Articolo 2 della Legge 20 ottobre 1989, n. 345
Articolo 1Articolo 3
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24 ottobre 1989
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 2.150 milioni si provvede, quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 1988, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi"; quanto a lire 1.150 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 6856 per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989