Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/06/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1877 del 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1877 del 2024 V.G. promossa da:
nata ad [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. Emanuela Parte_1
Tombolillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina, Piazza del Mercato
n. 11, giusta procura speciale in atti e nato a [...] il [...] con il Parte_2 patrocinio dell'Avv. Pietro Verdesca Zain ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina, Via Duca del Mare, 63, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni del ricorso: “CONCLUSIONI / 1. Il figlio è affidato a Persona_1 entrambi i genitori in regime condiviso, con collocamento prevalente presso la madre in considerazione della tenerissima età, unitamente alla quale vivrà presso l'abitazione sita in Latina,
Via Calatafimi n.69 p.1°. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. / 2. La casa familiare sita in Latina (LT), Via Calatafimi n.69, p.1, concessa in locazione al sig. al canone mensile di euro 550,00 mensili mediante contratto registrato in Latina Parte_2
(LT) il 10.05.2023 al n. 004015 serie 3T, codice identificativo è assegnata CodiceFiscale_1 alla signora la quale si impegna a subentrare nel predetto rapporto contrattuale Parte_1
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sosterrà inoltre il pagamento di tutte le utenze aventi scadenza successiva al deposito del Pt_1 presente ricorso, eccettuata quella relativa alla TARI scadente il 18.10.24 che resterà a carico del
. Il canone di locazione del mese di settembre verrà pagato da entrambi i genitori nella Pt_2 misura del 50% cadauno. / 3.Il signor si obbliga a corrispondere alla signora Parte_2
, entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dal deposito del presente ricorso, a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma di euro Persona_1
300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del50% delle spese straordinarie in applicazione del protocollo di Intesa firmato dall'Intestato Tribunale con il COA di Latina, preventivamente concordate e giustificate. / 4.Il signor Parte_3 potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicate. / Fino al compimento di tre anni compiuti. / - il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei weekend da alternare con la madre dalle ore 10,00 alle ore 20,00 del sabato e della domenica. Salvo diverso accordo tra i genitori. Nella settimana con il weekend di spettanza materna, il padre terrà con sé il minore il martedì pomeriggio dalle ore 14,30 sino alle ore 20,00 ed il venerdì dalle ore 14,30 sino alle ore 20,00, ovvero in altri giorni, previo accordo con la madre. Il padre provvederà a riaccompagnare il figlio presso la casa materna. / - Nella settimana con il weekend di spettanza paterna, il padre terrà con sé il minore il martedì pomeriggio dalle ore 14,30 sino alle ore 20,00. / -
Per quanto concerne le festività Natalizie le stesse verranno trascorse ad anni alterni con il padre o con la madre, comprendendo una volta il giorno 24.12 dalle 10:00 sino alle 20:00 ed una volta il giorno 25.12 dalle 10:00 alle 20:00, analogamente per quanto concerne il 31 dicembre e il 1 gennaio. Il genitore con cui il bambino avrà trascorso la Vigilia di Natale trascorrerà con quest'ultimo anche il giorno di Santo Stefano dalle ore 10:00 sino alle ore 20:00. / - Per quanto riguarda le festività Pasquali verranno trascorse anch'esse ad anni alterni una volta con il padre ed una volta con la madre, alternando altresì il giorno della Santa Pasqua (dalle 10:00 alle 20:00) con quello del lunedì in Albis (dalle 10:00 alle 20:00). / - Per quel che concerne il periodo estivo seguirà la frequentazione ordinaria precedentemente indicata, salvo diverso accordo tra i genitori da concordarsi preventivamente almeno con due giorni di anticipo. / Dal compimento di tre anni. /
Pagina 2 - Il padre potrà, inoltre, vedere e tenere con sé il figlio nei weekend da alternare con la madre dalle ore 10,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica, dunque, tenendo con sé il bambino anche per il pernotto. Salvo diverso accordo tra i genitori. Nella settimana con il weekend di spettanza materna, il padre terrà con sé il minore il martedì pomeriggio, dall'uscita da scuola e sino alle ore 21,00 ed il venerdì all'uscita da scuola e riaccompagnandolo alle ore 21.00, ovvero in altri giorni, previo accordo con la madre. / - Nella settimana con il weekend di spettanza paterna, il padre terrà con sé il minore il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola e sino alle ore 21,00. / - Nei periodi di sospensione dell'attività scolastica, il padre osserverà il medesimo calendario di frequentazione che precede, con prelevamento e riaccompagno del minore presso la casa materna. / - Per quanto concerne le festività Natalizie le stesse verranno trascorse ad anni alterni con il padre o con la madre, comprendendo una volta il giorno 24.12 dalle 10:00 con pernotto sino alle 10 del 25.12 ed una volta il giorno 25.12 dalle 10:00 con pernotto sino alle 10:00 del 26.12. Il genitore con cui il bambino avrà trascorso la Vigilia di Natale trascorrerà con quest'ultimo anche il giorno di Santo
Stefano dalle ore 10:00 sino alle ore 20:00. Il padre terrà con se il minore ad anni alterni con la madre, comprendendo una volta dal 31 dicembre alle ore 10:00 al 01 gennaio con riaccompagno presso la casa materna entro le ore 10:00 oppure dal 5 gennaio alle ore 10:00 al 6 gennaio con riaccompagno presso la casa materna entro le ore 10:00. / - Per quanto riguarda le festività
Pasquali verranno trascorse anch'esse ad anni alterni una volta con il padre ed una volta con la madre, alternando altresì il giorno della Santa Pasqua (dalle 10:00 alle 20:00) con quello del lunedì in Albis (dalle 10:00 alle 20:00). Per quel che concerne il periodo estivo, secondo un piano di una gradualità nel pernotto con il papà, avrà la seguente regolamentazione: / - per l'anno Anno
2026: il padre terrà per complessivi 12 giorni per periodi di 2 giorni consecutivi ciascuno con riaccompagno presso la casa materna da individuarsi nel mese di agosto, da concordarsi preventivamente entro il 30 aprile, oppure in altro periodo da individuarsi tenendo conto della turnazione lavorativa in modo tale da garantire al bambino di trascorrere dette vacanze con il proprio genitore;
per l'Anno 2027: il padre terrà con sé il minore per complessivi 12 giorni per periodi di 4 giorni consecutivi ciascuno con riaccompagno presso la casa materna da individuarsi nel mese di luglio e di agosto, da concordarsi preventivamente entro il 30 aprile ,oppure in altro periodo da individuarsi tenendo conto della turnazione lavorativa in modo tale da garantire al bambino di trascorrere dette vacanze con il proprio genitore;
dall'anno 2028, dunque dal compimento del quinto anno in poi, le vacanze estive saranno suddivise in complessivi 14 giorni suddivisi in due periodi di 7 giorni consecutivi: il primo di una settimana consecutiva a luglio e, il secondo, di una settimana consecutiva ad agosto, da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno, oppure in altro periodo da individuarsi tenendo conto della turnazione lavorativa in
Pagina 3 modo tale da garantire al bambino di trascorrere dette vacanze con il proprio genitore. / - Le vacanze infrasettimanali dalla sera prima della vacanza fino al giorno successivo con accompagnamento a scuola e ciò alternativamente con l'altro genitore. / 4bis. Attesa l'occupazione del padre, soggetta a turnazioni, il medesimo avrà la facoltà di prelevare il bambino in altro giorno e per pari tempo, previa intesa con la madre, ove il calendario lavorativo gli impedisca di esercitare il diritto di visita nei giorni e orari prestabiliti. Lo stesso dicasi per i weekend di sua spettanza. Laddove ci fossero impedimenti dovuti alla turnazione lavorativa che incidano sul sabato o sulla domenica, il papà avrà la possibilità di recupero alla prima occasione utile. Salvo
l'onere del sig. di comunicare tempestivamente alla sig.ra , Parte_2 Parte_1 comunque almeno 48 ore prima, l'impossibilità di recarsi a prelevare il bambino in quel determinato giorno o nel weekend di sua spettanza e programmare i giorni di recupero. / 5. Il giorno del compleanno di sarà festeggiato in modo da trascorrere con Persona_1 ogni genitore ad anni alterni, il pranzo o la cena. Il giorno del compleanno della Mamma o del
Papà, in deroga alla frequentazione ordinaria, sarà trascorso con il genitore che festeggia il genetliaco;
inoltre, la giornata della Festa del Papà con il Padre e quella della Mamma con la
Madre. / 6.I signori e si impegnano a tenersi reciprocamente Parte_1 Parte_2 aggiornati in relazione a qualunque circostanza attinente il minore come ad esempio la salute e le frequentazioni dello stesso. In caso di eventuali contrasti si impegnano a risolvere in modo cooperativo le controversie che possano sorgere nel corso dell'esecuzione del presente accordo, in ogni caso si impegnano a non coinvolgere il minore al fine di garantirgli uno sviluppo psico-fisico sereno e a non fornire informazioni squalificanti dell'altro genitore. I signori e Parte_1
si impegnano, inoltre, a consentire la frequentazione del minore con eventuali Parte_2 partner soltanto in presenza di legami potenzialmente stabili. / 7. I signori e Parte_1
si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità Parte_2 valida anche per l'espatrio per i proprio figli ed al relativo rinnovo.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore,
nato ad [...] il [...] dalla loro relazione sentimentale Persona_1 ormai interrotta, chiedendo di accogliere le conclusioni indicate nel ricorso introduttivo, come in epigrafe riportate.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che ha espresso parere favorevole.
Con le note scritte in sostituzione di udienza le parti hanno confermato la volontà di regolamentare l'affido della minore alle condizioni concordate in ricorso.
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Ritiene il Collegio, anche alla stregua della documentazione in atti, che le condizioni concordate dai coniugi siano conformi all'interesse del minore e meritevoli di accoglimento.
Nulla osta, pertanto, all'omologa delle condizioni concordate dalle parti.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 1877 del 2024 V.G., così provvede:
“Omologa le condizioni di affido del figlio minore concordate dalle Persona_1 parti.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.”
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino
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