-il domicilio comune è già stato lasciato dalla che vi rinuncia, la quale ha trovato una Pt_1 nuova sistemazione nell'immobile sito in Qualiano alla Via Santa Maria a Cubido, 23, che occupa con i figli che con lei convivranno e presso il quale hanno trasferito la loro residenza;
- 2 I figli minori , e resteranno affidati ad entrambi i Per_4 Per_1 Per_2 Per_3 genitori con il regime del c.d. affidamento congiunto ex art. 155 c.c. novellato, con domicilio prevalente degli stessi presso la madre;
- 3 Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
- 4 Onde consentire un corretto sviluppo psico-fisico dei minori, i genitori convengono concordemente che il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, potrà vedere e tenere con sé i figli un pomeriggio a settimana e precisamente il Giovedì dalle ore 18:00 alle ore
2 21:00, nonché, a settimane alterne, dalle 20:00 del venerdì fino alle 19:00 della domenica, con pernottamento presso la propria abitazione, sita in Napoli, alla via Il Flauto Magico, 132.
- 5 Quanto alle festività natalizie il padre terrà con sè i figli ad anni alterni il 24 e 25 Dicembre ed il 6 Gennaio di un anno, il 26 e 31 Dicembre ed il 1° Gennaio dell'anno successivo, salvo diverso accordo stabilito congiuntamente dai genitori;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e pasquetta, l'anno successivo con la madre;
- 6 Le vacanze estive saranno trascorse con il padre una settimana di continuo nel mese di Luglio
e/o Agosto secondo le rispettive esigenze e previo accordo almeno un mese prima. In ogni caso, i figli non potranno essere condotti all'estero, ai sensi della vigente normativa sull'espatrio dei minori, senza il congiunto consenso di entrambi i genitori;
corre altresì l'obbligo reciproco per i genitori di informare l'altro coniuge delle proprie destinazioni e dei propri spostamenti al di fuori della provincia di Napoli, allorquando compiuti insieme ai figli;
- 7 I figli minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno ed onomastico rispettando il criterio dell'alternanza e secondo le modalità di tempo e di luogo di seguito indicate;
-8 I predetti trascorreranno con il padre la festa del Papà, nonché il compleanno e l'onomastico dello stesso. Analogamente trascorreranno con la madre la festa della mamma, nonché
l'onomastico ed il compleanno della predetta. In tali ipotesi gli orari osservati per la permanenza presso il padre saranno quelli ordinariamente previsti per il giorno infrasettimanale o per il week end in cui cadrà la ricorrenza. I compleanni e gli onomastici dei figli saranno trascorsi con i genitori, ad anni alterni, a cominciare dalla madre;
- 9 Ulteriori periodi di permanenza dei minori presso i rispettivi genitori potranno essere liberamente concordati dalle parti, tenendo conto delle esigenze lavorative dei genitori e degli impegni scolastici e sportivi dei figli, così come sarà possibile variare i giorni e gli orari di visita del padre qualora le esigenze lavorative dello stesso lo richiedessero;
- 10 Le parti pattuiscono che i minori, nei giorni stabiliti e nell'orario concordato, saranno prelevati dal padre presso il domicilio materno per poi essere riaccompagnati nello stesso luogo al termine degli incontri;
- 11 I genitori si obbligano a favorire i contatti telefonici dei figli con il genitore non collocatario;
3 - 12 Entrambe le parti si impegnano a favorire i rapporti dei figli con i rispettivi nuclei familiari d'origine.
B. PIANO GENITORIALE
frequenta la scuola secondaria di Primo Grado (1 media) dell'Istituto US VE Per_4 sito in Qualiano con il seguente orario, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle 14:15. Lo stesso minore tutti i pomeriggi, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15:30 alle 17:30, svolge attività di doposcuola e non partecipa ad altre attività extrascolastiche. , invece, frequenta la Per_1
Scuola dell'Infanzia presso l'Istituto Comprensivo Don Bosco sito in Qualiano con orario che si articola, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:10 alle ore 15:50 e non svolge alcuna attività extrascolastica. e frequentano l'asilo nido presso l'Istituto Scolastico “ Walt Per_2 Per_3
Disney” di Qualiano con orario che si articola dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore
16:00 e non svolgono alcuna attività extrascolastica;
La Sig.ra viene coadiuvata nella Pt_1 gestione delle attività dei minori da sua madre . Il sig. viene Persona_5 Parte_2 coadiuvato nella gestione delle attività di da sua madre . Per_4 Persona_6
C. CONDIZIONI ECONOMICHE la sig.ra attualmente è casalinga e non è titolare di Pt_1 una propria fonte di reddito. Si precisa che la ricorrente percepisce totalmente l'assegno unico per i figli a carico. La stessa possiede una quota pari al 20% della proprietà abitata dalla madre, trasmessa in successione dal defunto padre, non è titolare di conti correnti in quanto possiede esclusivamente una carta Postepay Evolution ed un libretto di risparmi (v. allegati) ed è proprietaria di una vettura Renault Modus tg. DD156ET; Il svolge l'attività di Parte_2 pizzaiolo presso la pizzeria Sorbillo sita in Napoli alla via dei Tribunali, lo stesso percepisce retribuzione mensile di circa € 1250,00, e lavora dal lunedì alla domenica con turni mattutini o pomeridiani alternati con un giorno di riposo ogni due settimane. Non è proprietario di beni immobili, né tantomeno di beni mobili, è titolare di un conto corrente presso la banca Unicredit su cui viene accreditato lo stipendio ed è gravato da tre finanziamenti, oltre ad avere un pignoramento di un quinto sullo stipendio. Visti i documenti economici e fiscali allegati al presente ricorso, gli istanti concordano che il sig. verserà un assegno di Parte_2 mantenimento per complessivi € 400,00 per i figli minori - da rivalutarsi secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo - con bonifico da effettuare entro il 10 di ogni mese alle coordinate postali già in possesso del Sig. . Nella determinazione del suddetto importo si è tenuto conto del Parte_2 fatto che l'assegno unico per € 1.359,00 per i figli, erogato dall'INPS, viene e verrà riscosso interamente dalla sig.ra e a cui il sig. dichiara di rinunciare, Parte_1 Parte_2
4 così come in effetti con la sottoscrizione del presente, espressamente rinuncia. Si è tenuto conto, altresì, che la somma percepita dal minore a titolo di indennità di frequenza ed erogata Per_1 dall'Inps, confluirà su un libretto di deposito che sarà sottoscritto dai genitori e sarà gestito esclusivamente dalla per tutte le esigenze del minore sopra indicato. Ciascun genitore Pt_1 avrà l'obbligo di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per i minori, purché esse siano previamente e formalmente concordate. In particolare, ciascuna spesa straordinaria dovrà essere concordata per iscritto tra i genitori, fatte salve le spese medico- specialistiche non coperte dal SSN, di carattere urgente ed indifferibile;
laddove le suddette spese siano state anticipate da uno dei due, il rimborso dovrà essere preceduto dall'esibizione delle ricevute e/o fatture attestanti gli esborsi effettuati da parte del genitore che le ha anticipate. Ad ogni modo, per la determinazione e corresponsione delle suddette spese le parti dichiarano di voler far riferimento al Protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli da intendersi espressamente richiamato e facente parte integrante del presente ricorso;
Le parti si concedono fin d'ora reciproco nulla osta al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, in favore dei figli minori, da parte delle autorità amministrative e di Pubblica Sicurezza e si impegnano a comunicare ogni eventuale variazione di residenza;
Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra, in dipendenza del rapporto affettivo tra le stesse intercorso e/o di ogni altra ragione connessa, derivante e/o dipendente dallo stesso. Dichiarano, altresì, di aver risolto ogni vicenda e di aver rimesso le reciproche querele.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, pronunciandosi sul ricorso promosso da Pt_1
e così provvede:
[...] Parte_2
5 a) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
b) prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
c) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17.10.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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