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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/03/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone celebrata la udienza in forma cartolare visto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1579/2023
TRA nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(CS), cod. fisc.: , rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cosenza alla piazza della Vittoria n°16, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalle dott.ri Serena Cianflone
( ) e Gaetano Bonofiglio, giusta procura in atti C.F._2
RESISTENTE
, CF con Controparte_2 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale ed Umberto Ferrato,
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 4.5.2023 esponeva: di essere stato assunto a Parte_1 tempo indeterminato dal con il Controparte_3
profilo professionale di assistente amministrativo -attualmente in servizio a tempo indeterminato presso l'Istituto Superiore IIS “Ls -Ic -Ia” di AN (CS)-, con la qualifica di ATA ed il profilo professionale di assistente amministrativo con decorrenza giuridica dall'01.09.2009 ed economica dall'01.09.2009.
Che prima di detta assunzione a tempo indeterminato, l'istante aveva prestato attività lavorativa, con la qualifica di ATA ed il profilo professionale di collaboratore scolastico, alle dipendenze dello stesso , in virtù di contratti a tempo determinato dall'anno CP_1 scolastico 1989/1990 all' anno scolastico 1995/1996 e, quindi, in forza di contratto a tempo indeterminato, dall'01.09.1996 al 31.08.2009.
Evidenziava che a seguito del passaggio alla nuova qualifica di assistente amministrativo, con decreto del Dirigente dell'Istituto Superiore IIS “LS-LC-LA” di AN (CS) dell'01.02.2022, prot. 20/1, all'odierno ricorrente alla data dell'01.09.2009 è stata attribuita, in applicazione dell'istituto della temporizzazione di cui all'art. 4, commi 8, 9 e 10 del DPR
399/1988, un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 11 mesi 10 e giorni 6.
Lamentava che, diversamente, mediante applicazione dell'istituto della ricostruzione di carriera, vantava anni 18 mesi 11 e giorni 23 di anzianità utile ai fini giuridici ed economici.
Pertanto, evidenziava che il decreto di ricostruzione di carriera aveva valorizzato solo parzialmente il servizio pre-ruolo e che tale comportamento dell'Amministrazione convenuta era discriminatorio.
Chiedeva, pertanto, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro, recepito dalla
Direttiva 1999/70/CE e previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella europea, accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato e quindi la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL
Comparto Scuola al personale ATA assunto a tempo indeterminato, con conseguente ordine al di collocarlo nelle posizioni stipendiali maturate e con la condanna del al CP_4 CP_4 pagamento delle differenze retributive maturate e versamento all' delle differenze CP_5
contributive, con ordine di rettifica del decreto di ricostruzione di carriera.
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando con varie argomentazioni la CP_1 domanda del ricorrente, evidenziando la corretta applicazione dell'istituto della temporizzazione, più favorevole al ricorrente.
Si costituiva in giudizio anche l' , che chiedeva la condanna del al pagamento CP_5 CP_1
delle differenze contributive eventualmente maturate, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Senza svolgimento di attività istruttoria, trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa veniva decisa all'odierna udienza.
*** Il ricorso è fondato, e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La controversia in esame verte sull'accertamento del diritto del ricorrente, dipendente del ministero resistente, dapprima con qualifica di collaboratore scolastico e successivamente transitato nella qualifica di assistente amministrativo, al riconoscimento integrale, a seguito di detto passaggio di qualifica, dell'anzianità pregressa maturata nel ruolo di collaboratore scolastico, con applicazione del criterio della ricostruzione di carriera e conseguente valutazione per intero dei servizi preruolo e di quelli prestati nel ruolo di collaboratore scolastico.
Secondo il ricorrente, il resistente avrebbe illegittimamente operato una decurtazione dell'anzianità maturata al momento del passaggio ad altro ruolo (assistente amministrativo) con conseguente retrocessione della posizione stipendiale.
Ebbene, dall'esame del decreto di ricostruzione della carriera, predisposta all'atto della progressione verticale da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo, si ricava che, in sede di passaggio alla nuova qualifica, il dirigente scolastico ha applicato il c.d. criterio della “temporizzazione” di cui all'art. 4 commi 8, 9 e 10 d.P.R. n. 399 del 1988, poiché ritenuto più favorevole.
Alla stregua di tale criterio, il resistente ha riconosciuto al un'anzianità di soli 13 anni, Pt_1
11 mesi e giorni 26 e addirittura solo 4 anni, 11 mesi e giorni 27 ai fini economici, per il servizio prestato quale collaboratore scolastico di ruolo, antecedente al ruolo di assistente amministrativo, subendo, quindi un drastico abbattimento.
Sulla questione del criterio di ricostruzione di carriera del personale a.t.a. del comparto scuola transitato dal ruolo del personale con profilo di collaboratore scolastico a quello del personale con profilo di assistente amministrativo è intervenuta la Magistratura contabile in fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio (cfr. la deliberazione del
15/7/2019 dell'Adunanza Generale della Sezione centrale del controllo di legittimità della
Corte dei Conti).
Si è precisato che i due metodi di ricostruzione di carriera, ossia da una parte l'istituto della temporizzazione dall'altro quello della valutazione del servizio pre-ruolo, sono alternativi e non complementari, con diritto del dipendente ad optare per la soluzione a lui più favorevole, avuto riguardo non solo all'inquadramento economico all'atto del passaggio in ruolo, ma anche al complessivo sviluppo della carriera e delle progressioni stipendiali.
Nello specifico, l'art. 6 del d.P.R. n. 345 del 1983, disciplinante l'istituto della temporizzazione, stabilisce che “Nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominato nel nuovo ruolo successivamente al 1° febbraio 1981, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. Per il personale proveniente dal ruolo degli accudienti di convitto, con anzianità di effettivo servizio di ruolo non inferiore ad un anno, si fa riferimento allo stipendio iniziale conseguibile nel corrispondente livello al maturare di detta anzianità.
Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due aumenti biennali dell'ultima classe, il personale interessato è inquadrato nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detto stipendio. La differenza tra
i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti norme”.
Il criterio dell'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa è invece disciplinato dall'art. 4, comma 13, d.P.R. n. 399 del 1988, a mente del quale: “Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre- ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”.
Quest'ultima disposizione, secondo cui restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, costituisce una previsione di carattere generale, da cui consegue che la c.d. temporizzazione per il calcolo dell'anzianità deve operare solamente se più favorevole.
Sul punto, la Corte dei Conti ha precisato che “si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati. Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con
l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale. Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo. Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva. Ciò evidentemente, a fronte di specifica istanza del dipendente che intenda far valere il diritto di cui è titolare”.
Siffatto principio, di portata generale nell'ambito dell'ordinamento scolastico, ha trovato applicazione nella giurisprudenza di legittimità, sia pure in forza di un differente parametro normativo, rappresentato dal combinato disposto degli artt. 77 e 83 del d.P.R. n. 417 del 1974
e dell'art. 57 della legge n. 312 del 1980, anche al personale docente della scuola che transiti dal ruolo inferiore della scuola dell'infanzia a quello della scuola secondaria: la Corte di
Cassazione, nella pronuncia a Sezioni Unite del n. 9144 del 6/5/2016, in relazione ad una fattispecie relativa al passaggio di un'insegnante dal ruolo della scuola materna a quello della scuola secondaria, ha affermato che “In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna”, censurando la prassi osservata dal che aveva invece CP_1 proceduto al più limitato riconoscimento dell'anzianità pregressa nei limiti della temporizzazione.
I citati principi devono trovare applicazione anche nel caso di specie, sussistendone i presupposti. Infatti, parte ricorrente ha dimostrato che l'applicazione del criterio della temporizzazione è meno favorevole in concreto rispetto a quello dell'integrale riconoscimento dell'anzianità pregressa.
Nello specifico, dal decreto di ricostruzione della carriera risulta che il ricorrente, transitato nel ruolo del personale scolastico con profilo di assistente amministrativo, al momento del passaggio nel superiore profilo professionale aveva maturato un'anzianità nel ruolo del personale con profilo di collaboratore scolastico maggiore.
Inoltre, nel fare applicazione del criterio della ricostruzione di carriera, il non ha CP_1 riconosciuto integralmente l'anzianità pregressa effettivamente maturata come risultante dal decreto di ricostruzione, disattendendo il principio di diritto della valutazione integrale dell'anzianità maturata in ruolo inferiore dal personale ATA della scuola ed operando una illegittima decurtazione di tale anzianità antecedente.
Si richiama in materia il principio enunciato da Cass. civ. n. 31150/2019, per il quale “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
Ne discende, per quanto sopra argomentato, che il ricorrente ha diritto, in sede di ricostruzione di carriera a seguito del passaggio di ruolo nel profilo di assistente amministrativo, all'integrale riconoscimento per intero e senza alcuna decurtazione dei servizi prestati nel ruolo di collaboratore scolastico.
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto a decorrere dal primo incarico come servizio di ruolo.
Il ministero va inoltre condannato al pagamento delle differenze contributive conseguenti alla diversa ricostruzione di carriera, nei limiti dell'operatività dei termini di prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, venendo poste a carico del , adeguate al valore della lite ed alla assenza di qualsivoglia Controparte_1 attività istruttoria, mentre possono essere compensate nei confronti dell' . CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1. dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a tempo determinato, quindi per un totale complessivo di anni 18, mesi 11 e giorni 23, con ogni conseguenza anche in ordine alla ricostruzione di carriera;
2. condanna il a corrispondere in favore del ricorrente le differenze Controparte_1
retributive e contributive derivanti dalla diversa ricostruzione di carriera, oltre interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo;
3. Condanna il a versare nei confronti dell' le differenze Controparte_1 CP_5
contributive maturate correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente per l'accertata maggiore anzianità di servizio, nei limiti dei termini di prescrizione;
4. Condanna il alla refusione delle spese del giudizio in favore del Controparte_1 ricorrente, che liquida in € 2.000,00, oltre Iva, cpa e rimborso forfetario al 15% come per legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratosi antistatari;
5. Spese compensate tra il e l' . CP_1 CP_5
Castrovillari, 21.3.2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone