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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/09/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
3914/2024
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice
riunito in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di adozione di soggetto maggiorenne promosso con ricorso depositato da
(CF , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
GA (BG) , rappresentata e difesa dall'avv. CAMBIAGHI PAOLA ANNA del foro di Milano ADOTTANTE
per l' adozione di
, nato a [...] il [...] Controparte_1
Con l' intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni della ricorrente: come da ricorso.
Per il P.M.: “parere favorevole”. FATTO E DIRITTO
Con citazione regolarmente notificata la ricorrente , dopo aver Parte_1
dichiarato di essere libera, incensurata e di non avere figli legittimi, legittimati o naturali , assumeva di voler adottare il signor , nato il 22 Aprile Controparte_2
2006 a GO, (Repubblica di Belarus – Bielorussia). Ricordava che i genitori di quest'ultimo erano stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, come da sentenza del tribunale del Rione di GO del 19 agosto 2016, passata in giudicato,
e soprattutto perché, ella aveva, dall'8 dicembre 2019, domiciliato sempre presso la sua casa l'adottando così che si era ormai acclarato un sentimento di affetto profondo tra le parti.
In seno alla udienza di audizione, la ricorrente assumeva di avere letto su Facebook, appunto, di una famiglia che aveva accolto da un orfanotrofio in Bielorussa, i fratelli di , come sempre su detto media era riportato che questi piangeva in quanto CP_1
non aveva una famiglia italiana che volesse adottarlo: tale particolare tale situazione l'aveva portata a voler dare la propria disponibilità così che l'allora minore venisse in Italia. Attraverso l'associazione che aiutava le persone del luogo a seguito del disastro nucleare di Chernobyl, il minore arrivava, all'età di 13 anni, in Italia, precisamente a Vertova, e da allora era stato ospitato nella casa della ricorrente : tra di loro era sorto così un profondo affetto, tant'è che infatti il minore era rimasto durante il periodo natalizio 2021 e sarebbe dovuto tornare successivamente, nell'estate dell'anno successivo, cosa poi non realizzata a causa del COVID e delle guerre scoppiate nella nazione d'origine di lui. Tutto ciò aveva così comportato che tornasse in Italia soltanto nel giugno 2024, pur continuando tra le parti il CP_1
rapporto affettivo attraverso i contatti che la ricorrente manteneva con i tutori dell'orfanotrofio e con contatti telefonici , o videochiamate, attuati più volte al giorno. Da ciò la decisione sempre più sentita di procedere alla adozione dell'oggi maggiorenne , decisione peraltro che non poteva essere condizionata da CP_1
alcune dei parenti dell'attrice , stante la sua situazione di soggetto non sposato e senza figli.
A sua volta l'adottando, in seno all'audizione, riportava , da un lato, la sua tristissima storia familiare, con i propri genitori allontanati dalla polizia del proprio paese, il padre fuggito e la madre alcolizzata, con un primo affido di lui ed i fratelli presso la nonna e successivamente in orfanotrofio, e dall'altro, di come successivamente era accaduto che i suoi fratelli erano stati poi accolti da una famiglia italiana mentre lui era rimasto di fatto l'unico a non essere adottato fino a quando poi, all'età di 13 anni, arrivato in Italia, aveva conosciuto la signora Pt_1
con la quale aveva da subito legato e quindi, dopo essere rimasto per tempi successivi presso la stessa, comunque mantenuto stretti contatti attraverso le videochiamate. Egli ha confermato il profondo affetto che lo lega all'attrice.
Il fascicolo rinviato all'udienza cartolare del 26.2.2025 di fatto si smarriva in
Cancelleria ed anche dalla visione sulla Consolle del Magistrato, solo nel successivo mese di settembre esso veniva ritrovato e quindi lavorato e rimesso “in visione” al giudicante.
La domanda svolta merita accoglimento.
Vale indicare sinteticamente le norme che regolano il caso di specie, che sono:
l'art. 291 C.C., il quale dispone che 'L'adozione è permessa alle persone che... hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare', ed inoltre che 'quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente';
l'art. 297 C.C., secondo il quale 'Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati', con la possibilità del Tribunale, prevista al secondo comma, di pronunciare ugualmente l'adozione quando sia stato negato l'assenso previsto dal primo comma, su istanza dell'adottante, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando; tuttavia la stessa norma pone una preclusione assoluta all'adozione per il caso in cui sia negato l'assenso da parte dei genitori esercenti la responsabilità parentale o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando (ipotesi, quest'ultima, non sussistente nel caso di specie dato che l'adottando è maggiorenne). Si tratta di una norma funzionale alla tutela delle relazioni familiari preesistenti, su cui evidentemente l'adozione è destinata ad incidere perché, a differenza del consenso che riguarda le parti del rapporto processuale, l'assenso viene prestato da soggetti terzi ad esso e costituisce una sorta di controllo esterno a tutela della compagine familiare e della società coniugale (cfr. Cass. Civ., 21/9/2015 n. 18576), al fine di evitare che un soggetto maggiorenne estraneo alla famiglia determini elementi di turbamento o deterioramento dei rapporti preesistenti;
l'art. 312 C.C. secondo cui 'Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando.
Nel caso concreto la domanda intende ufficializzare una relazione affettiva che, a detta della ricorrente, era risalente al 2019, anno in cui l'adottando, all'epoca minore, aveva cominciato a convivere con lei e da allora, anche dopo il rientro in
Bielorussia, mantenuto stretti e profondi contatti giornalieri. In punto di prova, si deve innanzitutto rilevare come sia rispettato il divario temporale tra adottanda e adottando, l'attrice essendo nata il 16.8,1959 e l'adottando il 22.4.2006.
La convenienza dell'adozione trova un effettivo riscontro non soltanto nella comunione di intenti tra le parti , ma anche nel favorire e formalizzare un rapporto affettivo ormai consolidato da anni tra le parti .
Né sono presenti elementi che sotto il profilo morale o sotto quello economico e sociale possono essere considerati a nocumento della vita o del futuro dell'adottando, ampiamente inserito nel contesto dell'adottanda, nel quale, con l'adozione, egli stesso chiede di essere inserito legalmente.
Dall'informativa richiesta alla Questura di AM , il Tribunale evidenzia che l' adozione è pacificamente nell' interesse dell' adottando ex art. 312 n. 2 c. c., dato il legame affettivo instaurato fra i due, come confermato dalle parti comparse all'udienza sopra menzionata, andando a suggellare un rapporto affettivo della durata ormai ultrannuale .
Non può porsi problema alcuno circa il consenso dei genitori naturali di CP_1
dal momento che questi ultimi sono stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, come da sentenza del Tribunale del Rione di Tsentralnyj di GO del
19 agosto 2016, passata in giudicato il 15.9.2016 (doc. 9 allegato agli atti),
Anche il P.M. ha concluso per l'accoglimento della domanda.
La domanda di adozione può dunque essere accolta, e, stante l'applicazione della norma di cui all' art. 299 c.c. relativa al cognome da acquisire si ha che nella fattispecie odierno l'adottando aggiunga al proprio il cognome dell'adottante .
Trattandosi di adottando nato all'estero la trascrizione potrà avvenire allo Stato civile ove l'adottato ha il domicilio.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Dichiara l'adozione di nato a [...] il 22 aprile Controparte_1
2006 da parte di , nata a [...] il [...]; Parte_1
dispone che l'adottando aggiunga il cognome dell'adottante , posponendolo al proprio, così da divenire . Persona_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 314 c.c.
Nulla sulle spese.
Così deciso in AM, Camera di Consiglio del 11.9.25
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice
riunito in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di adozione di soggetto maggiorenne promosso con ricorso depositato da
(CF , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
GA (BG) , rappresentata e difesa dall'avv. CAMBIAGHI PAOLA ANNA del foro di Milano ADOTTANTE
per l' adozione di
, nato a [...] il [...] Controparte_1
Con l' intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni della ricorrente: come da ricorso.
Per il P.M.: “parere favorevole”. FATTO E DIRITTO
Con citazione regolarmente notificata la ricorrente , dopo aver Parte_1
dichiarato di essere libera, incensurata e di non avere figli legittimi, legittimati o naturali , assumeva di voler adottare il signor , nato il 22 Aprile Controparte_2
2006 a GO, (Repubblica di Belarus – Bielorussia). Ricordava che i genitori di quest'ultimo erano stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, come da sentenza del tribunale del Rione di GO del 19 agosto 2016, passata in giudicato,
e soprattutto perché, ella aveva, dall'8 dicembre 2019, domiciliato sempre presso la sua casa l'adottando così che si era ormai acclarato un sentimento di affetto profondo tra le parti.
In seno alla udienza di audizione, la ricorrente assumeva di avere letto su Facebook, appunto, di una famiglia che aveva accolto da un orfanotrofio in Bielorussa, i fratelli di , come sempre su detto media era riportato che questi piangeva in quanto CP_1
non aveva una famiglia italiana che volesse adottarlo: tale particolare tale situazione l'aveva portata a voler dare la propria disponibilità così che l'allora minore venisse in Italia. Attraverso l'associazione che aiutava le persone del luogo a seguito del disastro nucleare di Chernobyl, il minore arrivava, all'età di 13 anni, in Italia, precisamente a Vertova, e da allora era stato ospitato nella casa della ricorrente : tra di loro era sorto così un profondo affetto, tant'è che infatti il minore era rimasto durante il periodo natalizio 2021 e sarebbe dovuto tornare successivamente, nell'estate dell'anno successivo, cosa poi non realizzata a causa del COVID e delle guerre scoppiate nella nazione d'origine di lui. Tutto ciò aveva così comportato che tornasse in Italia soltanto nel giugno 2024, pur continuando tra le parti il CP_1
rapporto affettivo attraverso i contatti che la ricorrente manteneva con i tutori dell'orfanotrofio e con contatti telefonici , o videochiamate, attuati più volte al giorno. Da ciò la decisione sempre più sentita di procedere alla adozione dell'oggi maggiorenne , decisione peraltro che non poteva essere condizionata da CP_1
alcune dei parenti dell'attrice , stante la sua situazione di soggetto non sposato e senza figli.
A sua volta l'adottando, in seno all'audizione, riportava , da un lato, la sua tristissima storia familiare, con i propri genitori allontanati dalla polizia del proprio paese, il padre fuggito e la madre alcolizzata, con un primo affido di lui ed i fratelli presso la nonna e successivamente in orfanotrofio, e dall'altro, di come successivamente era accaduto che i suoi fratelli erano stati poi accolti da una famiglia italiana mentre lui era rimasto di fatto l'unico a non essere adottato fino a quando poi, all'età di 13 anni, arrivato in Italia, aveva conosciuto la signora Pt_1
con la quale aveva da subito legato e quindi, dopo essere rimasto per tempi successivi presso la stessa, comunque mantenuto stretti contatti attraverso le videochiamate. Egli ha confermato il profondo affetto che lo lega all'attrice.
Il fascicolo rinviato all'udienza cartolare del 26.2.2025 di fatto si smarriva in
Cancelleria ed anche dalla visione sulla Consolle del Magistrato, solo nel successivo mese di settembre esso veniva ritrovato e quindi lavorato e rimesso “in visione” al giudicante.
La domanda svolta merita accoglimento.
Vale indicare sinteticamente le norme che regolano il caso di specie, che sono:
l'art. 291 C.C., il quale dispone che 'L'adozione è permessa alle persone che... hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare', ed inoltre che 'quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente';
l'art. 297 C.C., secondo il quale 'Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati', con la possibilità del Tribunale, prevista al secondo comma, di pronunciare ugualmente l'adozione quando sia stato negato l'assenso previsto dal primo comma, su istanza dell'adottante, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando; tuttavia la stessa norma pone una preclusione assoluta all'adozione per il caso in cui sia negato l'assenso da parte dei genitori esercenti la responsabilità parentale o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando (ipotesi, quest'ultima, non sussistente nel caso di specie dato che l'adottando è maggiorenne). Si tratta di una norma funzionale alla tutela delle relazioni familiari preesistenti, su cui evidentemente l'adozione è destinata ad incidere perché, a differenza del consenso che riguarda le parti del rapporto processuale, l'assenso viene prestato da soggetti terzi ad esso e costituisce una sorta di controllo esterno a tutela della compagine familiare e della società coniugale (cfr. Cass. Civ., 21/9/2015 n. 18576), al fine di evitare che un soggetto maggiorenne estraneo alla famiglia determini elementi di turbamento o deterioramento dei rapporti preesistenti;
l'art. 312 C.C. secondo cui 'Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando.
Nel caso concreto la domanda intende ufficializzare una relazione affettiva che, a detta della ricorrente, era risalente al 2019, anno in cui l'adottando, all'epoca minore, aveva cominciato a convivere con lei e da allora, anche dopo il rientro in
Bielorussia, mantenuto stretti e profondi contatti giornalieri. In punto di prova, si deve innanzitutto rilevare come sia rispettato il divario temporale tra adottanda e adottando, l'attrice essendo nata il 16.8,1959 e l'adottando il 22.4.2006.
La convenienza dell'adozione trova un effettivo riscontro non soltanto nella comunione di intenti tra le parti , ma anche nel favorire e formalizzare un rapporto affettivo ormai consolidato da anni tra le parti .
Né sono presenti elementi che sotto il profilo morale o sotto quello economico e sociale possono essere considerati a nocumento della vita o del futuro dell'adottando, ampiamente inserito nel contesto dell'adottanda, nel quale, con l'adozione, egli stesso chiede di essere inserito legalmente.
Dall'informativa richiesta alla Questura di AM , il Tribunale evidenzia che l' adozione è pacificamente nell' interesse dell' adottando ex art. 312 n. 2 c. c., dato il legame affettivo instaurato fra i due, come confermato dalle parti comparse all'udienza sopra menzionata, andando a suggellare un rapporto affettivo della durata ormai ultrannuale .
Non può porsi problema alcuno circa il consenso dei genitori naturali di CP_1
dal momento che questi ultimi sono stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, come da sentenza del Tribunale del Rione di Tsentralnyj di GO del
19 agosto 2016, passata in giudicato il 15.9.2016 (doc. 9 allegato agli atti),
Anche il P.M. ha concluso per l'accoglimento della domanda.
La domanda di adozione può dunque essere accolta, e, stante l'applicazione della norma di cui all' art. 299 c.c. relativa al cognome da acquisire si ha che nella fattispecie odierno l'adottando aggiunga al proprio il cognome dell'adottante .
Trattandosi di adottando nato all'estero la trascrizione potrà avvenire allo Stato civile ove l'adottato ha il domicilio.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Dichiara l'adozione di nato a [...] il 22 aprile Controparte_1
2006 da parte di , nata a [...] il [...]; Parte_1
dispone che l'adottando aggiunga il cognome dell'adottante , posponendolo al proprio, così da divenire . Persona_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 314 c.c.
Nulla sulle spese.
Così deciso in AM, Camera di Consiglio del 11.9.25
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino