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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
GARAU ANDREA, Presidente
MA TO, EL
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 216/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazza Falcone 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 02830291 40 000 IVA-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 605/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA Ricorrente_1 in liquidazione in persona del legale rappresentante Nominativo_1, elettivamente domiciliato in Sassari presso e nello studio commerciale Difensore_1
che lo rappresenta e difende, ricorre avverso la CARTELLA DI PAGAMENTO N. 97 2024 02830291
40 emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata in data 23.1.2025 per IVA e II.DD. In relazione all'anno d'imposta 2005.
Tale cartella è stata emessa con l'iscrizione a ruolo n. 2024/004377 a seguito di esecuzione della sentenza n 911 del 2022 della Corte di Giustizia di secondo grado della Sardegna, depositata il 13/12/2022 e divenuta definitiva il 13/05/2024. La Ricorrente aveva infatti impugnato l'avviso di accertamento n.
TW9030401130-2010 relativo all'anno d'imposta 2005 ma era risultata soccombente in entrambi i gradi di giudizio. Nelle more del giudizio definitivo, l'Amministrazione procedette all'iscrizione a ruolo delle somme previste agli artt. 15 del DPR 602/73 e 68 del D.Lgs. 546/92 tralasciando le spese di giudizio in soccombenza di primo grado come previsto dalla norma. A seguito dell'esito del giudizio di secondo grado, l'Ufficio ha proceduto all'iscrizione a ruolo dell'ultimo terzo dell'imposta dovuta e delle sanzioni, oltre alle spese di giustizia di primo e secondo grado. Avverso tale ultimo atto, la Parte ha presentato ricorso sollevando eccezioni attinenti sia all'Agenzia delle Entrate che all'Agenzia Entrate Riscossione.
MOTIVI DEL RICORSO Con tempestivo ricorso è stato impugnato il predetto atto sulla base dei seguenti motivi: 1) Omessa motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1 della Legge 241/1990
e dell'art. 7, comma 2, Legge n. 212/2000; 2) Mancata applicazione del principio di proporzionalità delle sanzioni. Art. 49 della Carta di Nizza;
3) Applicazione dei diritti di notifica.
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese ed onorari.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che conferma la legittimità del proprio operato . Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso pare alla commissione infondato e da respingere.
Come già detto nelle premesse La controversia trae origine dalla notifica della cartella di pagamento n.
09720240283029140/000 emessa con l'iscrizione a ruolo n. 2024/004377 a seguito di esecuzione della sentenza n 911 del 2022 della Corte di Giustizia di secondo grado della Sardegna, depositata il 13/12/2022 e divenuta definitiva il 13/05/2024. La Ricorrente aveva infatti impugnato l'avviso di accertamento n. TW9030401130-2010 (2005) ma era risultata soccombente in entrambi i gradi di giudizio.
Nelle more del giudizio definitivo, l'Amministrazione procedette all'iscrizione a ruolo delle somme previste agli artt. 15 del DPR 602/73 e 68 del D.Lgs. 546/92 tralasciando le spese di giudizio in soccombenza di primo grado come previsto dalla norma.
A seguito dell'esito del giudizio di secondo grado, l'Ufficio ha proceduto all'iscrizione a ruolo dell'ultimo terzo dell'imposta dovuta e delle sanzioni, oltre alle spese di giustizia di primo e secondo grado. Ora si deve evidenziare che, con orientamento consolidato, la Suprema Corte di Legittimità ha statuito che in tema di riscossione frazionata dei tributi in pendenza del processo tributario, l'art. 68 del D. Lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione modificata dall'art. 29 del D. Lgs. n. 472 del 1997, ha natura di regola generale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo e la riscossione delle somme, anche a titolo di sanzioni pecuniarie, in forza di sentenza della Commissione tributaria regionale pubblicata dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n.
472 del 1997, anche se il relativo giudizio sia iniziato nella vigenza del rito disciplinato dal D.P.R. n. 636 del
1972 (così Cass. n. 5158 del 2020, cfr. Cass. n. 33581 del 2019; Cass. n. 27867 del 2018). Devesi ribadire che il prefato articolo 68 si pone quale disposizione speciale, espressamente indicata come capace di derogare ad ogni altra disciplina di settore, donde l'Ufficio può procedere alla riscossione frazionata sull'importo fissato dalla sentenza di merito che rimodula il dovuto, in conformità alla natura di annullamento- merito rivestita dalla giurisdizione tributaria.(Ordinanza n. 4736 del 23 febbraio 2025 Cassazione civile, sezione V).
Per quanto riguarda poi l'eccepita carenza di motivazione dell'atto impugnato si deve considerare come la legittimità della cartella di pagamento notificata al contribuente priva della relativa motivazione costituisce tematica di particolare rilevanza nel contenzioso tributario. Innanzitutto, è bene distinguere il caso in cui la cartella di pagamento sia preceduta dalla notifica al contribuente da uno specifico atto impositivo oppure la cartella sia il primo ed unico atto con il quale l'Ente impositore abbia esercitato la propria pretesa tributaria.
Nel primo caso, la giurisprudenza ha affermato che la cartella di pagamento emessa a seguito della notifica di un precedente atto impositivo, per la cui motivazione è sufficiente il riferimento all'atto presupposto, “non può essere annullata per vizio di motivazione anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale di detto atto, conosciuto dal contribuente in quanto allo stesso notificato ed, eventualmente, impugnato” (Cass. Civ., n. 28873/2019).
Nella sentenza n. 22281/2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione enunciano il seguente principio di diritto: «allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulterioriinteressi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della l. n. 212/2000 e dall'art. 3 l.
n. 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare,oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo».
Ora nella fattispecie è pacifico che la cartella impugnata non sia il primo atto nel quale vengono determinati il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi, tenuto conto che l'iscrizione a ruolo deriva dal rigetto anche in grado d'appello del ricorso del contribuente per cui deve considerarsi soddisfatto l'obbligo di motivazione.
Sulla base delle considerazioni che precedono la commissione ritiene di dover respingere il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Si deve evidenziare che per un errore materiale il dispositivo pubblicato sul SIGIT e notificato alle parti riporta”La Corte dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del processo. Compensa le spese”, ma tale dispositivo appare assolutamente frutto di un refuso in quanto dagli atti prodotti nel procedimento nulla risulta circa una conciliazione tra le parti o circa un provvedimento di autotutela da parte dell'Ufficio.
Nè d'altronde il Funzionario dell'Agenzia delle Entrate presente all'udienza odierna ha messo in evidenza motivi che avrebbero potuto portare ad una decisione diversa da quella che segue come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge in ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 4.000,00
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
GARAU ANDREA, Presidente
MA TO, EL
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 216/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazza Falcone 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 02830291 40 000 IVA-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 605/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA Ricorrente_1 in liquidazione in persona del legale rappresentante Nominativo_1, elettivamente domiciliato in Sassari presso e nello studio commerciale Difensore_1
che lo rappresenta e difende, ricorre avverso la CARTELLA DI PAGAMENTO N. 97 2024 02830291
40 emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata in data 23.1.2025 per IVA e II.DD. In relazione all'anno d'imposta 2005.
Tale cartella è stata emessa con l'iscrizione a ruolo n. 2024/004377 a seguito di esecuzione della sentenza n 911 del 2022 della Corte di Giustizia di secondo grado della Sardegna, depositata il 13/12/2022 e divenuta definitiva il 13/05/2024. La Ricorrente aveva infatti impugnato l'avviso di accertamento n.
TW9030401130-2010 relativo all'anno d'imposta 2005 ma era risultata soccombente in entrambi i gradi di giudizio. Nelle more del giudizio definitivo, l'Amministrazione procedette all'iscrizione a ruolo delle somme previste agli artt. 15 del DPR 602/73 e 68 del D.Lgs. 546/92 tralasciando le spese di giudizio in soccombenza di primo grado come previsto dalla norma. A seguito dell'esito del giudizio di secondo grado, l'Ufficio ha proceduto all'iscrizione a ruolo dell'ultimo terzo dell'imposta dovuta e delle sanzioni, oltre alle spese di giustizia di primo e secondo grado. Avverso tale ultimo atto, la Parte ha presentato ricorso sollevando eccezioni attinenti sia all'Agenzia delle Entrate che all'Agenzia Entrate Riscossione.
MOTIVI DEL RICORSO Con tempestivo ricorso è stato impugnato il predetto atto sulla base dei seguenti motivi: 1) Omessa motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1 della Legge 241/1990
e dell'art. 7, comma 2, Legge n. 212/2000; 2) Mancata applicazione del principio di proporzionalità delle sanzioni. Art. 49 della Carta di Nizza;
3) Applicazione dei diritti di notifica.
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese ed onorari.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che conferma la legittimità del proprio operato . Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso pare alla commissione infondato e da respingere.
Come già detto nelle premesse La controversia trae origine dalla notifica della cartella di pagamento n.
09720240283029140/000 emessa con l'iscrizione a ruolo n. 2024/004377 a seguito di esecuzione della sentenza n 911 del 2022 della Corte di Giustizia di secondo grado della Sardegna, depositata il 13/12/2022 e divenuta definitiva il 13/05/2024. La Ricorrente aveva infatti impugnato l'avviso di accertamento n. TW9030401130-2010 (2005) ma era risultata soccombente in entrambi i gradi di giudizio.
Nelle more del giudizio definitivo, l'Amministrazione procedette all'iscrizione a ruolo delle somme previste agli artt. 15 del DPR 602/73 e 68 del D.Lgs. 546/92 tralasciando le spese di giudizio in soccombenza di primo grado come previsto dalla norma.
A seguito dell'esito del giudizio di secondo grado, l'Ufficio ha proceduto all'iscrizione a ruolo dell'ultimo terzo dell'imposta dovuta e delle sanzioni, oltre alle spese di giustizia di primo e secondo grado. Ora si deve evidenziare che, con orientamento consolidato, la Suprema Corte di Legittimità ha statuito che in tema di riscossione frazionata dei tributi in pendenza del processo tributario, l'art. 68 del D. Lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione modificata dall'art. 29 del D. Lgs. n. 472 del 1997, ha natura di regola generale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo e la riscossione delle somme, anche a titolo di sanzioni pecuniarie, in forza di sentenza della Commissione tributaria regionale pubblicata dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n.
472 del 1997, anche se il relativo giudizio sia iniziato nella vigenza del rito disciplinato dal D.P.R. n. 636 del
1972 (così Cass. n. 5158 del 2020, cfr. Cass. n. 33581 del 2019; Cass. n. 27867 del 2018). Devesi ribadire che il prefato articolo 68 si pone quale disposizione speciale, espressamente indicata come capace di derogare ad ogni altra disciplina di settore, donde l'Ufficio può procedere alla riscossione frazionata sull'importo fissato dalla sentenza di merito che rimodula il dovuto, in conformità alla natura di annullamento- merito rivestita dalla giurisdizione tributaria.(Ordinanza n. 4736 del 23 febbraio 2025 Cassazione civile, sezione V).
Per quanto riguarda poi l'eccepita carenza di motivazione dell'atto impugnato si deve considerare come la legittimità della cartella di pagamento notificata al contribuente priva della relativa motivazione costituisce tematica di particolare rilevanza nel contenzioso tributario. Innanzitutto, è bene distinguere il caso in cui la cartella di pagamento sia preceduta dalla notifica al contribuente da uno specifico atto impositivo oppure la cartella sia il primo ed unico atto con il quale l'Ente impositore abbia esercitato la propria pretesa tributaria.
Nel primo caso, la giurisprudenza ha affermato che la cartella di pagamento emessa a seguito della notifica di un precedente atto impositivo, per la cui motivazione è sufficiente il riferimento all'atto presupposto, “non può essere annullata per vizio di motivazione anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale di detto atto, conosciuto dal contribuente in quanto allo stesso notificato ed, eventualmente, impugnato” (Cass. Civ., n. 28873/2019).
Nella sentenza n. 22281/2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione enunciano il seguente principio di diritto: «allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulterioriinteressi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della l. n. 212/2000 e dall'art. 3 l.
n. 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare,oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo».
Ora nella fattispecie è pacifico che la cartella impugnata non sia il primo atto nel quale vengono determinati il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi, tenuto conto che l'iscrizione a ruolo deriva dal rigetto anche in grado d'appello del ricorso del contribuente per cui deve considerarsi soddisfatto l'obbligo di motivazione.
Sulla base delle considerazioni che precedono la commissione ritiene di dover respingere il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Si deve evidenziare che per un errore materiale il dispositivo pubblicato sul SIGIT e notificato alle parti riporta”La Corte dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del processo. Compensa le spese”, ma tale dispositivo appare assolutamente frutto di un refuso in quanto dagli atti prodotti nel procedimento nulla risulta circa una conciliazione tra le parti o circa un provvedimento di autotutela da parte dell'Ufficio.
Nè d'altronde il Funzionario dell'Agenzia delle Entrate presente all'udienza odierna ha messo in evidenza motivi che avrebbero potuto portare ad una decisione diversa da quella che segue come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge in ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 4.000,00