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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 27.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5136/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, cf. , in proprio e quale legale rapp.te p.t. della società Parte_1 C.F._1
CF. con sede in Amalfi (SA) Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
Salita Porta dello Spedale,14- 84011, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv. Angela Lodato del Foro di Nocera Inferiore, in uno alla quale domicilia in
Cava de' Tirreni (SA) alla Via Aniello Ferrigno,7
Opponente
E
in persona del suo Presidente, legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Bove
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
I procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2024 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere l'annullamento della ordinanza di ingiunzione n.° OI-
001771189, notificata al sig. in proprio, relativa all'atto di accertamento n. Pt_1 CP_3
7200.06/08/2019.0306816 del 06/08/2019 con il quale si contestava il mancato versamento delle ritenute precidenziali per l'anno 2018, e ordinanza n.° 01-001770191, notificata al sig. in Pt_1 qualità di legale rapp.te della società , quale obbligato solidale, relativa ad atto di Controparte_1
accertamento n. 7200.06/08/2019.0306817 del 06/08/2019 riferito alle medesime omissioni . CP_3
L'opponente eccepiva la illegittimità e la nullità delle ordinanze - ingiunzione impugnate per omessa notifica dei prodromici atti di accertamento, per inosservanza del termine decadenziale di cui all'art. 14, legge n. 689/81, per difetto di motivazione e per intervenuta prescrizione;
proponeva istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze- ingiunzione impugnate e rassegnava le seguenti conclusioni : “Preliminarmente sospendere l'esecuzione degli atti impugnati;
- Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'inefficacia e/o annullamento delle ordinanze ingiunzioni n. 01-
001771189 e n. 01-001770191, notificate al ricorrente in data 25.09.2024, con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 870,00 in proprio ed € 870,00 quale rapp.te legale della società, quale obbligata solidale;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria.”
Radicatasi la lite, si costituiva l contestando la fondatezza dell'avversa domanda . Eccepiva CP_3
l'avvenuta notifica rispettivamente il 26 ed il 28 agosto del 2019 degli atti di accertamento presupposti delle ordinanze ingiunzione e comunque la infondatezza di tutti i motivi di opposizione .
All'udienza del 27 marzo 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il giudice ha deciso la causa con motivazione contestuale.
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Occorre innanzitutto premettere che oggetto della odierna opposizione sono due ordinanze ingiunzioni emesse dall' con le quali è stato intimato al sig. , legale rapp.te CP_3 Parte_1
I “il pagamento della sanzione amministrativa conseguente agli omessi Controparte_1 Parte_2
versamenti di ritenute previdenziali relative all'annualità 2018 .
Tanto premesso, possiamo passare ad affrontare il merito della opposizione proposta dall' Pt_1
e concludere nel senso della infondatezza della domanda proposta . che il ricorso è soltanto parzialmente fondato e, pertanto, esso merita accoglimento nei soli limiti che si diranno.
Infondata , innanzitutto , è l'eccezione di mancata notifica dell'atto di accertamento .
Ed invero , occorre rilevare che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, l'emissione della ordinanza ingiunzione per cui è causa è stata preceduta dalla notifica a mezzo servizio postale degli atti prodromici ad essa sottesi (avviso di accertamento e/o diffida ad adempiere), circostanza, questa, desumibile in maniera inequivoca dalla documentazione allegata al fascicolo telematico dell' (cfr., in particolare, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica dell'avviso di CP_3 accertamento). Prima di emettere l'ordinanza ingiunzione, infatti, l' ha regolarmente notificato CP_3
al trasgressore un provvedimento di accertamento della violazione contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi
UNIEMENS trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, mentre l'odierno ricorrente non ha inteso accedere entro i termini di legge alla causa di non assoggettabilità a sanzione amministrativa (il termine di tre mesi è perentorio: cfr. Cass. Cass. 17 gennaio 2017, n. 30178).
Si evidenzia che a norma dell'art. 26 D.P.R. n.602/1973: “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda”, da integrarsi con le disposizioni contenute all'art. 60 D.P.R. n.600/1973 (Cass. sent. 05.04.2012 n.15746/12, sent. 27.05.2011 n.11708, sent. 19.06.2009 n.14327).
Infatti “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale, può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati” (Cass. ord. n.31304/18 e n.31305/18, sent. n.4275/18, Ord.
n.16211/18, sent. n.802/18, n.28399/17, n.25219/17, n.1304/17, n.23511/16, n.20497/16, 16.10.15
n.20984, 0rd. 13.05.15 n.9751, sent. 24.3.15 n.5898, 24.7.2014 n.16949, 19.03.2014 n.6395).
Tali norme determinano una disciplina speciale e derogatoria rispetto alle disposizioni del codice di procedura civile in materia di notifica (Trib. Salerno Sez. Lav. sent. 13.10.2011 n.4403; CTR Napoli sez . Salerno n.198/5/13). La possibilità di avvalersi di siffatto mezzo non è lesivo dei diritti del destinatario, tanto che lo stesso è stato ritenuto perfettamente legittimo anche in tema di atto squisitamente giudiziario come l'atto di appello in materia tributaria (Cass. sent. 19.06.2009
n.14327).
Nel caso di specie, è di tutta evidenza che l' ha pienamente adempiuto a quanto disposto dalle CP_3 norme citate, atteso che, nell'ipotesi in cui ci si avvalga del servizio postale, il solo adempimento richiesto è l'invio di plico chiuso contenente l'atto di intimazione, con raccomandata con ricevuta di ritorno.
La notifica, in tal caso, si perfeziona con la semplice sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte delle persone abilitate ai sensi del predetto art. 26 -comma I°- D.P.R. n.602/73 (Cass.
n.23511/16, n.3254/16, n.21558/15, n.16949/14, n.11708/11).
La normativa, pertanto, non prevede la compilazione di alcun relata di notifica (Cass. sent. n.4275/18,
n.20497/16, n.5898/15), né alcun invio di una raccomandata informativa per l'ipotesi di consegna ad un familiare . Inoltre, non può essere invocata la disciplina di cui alla L. n.890/1982 (“notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”), poiché l'art. 14, I° co., II parte, L. n.890/1982, fa espressamente salvo il disposto dell'art. 26 D.P.R. n.602/1973, disponendo -in deroga a quanto dalla medesima legge dettato- che la notificazione è altresì validamente eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, non operandosi per tale metodologia di notificazione alcun richiamo a particolari forme.
L'avviso di ricevimento prodotto in atti ha natura di atto pubblico, quindi facente fede sino alla querela di falso (Cass. S.U. sent. n.9962/2010, Cass. sent. n.11708/11, Cass. n.15746/12, Cass. ord.
n.2486/18, n.31304/18 e n.31305/18), e la data ivi apposta (a mano o, in senso equipollente, a mezzo del timbro-datario dell'ufficio postale) ne attesta il ricevimento.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, perché tale è quello di cui si è avvalso l' , CP_3 nessun altro adempimento grava a carico dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione (Cass. sent. n.17248/17, sent. n.14834/17, ord.
n.14822/17, sent. n.23511/16, n.9246/15, n.11708/11, n.15798/10 e n.26572/07) apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente
(Cass. 19.09.2012 n.15746). Ne consegue che nessuna norma impone di indicare le generalità della persona cui è consegnato l'atto né di curare che la firma sia apposta in maniera intellegibile (Cass.
05.04.2012 n.15746, Cass. sent. 27.05.2011 n.11708, Cass. S.U. sent. 27.04.2010 n.9962). La validità della notifica effettuata a mezzo del servizio postale rimane subordinata solo alla consegna nei luoghi del destinatario. Pertanto, dimostrata attraverso la produzione degli avvisi di ricevimento la ritualità
e correttezza della notifica in parola, va rigettata l'eccezione in tal senso sollevata dall'opponente.
Pertanto, dimostrata la ritualità e correttezza della notifica in parola, va rigettata l'eccezione in tal senso sollevata dall'opponente. Priva di pregio , inoltre , è anche l'eccezione di prescrizione del credito.
Invero, la giurisprudenza di legittimità delineatasi in subiecta materia ha avuto modo di chiarire che, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere e poiché
, nella specie , le ritenute non versate dall' attengono all'anno 2018 ,ne consegue che Pt_1
allorquando è stata effettuata la notifica delle ordinanze per cui è causa ( 25.9.2024) , il termine di prescrizione quinquennale non era affatto spirato non essendo ancora decorsi cinque anni dalla notifica degli atti di accertamento , avvenuta rispettivamente in data 26 e 28 agosto 2019 , e ciò anche non tenendo conto della sospensione di cui al comma 6 bis dell'art. 103 D.L. n. 18/2020 (secondo cui
“il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio
2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”).
Ed invero , dalla notifica dell'atto di accertamento del 26 e del 28 agosto 2019 è iniziato a decorrere il termine di 90 giorni concesso per provvedere al pagamento – durante il quale la prescrizione è sospesa ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater del D.L. 2 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge n. 638 del 1983 - , per cui, solo una volta spirato il detto termine, è cominciato a decorrere, a sua volta, quello prescrizionale e la notifica delle ordinanze ingiunzioni è avvenuta prima che spirasse il termine di prescrizione .
È destituito poi di fondamento il motivo di opposizione con il quale è stata dedotta la presunta
“indeterminatezza” dell'impugnate ordinanze, dal momento che in essa è dato rinvenire l'esplicito richiamo agli avvisi di accertamento precedentemente notificati, nei quali erano riportate in maniera dettagliata le violazioni commesse, nonché i rispettivi periodi di riferimento.
In ordine, infine, alla motivazione dell'ordinanza ingiunzione, occorre ricordare che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica è tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione.
Sul punto è sufficiente rammentare che la Cassazione ha stabilito che “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione. Pertanto, tale obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. 28 ottobre 2003, n. 16203).
Solo per complezza , inoltre , va evidenziato che, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, eventuali vizi della motivazione non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che può ( e deve ) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa, in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass. 28 gennaio 2010, sez. un., n. 1786).
Relativamente invece alla doglianza incentrata sull'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta, in conseguenza del mancato rispetto del termine, fissato dall'art. 14 della legge n. 689/1981, l'eccezione è fondata e merita pertanto accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità delineatasi in subiecta materia ha avuto modo di chiarire che, in tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro, qualora non sia possibile la contestazione immediata dell'infrazione, la P.A. è tenuta al rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981” (così Cass. Civ., Sez. Lav., 30 ottobre 2019, n. 27903).
L'applicabilità di tale disposizione consente, allora, di vagliare nel merito la doglianza attorea della tardività della notifica dell'atto di accertamento prodromico alla ordinanza ingiunzione qui impugnata.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 7681 del 02/04/2014), in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto. Il termine per la contestazione dell'infrazione, ai fini del rispetto del principio dell'immediatezza della contestazione, decorre dal completamento dell'attività di verifica, tenendo conto anche del livello di complessità della fattispecie. Il "dies a quo" del termine prescritto dall'art. 14, 2 comma, l. n. 689/81 va individuato allora nel momento in cui l'autorità abbia valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione. Il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione dell'illecito da parte dell'autorità amministrativa, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi - a tal fine - tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni( (tra le tante, Cass. 29 ottobre 2019, n. 27702; Cass. 25 ottobre 2019, n. 27405; Cass. 2 aprile 2014, n. 7681; Cass. 1° aprile 2009, n. 7951; Cass. 11 aprile 2006, n. 8456).
Orbene , per quanto riguarda l'ordinanza ingiunzione per cui è causa , non può essere posto in dubbio che , per poter affermare che il contribuente non abbia violato l'obbligo di versamento per un importo superiore ai dieci mila euro , sì da consentire l'applicazione della sanzione amministrativa in luogo della sanzione prevista per l'ipotesi di reato , l' deve avere contezza di tutte le omissioni CP_3 commesse nell'anno , sicché si può ritenere concretizzata la consapevolezza dell'intero importo dei contributi non versati soltanto allo scadere dell'anno .
L'attività di accertamento dell'illecito non coincide quindi con il momento in cui viene acquisito il
“fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione.
Se così è, il dies a quo di decorrenza del termine dei 90 giorni di cui all'art 14 della Legge 689/81, può collocarsi esattamente allo scadere dell'anno di riferimento , sicchè , nel caso che ci occupa , trattandosi di omissione relativa all'anno 2018 , con scadenza dei pagamenti il giorno 16 di gennaio
2019, l' avrebbe dovuto provvedere alla contestazione della violazione entro 90 giorni CP_3
decorrenti dal 16 gennaio 2019 , termine che non è stato rispettato atteso che la notifica dell'atto di accertamento è avvenuta nel mese di agosto 2019 .
Ed invero l , pur a fronte della specifica eccezione di tardività sollevata da parte ricorrente, non CP_3
ha provato, prim'ancora dedotto, quali atti di verifica di tutti gli elementi dell'illecito avrebbe compiuto e in quali date, sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti fosse necessario per svolgere indagini, rammentandosi peraltro che i mod. DM10/UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dell di un determinato importo, sono registrati negli archivi CP_3
di quest'ultimo, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'Istituto. Né costituiscono circostanze notorie da tener in conto a prescindere dalla prova specifica sul punto prassi amministrative di organizzazione del lavoro e di attività d'indagine all'interno dell' che CP_3
avrebbero potuto in ipotesi giustificare i tempi per la notifica dell'accertamento.
È di tutta evidenza, quindi, che, allorquando è stato notificato l'atto di accertamento, il termine decadenziale fissato dal citato art. 14 era ampiamente decorso.
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi, il parziale accoglimento dell'opposizione, cui consegue la declaratoria di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa .
Sussistono giusti motivi, in considerazione della infondatezza di tutti gli altri motivi di opposizione , per compensare tra le parti le spese del giudizio .
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzioni n.° OI-
001771189 e OI-001770191; compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Salerno, il 27 marzo 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio