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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/12/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 429 del 2025 R.G, pendente tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Orecchio ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte ricorrente-
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Mariarita Cocciolo ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte resistente-
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1 aprile 2025, la parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1 <1) In via principale - la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia posto a carico del sig. , con efficacia Persona_1 Parte_1
retroattiva (ex tunc) dalla data della domanda (cfr. sentenza Cassazione.
Sez. Unite n. 32914 dell'8.10.2022) in virtù del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso per tutte le ragioni di cui in premessa;
2) in via subordinata, e solo nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda;
- la revoca dell'assegno di mantenimento dovuto dal IG. alla figlia , a far data Parte_1 Per_1
dal trasferimento di quest'ultima in altro nucleo familiare e/o comunque in altro Comune (mese di ottobre 2024)>>.
A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha dedotto:
-che5.4.2024, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi Pt_1
e ;
[...] Controparte_1
-che <il tribunale di vibo valentia ha, fra l'altro, così statuito: “pone a carico del resistente ( sig. corrispondere alla ricorrente, titolo pt_1
di mantenimento dei figli e maggiorenni ma non Per_1 Persona_2
autonomi, entro il giorno cinque di ogni mese e con modalità tracciabile, la somma di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per figlio) oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT/Foi ed oltre la metà delle spese straordinarie per come regolate dal Protocollo Tribunale e COA di Vibo Valentia del
15.6.2021”>>;
-cheche la madre, IG.ra , intendeva recuperare coattivamente Controparte_1
le somme che il padre le avrebbe dovuto corrispondere a titolo di mantenimento, ha, con dichiarazione scritta e firmata, rimarcato la sua volontà di voler rinunciare al mantenimento riconosciutole con la citata sentenza di separazione dei genitori poiché economicamente autosufficiente sin dall'anno 2020 ed ha finanche chiesto che detto assegno venga ad essere 2 revocato in quanto addirittura facente parte di un altro nucleo familiare>>;
-checonvive stabilmente con il proprio compagno (dal quale aspetta anche un figlio) presso altro Comune della Provincia di Catanzaro, nel quale per altro risulta anche residente;
(cfr. certificato di residenza)>>;
-che <ricorrono pertanto tutte le condizioni di legge affinché il padre non sia tenuto più a corrispondere alla ex moglie l'assegno mantenimento per la figlia , stabilito in sede separazione, conseguenza delle mutate per_1
condizioni delle parti e, soprattutto, che tale revoca debba avere efficacia retroattiva>>.
La parte resistente si è costituita in giudizio e ha dedotto, tra l'altro, che:sentenza di modifica delle condizioni di separazione>>.
Gli atti del procedimento sono stati ritualmente comunicati al Pubblico
Ministero in sede.
All'udienza del 4 dicembre 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e hanno discusso oralmente la causa, trattenuta in decisione ex art. 473 bis 22 c.p.c.
***
Preliminarmente, va rilevato che la sentenza di separazione è stata pronunciata ad aprile 2024 e che, ai fini della valutazione della domanda di modifica delle condizioni di separazione, possono rilevare esclusivamente le circostanze sopravvenute e non anche i fatti verificatisi anteriormente (cfr. ricorso ove si legge: “tuttavia, il ricorrente ha sempre provveduto a corrispondere alla IG.ra la somma di euro 200,00 a titolo di CP_1
mantenimento dei figli (150,00 per il figlio ed euro 50,00 per la Per_2
figlia ); - Che, il succitato versamento di soli euro 50,00 per la figlia Per_1
, già maggiorenne dall'anno 2018, è derivato dalla manifestata Per_1
3 volontà da parte di quest'ultima di non voler ricevere dal padre alcun tipo di mantenimento essendo la stessa economicamente autosufficiente sin dall'anno 2020; - Che, detta circostanza non è mai stata sottoposta al vaglio del Tribunale di Vibo Valentia nella causa civile RGC 889/2020 di separazione giudiziale dei coniugi poiché il IG. conoscendo la Pt_1
volontà della figlia non lo ha mai ritenuto necessario e/o rilevante ai fini di causa”).
È, quindi, inammissibile la domanda proposta in via principale poiché fondata su fatti non sopravvenuti. Resta assorbita sul punto ogni altra questione.
Quanto poi alla domanda formulata in via subordinata, ritiene il collegio che ricorre il difetto legittimazione passiva di atteso che Controparte_1 Per_1
, economicamente autosufficiente, non convive più con la madre.
[...]
Come è noto, la legittimazione (attiva e passiva) del genitore presuppone la persistenza della convivenza con il figlio maggiorenne.
Per contro, in caso di cessazione della coabitazione, legittimato ad agire e a resistere in giudizio è, in via esclusiva, il solo figlio maggiorenne che non convive più con il genitore.
La conclusione che precede trova conforto nei principi tracciati dalla Suprema
Corte che ha avuto modo di chiarire come: “In tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicché i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne deriva che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato 4 maggiorenne, rivelando il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive,
l'inesistenza di qualsiasi conflitto con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere” (cfr. Cass. Civ. n. 17380 del 2020).
In altre parole, posto che la convivenza costituisce il presupposto della legittimazione concorrente del genitore, la legittimazione a resistere alla domanda di revoca del contributo di mantenimento del figlio maggiorenne, non più convivente con la parte resistente, spetta esclusivamente al figlio medesimo.
Tenuto conto della natura della controversia e delle difese rassegnate nel presente giudizio, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 429 del 2025 R.G., così provvede:
-dichiara inammissibile la domanda proposta dalla parte ricorrente in via principale;
-dichiara il difetto di legittimazione passiva della parte resistente in relazione alla domanda proposta dalla parte ricorrente in via subordinata;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 429 del 2025 R.G, pendente tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Orecchio ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte ricorrente-
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Mariarita Cocciolo ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte resistente-
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1 aprile 2025, la parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1 <1) In via principale - la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia posto a carico del sig. , con efficacia Persona_1 Parte_1
retroattiva (ex tunc) dalla data della domanda (cfr. sentenza Cassazione.
Sez. Unite n. 32914 dell'8.10.2022) in virtù del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso per tutte le ragioni di cui in premessa;
2) in via subordinata, e solo nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda;
- la revoca dell'assegno di mantenimento dovuto dal IG. alla figlia , a far data Parte_1 Per_1
dal trasferimento di quest'ultima in altro nucleo familiare e/o comunque in altro Comune (mese di ottobre 2024)>>.
A sostegno della domanda, la parte ricorrente ha dedotto:
-che
e ;
[...] Controparte_1
-che <il tribunale di vibo valentia ha, fra l'altro, così statuito: “pone a carico del resistente ( sig. corrispondere alla ricorrente, titolo pt_1
di mantenimento dei figli e maggiorenni ma non Per_1 Persona_2
autonomi, entro il giorno cinque di ogni mese e con modalità tracciabile, la somma di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per figlio) oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT/Foi ed oltre la metà delle spese straordinarie per come regolate dal Protocollo Tribunale e COA di Vibo Valentia del
15.6.2021”>>;
-che
le somme che il padre le avrebbe dovuto corrispondere a titolo di mantenimento, ha, con dichiarazione scritta e firmata, rimarcato la sua volontà di voler rinunciare al mantenimento riconosciutole con la citata sentenza di separazione dei genitori poiché economicamente autosufficiente sin dall'anno 2020 ed ha finanche chiesto che detto assegno venga ad essere 2 revocato in quanto addirittura facente parte di un altro nucleo familiare>>;
-che
(cfr. certificato di residenza)>>;
-che <ricorrono pertanto tutte le condizioni di legge affinché il padre non sia tenuto più a corrispondere alla ex moglie l'assegno mantenimento per la figlia , stabilito in sede separazione, conseguenza delle mutate per_1
condizioni delle parti e, soprattutto, che tale revoca debba avere efficacia retroattiva>>.
La parte resistente si è costituita in giudizio e ha dedotto, tra l'altro, che:
Gli atti del procedimento sono stati ritualmente comunicati al Pubblico
Ministero in sede.
All'udienza del 4 dicembre 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e hanno discusso oralmente la causa, trattenuta in decisione ex art. 473 bis 22 c.p.c.
***
Preliminarmente, va rilevato che la sentenza di separazione è stata pronunciata ad aprile 2024 e che, ai fini della valutazione della domanda di modifica delle condizioni di separazione, possono rilevare esclusivamente le circostanze sopravvenute e non anche i fatti verificatisi anteriormente (cfr. ricorso ove si legge: “tuttavia, il ricorrente ha sempre provveduto a corrispondere alla IG.ra la somma di euro 200,00 a titolo di CP_1
mantenimento dei figli (150,00 per il figlio ed euro 50,00 per la Per_2
figlia ); - Che, il succitato versamento di soli euro 50,00 per la figlia Per_1
, già maggiorenne dall'anno 2018, è derivato dalla manifestata Per_1
3 volontà da parte di quest'ultima di non voler ricevere dal padre alcun tipo di mantenimento essendo la stessa economicamente autosufficiente sin dall'anno 2020; - Che, detta circostanza non è mai stata sottoposta al vaglio del Tribunale di Vibo Valentia nella causa civile RGC 889/2020 di separazione giudiziale dei coniugi poiché il IG. conoscendo la Pt_1
volontà della figlia non lo ha mai ritenuto necessario e/o rilevante ai fini di causa”).
È, quindi, inammissibile la domanda proposta in via principale poiché fondata su fatti non sopravvenuti. Resta assorbita sul punto ogni altra questione.
Quanto poi alla domanda formulata in via subordinata, ritiene il collegio che ricorre il difetto legittimazione passiva di atteso che Controparte_1 Per_1
, economicamente autosufficiente, non convive più con la madre.
[...]
Come è noto, la legittimazione (attiva e passiva) del genitore presuppone la persistenza della convivenza con il figlio maggiorenne.
Per contro, in caso di cessazione della coabitazione, legittimato ad agire e a resistere in giudizio è, in via esclusiva, il solo figlio maggiorenne che non convive più con il genitore.
La conclusione che precede trova conforto nei principi tracciati dalla Suprema
Corte che ha avuto modo di chiarire come: “In tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicché i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne deriva che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato 4 maggiorenne, rivelando il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive,
l'inesistenza di qualsiasi conflitto con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere” (cfr. Cass. Civ. n. 17380 del 2020).
In altre parole, posto che la convivenza costituisce il presupposto della legittimazione concorrente del genitore, la legittimazione a resistere alla domanda di revoca del contributo di mantenimento del figlio maggiorenne, non più convivente con la parte resistente, spetta esclusivamente al figlio medesimo.
Tenuto conto della natura della controversia e delle difese rassegnate nel presente giudizio, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 429 del 2025 R.G., così provvede:
-dichiara inammissibile la domanda proposta dalla parte ricorrente in via principale;
-dichiara il difetto di legittimazione passiva della parte resistente in relazione alla domanda proposta dalla parte ricorrente in via subordinata;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
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