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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 05/05/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1428/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1428/2022 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Con gli avv.ti Luciano e Mattia Botteon ATTORE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 Con l'avv. Enrica Franzini CONVENUTA
Avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali
Posta in decisione sulle conclusioni precisate per l'udienza cartolare di data 11 dicembre
2024.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così disporre:
A) In via preliminare e immediata: premessi i dovuti accertamenti, emettere Ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. immediatamente esecutiva con cui si ingiunga a il Controparte_1
pagamento delle seguenti somme non contestate: - € 1.950,00, pari alla quota di ½ dei prelievi effettuati per € 3.900,00 sul conto corrente materno in data successiva alla morte della madre, spettante al fratello in qualità di erede per ½ dell'asse materno;
Parte_1
1 - € 800,00, pari all'esborso sostenuto dall'attore per il recupero della documentazione contabile necessaria per l'avvio della presente vertenza;
- € 2.218,18, pari alla somma residuata sul conto corrente cointestato tra le parti dell'odierno giudizio, ex adverso riconosciuta come dovuta all'attore.
B) In via preliminare e immediata: premessi i dovuti accertamenti, revocare ai sensi dell'art.
136 del D.P.R. 115/2002 il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio della convenuta, non sussistendone i requisiti.
C) Nel merito, quanto alle operazioni sul conto corrente di nr. 01/087665 Controparte_2
tra il 15.04.2011 (apertura) ed il 14.11.2014 (decesso titolare): C1 - In via principale: - accertare e dichiarare che la signora era delegata ad operare sul conto Controparte_1
corrente nr. 01/087665 intestato alla madre sino alla morte di Controparte_2 quest'ultima; - accertare e dichiarare che tra il 15.04.2011 ed il 14.11.2014 la signora
ha personalmente effettuato su detto conto, tra le altre, operazioni in uscita Controparte_1 per complessivi € 61.405,87, come riepilogate nel doc. 21, abusando della procura ricevuta
e comunque eccedendone i limiti;
- accertare e dichiarare che la signora Controparte_1 ha omesso, in violazione dell'art. 1713 c.c., di ottemperare all'obbligo di rendiconto della amministrazione svolta, vuoi nei confronti della madre, vuoi in ogni caso nei confronti del fratello , suo erede legittimo;
- ordinare ai sensi degli artt. 1710 ss. c.c. e/o Parte_1
2028 ss. c.c. alla convenuta di voler rendere il conto delle operazioni riepilogate nel doc. 21, nonché di voler consegnare tutta la relativa documentazione giustificativa;
- per l'effetto, condannare la convenuta a rimettere alla massa ereditaria tutte le somme ricevute a causa del mandato che risulteranno non essere state utilizzate nell'interesse della madre, per
l'ammontare che verrà accertato all'esito del richiesto rendiconto, ovvero, laddove quest'ultimo non venisse eseguito o non venisse supportato da idonea documentazione giustificativa, per l'intero importo ad oggi non giustificato di € 61.405,87, detratte le somme
'giustificate' indicate a pagg.
7-8 della 3a memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., o comunque per la diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
- conseguentemente condannare la convenuta a versare al fratello, quale coerede legittimo, la quota di ½ dell'accertando importo, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali ex art.
1714 c.c. C2 - In via subordinata: accertare che le somme prelevate e disposte dalla convenuta, come riportate nel riepilogo sub doc. 21, erano di esclusiva titolarità di
2 e, pertanto, facevano parte dell'asse ereditario;
per l'effetto, condannarsi Controparte_2
la convenuta ex art. 533 c.c. a restituire alla massa ereditaria tutte le somme indebitamente prelevate e disposte dal conto corrente materno, con conseguente versamento della quota di
½ all'odierno attore, quale coerede legittimo;
il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali. C3 - In via ulteriormente subordinata: in ulteriore subordine, accertare la natura di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. dei prelievi e delle disposizioni eseguite dalla convenuta che risulteranno non autorizzate e/o comunque non giustificate dalle esigenze e volontà della titolare del conto, come ad oggi riportate nel riepilogo di cui sub doc. 21, cui vanno detratte le somme 'giustificate' indicate a pagg.
7-8 della 3a memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.; e per l'effetto condannarla alla loro restituzione alla massa ereditaria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
D) Nel merito, quanto alle operazioni sul conto corrente di nr. 01/087665 Controparte_2
tra il 14.11.2014 (decesso titolare) ed il 13.03.2015 (chiusura): - accertare e dichiarare che la signora era delegata ad operare sul conto corrente nr. 01/087665 Controparte_1 intestato alla madre sino alla morte di quest'ultima; - accertare e Controparte_2
dichiarare che a seguito del decesso della madre la signora ha Controparte_1 personalmente effettuato su detto conto, tra gli altri, prelievi in contanti per complessivi €
3.900,00, come da distinte sub doc. 11, e ciò senza il preventivo consenso dell'altro erede
; - accertare e dichiarare che, nel momento in cui i suddetti prelievi vennero Parte_1 eseguiti, la procura ad operare sul conto era venuta meno, anche ai sensi dell'art. 1722, co.
1, nr. 4 c.c., e che comunque gli stessi costituiscono un indebito, lesivo dell'asse ereditario;
- per l'effetto, condannare la convenuta a rimettere all'asse ereditario la somma indebitamente prelevata di € 3.900,00, o la diversa maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia, ed al conseguente versamento della quota di ½ all'attore, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali.
E) Nel merito, quanto alle operazioni sul conto cointestato nr. 01/097385: - accertare e dichiarare che la convenuta, onerando il conto cointestato con il fratello di addebiti alla stessa esclusivamente imputabili per complessivi € 43.913,69, come riepilogati nel doc. 24, ha indebitamente ecceduto la relativa quota parte di ½ di propria spettanza, così ledendo i pari diritti del fratello;
- per l'effetto, previamente accertata l'esclusiva titolarità delle relative somme in capo all'attore, condannare la convenuta a restituire al fratello l'importo
3 di € 17.765,38, pari alla quota di ½ di tutti gli accrediti entrati a far parte del conto che risultano di pertinenza e titolarità di entrambi i cointestatari (pari come visto ad € 38.829,30, di cui € 31.003,91 quale asse ereditario materno ed € 7.825,39 quali canoni di locazione comuni, come riepilogati nel doc. 22), detratta la quota di ½ dei soli addebiti parimenti riferiti ad entrambi i cointestatari (pari come visto ad € 3.298,54, come riepilogati nel doc.
23), o comunque il diverso importo che risulterà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali.
F) Nel merito, quanto all'immobile C.C. Pergine I, p.ed. 109, p.m. 2: - accertare e dichiarare che, sin dal decesso della madre avvenuto il 14.11.2014, e fino al Controparte_2
06.10.2022, la convenuta ha adibito l'immobile C.C. Pergine I, P.T. 1509, p.ed. 109, p.m. 2
a propria esclusiva abitazione e residenza (nonché dei propri figli), senza mai richiedere né conseguire il consenso del fratello;
- accertare e dichiarare che il fratello richiese più volte alla convenuta di lasciar libero quantomeno l'appartamento più piccolo e parte del garage, ma senza esito;
- per l'effetto, previamente accertata l'inosservanza delle norme dettate in tema di comunione e in particolare dell'art. 1102 c.c., condannare la convenuta a corrispondere al fratello un'equa indennità per l'utilizzo esclusivo del bene comune dal novembre 2014 sino al 06.10.2022, nella misura minima di € 356,00 mensili, come risultanti dalle quotazioni immobiliari minime fissate dall'Agenzia delle Entrate (doc. 27), o comunque nella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria.
G) In ogni caso: - Con condanna della convenuta al rimborso in favore dell'attore della somma di € 800,00 da questi sostenuta per il rilascio della documentazione contabile prodotta agli atti, come risultante dal pagamento sub doc. 28; - Con condanna della convenuta al rimborso in favore dell'attore della somma di € 48,80 da questi sostenuta per
l'avvio della procedura di mediazione;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre ad IVA, CPA, rimborso spese forfettario 15% e accessori, come per legge. - Con richiesta di voler tenere conto, ai fini della decisione della vertenza nonché ai fini della liquidazione delle relative spese processuali, della mancata adesione da parte della
4 convenuta alla procedura di mediazione obbligatoria, anche ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis:
1) rigettare le domande dell'attore in quanto nulle/inammissibili;
2) rigettare le domande dell'attore in quanto infondate per i motivi esposti in narrativa;
3) in via subordinata, accertarsi con minor rigore una eventuale responsabilità per colpa ex art. 1710 c.c. e conseguentemente ridursi le richieste dell'attore alla somma di Euro 1.000 o la maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa.
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha convenuto in giudizio Parte_1
la sorella chiedendo che costei sia condannata a restituire alla massa Controparte_1
ereditaria quanto indebitamente prelevato dal conto corrente della madre, prima e dopo il suo decesso, a restituire metà di quanto entrato a far parte del conto corrente comune (dedotti gli addebiti comuni) nonché a consentire all'attore il pari utilizzo dell'immobile caduto in successione, con indennizzo per il periodo di godimento esclusivo e con rimborso dei costi sostenuti dall'attore per la gestione di tale bene comune.
L'attore ha esposto che in data 27 marzo 2011 è deceduto il padre sig. , Persona_1
lasciando quali unici eredi la moglie sig.ra e i due figli, e Controparte_2 Pt_1 CP_1
odierne parti in causa. Il patrimonio relitto del padre era composto da euro 4.235,49 e dai seguenti immobili: p.f. 1067/3 in (quota 1/1), p.ed. 109, p.m. 2 in Persona_2 Persona_2
(quota 1/1) e p.ed. 109, p.m. 3 in (quota 3/6). Persona_2
L'attore ha dato atto che il conto corrente cointestato tra i coniugi (06/006337) è stato mantenuto (ancorché inattivo) sino al 17 ottobre 2014, rappresentando che in data 15 aprile
2011 è stato aperto a nome della madre un nuovo conto corrente Controparte_2
(01/087665), con contestuale rilascio ad operarvi in favore dei figli e Pt_1 CP_1
Il sig. ha, quindi, dedotto che in data 14 novembre 2011 è deceduta la sig.ra Parte_1
lasciando quali unici eredi i figli, con la quota di ½ ciascuno. Il patrimonio Controparte_2
5 relitto della madre era composto da euro 31.042,88 e dai seguenti beni immobili: p.f. 1067/3 in CC (quota 1/3), p.ed. 109, p.m. 2 in CC (quota 1/3) e p.ed. 109, p.m. 3 Per_2 Per_2
in CC (quota 1/6). Per_2
In data 15 marzo 2015 è stato chiuso il conto corrente intestato alla madre e il saldo attivo residuo è stato trasferito sul nuovo conto corrente 01/097385 cointestato tra i due fratelli.
L'attore ha, quindi, esposto che la de cuius era affetta da patologie invalidanti tali per cui non era in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, dovendo fare affidamento sui due figli.
L'attore ha lamentato che la sorella – a differenza di lui che non ha mai effettuato prelievi o addebiti sul conto corrente della madre – ha abusato della procura ricevuta, avendo effettuato sul conto corrente della madre, nei tre anni precedenti la morte, prelievi per oltre 60.000,00 euro, così dilapidandone i risparmi e “svuotando” il conto. L'attore ha, altresì, dedotto che la sorella ha eseguito i prelievi e gli addebiti senza rendere il conto né alla madre né al fratello, nonostante le richieste di quest'ultimo, evidenziando che tali operazioni non erano proporzionali alle frugali esigenze della madre e rappresentando che la convenuta, anche dopo il decesso della madre, ha continuato ad operare sul conto corrente materno, per altri quattro mesi.
L'attore ha, inoltre, dedotto che uno degli immobili caduti in successione è da alcuni anni nella disponibilità esclusiva della sorella, che l'ha adibito ad abitazione, senza il consenso del fratello, lamentando che i costi dell'immobile sono addebitati sul conto comune.
Il sig. ha, inoltre, lamentato che il nuovo conto corrente comune tra i fratelli, Parte_1
benché inizialmente presentasse un saldo attivo di euro 31.003,91 e benché negli anni fossero confluite entrate per euro 18.448,75, in data 1 aprile 2022 presentava un saldo attivo di soli
2.240,43 euro e ciò in ragione dei prelievi effettuati dalla sorella.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la convenuta contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto delle domande.
La sig.ra ha esposto di essersi traferita a casa dei genitori nell'anno 2009, Controparte_1
quando le condizioni di salute del padre erano gravemente peggiorate, rimanendovi per sei anni, sacrificando la propria esistenza: la stessa ha, infatti, rappresentato di aver provveduto
6 integralmente alle esigenze dei genitori, tanto che non è mai stata assunta una badante, salvo ricorrere ogni tanto all'aiuto di una conoscente, che la sostituiva quando doveva uscire.
La convenuta ha esposto che il fratello si recava il sabato a pranzare con la madre e sorella
(una volta al mese era accompagnato anche dal figlio), negando che il convenuto abbia mai aiutato i genitori. La stessa ha, altresì, esposto che il fratello veniva informato sulle spese sostenute per la madre, tanto più che egli era delegato a operare sul conto corrente della madre.
La convenuta ha dedotto che le somme prelevate dal conto corrente della madre sono servite per il mantenimento, l'assistenza e le esigenze della madre, oltre che per spese relative all'immobile, dando atto che i prelievi avvenivano su indicazione della madre e in contanti perché il conto non è mai stato dotato di un bancomat poiché né la signora né la CP_1
madre, erano in grado di utilizzarne uno (così come, in precedenza, non lo era il padre). La stessa ha, inoltre, rappresentato che, già quando era in vita il padre, e per volontà di costui, era stato stabilito che i genitori contribuissero al pagamento dei contributi volontari Inps in favore della figlia e ciò è continuato per volontà della madre dopo la morte del marito, nella consapevolezza che la figlia si stava sacrificando per i genitori.
Quanto al conto corrente comune, la convenuta ha dedotto che con tale conto sono state pagate diverse spese comuni e che metà della somma era in ogni caso sua.
La stessa ha, infine, rappresentato di aver continuato a vivere nell'appartamento della madre anche dopo il decesso di costei perché ha dovuto affrontare mesi di grave malattia e ricoveri ospedalieri e per lungo tempo non era in grado di organizzare un trasferimento.
Con ordinanza ex art. 186bis c.p.c. di data 18 agosto 2023 la convenuta è stata condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 1.950,00, oltre interessi legali decorrenti dalla prima data di richiesta di pagamento.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate per l'udienza cartolare di data 11 dicembre 2024, con concessione
7 dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le domande svolte dall'attore sub lettera C – ossia relative alle operazioni sul conto corrente di nr. 01/087665 tra il 15.04.2011 (apertura) ed il 14.11.2014 (decesso Controparte_2
titolare – non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'attore ha lamentato che i prelievi effettuati dalla sorella in forza di delega a operare sul conto corrente materno 01/087665 siano stati esorbitanti rispetto alle frugali esigenze di mantenimento della madre sig. chiedendo, in via principale la condanna Controparte_2
della convenuta alla restituzione delle somme ricevute a titolo di mandato che non sono state utilizzate nell'interesse della madre/mandante (domanda svolta sub C1).
La domanda attorea si fonda, dunque, sull'assunto che tra la sig.ra e la madre Controparte_1
sia intercorso un contratto di mandato e che la sorella mandataria abbia ecceduto i limiti del mandato.
E' circostanza pacifica che la sig.ra come pure il fratello , Controparte_1 Parte_1
fosse delegata a operare sul conto corrente 01/087665 intestato alla madre sig.ra CP_2
come risulta anche dalla documentazione in atti (doc. 6 attore).
[...]
Va, tuttavia, osservato che l'esistenza di un mandato in capo alla figlia non può farsi discendere dalla mera circostanza del conferimento alla stessa della facoltà di operare sul conto intestato alla madre, con delega di firma, evidenziandosi che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'accordo tra il cliente e la banca in base al quale anche altro soggetto (a ciò delegato) è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente, spiega unicamente l'effetto, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, di vincolare la banca
a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma del delegato, e non comporta anche il conferimento a quest'ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto negoziale riferibile al conto (Cass. 11866/ 2007)” (cfr. Cass. 859/2020).
Ciò posto, ritiene questo Giudice che vada riconosciuta l'esistenza di un contratto di mandato tra la sig.ra e la madre. Ed invero, il mandato è atto di gestione di interessi Controparte_1
del mandante (cfr. Cass. 10484/2024) e, nel caso che occupa, non può porsi in dubbio che la figlia gestisse gli interessi della madre, come comprovato dalle stesse Controparte_1
deduzioni della convenuta: costei, infatti, non solo ha rappresentato di aver “provveduto a
8 tutto” (cfr. pag.
1-2 comparsa di costituzione), ossia di essersi occupata dell'assistenza e dei bisogni dei genitori (quale “caregiver di entrambi i genitori”) – dapprima di entrambi e poi, dopo la morte del padre, della madre – tanto da essersi trasferita a vivere a casa dei propri genitori nel 2009, viste le loro condizioni di salute (la circostanza è pacifica) e di aver anche creato una “rete” di assistenza per la cura della madre, interfacciandosi con medici, infermieri, assistenti sociali;
ma ha, altresì, dedotto di essersi occupata anche delle incombenze relative alla casa materna, quali il pagamento delle utenze e delle assicurazioni, la manutenzione della caldaia, i lavori relativi all'immobile (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione), effettuando a tal fine i prelievi dal conto corrente, con correlata gestione anche degli interessi di natura patrimoniale della madre.
Tali circostanze non sono state specificamente contestate, salvo aver l'attore contestato che la sorella si sia integralmente occupata dell'assistenza della madre, sull'assunto che anche il sig. (e sua moglie) se ne prendesse cura: orbene, ad avviso di questo Giudice Parte_1
tale circostanza – quand'anche dimostrata (a tal fine i relativi capitoli di prova orale vanno ritenuti superflui) – è irrilevante, non essendo tale da escludere che la sig.ra Controparte_1
sia effettivamente prodigata per la gestione degli interessi della madre.
Ciò posto, ritiene questo Giudice che la convenuta non si sia appropriata delle somme della madre-mandante e non abbia ecceduto i limiti del mandato ricevuto.
A tal fine, giova evidenziare che “il diritto del mandatario di appropriarsi delle somme del mandante non è nel contenuto tipico del mandato, che, si torna a ripete, è atto di gestione degli interessi del mandante: se invece il mandato contenga quella autorizzazione o sia in rem propriam, è circostanza che il mandatario deve dimostrare: è colui che afferma il diritto di avere per sé somme del mandante, e dunque un diritto non previsto nel mandato, che deve fornire prova di tale sua pretesa. Il mandante si limita ad allegare che il mandatario si è appropriato di somme sue, e questo basta, posto che il mandatario non ha diritto, per mandato, di appropriarsi di somme del mandante. Per contro, spetta dunque al mandatario dimostrare che il mandato gli attribuiva il diritto a trattenere per sé le somme, trattandosi di mandato nel suo interesse.” (cfr. Cass. 10484/2024).
Al riguardo, va innanzitutto osservato che risulta documentato che la sig.ra , Controparte_1
nel periodo compreso tra maggio 2011 e novembre 2014, abbia prelevato dal conto corrente
9 materno la somma di euro 58.779,18 in contanti (doc. 9 attore), ossia circa 1.367,00 euro al mese (43 mesi).
Va, poi, osservato che risulta documentato che nell'anno 2010, allorquando il padre era ancora in vita, sono stati prelevati dal conto corrente cointestato ai genitori euro 18.940,00 in contanti, ossia circa 1.578,00 euro al mese (12 mesi).
Va, inoltre, osservato che è pacifico che i genitori – dapprima il padre e poi la madre – avessero stabilito di contribuire al vitto, all'alloggio e al pagamento dei contributi volontari all'INPS della figlia come espressamente rappresentato dalla convenuta e non CP_1 contestato dall'attore: “Nella consapevolezza che la figlia stava sacrificando sé stessa nell'accudimento dei due anziani genitori, privandosi anche di mezzi di sostentamento propri, il padre, oltre al vitto e all'alloggio, stabilì che avrebbero contribuito almeno nel pagamento dei contributi volontari INPS in favore della figlia. Questo pagamento periodico (di cui il fratello era perfettamente al corrente) è continuato per volontà della madre dopo la morte del marito” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione).
Orbene, alla luce di quanto sopra – e ancorché la convenuta abbia dichiarato di non aver conservato le ricevute relative alle spese sostenute nell'interesse della madre, non potendo pertanto essere svolto un accertamento puntuale dell'impiego delle somme prelevate – va ritenuto che i prelievi effettuati dalla convenuta – pari a circa 1.367,00 euro al mese – siano compatibili con le esigenze di vita e di mantenimento della madre. Si tratta, infatti, di somme non esorbitanti, compatibili con le deduzioni di parte convenuta relative alle necessità della madre di vitto, medicinali, manutenzione ordinaria dell'immobile (comprensiva di sostituzione del boiler e acquisto di un nuovo frigorifero, come dedotto dalla convenuta e non contestato dall'attore, cfr. pag. 5 comparsa di costituzione) e sostanzialmente in linea con i prelievi mensili effettuati fintanto che era in vita anche il padre. Con riguardo a quest'ultimo aspetto, non può ritenersi (come prospettato dall'attore) che fintanto che era in vita il padre – con prelievi pari a circa euro 1.578,00 mensili – la somma di spettanza per la cura della sola madre fosse limitata alla metà, ossia a circa 790,00 euro, trattandosi di valutazione che deve essere fatta nel suo complesso, essendo i prelievi destinati a soddisfare complessivamente i
10 bisogni di cura e vitto dei genitori, manutenzione immobile, ecc…, di talché i prelievi effettuati prima e dopo la morte del padre vanno ritenuti sostanzialmente compatibili.
Non solo, ma anche a voler ritenere che gli importi prelevati dalla figlia siano stati maggiori rispetto ai bisogni e alle necessità della madre, deve osservarsi che (come detto) vi è prova che il contenuto del mandato fosse tale da autorizzare la figlia a trattenere somme della madre-mandate per sé, ossia per il proprio vitto e alloggio e per il pagamento dei contributi volontari all'INPS in favore di . Controparte_1
Alla luce di quanto sopra, va ritenuto che i prelievi effettuati dalla convenuta Controparte_1
– pari a circa 1.367,00 euro al mese – siano compatibili con il soddisfacimento delle esigenze di mantenimento della madre nonché con il vitto, alloggio e pagamento dei contributi volontari all'INPS (di cui vi è prova documentale in atti, cfr. docc. 1, 2, 3 allegati alla II memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. di parte convenuta), in adempimento del mandato conferito alla figlia dapprima da entrambi i genitori e, dopo la morte del padre, dalla sola madre sig.ra
Controparte_2
La domanda di restituzione svolta sub C1 va, dunque, rigettata.
Per l'effetto, va rigettata anche la domanda di arricchimento ingiustificato svolta in via subordinata sub C3, considerato che i prelievi sono stati effettuati dalla sorella in forza di mandato, il cui contenuto – come sopra esposto – prevedeva l'autorizzazione della figlia a trattenere somme del mandante per sé. Non può, quindi, ritenersi che i prelievi CP_1 siano stati effettuati in mancanza di una “giusta causa”, non ricadendosi, pertanto, nell'alveo applicativo dell'art. 2041 c.c..
Infine, non può trovare accoglimento neppure la domanda di petizione dell'eredità svolta in via subordinata sub C2, considerato che le somme prelevate dalla convenuta prima del decesso della madre non sono beni ereditari, come chiarito da consolidato orientamento giurisprudenziale: “Qualora la condotta asseritamente illecita, consistita nel prelievo delle somme giacenti sul conto corrente intestato al de cuius, si sia realizzata anteriormente alla apertura della successione e, dunque, al momento del decesso, gli importi prelevati non siano ricompresi nell'asse ereditario, questi non possono considerarsi beni ereditari (i quali soltanto legittimano l'esperimento della petitio hereditatis)” (cfr. Cass. 8611/2018).
Passando alla domanda svolta sub lettera D – rispetto alla quale l'attore ha lamentato che la sorella, dopo la morte della madre (e fino al 13 marzo 2015), ha continuato ad effettuare
11 operazioni sul conto corrente materno, prelevando la somma complessiva di euro 3.900,00 – va dichiarato il non luogo a provvedere sulla stessa, avendo le parti già dato esecuzione a quanto disposto con ordinanza resa ex art. 186bis c.p.c. in data 18 agosto 2023 (cfr. verbale di udienza di data 13 febbraio 2024).
In ogni caso, va in questa sede confermato il contenuto della suddetta ordinanza, evidenziatosi, da un lato, che il contratto di mandato si è estinto con la morte del mandante
(art. 1728 c.c.) e che la convenuta solamente in sede di I memoria – e, quindi, tardivamente
– ha contestato la riferibilità a sé dei lamentati prelievi;
dall'altro lato, che le somme prelevate dopo la morte della de cuius sono beni ereditari (come tali, ricompresi nell'asse ereditario) e che unici eredi di sono le odierne parti in causa, con la quota di ½ ciascuno. Controparte_2
Passando alla domanda svolta sub lett. E – relativa alle operazioni sul conto cointestato nr.
01/097385 – ritiene questo Giudice che la stessa sia fondata e vada accolta.
E' circostanza pacifica che in data 13 marzo 2015 è stato chiuso il conto corrente materno nr.
01/087665, con trasferimento del relativo saldo attivo residuo, pari a euro 31.003,91, sul nuovo conto corrente nr. 01/097385 cointestato tra i due fratelli, odierne parti in causa.
Risulta, inoltre, documentato che in tale conto corrente è stato accreditato, sino al mese di agosto 2016, il canone di locazione del negozio locato alla Cooperativa Mandacarù di spettanza di entrambi i fratelli, pari alla complessiva somma di euro 7.825,39, mentre dal mese di settembre 2016 è stata accreditata la sola quota di spettanza della sorella CP_1
(doc. 14 attore).
[...]
Va, altresì, osservato che la sig.ra non ha contestato di aver utilizzato le Controparte_1
somme di cui al conto corrente cointestato con il fratello in misura eccedente rispetto alla propria quota, essendosi limitata a dedurre che l'attore l'aveva a ciò autorizzata, ed essendo tardive le ulteriori deduzioni di cui alla II memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. di parte convenuta.
Orbene, ritiene questo Giudice che la parte convenuta non abbia assolto l'onere di dimostrare che il fratello cointestatario del conto l'avesse autorizzata a disporre delle somme depositate sul conto corrente comune in misura eccedente la quota di sua spettanza, ossia la metà: a tal fine va osservato, da un lato, che l'attore ha contestato in modo specifico la circostanza;
dall'altro lato, che il capitolo di prova orale articolato al riguardo dalla convenuta (cap. 37 di cui alla II memoria) è di per sé inidoneo a dimostrare che il fratello autorizzò la sorella a disporre delle somme in misura eccedente la quota di spettanza, rinunciando così alla propria
12 quota (“E' vero che ero presente nel marzo 2015, quando, dopo essersi recati insieme in banca per accendere il conto corrente cointestato, mio zio disse a mia madre Parte_1
di utilizzare liberamente tale conto senza preoccuparsi di andare oltre la Controparte_1 propria quota”). Né a tal fine può dirsi dirimente la circostanza che l'attore abbia effettuato un prelievo su detto conto corrente, in tal modo venendo a conoscenza delle operazioni eseguite dalla sorella: ed invero, ritiene questo Giudice che, quand'anche volesse ritenersi che il fratello fosse a conoscenza dei prelievi e degli addebiti riconducibili alla sorella, non sarebbe ugualmente dimostrata la sussistenza di un consenso tacito all'utilizzo delle somme in misura eccedente la quota di spettanza, con rinuncia alla propria (cfr. Cass. 77/2018).
In ragione di quanto sopra, la convenuta va condannata a restituire all'attore la somma di euro
15.297,20, pari alla differenza tra la metà della somma di spettanza di ciascuna parte, detratte le spese comuni, come risultanti dal doc. 14 di parte attrice ([31.009,91 (saldo iniziale)+7.825,39 (canoni locazione fino agosto 2016)] - 3.298,54) e la somma di euro
2.218,18, già prelevata dall'attore (cfr. verbale di udienza del 13 febbraio 2024), con gli interessi legali decorrenti dalla prima data di richiesta di pagamento al saldo.
Passando, infine, alla domanda sub lettera E relativa all'immobile p.ed. 109 p.m. 2 – ad oggi non più nella disponibilità delle parti, essendo stato venduto (doc. 37 attore) –, ritiene questo
Giudice che la stessa sia fondata nei limiti di seguito esposti.
Giova premettere che “In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne
l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti. (In applicazione del principio, la
S.C. ha affermato che, in caso di separazione dei coniugi, l'indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della
13 separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all'altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell'immobile.)” (cfr. Cass. 10264/2023).
Nel caso che occupa, è pacifico che la convenuta abbia goduto dell'immobile anche successivamente alla morte della madre (2014), e sino alla vendita del predetto bene (nel
2022).
Tuttavia, da un lato, non vi è prova che tale godimento sia stato esteso a tutto il bene: la sig.ra ha, infatti, riconosciuto di aver occupato solo l'appartamento “grande”, Controparte_1 negando di aver occupato anche l'appartamento “piccolo”, e tale circostanza non è stata di per sé negata dal sig. , il quale si è limitato a contestare che la mera presenza Parte_1
in tale appartamento “piccolo” di una vetrinetta contenente beni dell'attore (una collezione di automobili in miniatura ereditata dal padre) sia idonea a comprovare che tale appartamento potesse essere anche nella sua disponibilità, deducendo genericamente che “i due appartamenti in realtà facevano parte della medesima unità immobiliare (p.m. 2), interamente a disposizione della sorella .” (cfr. pag. 16 I memoria ex art. 183, co. 6 CP_1
c.p.c. attore). Dall'altro lato, va osservato che non vi è prova che l'attore – consapevole che sin dal 2014 la sorella fosse rimasta a vivere nella casa dei genitori – abbia mai contestato, prima del 23 gennaio 2020 (doc. 18 attore), l'uso del bene da parte della convenuta né abbia mai manifestato la volontà di godimento dell'immobile anteriormente all'invio della predetta missiva del 23 gennaio 2020, dovendo a tal fine ritenersi inammissibile il capitolo di prova orale articolato n.18 articolato dall'attore in sede di II memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. in quanto genericamente formulato sul piano temporale.
Alla luce di quanto sopra, va accolta la domanda attorea di condanna della convenuta a corrispondere all'attore un'equa indennità per l'utilizzo esclusivo dell'appartamento
“grande” dalla data del 23 gennaio 2020 sino al 6 ottobre 2022, da quantificarsi nella somma di euro 3.400,00, da ritenersi equa tenuto conto, da un lato, che l'attore ha stimato in euro
356,00 euro mensili il canone di locazione dell'intero bene, evidenziandosi che tale somma
– ancorché non oggetto di stima da parte di un perito – appare congrua in ragione delle rappresentate condizioni dell'immobile; dall'altro lato, che l'indennità va riconosciuta solo per l'appartamento “grande” e che, essendo il bene immobile in comproprietà, anche la
14 convenuta aveva diritto, per la quota di sua spettanza, a farne uso. Va, quindi, quantificata in euro 3.400,00 l'indennità, pari ad euro 100,00 al mese, moltiplicati per trentaquattro mesi.
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda di condanna della convenuta a rimborsare all'attore la somma di euro 800,00 concernente la spesa sostenuta per recuperare la documentazione contabile relativa alle domande versate in atti: la rifusione di tale somma, infatti, è correlata alla regolamentazione delle spese di lite e nel caso che occupa sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1. rigetta tutte le domande svolte sub lett. C;
2. dichiara non luogo a provvedere sulla domanda svolta sub D, con conferma di quanto disposto con ordinanza ex art. 186bis c.p.c. di data 18 agosto 2023;
3. condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore la somma di euro 15.297,20, con gli interessi legali decorrenti dalla prima data di richiesta di pagamento al saldo.
4. condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore la somma di euro 3.400,00, con gli interessi legali decorrenti dal 23 gennaio 2020 al saldo;
5. spese di lite compensate.
Così deciso in data 3 maggio 2025 dal Tribunale di Trento.
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Tolettini
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1428/2022 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Con gli avv.ti Luciano e Mattia Botteon ATTORE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 Con l'avv. Enrica Franzini CONVENUTA
Avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali
Posta in decisione sulle conclusioni precisate per l'udienza cartolare di data 11 dicembre
2024.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così disporre:
A) In via preliminare e immediata: premessi i dovuti accertamenti, emettere Ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. immediatamente esecutiva con cui si ingiunga a il Controparte_1
pagamento delle seguenti somme non contestate: - € 1.950,00, pari alla quota di ½ dei prelievi effettuati per € 3.900,00 sul conto corrente materno in data successiva alla morte della madre, spettante al fratello in qualità di erede per ½ dell'asse materno;
Parte_1
1 - € 800,00, pari all'esborso sostenuto dall'attore per il recupero della documentazione contabile necessaria per l'avvio della presente vertenza;
- € 2.218,18, pari alla somma residuata sul conto corrente cointestato tra le parti dell'odierno giudizio, ex adverso riconosciuta come dovuta all'attore.
B) In via preliminare e immediata: premessi i dovuti accertamenti, revocare ai sensi dell'art.
136 del D.P.R. 115/2002 il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio della convenuta, non sussistendone i requisiti.
C) Nel merito, quanto alle operazioni sul conto corrente di nr. 01/087665 Controparte_2
tra il 15.04.2011 (apertura) ed il 14.11.2014 (decesso titolare): C1 - In via principale: - accertare e dichiarare che la signora era delegata ad operare sul conto Controparte_1
corrente nr. 01/087665 intestato alla madre sino alla morte di Controparte_2 quest'ultima; - accertare e dichiarare che tra il 15.04.2011 ed il 14.11.2014 la signora
ha personalmente effettuato su detto conto, tra le altre, operazioni in uscita Controparte_1 per complessivi € 61.405,87, come riepilogate nel doc. 21, abusando della procura ricevuta
e comunque eccedendone i limiti;
- accertare e dichiarare che la signora Controparte_1 ha omesso, in violazione dell'art. 1713 c.c., di ottemperare all'obbligo di rendiconto della amministrazione svolta, vuoi nei confronti della madre, vuoi in ogni caso nei confronti del fratello , suo erede legittimo;
- ordinare ai sensi degli artt. 1710 ss. c.c. e/o Parte_1
2028 ss. c.c. alla convenuta di voler rendere il conto delle operazioni riepilogate nel doc. 21, nonché di voler consegnare tutta la relativa documentazione giustificativa;
- per l'effetto, condannare la convenuta a rimettere alla massa ereditaria tutte le somme ricevute a causa del mandato che risulteranno non essere state utilizzate nell'interesse della madre, per
l'ammontare che verrà accertato all'esito del richiesto rendiconto, ovvero, laddove quest'ultimo non venisse eseguito o non venisse supportato da idonea documentazione giustificativa, per l'intero importo ad oggi non giustificato di € 61.405,87, detratte le somme
'giustificate' indicate a pagg.
7-8 della 3a memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., o comunque per la diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
- conseguentemente condannare la convenuta a versare al fratello, quale coerede legittimo, la quota di ½ dell'accertando importo, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali ex art.
1714 c.c. C2 - In via subordinata: accertare che le somme prelevate e disposte dalla convenuta, come riportate nel riepilogo sub doc. 21, erano di esclusiva titolarità di
2 e, pertanto, facevano parte dell'asse ereditario;
per l'effetto, condannarsi Controparte_2
la convenuta ex art. 533 c.c. a restituire alla massa ereditaria tutte le somme indebitamente prelevate e disposte dal conto corrente materno, con conseguente versamento della quota di
½ all'odierno attore, quale coerede legittimo;
il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali. C3 - In via ulteriormente subordinata: in ulteriore subordine, accertare la natura di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. dei prelievi e delle disposizioni eseguite dalla convenuta che risulteranno non autorizzate e/o comunque non giustificate dalle esigenze e volontà della titolare del conto, come ad oggi riportate nel riepilogo di cui sub doc. 21, cui vanno detratte le somme 'giustificate' indicate a pagg.
7-8 della 3a memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.; e per l'effetto condannarla alla loro restituzione alla massa ereditaria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
D) Nel merito, quanto alle operazioni sul conto corrente di nr. 01/087665 Controparte_2
tra il 14.11.2014 (decesso titolare) ed il 13.03.2015 (chiusura): - accertare e dichiarare che la signora era delegata ad operare sul conto corrente nr. 01/087665 Controparte_1 intestato alla madre sino alla morte di quest'ultima; - accertare e Controparte_2
dichiarare che a seguito del decesso della madre la signora ha Controparte_1 personalmente effettuato su detto conto, tra gli altri, prelievi in contanti per complessivi €
3.900,00, come da distinte sub doc. 11, e ciò senza il preventivo consenso dell'altro erede
; - accertare e dichiarare che, nel momento in cui i suddetti prelievi vennero Parte_1 eseguiti, la procura ad operare sul conto era venuta meno, anche ai sensi dell'art. 1722, co.
1, nr. 4 c.c., e che comunque gli stessi costituiscono un indebito, lesivo dell'asse ereditario;
- per l'effetto, condannare la convenuta a rimettere all'asse ereditario la somma indebitamente prelevata di € 3.900,00, o la diversa maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia, ed al conseguente versamento della quota di ½ all'attore, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali.
E) Nel merito, quanto alle operazioni sul conto cointestato nr. 01/097385: - accertare e dichiarare che la convenuta, onerando il conto cointestato con il fratello di addebiti alla stessa esclusivamente imputabili per complessivi € 43.913,69, come riepilogati nel doc. 24, ha indebitamente ecceduto la relativa quota parte di ½ di propria spettanza, così ledendo i pari diritti del fratello;
- per l'effetto, previamente accertata l'esclusiva titolarità delle relative somme in capo all'attore, condannare la convenuta a restituire al fratello l'importo
3 di € 17.765,38, pari alla quota di ½ di tutti gli accrediti entrati a far parte del conto che risultano di pertinenza e titolarità di entrambi i cointestatari (pari come visto ad € 38.829,30, di cui € 31.003,91 quale asse ereditario materno ed € 7.825,39 quali canoni di locazione comuni, come riepilogati nel doc. 22), detratta la quota di ½ dei soli addebiti parimenti riferiti ad entrambi i cointestatari (pari come visto ad € 3.298,54, come riepilogati nel doc.
23), o comunque il diverso importo che risulterà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali.
F) Nel merito, quanto all'immobile C.C. Pergine I, p.ed. 109, p.m. 2: - accertare e dichiarare che, sin dal decesso della madre avvenuto il 14.11.2014, e fino al Controparte_2
06.10.2022, la convenuta ha adibito l'immobile C.C. Pergine I, P.T. 1509, p.ed. 109, p.m. 2
a propria esclusiva abitazione e residenza (nonché dei propri figli), senza mai richiedere né conseguire il consenso del fratello;
- accertare e dichiarare che il fratello richiese più volte alla convenuta di lasciar libero quantomeno l'appartamento più piccolo e parte del garage, ma senza esito;
- per l'effetto, previamente accertata l'inosservanza delle norme dettate in tema di comunione e in particolare dell'art. 1102 c.c., condannare la convenuta a corrispondere al fratello un'equa indennità per l'utilizzo esclusivo del bene comune dal novembre 2014 sino al 06.10.2022, nella misura minima di € 356,00 mensili, come risultanti dalle quotazioni immobiliari minime fissate dall'Agenzia delle Entrate (doc. 27), o comunque nella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria.
G) In ogni caso: - Con condanna della convenuta al rimborso in favore dell'attore della somma di € 800,00 da questi sostenuta per il rilascio della documentazione contabile prodotta agli atti, come risultante dal pagamento sub doc. 28; - Con condanna della convenuta al rimborso in favore dell'attore della somma di € 48,80 da questi sostenuta per
l'avvio della procedura di mediazione;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre ad IVA, CPA, rimborso spese forfettario 15% e accessori, come per legge. - Con richiesta di voler tenere conto, ai fini della decisione della vertenza nonché ai fini della liquidazione delle relative spese processuali, della mancata adesione da parte della
4 convenuta alla procedura di mediazione obbligatoria, anche ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis:
1) rigettare le domande dell'attore in quanto nulle/inammissibili;
2) rigettare le domande dell'attore in quanto infondate per i motivi esposti in narrativa;
3) in via subordinata, accertarsi con minor rigore una eventuale responsabilità per colpa ex art. 1710 c.c. e conseguentemente ridursi le richieste dell'attore alla somma di Euro 1.000 o la maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa.
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha convenuto in giudizio Parte_1
la sorella chiedendo che costei sia condannata a restituire alla massa Controparte_1
ereditaria quanto indebitamente prelevato dal conto corrente della madre, prima e dopo il suo decesso, a restituire metà di quanto entrato a far parte del conto corrente comune (dedotti gli addebiti comuni) nonché a consentire all'attore il pari utilizzo dell'immobile caduto in successione, con indennizzo per il periodo di godimento esclusivo e con rimborso dei costi sostenuti dall'attore per la gestione di tale bene comune.
L'attore ha esposto che in data 27 marzo 2011 è deceduto il padre sig. , Persona_1
lasciando quali unici eredi la moglie sig.ra e i due figli, e Controparte_2 Pt_1 CP_1
odierne parti in causa. Il patrimonio relitto del padre era composto da euro 4.235,49 e dai seguenti immobili: p.f. 1067/3 in (quota 1/1), p.ed. 109, p.m. 2 in Persona_2 Persona_2
(quota 1/1) e p.ed. 109, p.m. 3 in (quota 3/6). Persona_2
L'attore ha dato atto che il conto corrente cointestato tra i coniugi (06/006337) è stato mantenuto (ancorché inattivo) sino al 17 ottobre 2014, rappresentando che in data 15 aprile
2011 è stato aperto a nome della madre un nuovo conto corrente Controparte_2
(01/087665), con contestuale rilascio ad operarvi in favore dei figli e Pt_1 CP_1
Il sig. ha, quindi, dedotto che in data 14 novembre 2011 è deceduta la sig.ra Parte_1
lasciando quali unici eredi i figli, con la quota di ½ ciascuno. Il patrimonio Controparte_2
5 relitto della madre era composto da euro 31.042,88 e dai seguenti beni immobili: p.f. 1067/3 in CC (quota 1/3), p.ed. 109, p.m. 2 in CC (quota 1/3) e p.ed. 109, p.m. 3 Per_2 Per_2
in CC (quota 1/6). Per_2
In data 15 marzo 2015 è stato chiuso il conto corrente intestato alla madre e il saldo attivo residuo è stato trasferito sul nuovo conto corrente 01/097385 cointestato tra i due fratelli.
L'attore ha, quindi, esposto che la de cuius era affetta da patologie invalidanti tali per cui non era in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, dovendo fare affidamento sui due figli.
L'attore ha lamentato che la sorella – a differenza di lui che non ha mai effettuato prelievi o addebiti sul conto corrente della madre – ha abusato della procura ricevuta, avendo effettuato sul conto corrente della madre, nei tre anni precedenti la morte, prelievi per oltre 60.000,00 euro, così dilapidandone i risparmi e “svuotando” il conto. L'attore ha, altresì, dedotto che la sorella ha eseguito i prelievi e gli addebiti senza rendere il conto né alla madre né al fratello, nonostante le richieste di quest'ultimo, evidenziando che tali operazioni non erano proporzionali alle frugali esigenze della madre e rappresentando che la convenuta, anche dopo il decesso della madre, ha continuato ad operare sul conto corrente materno, per altri quattro mesi.
L'attore ha, inoltre, dedotto che uno degli immobili caduti in successione è da alcuni anni nella disponibilità esclusiva della sorella, che l'ha adibito ad abitazione, senza il consenso del fratello, lamentando che i costi dell'immobile sono addebitati sul conto comune.
Il sig. ha, inoltre, lamentato che il nuovo conto corrente comune tra i fratelli, Parte_1
benché inizialmente presentasse un saldo attivo di euro 31.003,91 e benché negli anni fossero confluite entrate per euro 18.448,75, in data 1 aprile 2022 presentava un saldo attivo di soli
2.240,43 euro e ciò in ragione dei prelievi effettuati dalla sorella.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la convenuta contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto delle domande.
La sig.ra ha esposto di essersi traferita a casa dei genitori nell'anno 2009, Controparte_1
quando le condizioni di salute del padre erano gravemente peggiorate, rimanendovi per sei anni, sacrificando la propria esistenza: la stessa ha, infatti, rappresentato di aver provveduto
6 integralmente alle esigenze dei genitori, tanto che non è mai stata assunta una badante, salvo ricorrere ogni tanto all'aiuto di una conoscente, che la sostituiva quando doveva uscire.
La convenuta ha esposto che il fratello si recava il sabato a pranzare con la madre e sorella
(una volta al mese era accompagnato anche dal figlio), negando che il convenuto abbia mai aiutato i genitori. La stessa ha, altresì, esposto che il fratello veniva informato sulle spese sostenute per la madre, tanto più che egli era delegato a operare sul conto corrente della madre.
La convenuta ha dedotto che le somme prelevate dal conto corrente della madre sono servite per il mantenimento, l'assistenza e le esigenze della madre, oltre che per spese relative all'immobile, dando atto che i prelievi avvenivano su indicazione della madre e in contanti perché il conto non è mai stato dotato di un bancomat poiché né la signora né la CP_1
madre, erano in grado di utilizzarne uno (così come, in precedenza, non lo era il padre). La stessa ha, inoltre, rappresentato che, già quando era in vita il padre, e per volontà di costui, era stato stabilito che i genitori contribuissero al pagamento dei contributi volontari Inps in favore della figlia e ciò è continuato per volontà della madre dopo la morte del marito, nella consapevolezza che la figlia si stava sacrificando per i genitori.
Quanto al conto corrente comune, la convenuta ha dedotto che con tale conto sono state pagate diverse spese comuni e che metà della somma era in ogni caso sua.
La stessa ha, infine, rappresentato di aver continuato a vivere nell'appartamento della madre anche dopo il decesso di costei perché ha dovuto affrontare mesi di grave malattia e ricoveri ospedalieri e per lungo tempo non era in grado di organizzare un trasferimento.
Con ordinanza ex art. 186bis c.p.c. di data 18 agosto 2023 la convenuta è stata condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 1.950,00, oltre interessi legali decorrenti dalla prima data di richiesta di pagamento.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate per l'udienza cartolare di data 11 dicembre 2024, con concessione
7 dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le domande svolte dall'attore sub lettera C – ossia relative alle operazioni sul conto corrente di nr. 01/087665 tra il 15.04.2011 (apertura) ed il 14.11.2014 (decesso Controparte_2
titolare – non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'attore ha lamentato che i prelievi effettuati dalla sorella in forza di delega a operare sul conto corrente materno 01/087665 siano stati esorbitanti rispetto alle frugali esigenze di mantenimento della madre sig. chiedendo, in via principale la condanna Controparte_2
della convenuta alla restituzione delle somme ricevute a titolo di mandato che non sono state utilizzate nell'interesse della madre/mandante (domanda svolta sub C1).
La domanda attorea si fonda, dunque, sull'assunto che tra la sig.ra e la madre Controparte_1
sia intercorso un contratto di mandato e che la sorella mandataria abbia ecceduto i limiti del mandato.
E' circostanza pacifica che la sig.ra come pure il fratello , Controparte_1 Parte_1
fosse delegata a operare sul conto corrente 01/087665 intestato alla madre sig.ra CP_2
come risulta anche dalla documentazione in atti (doc. 6 attore).
[...]
Va, tuttavia, osservato che l'esistenza di un mandato in capo alla figlia non può farsi discendere dalla mera circostanza del conferimento alla stessa della facoltà di operare sul conto intestato alla madre, con delega di firma, evidenziandosi che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'accordo tra il cliente e la banca in base al quale anche altro soggetto (a ciò delegato) è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente, spiega unicamente l'effetto, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, di vincolare la banca
a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma del delegato, e non comporta anche il conferimento a quest'ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto negoziale riferibile al conto (Cass. 11866/ 2007)” (cfr. Cass. 859/2020).
Ciò posto, ritiene questo Giudice che vada riconosciuta l'esistenza di un contratto di mandato tra la sig.ra e la madre. Ed invero, il mandato è atto di gestione di interessi Controparte_1
del mandante (cfr. Cass. 10484/2024) e, nel caso che occupa, non può porsi in dubbio che la figlia gestisse gli interessi della madre, come comprovato dalle stesse Controparte_1
deduzioni della convenuta: costei, infatti, non solo ha rappresentato di aver “provveduto a
8 tutto” (cfr. pag.
1-2 comparsa di costituzione), ossia di essersi occupata dell'assistenza e dei bisogni dei genitori (quale “caregiver di entrambi i genitori”) – dapprima di entrambi e poi, dopo la morte del padre, della madre – tanto da essersi trasferita a vivere a casa dei propri genitori nel 2009, viste le loro condizioni di salute (la circostanza è pacifica) e di aver anche creato una “rete” di assistenza per la cura della madre, interfacciandosi con medici, infermieri, assistenti sociali;
ma ha, altresì, dedotto di essersi occupata anche delle incombenze relative alla casa materna, quali il pagamento delle utenze e delle assicurazioni, la manutenzione della caldaia, i lavori relativi all'immobile (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione), effettuando a tal fine i prelievi dal conto corrente, con correlata gestione anche degli interessi di natura patrimoniale della madre.
Tali circostanze non sono state specificamente contestate, salvo aver l'attore contestato che la sorella si sia integralmente occupata dell'assistenza della madre, sull'assunto che anche il sig. (e sua moglie) se ne prendesse cura: orbene, ad avviso di questo Giudice Parte_1
tale circostanza – quand'anche dimostrata (a tal fine i relativi capitoli di prova orale vanno ritenuti superflui) – è irrilevante, non essendo tale da escludere che la sig.ra Controparte_1
sia effettivamente prodigata per la gestione degli interessi della madre.
Ciò posto, ritiene questo Giudice che la convenuta non si sia appropriata delle somme della madre-mandante e non abbia ecceduto i limiti del mandato ricevuto.
A tal fine, giova evidenziare che “il diritto del mandatario di appropriarsi delle somme del mandante non è nel contenuto tipico del mandato, che, si torna a ripete, è atto di gestione degli interessi del mandante: se invece il mandato contenga quella autorizzazione o sia in rem propriam, è circostanza che il mandatario deve dimostrare: è colui che afferma il diritto di avere per sé somme del mandante, e dunque un diritto non previsto nel mandato, che deve fornire prova di tale sua pretesa. Il mandante si limita ad allegare che il mandatario si è appropriato di somme sue, e questo basta, posto che il mandatario non ha diritto, per mandato, di appropriarsi di somme del mandante. Per contro, spetta dunque al mandatario dimostrare che il mandato gli attribuiva il diritto a trattenere per sé le somme, trattandosi di mandato nel suo interesse.” (cfr. Cass. 10484/2024).
Al riguardo, va innanzitutto osservato che risulta documentato che la sig.ra , Controparte_1
nel periodo compreso tra maggio 2011 e novembre 2014, abbia prelevato dal conto corrente
9 materno la somma di euro 58.779,18 in contanti (doc. 9 attore), ossia circa 1.367,00 euro al mese (43 mesi).
Va, poi, osservato che risulta documentato che nell'anno 2010, allorquando il padre era ancora in vita, sono stati prelevati dal conto corrente cointestato ai genitori euro 18.940,00 in contanti, ossia circa 1.578,00 euro al mese (12 mesi).
Va, inoltre, osservato che è pacifico che i genitori – dapprima il padre e poi la madre – avessero stabilito di contribuire al vitto, all'alloggio e al pagamento dei contributi volontari all'INPS della figlia come espressamente rappresentato dalla convenuta e non CP_1 contestato dall'attore: “Nella consapevolezza che la figlia stava sacrificando sé stessa nell'accudimento dei due anziani genitori, privandosi anche di mezzi di sostentamento propri, il padre, oltre al vitto e all'alloggio, stabilì che avrebbero contribuito almeno nel pagamento dei contributi volontari INPS in favore della figlia. Questo pagamento periodico (di cui il fratello era perfettamente al corrente) è continuato per volontà della madre dopo la morte del marito” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione).
Orbene, alla luce di quanto sopra – e ancorché la convenuta abbia dichiarato di non aver conservato le ricevute relative alle spese sostenute nell'interesse della madre, non potendo pertanto essere svolto un accertamento puntuale dell'impiego delle somme prelevate – va ritenuto che i prelievi effettuati dalla convenuta – pari a circa 1.367,00 euro al mese – siano compatibili con le esigenze di vita e di mantenimento della madre. Si tratta, infatti, di somme non esorbitanti, compatibili con le deduzioni di parte convenuta relative alle necessità della madre di vitto, medicinali, manutenzione ordinaria dell'immobile (comprensiva di sostituzione del boiler e acquisto di un nuovo frigorifero, come dedotto dalla convenuta e non contestato dall'attore, cfr. pag. 5 comparsa di costituzione) e sostanzialmente in linea con i prelievi mensili effettuati fintanto che era in vita anche il padre. Con riguardo a quest'ultimo aspetto, non può ritenersi (come prospettato dall'attore) che fintanto che era in vita il padre – con prelievi pari a circa euro 1.578,00 mensili – la somma di spettanza per la cura della sola madre fosse limitata alla metà, ossia a circa 790,00 euro, trattandosi di valutazione che deve essere fatta nel suo complesso, essendo i prelievi destinati a soddisfare complessivamente i
10 bisogni di cura e vitto dei genitori, manutenzione immobile, ecc…, di talché i prelievi effettuati prima e dopo la morte del padre vanno ritenuti sostanzialmente compatibili.
Non solo, ma anche a voler ritenere che gli importi prelevati dalla figlia siano stati maggiori rispetto ai bisogni e alle necessità della madre, deve osservarsi che (come detto) vi è prova che il contenuto del mandato fosse tale da autorizzare la figlia a trattenere somme della madre-mandate per sé, ossia per il proprio vitto e alloggio e per il pagamento dei contributi volontari all'INPS in favore di . Controparte_1
Alla luce di quanto sopra, va ritenuto che i prelievi effettuati dalla convenuta Controparte_1
– pari a circa 1.367,00 euro al mese – siano compatibili con il soddisfacimento delle esigenze di mantenimento della madre nonché con il vitto, alloggio e pagamento dei contributi volontari all'INPS (di cui vi è prova documentale in atti, cfr. docc. 1, 2, 3 allegati alla II memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. di parte convenuta), in adempimento del mandato conferito alla figlia dapprima da entrambi i genitori e, dopo la morte del padre, dalla sola madre sig.ra
Controparte_2
La domanda di restituzione svolta sub C1 va, dunque, rigettata.
Per l'effetto, va rigettata anche la domanda di arricchimento ingiustificato svolta in via subordinata sub C3, considerato che i prelievi sono stati effettuati dalla sorella in forza di mandato, il cui contenuto – come sopra esposto – prevedeva l'autorizzazione della figlia a trattenere somme del mandante per sé. Non può, quindi, ritenersi che i prelievi CP_1 siano stati effettuati in mancanza di una “giusta causa”, non ricadendosi, pertanto, nell'alveo applicativo dell'art. 2041 c.c..
Infine, non può trovare accoglimento neppure la domanda di petizione dell'eredità svolta in via subordinata sub C2, considerato che le somme prelevate dalla convenuta prima del decesso della madre non sono beni ereditari, come chiarito da consolidato orientamento giurisprudenziale: “Qualora la condotta asseritamente illecita, consistita nel prelievo delle somme giacenti sul conto corrente intestato al de cuius, si sia realizzata anteriormente alla apertura della successione e, dunque, al momento del decesso, gli importi prelevati non siano ricompresi nell'asse ereditario, questi non possono considerarsi beni ereditari (i quali soltanto legittimano l'esperimento della petitio hereditatis)” (cfr. Cass. 8611/2018).
Passando alla domanda svolta sub lettera D – rispetto alla quale l'attore ha lamentato che la sorella, dopo la morte della madre (e fino al 13 marzo 2015), ha continuato ad effettuare
11 operazioni sul conto corrente materno, prelevando la somma complessiva di euro 3.900,00 – va dichiarato il non luogo a provvedere sulla stessa, avendo le parti già dato esecuzione a quanto disposto con ordinanza resa ex art. 186bis c.p.c. in data 18 agosto 2023 (cfr. verbale di udienza di data 13 febbraio 2024).
In ogni caso, va in questa sede confermato il contenuto della suddetta ordinanza, evidenziatosi, da un lato, che il contratto di mandato si è estinto con la morte del mandante
(art. 1728 c.c.) e che la convenuta solamente in sede di I memoria – e, quindi, tardivamente
– ha contestato la riferibilità a sé dei lamentati prelievi;
dall'altro lato, che le somme prelevate dopo la morte della de cuius sono beni ereditari (come tali, ricompresi nell'asse ereditario) e che unici eredi di sono le odierne parti in causa, con la quota di ½ ciascuno. Controparte_2
Passando alla domanda svolta sub lett. E – relativa alle operazioni sul conto cointestato nr.
01/097385 – ritiene questo Giudice che la stessa sia fondata e vada accolta.
E' circostanza pacifica che in data 13 marzo 2015 è stato chiuso il conto corrente materno nr.
01/087665, con trasferimento del relativo saldo attivo residuo, pari a euro 31.003,91, sul nuovo conto corrente nr. 01/097385 cointestato tra i due fratelli, odierne parti in causa.
Risulta, inoltre, documentato che in tale conto corrente è stato accreditato, sino al mese di agosto 2016, il canone di locazione del negozio locato alla Cooperativa Mandacarù di spettanza di entrambi i fratelli, pari alla complessiva somma di euro 7.825,39, mentre dal mese di settembre 2016 è stata accreditata la sola quota di spettanza della sorella CP_1
(doc. 14 attore).
[...]
Va, altresì, osservato che la sig.ra non ha contestato di aver utilizzato le Controparte_1
somme di cui al conto corrente cointestato con il fratello in misura eccedente rispetto alla propria quota, essendosi limitata a dedurre che l'attore l'aveva a ciò autorizzata, ed essendo tardive le ulteriori deduzioni di cui alla II memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. di parte convenuta.
Orbene, ritiene questo Giudice che la parte convenuta non abbia assolto l'onere di dimostrare che il fratello cointestatario del conto l'avesse autorizzata a disporre delle somme depositate sul conto corrente comune in misura eccedente la quota di sua spettanza, ossia la metà: a tal fine va osservato, da un lato, che l'attore ha contestato in modo specifico la circostanza;
dall'altro lato, che il capitolo di prova orale articolato al riguardo dalla convenuta (cap. 37 di cui alla II memoria) è di per sé inidoneo a dimostrare che il fratello autorizzò la sorella a disporre delle somme in misura eccedente la quota di spettanza, rinunciando così alla propria
12 quota (“E' vero che ero presente nel marzo 2015, quando, dopo essersi recati insieme in banca per accendere il conto corrente cointestato, mio zio disse a mia madre Parte_1
di utilizzare liberamente tale conto senza preoccuparsi di andare oltre la Controparte_1 propria quota”). Né a tal fine può dirsi dirimente la circostanza che l'attore abbia effettuato un prelievo su detto conto corrente, in tal modo venendo a conoscenza delle operazioni eseguite dalla sorella: ed invero, ritiene questo Giudice che, quand'anche volesse ritenersi che il fratello fosse a conoscenza dei prelievi e degli addebiti riconducibili alla sorella, non sarebbe ugualmente dimostrata la sussistenza di un consenso tacito all'utilizzo delle somme in misura eccedente la quota di spettanza, con rinuncia alla propria (cfr. Cass. 77/2018).
In ragione di quanto sopra, la convenuta va condannata a restituire all'attore la somma di euro
15.297,20, pari alla differenza tra la metà della somma di spettanza di ciascuna parte, detratte le spese comuni, come risultanti dal doc. 14 di parte attrice ([31.009,91 (saldo iniziale)+7.825,39 (canoni locazione fino agosto 2016)] - 3.298,54) e la somma di euro
2.218,18, già prelevata dall'attore (cfr. verbale di udienza del 13 febbraio 2024), con gli interessi legali decorrenti dalla prima data di richiesta di pagamento al saldo.
Passando, infine, alla domanda sub lettera E relativa all'immobile p.ed. 109 p.m. 2 – ad oggi non più nella disponibilità delle parti, essendo stato venduto (doc. 37 attore) –, ritiene questo
Giudice che la stessa sia fondata nei limiti di seguito esposti.
Giova premettere che “In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne
l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti. (In applicazione del principio, la
S.C. ha affermato che, in caso di separazione dei coniugi, l'indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della
13 separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all'altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell'immobile.)” (cfr. Cass. 10264/2023).
Nel caso che occupa, è pacifico che la convenuta abbia goduto dell'immobile anche successivamente alla morte della madre (2014), e sino alla vendita del predetto bene (nel
2022).
Tuttavia, da un lato, non vi è prova che tale godimento sia stato esteso a tutto il bene: la sig.ra ha, infatti, riconosciuto di aver occupato solo l'appartamento “grande”, Controparte_1 negando di aver occupato anche l'appartamento “piccolo”, e tale circostanza non è stata di per sé negata dal sig. , il quale si è limitato a contestare che la mera presenza Parte_1
in tale appartamento “piccolo” di una vetrinetta contenente beni dell'attore (una collezione di automobili in miniatura ereditata dal padre) sia idonea a comprovare che tale appartamento potesse essere anche nella sua disponibilità, deducendo genericamente che “i due appartamenti in realtà facevano parte della medesima unità immobiliare (p.m. 2), interamente a disposizione della sorella .” (cfr. pag. 16 I memoria ex art. 183, co. 6 CP_1
c.p.c. attore). Dall'altro lato, va osservato che non vi è prova che l'attore – consapevole che sin dal 2014 la sorella fosse rimasta a vivere nella casa dei genitori – abbia mai contestato, prima del 23 gennaio 2020 (doc. 18 attore), l'uso del bene da parte della convenuta né abbia mai manifestato la volontà di godimento dell'immobile anteriormente all'invio della predetta missiva del 23 gennaio 2020, dovendo a tal fine ritenersi inammissibile il capitolo di prova orale articolato n.18 articolato dall'attore in sede di II memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. in quanto genericamente formulato sul piano temporale.
Alla luce di quanto sopra, va accolta la domanda attorea di condanna della convenuta a corrispondere all'attore un'equa indennità per l'utilizzo esclusivo dell'appartamento
“grande” dalla data del 23 gennaio 2020 sino al 6 ottobre 2022, da quantificarsi nella somma di euro 3.400,00, da ritenersi equa tenuto conto, da un lato, che l'attore ha stimato in euro
356,00 euro mensili il canone di locazione dell'intero bene, evidenziandosi che tale somma
– ancorché non oggetto di stima da parte di un perito – appare congrua in ragione delle rappresentate condizioni dell'immobile; dall'altro lato, che l'indennità va riconosciuta solo per l'appartamento “grande” e che, essendo il bene immobile in comproprietà, anche la
14 convenuta aveva diritto, per la quota di sua spettanza, a farne uso. Va, quindi, quantificata in euro 3.400,00 l'indennità, pari ad euro 100,00 al mese, moltiplicati per trentaquattro mesi.
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda di condanna della convenuta a rimborsare all'attore la somma di euro 800,00 concernente la spesa sostenuta per recuperare la documentazione contabile relativa alle domande versate in atti: la rifusione di tale somma, infatti, è correlata alla regolamentazione delle spese di lite e nel caso che occupa sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1. rigetta tutte le domande svolte sub lett. C;
2. dichiara non luogo a provvedere sulla domanda svolta sub D, con conferma di quanto disposto con ordinanza ex art. 186bis c.p.c. di data 18 agosto 2023;
3. condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore la somma di euro 15.297,20, con gli interessi legali decorrenti dalla prima data di richiesta di pagamento al saldo.
4. condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore la somma di euro 3.400,00, con gli interessi legali decorrenti dal 23 gennaio 2020 al saldo;
5. spese di lite compensate.
Così deciso in data 3 maggio 2025 dal Tribunale di Trento.
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Tolettini
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