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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 11/12/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1432/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo DI, nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Salvatore Barbera Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
-Resistente Contumace-
OGGETTO: indebito assistenziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 13.11.2025 sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c, esaminate le note depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 18/10/2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_2 chiedendo dichiararsi l'irripetibilità delle somme pretese da con lettera di indebito del CP_2
28.2.2022 (ricevuta il 16/03/2022), per pagamenti asseritamente non dovuti sulla pensione cat.
INVCIV n. 07519239 percepiti nel periodo dal 01/10/2020 al 31/03/2022, pari ad euro 8.776,08, A tal fine ha dedotto: di avere percepito in buona fede i ratei di pensione;
che era a CP_2 conoscenza dei dati reddituali della ricorrente;
che, in ogni caso, la differenza indebita pretesa poteva al più essere dovuta dal 18/02/2022, data di accertamento relativa alla riduzione dell'invalidità, al 31/03/2022, data cui fa riferimento l' nella lettera di indebito del CP_2
16/03/2022.
non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 17/07/2023. CP_2
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
***
Il ricorso è in gran parte fondato
Dalla documentazione in atti (cfr. deposito del 13.10.2025) emerge che la ricorrente da ottobre
2020 a marzo 2022 ha percepito la prestazione Categoria INVCIV n.07519239 (i cui ratei sono oggetto dell'odierno di indebito), di cui una parte riguarda il trattamento pensionistico e una parte l'indennità dia accompagnamento.
La richiesta di indebito (cfr. doc., 1 ricorso) ha ad oggetto i ratei sulla pensione percepiti a titolo di maggiorazione sociale in difetto del requisito economico (superamento del limite reddituale)
e la indennità di accompagnamento per sopravvenuto difetto del requisito sanitario a seguito della visita di revisione.
Tanto chiarito, con l'odierno ricorso, la ricorrente non contesta la natura indebita della prestazione nei termini di cui alla predetta lettera di indebito;
ella lamenta esclusivamente la insussistenza delle condizioni di ripetibilità delle somme pretese.
Appare utile richiamare i principi giurisprudenziali consolidatesi in matria di indebito assistenziale applicabili alla fattispecie in esame, avuto riguardo alla tipologia di prestazioni che vengono in rilievo (pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento).
Riepilogando i principi formulati nelle pronunce precedenti ed in alcune sentenze della Corte
Costituzionale, la sez. lavoro, con la pronuncia n. 13915/2021, la Suprema Corte ha così statuito: “...14. La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza
Pag. 2 di 6 costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha evidenziato che " [...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". 15. Su questa premessa, Cassazione n.
12406 del 2003 ha affermato che [...] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla [...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale>. Pertanto, restano disciplinate dall'art.
2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito....”. Ciò posto in linea di principio, la Corte ha rammentato come occorra tenere conto delle differenti discipline che regolamentano l'indebito traente origine dalla cessazione dei requisiti sanitari rispetto a quelli reddituali o di altro genere: “...16. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 17. In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass.
n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei
Pag. 3 di 6 requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018)...”.
Con particolare riguardo all'indebito assistenziale per difetto del requisito economico, la Corte più volte ha ribadito che la ripetizione delle somme indebitamente percepite per il periodo precedente all'accertamento è possibile solamente in presenza di una situazione di dolo dell'assistito (Cass., sez. lavoro, 28771/2018, in cui il dolo è stato ravvisato in un incremento reddituale così significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio, ma cfr. anche id., 26036/2019 in cui si fanno salve le ipotesi “...che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato....”). Inoltre, la sentenza n. 13223/2020 ha precisato che “...In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito).
Ora, nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto di avere percepito esclusivamente prestazioni CP_ erogate dall' convenuto, producendo documentazione a supporto (cfr. prospetti riepilogativi 2020-2025) e che pertanto, essendo l'Ente a conoscenza della situazione reddituale, non è configurabile una condotta dolosa legittimante la ripetizione delle somme.
A fonte di simili deduzioni e produzioni, era onere dell'istituto fornire elementi tali da poter configurare la sussistenza del coefficiente soggettivo del dolo.
Rimanendo contumace, non ha tuttavia fornito alcun elemento di prova al riguardo. CP_2
In particolare, nella contumacia di , non è stata fatta luce sulla natura, nonché CP_2 sull'ammontare della sopravvenienza reddituale che ha determinato il venir meno del requisito
Pag. 4 di 6 economico in capo alla ricorrente per potere accedere alla prestazione indebitamente percepita
(maggiorazione sociale).
All'esito del giudizio non è pertanto emerso il dolo della ricorrente tale da escludere il legittimo affidamento della stessa nella spettanza delle somme percepite. Da qui l'irripetibilità delle somme richieste riferite alla prestazione maggiorazione sociale.
A conclusioni diverse deve invece pervenirsi in relazione ai ratei della indennità di accompagnamento percepiti nel periodo successivo alla visita di revisione (nel caso di specie avvenuta il 18.2.2022), all'esito della quale, pacificamente, è venuto meno in capo alla ricorrente il requisito sanitario per accedere all'indennità di accompagnamento.
A tal proposito va sottolineato che, ai sensi dell'art. 37 comma 8 della L. 448/1998: “in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del requisito di godimento e provvede, entro i successivi 90 gg. alla revoca della prestazione economica a decorrere dalla visita di verifica”.
In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso va esclusa la ripetizione dei ratei percepiti a titolo di pensione e maggiorazione sociale sulla prestazione Cat. INVCIV n.07519239 nel periodo 1.1.2020 - 31.3.2022, di cui alla lettera di indebito del 16.3.2022, rimanendo invece dovute dalla ricorrente i ratei della indennità di accompagnamento percepiti in seguito alla visita di revisione del 18.2.2022.
Il peso delle spese segue la soccombenza. va pertanto condannato al pagamento delle CP_2 spese nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014
e succ. modifiche, tenuto conto del valore della lite, dell'esiguo numero di questioni giuridiche trattate, del parziale accoglimento della pretesa.
Spese distratte in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione in parziale accoglimento del ricorso:
Pag. 5 di 6 dichiara l'irripetibilità dei ratei percepiti dalla ricorrente dal 01.01.2020 al 31.03.2022 a titolo di pensione e maggiorazione sociale sulla prestazione Cat. INVCIV n.07519239;
CP_ condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di €
2.700,00 oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore Barbera, dichiaratosi antistatario
Così deciso in Sciacca il 11/12/2025
Il Giudice
Leonardo DI
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo DI, nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Salvatore Barbera Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
-Resistente Contumace-
OGGETTO: indebito assistenziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 13.11.2025 sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c, esaminate le note depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 18/10/2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_2 chiedendo dichiararsi l'irripetibilità delle somme pretese da con lettera di indebito del CP_2
28.2.2022 (ricevuta il 16/03/2022), per pagamenti asseritamente non dovuti sulla pensione cat.
INVCIV n. 07519239 percepiti nel periodo dal 01/10/2020 al 31/03/2022, pari ad euro 8.776,08, A tal fine ha dedotto: di avere percepito in buona fede i ratei di pensione;
che era a CP_2 conoscenza dei dati reddituali della ricorrente;
che, in ogni caso, la differenza indebita pretesa poteva al più essere dovuta dal 18/02/2022, data di accertamento relativa alla riduzione dell'invalidità, al 31/03/2022, data cui fa riferimento l' nella lettera di indebito del CP_2
16/03/2022.
non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 17/07/2023. CP_2
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
***
Il ricorso è in gran parte fondato
Dalla documentazione in atti (cfr. deposito del 13.10.2025) emerge che la ricorrente da ottobre
2020 a marzo 2022 ha percepito la prestazione Categoria INVCIV n.07519239 (i cui ratei sono oggetto dell'odierno di indebito), di cui una parte riguarda il trattamento pensionistico e una parte l'indennità dia accompagnamento.
La richiesta di indebito (cfr. doc., 1 ricorso) ha ad oggetto i ratei sulla pensione percepiti a titolo di maggiorazione sociale in difetto del requisito economico (superamento del limite reddituale)
e la indennità di accompagnamento per sopravvenuto difetto del requisito sanitario a seguito della visita di revisione.
Tanto chiarito, con l'odierno ricorso, la ricorrente non contesta la natura indebita della prestazione nei termini di cui alla predetta lettera di indebito;
ella lamenta esclusivamente la insussistenza delle condizioni di ripetibilità delle somme pretese.
Appare utile richiamare i principi giurisprudenziali consolidatesi in matria di indebito assistenziale applicabili alla fattispecie in esame, avuto riguardo alla tipologia di prestazioni che vengono in rilievo (pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento).
Riepilogando i principi formulati nelle pronunce precedenti ed in alcune sentenze della Corte
Costituzionale, la sez. lavoro, con la pronuncia n. 13915/2021, la Suprema Corte ha così statuito: “...14. La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza
Pag. 2 di 6 costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha evidenziato che " [...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". 15. Su questa premessa, Cassazione n.
12406 del 2003 ha affermato che [...] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla [...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale>. Pertanto, restano disciplinate dall'art.
2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito....”. Ciò posto in linea di principio, la Corte ha rammentato come occorra tenere conto delle differenti discipline che regolamentano l'indebito traente origine dalla cessazione dei requisiti sanitari rispetto a quelli reddituali o di altro genere: “...16. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 17. In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass.
n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei
Pag. 3 di 6 requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018)...”.
Con particolare riguardo all'indebito assistenziale per difetto del requisito economico, la Corte più volte ha ribadito che la ripetizione delle somme indebitamente percepite per il periodo precedente all'accertamento è possibile solamente in presenza di una situazione di dolo dell'assistito (Cass., sez. lavoro, 28771/2018, in cui il dolo è stato ravvisato in un incremento reddituale così significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio, ma cfr. anche id., 26036/2019 in cui si fanno salve le ipotesi “...che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato....”). Inoltre, la sentenza n. 13223/2020 ha precisato che “...In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito).
Ora, nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto di avere percepito esclusivamente prestazioni CP_ erogate dall' convenuto, producendo documentazione a supporto (cfr. prospetti riepilogativi 2020-2025) e che pertanto, essendo l'Ente a conoscenza della situazione reddituale, non è configurabile una condotta dolosa legittimante la ripetizione delle somme.
A fonte di simili deduzioni e produzioni, era onere dell'istituto fornire elementi tali da poter configurare la sussistenza del coefficiente soggettivo del dolo.
Rimanendo contumace, non ha tuttavia fornito alcun elemento di prova al riguardo. CP_2
In particolare, nella contumacia di , non è stata fatta luce sulla natura, nonché CP_2 sull'ammontare della sopravvenienza reddituale che ha determinato il venir meno del requisito
Pag. 4 di 6 economico in capo alla ricorrente per potere accedere alla prestazione indebitamente percepita
(maggiorazione sociale).
All'esito del giudizio non è pertanto emerso il dolo della ricorrente tale da escludere il legittimo affidamento della stessa nella spettanza delle somme percepite. Da qui l'irripetibilità delle somme richieste riferite alla prestazione maggiorazione sociale.
A conclusioni diverse deve invece pervenirsi in relazione ai ratei della indennità di accompagnamento percepiti nel periodo successivo alla visita di revisione (nel caso di specie avvenuta il 18.2.2022), all'esito della quale, pacificamente, è venuto meno in capo alla ricorrente il requisito sanitario per accedere all'indennità di accompagnamento.
A tal proposito va sottolineato che, ai sensi dell'art. 37 comma 8 della L. 448/1998: “in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del requisito di godimento e provvede, entro i successivi 90 gg. alla revoca della prestazione economica a decorrere dalla visita di verifica”.
In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso va esclusa la ripetizione dei ratei percepiti a titolo di pensione e maggiorazione sociale sulla prestazione Cat. INVCIV n.07519239 nel periodo 1.1.2020 - 31.3.2022, di cui alla lettera di indebito del 16.3.2022, rimanendo invece dovute dalla ricorrente i ratei della indennità di accompagnamento percepiti in seguito alla visita di revisione del 18.2.2022.
Il peso delle spese segue la soccombenza. va pertanto condannato al pagamento delle CP_2 spese nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014
e succ. modifiche, tenuto conto del valore della lite, dell'esiguo numero di questioni giuridiche trattate, del parziale accoglimento della pretesa.
Spese distratte in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione in parziale accoglimento del ricorso:
Pag. 5 di 6 dichiara l'irripetibilità dei ratei percepiti dalla ricorrente dal 01.01.2020 al 31.03.2022 a titolo di pensione e maggiorazione sociale sulla prestazione Cat. INVCIV n.07519239;
CP_ condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di €
2.700,00 oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore Barbera, dichiaratosi antistatario
Così deciso in Sciacca il 11/12/2025
Il Giudice
Leonardo DI
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