Articolo 20 della Legge 21 dicembre 1978, n. 843
Articolo 19Articolo 21
Versione
29 dicembre 1978
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Versione
1 marzo 1980
Art. 20.
Limitatamente all'anno 1979 e a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1979 il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, e' stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in riferimento ai minimi previsti per ciascuna qualifica dai contratti collettivi di categoria raggruppati per settori omogenei.
Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria.
Il presente articolo non si applica altresi' ai lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associativi, soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 . ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 14 comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21,commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978,n. 843 , restano confermate anche per l'anno 1980 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di un anno".
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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