Sentenza 24 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 24/08/2021, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/08/2021
N. 01027/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00969/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 969 del 2020, proposto ai sensi dell’art. 117, cod. proc. amm., da
Summertime s.a.s. di Robert Van Den Berg, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Carlin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Peschiera del Garda, in persona del Sindaco - legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Vicenzoni e Federico Manzalini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Garda-Garage s.r.l. non costituita in giudizio;
per l'accertamento
dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento di conversione della " licenza annuale per occupazione di area demaniale lacuale per noleggio pattini, lettini, sup e canoe ".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Peschiera del Garda;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Nicola Bardino – tenutasi in videoconferenza - e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente espone di avere ottenuto dal Comune di Peschiera del Garda la “ licenza annuale per occupazione di area demaniale lacuale per noleggio di pattini, sup e canoe ”, per l’anno 2019, relativa ad una porzione di spiaggia, in località “ Bell’Italia ”. L’occupazione dell’area era stata assentita in conformità agli indirizzi operativi approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 162 del 2003, la quale aveva fissato in un anno la durata massima dell’assegnazione delle porzioni di spiaggia destinate all’attività di noleggio.
Il 26 novembre 2019, la ricorrente ha quindi richiesto il rilascio della licenza per l’occupazione della medesima area con riferimento all’anno 2020.
In seguito all’avvio del procedimento e alla pubblicazione dell’istanza, pervenivano le manifestazioni d’interesse di tre ditte concorrenti, le quali, tuttavia, omettevano di produrre la documentazione, attestante i requisiti necessari per la prosecuzione dell’istruttoria, entro il termine perentorio (trenta giorni) stabilito dal Comune. Quest’ultimo, preso atto dell’infruttuosa scadenza del termine, comunicava l’archiviazione delle richieste formulate dalle ditte che avevano in precedenza inoltrato la manifestazione di interesse (cfr. doc. 4 della ricorrente).
Il Comune provvedeva quindi a richiedere alla ricorrente il canone per l’anno 2020 e la documentazione necessaria alla definizione della pratica. Tale richiesta restava anch’essa inadempiuta, sicché, scaduto il termine perentorio assegnato per provvedervi (trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del 12 maggio 2020) veniva infine archiviata l’istanza della ricorrente.
Quest’ultima, in data 12 giugno 2020, formulava una nuova richiesta, tramite la quale domandava che l’Amministrazione provvedesse a “ rettificare / convertire / convalidare, con espressione di nuova attività valutativa […] con efficacia retroattiva del provvedimento da emanarsi, il titolo in nostro possesso [vale a dire la licenza per l’anno 2019] modificandone la denominazione da licenza in concessione e la durata da anni uno ad anni sei ”.
Il Comune, dopo aver comunicato (nota n. 11879 del 2020, doc. 6) di avere trasmesso l’istanza ad un proprio legale, non adottava alcuna determinazione riguardo ad essa.
La ricorrente, precisato di avere richiesto la modificazione, in autotutela, della licenza precedentemente rilasciatale per il solo anno 2019, ritenendo sussistere i presupposti, illegittimamente ignorati, per l’adozione di una concessione della durata di anni sei, agisce ora nel presente giudizio al fine di ottenere l’accertamento dell’inadempimento dell’Amministrazione e la condanna di questa a concludere, tramite l’adozione di un provvedimento espresso, il procedimento avviato mediante il deposito dell’istanza.
Costituitosi in giudizio, il Comune ha resistito nel merito e formulato rilievi in rito; ha eccepito, in particolare, l’inammissibilità del ricorso, ritenendo non coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio - rifiuto; infine, ha contestato la tardività del deposito della memoria illustrativa della ricorrente, poiché prodotta il 29 dicembre 2020, oltre la scadenza del termine (dimidiato per il rito), stabilito dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.
Chiamata nella camera di consiglio del 13 gennaio 2021, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile, come eccepito dall’Amministrazione, sicché può prescindersi dall’esame delle restanti eccezioni in rito (ivi compresa la dedotta tardività della memoria prodotta dalla ricorrente in vista dell’udienza di discussione del gravame) e dalle difese di merito, fermo restando che, in base al principio della ragione più liquida, il giudice amministrativo può soprassedere all’analisi dei diversi rilievi prospettati dalle parti, purché siano state preventivamente assodate, dallo stesso giudice, la giurisdizione e la competenza (così T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 7 marzo 2016, n. 455), nel caso di specie entrambe pienamente sussistenti.
Va ricordato che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, “non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto; il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d'ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere ” (così ad es. T.A.R. Piemonte, Sez. II, n. 647 del 2020 e più di recente, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 237 del 2021).
Alla stregua di tale consolidato principio, da cui non v’è motivo di discostarsi, si deve quindi ritenere che l’Amministrazione non fosse (e tuttora non sia) tenuta a pronunciarsi sulla richiesta della ricorrente, essendo quest’ultima finalizzata, come chiarito dall’atto introduttivo, a provocare un mero intervento in autotutela, così da ottenere, mediante il riesame della licenza annuale - riferita al 2019, non tempestivamente impugnata e ad ogni effetto scaduta - la conversione di essa in una concessione demaniale vigente per un periodo di tempo superiore.
Né si ravvisano le ragioni di giustizia che impongano l'adozione di un provvedimento, quanto meno al fine di consentire alla società interessata di adire la giurisdizione per la tutela delle propria posizione soggettiva (Cons. Stato, Sez. III, n. 5601 del 2014), poiché se, da un lato, nulla avrebbe impedito di gravare l’originario provvedimento favorevole (la licenza) quando lo stesso fosse stato ritenuto lesivo (perché, come solo ora viene dedotto, il provvedimento avrebbe dovuto assumere la sostanza, gli effetti e la durata della concessione demaniale), dall’altro lato, non sarebbe risultata preclusa neppure l’eventuale impugnazione della nuova licenza, effettivamente richiesta per l’anno 2020, il cui rilascio non si è tuttavia perfezionato per il mancato adempimento, da parte del ricorrente, alle richieste (tra cui il pagamento del canone) formulate dal Comune, ai fini della favorevole conclusione del procedimento.
Per quanto precede il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile (così T.A.R. Piemonte, Sez. I, n. 1159 del 2019), non ricorrendo nella fattispecie i presupposti per l’esperimento dell’azione avverso il silenzio, la quale postula, oltre al decorso dei termini per la conclusione del procedimento, l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere; obbligo che non può essere configurato allorché si controverta, come nel caso esaminato, del reclamato esercizio dei poteri di autotutela.
Le spese possono essere compensate, sussistendone giusti motivi anche in considerazione del contenuto, parzialmente soprassessorio, della nota del 22 luglio 2020 (doc. 7 della ricorrente) con la quale l’Amministrazione ha comunicato (sebbene non impegnandosi ad avviare e concludere un procedimento) di avere incaricato un legale al fine di vagliare la preliminare “ fattibilità di concedere ” quanto richiesto con l’istanza di riesame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi in videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO