Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2023 |
Commentari • 286
- 1. Omissione Compensi Da Prestazioni Sportive Professionistiche: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 9 settembre 2025
Hai ricevuto una contestazione dall'Agenzia delle Entrate per l'omessa dichiarazione di compensi percepiti per attività sportive professionistiche? In questi casi, l'Ufficio presume che gli importi corrisposti dalle società sportive o da sponsor siano redditi imponibili non dichiarati, con conseguente recupero di imposte, sanzioni e interessi. Tuttavia, non sempre la contestazione è corretta: vi sono circostanze in cui i compensi sono stati già tassati, dichiarati o non rientrano nella base imponibile. Quando l'Agenzia delle Entrate contesta l'omissione di compensi sportivi – Se i compensi risultano da contratti, bonifici o certificazioni e non compaiono nella dichiarazione dei redditi – …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 07/07/2025, n. 2108Provvedimento: Sentenza n. 2108/2025 Depositato il 07/07/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il 16/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: IMPERIO CLELIA, Presidente AN NT, EL CARRA NT, Giudice in data 16/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 2047/2021 depositato il 08/09/2021 proposto da Ricorrente_1 X - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 Dottore Commercialista - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_3 X - CF_Ricorrente_2 Difeso da Difensore_1 Dottore Commercialista - CF_Difensore_1 ed …Leggi di più...
- regime fiscale di vantaggio·
- Legge 398/1991·
- art. 3 Legge n. 890/1982·
- requisiti formali associazioni·
- decadenza regime agevolativo·
- associazione sportiva dilettantistica·
- reddito di impresa·
- art. 60 DPR n. 600/1973·
- notifica avviso di accertamento·
- art. 148 TUIR
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attivita' sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2. L'opzione e' esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di attivita' commerciali esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell' articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi. (2) (3)(4) ((5))
2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di lire 100 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite e' superato.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1999, N. 133 , COME MODIFICATA DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342 .
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 13 maggio 1999, n. 133 ha disposto (con l'art. 25, comma 2) che "A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo di lire 100 milioni, fissato dall' articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398 , come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e' elevato a lire 360 milioni." --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 13 maggio 1999, n. 133 , come modificata dalla L. 21 novembre 2000, n. 342 (in in SO n.194, relativo alla G.U. 25/11/2000, n.276) ha disposto (con l'art. 25, comma 3) che "A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall' articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398 , recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e' elevato a lire 360 milioni.". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 90, comma 2) che "A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall' articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398 , come sostituito dall' articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 , e successive modificazioni, e' elevato a 250.000 euro." --------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 , come modificata dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232 , ha disposto (con l'art. 90, comma 2) che "A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall' articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398 , come sostituito dall' articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 , e successive modificazioni, e' elevato a 250.000 euro. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2017, l'importo e' elevato a 400.000 euro". - Art. 2. 1. I soggetti di cui all'articolo 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14 , 15 , 16 , 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni. Sono, altresi', esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attivita' commerciali.
3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalita' di cui all'articolo 74, ((sesto comma)) , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e dell' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 . Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249 , in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonche' dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18 , in materia di scontrino fiscale.
5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 1 e' determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficiente di redditivita' del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. ((3)) 6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalita' di compilazione.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 13 maggio 1999, n. 133 , come modificata dalla L. 21 novembre 2000, n. 342 (in in SO n.194, relativo alla G.U. 25/11/2000, n.276) ha disposto (con l'art. 25, comma 4, lettera b)) che "al comma 5, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento"." - Articolo 3Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2022, N. 163)) ((7)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 , come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 , ha disposto (con l'art. 52, comma 1) che l'abrogazione del presente articolo e' prorogata dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023.