Sentenza 27 gennaio 2005
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2005, n. 5105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5105 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/01/2005
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 384
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 028390/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di VELLETRI;
nei confronti di:
1) KULLSI PERPARIM N. IL 23/06/1976;
avverso ORDINANZA del 16/02/2004 TRIBUNALE di VELLETRI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G.: annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 16/02/2004 il Tribunale di Velletri in composizione monocratica, senza pronunciarsi in merito alla libertà dell'arrestato ed alla legittimità dell'arresto, dichiarava la propria incompetenza per funzione e territorio a conoscere del giudizio da celebrarsi con il rito direttissimo ai sensi dell'art. 14 co. 5 quinquies D. Lgs. 286/1998 (come modificato dall'art. 13 L. 189/2002) nei confronti del cittadino extracomunitario Kullsi
Perparim, imputato del reato previsto dall'art. 14 co. 5 ter D. Lgs. 286/1998 (come modificato dall'art. 13 L. 189/2002), disponendo la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
In motivazione il giudice di merito osservava in particolare che, trattandosi di reato omissivo proprio, il luogo di consumazione del reato andava individuato in quello in cui era stata commessa l'azione nel termine di scadenza fissato dal decreto di espulsione del Questore e cioè in Fiumicino, luogo in cui l'imputato era obbligato a lasciare il territorio dello Stato, di guisa che giudice competente a conoscere del processo andava individuato nel Tribunale di Civitavecchia.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Velletri, che ne ha chiesto l'annullamento limitatamente all'omessa convalida dell'arresto per violazione di legge in relazione agli artt. 391 co. 4 e 558 co. 4 c.p.p., deducendo che il provvedimento del Tribunale era abnorme, in quanto avrebbe dovuto quantomeno pronunciarsi in merito alla convalida dell'arresto.
Il ricorso è fondato.
Invero il giudice del dibattimento, investito della convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo, deve in ogni caso provvedere sulla richiesta di convalida e solo all'esito di tale giudizio può pronunciarsi sulla propria competenza funzionale e territoriale. Ciò si evince in modo evidente non solo dal quarto comma dell'art. 558 c.p.p., che richiama le disposizioni di cui all'art. 391 c.p.p. e in particolare quella prevista dal quarto comma che impone al giudice di provvedere in ogni caso in merito alla convalida dell'arresto o del fermo prescindendo dalla propria competenza, ma anche dal primo comma dell'art. 558 c.p.p. secondo cui l'arrestato viene presentato direttamente al giudice del dibattimento, che non può che essere individuato in quello del luogo dove gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria hanno eseguito l'arresto in flagranza.
Orbene, poiché nel caso di specie l'arresto si è verificato nel territorio di Velletri, competente a provvedere in ordine alla convalida dell'arresto era il Tribunale di Velletri in composizione monocratica, cui l'arrestato era stato presentato anche per procedere con il rito direttissimo.
Per le suesposte considerazioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente all'omessa convalida con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Velletri in composizione monocratica.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Velletri.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2005