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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/04/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c. Nella controversia iscritta al n. 62/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data
11.1.2025 da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avvocato FERRANTE GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palma
Campania (Na) alla via Tirone n. 1, contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
- contumace –
OGGETTO: carta docente. CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
1 I) accertare e dichiarare, stante quanto sopra esposto, il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta Elettronica del Docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della l. n. 107 del 13-7-
2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025;
II) conseguentemente, condannare il al riconoscimento del Controparte_1
beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per i suddetti anni scolastici;
III) per lo effetto, condannare il , in persona del Controparte_1 CP_2
[...
tempore, al pagamento della somma di euro 1.000,00;
IV) condannare il al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_1
onorari del Giudizio, ulteriormente aumentando il compenso fino al 30% in quanto atto redatto con tecnica informatica idonea ad agevolarne la consultazione e la fruizione consentendo la ricerca testuale al suo interno dei documenti allegati ai sensi del D.M. n. 147 del 13-8-2022, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente esponeva di avere ricevuto incarichi di supplenza come docente nel corso degli aa.ss. 2022/2023 e 2024/2025, ed agiva in giudizio nei confronti del lamentando la mancata corresponsione a suo Controparte_1
favore, proprio in quanto titolare di contratti a tempo determinato, della Carta
Elettronica del Docente istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludeva affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del alla corresponsione a suo favore dell'importo nominale di Controparte_1
2 valore corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta.
2. Il pur ritualmente notificato del ricorso-decreto Controparte_1
rimaneva contumace.
3. La causa non necessitando di attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
4. Il ricorso è fondato.
5. Va premesso che parte ricorrente lamenta il mancato accredito sulla “Carta
elettronica” del docente dell'importo di € 500,00 in relazione ai seguenti a.s. ed incarichi a tempo determinato:
a.s. 2022/23: supplenza annuale;
a.s. 2024/25: supplenza fino al termine delle attività didattiche.
6. Dalla documentazione in atti risulta l'attuale inserimento di parte ricorrente nel cd.
“circuito scolastico”, in ragione di affidamento di contratto di supplenza per l'a.s. in corso.
7. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022
resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza
29961/23, condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche –
come nella fattispecie in esame -.
8. Si rileva che anche la recente modifica normativa dell'art. 1, co. 121, L. 107/15, che prevede l'assegnazione della carta docente anche ai supplenti annuali - peraltro non ancora attuale, necessitando di decreto del e del merito di Controparte_3
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione di criteri,
modalità di assegnazione della Carta, dell'importo nominale e delle risorse necessarie
3 -, sconta per le ragioni espresse dalla CGUE e dalla Corte di Cassazione sopra citate una discriminazione contrastante con l'ordinamento comunitario laddove esclude dal beneficio in parola altre categorie di docenti a tempo determinato, in particolare i docenti con assegnazione di incarico fino al termine delle attività didattiche – quale il ricorrente – nonostante analoghe mansioni e durata dell'attività lavorativa effettiva, da cui la necessità di una sua disapplicazione.
9. In conclusione, considerato l'attuale inserimento di parte ricorrente nel circuito scolastico da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento, va accolta la pretesa svolta in ricorso, accertando il diritto all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui al ricorso, con conseguente condanna del a provvedere al relativo accredito a suo favore, per € 1.000,00, oltre alla CP_1
maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda
Cass., 29961/23).
10. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di € 1.000,00, e conseguentemente condanna il CP_1
a provvedere al relativo accredito, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna il convenuto a rifondere al procuratore di parte ricorrente – che si è CP_1
dichiarato antistatario - le spese di lite, liquidate in € 515,00 maggiorate del 30% ex art. 4, co.
1 bis del DM 55/14, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.
Venezia, 29/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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