Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/03/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 84/2020 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3288/2020 emesso in data 8.11.2019
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Marino con il quale elettivamente domicilia in Salerno alla via M. Mascia n.8 giusta procura in atti
-opponente
E
rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di risposta Controparte_1 dall'avv. Fabio Taiani con il quale elettivamente domicilia in Salerno alla via Rafastia n.4
-opposto-
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 3288/2020 , reso in data 8.11.2019 il Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. ha ingiunto alla società Controparte_1 [...]
, il pagamento della somma di € 844,00 oltre spese, competenze ed onorari Parte_2
della procedura monitoria;
A fondamento della domanda proposta con il predetto ricorso l' opposto deduceva che: la società opponente si sarebbe “… resa morosa nel pagamento dei canoni di locazione del mese di ottobre e novembre 2019 … non ha corrisposto al le quote ordinarie rendendosi moroso nei CP_2 confronti dello stesso della somma di euro 72,00 … non ha corrisposto al locatore la somma di euro
72,00 quale importo della stessa dovuti per la registrazione annuale del contratto di locazione “ ;
“espressamente che venga concessa la provvisoria esecuzione della emananda ingiunzione”;
Avverso predetto decreto ingiuntivo veniva proposta opposizione dalla società la Parte_1 quale preliminarmente eccepisce violazione, da parte dell'intimante, della clausola di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 16) : “ Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, escluse quelle che comportano l'avvio dei procedimenti per convalida di licenza
o sfratto, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di
Salerno, iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia“.
Nel merito l'opponente evidenzia che l'ultimo comma articolo 2) del contratto di locazione recitava testualmente : “ Il conduttore ha facoltà di recedere per giustificati motivi del contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata AR almeno 6 mesi prima”;
In seguito alla comunicazione di riduzione delle provvigioni da parte dell'azienda per la quale principalmente (oltre il 90% del fatturato) l'opponente lavora - “L'Aromatika s.r.l.” - distributrice del caffè Borbone - , ai sensi del richiamato articolo 2) del contratto di locazione, la
[...]
, in data 29 marzo 2019, comunicava , per sopraggiunti motivi commerciali, Parte_1 che sei mesi dopo avrebbe lasciato “libero da persone e da cose a decorrere da 01 Ottobre 2019”
l'immobile de quo.
Si costituiva in giudizio l'opposto il quale eccepiva il mancato esperimento della conciliazione obbligatoria e nel merito contestava l'opposizione e chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza della stessa.-
Veniva ammesso ed esperito l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società.-
All'udienza del 29.10.24 il Giudice adito rinviava la causa per la discussione all'udienza del
28,03.2025 concedendo alle parti il temine per il deposito di note conclusive e trattenuta in decisione senza i termini di cui all'art.190 cpc.-
…………..
Va superata l'eccezione di improcedibilità della domanda in quanto il tentativo obbligatorio di mediazione è stato esperito seppure con esito negativo.-
Passando al merito della presente controversia va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione,
e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697
c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opponente sul quale incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, ha effettuato una serie di generiche contestazione, che sono rimaste mere affermazioni, senza alcun supporto documentale.
Al contrario, la parte opposta nel corso del giudizio di opposizione a cognizione piena, ha fornito piena, completa e rigorosa dimostrazione – sia sull' an che sul quantum debeatur - in ordine alla debenza del corrispettivo dovuto per la prestazione professionale resa in favore della società opponente.-
Durante l'istruttoria del giudizio è emerso con chiarezza che la risoluzione “anticipata” del contratto di locazione è avvenuta in assenza di gravi motivi.
Il legale rappresentate della Società opponente, in sede di interrogatorio formale, ha confermato che, in seguito alla risoluzione del contratto di locazione stipulato con il Sig. , ha trasferito Controparte_1
la nuova sede della Società sempre nello stesso Comune di Pellezzano (SA) ed a pochi metri dal luogo in cui in precedente era ubicata, così come ha trasferito nei medesimi locali l'ufficio di rappresentanza e che ad oggi continua a svolgere regolarmente l'attività.
Le dichiarazioni rese dal Sig. , in relazione al rilascio dell'immobile, evidenziano Parte_1
l'assenza di gravi motivi e di conseguenza non giustificano il recesso anticipato dal contratto.
Va poi evidenziato che l'unica motivazione a sostegno del recesso anticipato dal contratto, era il sopraggiungere delle riduzioni delle provvigioni che non avrebbero più consentito, al Sig. Parte_1
di avere un ufficio di rappresentanza attivo ed operante.
[...]
In merito all'esistenza di gravi motivi per la risoluzione anticipata del contratto di locazione, laCorte di Cassazione ha svariate volte affermato che i gravi motivi, al ricorrere dei quali è possibile fare cessare il contratto di locazione, devono essere “rappresentati” , ossia devono essere dimostrati così come tutti gli avvenimenti sopravvenuti, imprevedibili ed estranei alla volontà di una delle parti del contratto tali da rendere gravosa la prosecuzione del rapporto contrattuale. Allo stesso modo la Corte di Cassazione ha rimarcato che la gravosità della prosecuzione deve avere una connotazione oggettiva e non può basarsi sulla valutazione unilaterale effettuata dal solo conduttore in merito alla convenienza o meno di continuare il rapporto locativo (Cass. 5 aprile 2016 n. 6553 Cass., sent. n. 26892 del
19.12.2014).
L'opposizione va pertanto rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.-
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario avv. Barbara Iorio definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel presente giudizio :
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n . 3288/2020 del 8.11.2019 pertanto condanna l'opponente società al Parte_1 pagamento della somma di € 844,00 oltre interessi e spese come richiesti;
2) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 662,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali dovute come per legge con attribuzione all'avv. Fabio
Taiani per dichiarazione di averne fatto anticipo.-
Così deciso in Salerno,30.03.2025
Il Giudice onorario
Avv. Barbara Iorio