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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 24/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai SInori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente -
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere -
Dott. Andrea Doardo - Giudice ausiliario relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 32 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 14.03.2024
da
, difesa e rappresentata dall'Avv. Giuseppe Versace di Parte_1
Bologna, giusta procura unita al ricorso in appello
- appellante -
contro
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste
- appellato -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n. 24/2024 del Tribunale
di Udine - Sezione Lavoro - licenziamento per giusta causa.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 26.09.2024
Conclusioni Per l'appellante:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, esaminato il ricorso che precede e la documentazione ad esso allegata, fissata l'udienza di comparizione delle parti, voler
ACCOGLIERE l'appello proposto, RIGETTARE ogni contraria istanza, in TOTALE
RIFORMA della impugnata sentenza n. 24/2024 pubblicata in 31.01.2024 dal
Tribunale di Udine, sez. lavoro, R.G.N. 441/2023, notificata in data 14.02.2024.
ACCERTARE, DICHIARARE E RITENERE NULLO E/O ILLEGITTIMO il provvedimento emesso dall'Ufficio – Controparte_2
Direzione Generale a firma del Dirigente Daniela Beltrami, decreto n. 1159 del
26.01.2023, Contestazione addebiti disciplinari, nei confronti della signora Parte_1
, per tutti i fatti evidenziati in narrativa.
[...]
ACCERTARE, DICHIARARE E RITENERE NULLO E/O ILLEGITTIMO il provvedimento emesso dall' – Controparte_3
Direzione Generale a firma del Dirigente Daniela Beltrami, decreto n. 6500 del
23.05.2023, di Licenziamento Disciplinare, nei confronti della signora Parte_1
, per tutti i fatti evidenziati in narrativa.
[...]
ORDINANDO all' Controparte_4
di provvedere con tutti gli atti necessari per l'IMMEDIATO REINTEGRO
[...]
SUL POSTO DI LAVORO, a pieno titolo, in quanto titolare di contratto a tempo indeterminato, della signora presso la Scuola Primaria “Dino Parte_1
Virgili” di Martignacco (UD), per tutti i fatti evidenziati in narrativa.
ACCERTARE e DICHIARARE il diritto della ricorrente per il riconoscimento del servizio prestato presso l'Istituto Paritario “San Remigio” di Nocera Inferiore (SA),
con il profilo di Collaboratore Scolastico per gli anni scolastici 2013/2014 e
2014/2015, con il relativo punteggio spettante (Cfr. doc. 2), per tutti i fatti evidenziati
in narrativa.
ACCERTARE e DICHIARARE il diritto della ricorrente per il riconoscimento del
servizio prestato presso gli Istituti Statali, con il profilo di Collaboratore Scolastico,
come dichiarato nelle domande di inserimento nelle graduatorie d'istituto per il
Pag.2 personale ATA, nel triennio 2017/2020 e nel triennio 2021/2024, nonché il servizio
dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti ATA 24 mesi, per l'anno 2021 e 2022, con il relativo punteggio spettante (Cfr. doc. 3, 4, 5 e 6), oltre al servizio svolto nell'a.s. 2018/2019, presso l'I.C. di Pagnacco (UD), dal
1.10.2018 al 31.08.2019; nell'a.s. 2019/2020, presso l'I.C. di Pagnacco (UD), dal
19.09.20219 al 31.08.2020; Successivamente presso l'IC III di Udine, dal 16.09.2020 al 14.05.2021. Dall'a.s. 2022/2023 è stata assunta a tempo indeterminato presso l'IC
Pagnacco di Martignacco (UD), per tutti i fatti evidenziati in narrativa.
CONDANNARE, in solido tra loro, l' Controparte_4
in persona del Dirigente pro tempore, nonché il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, tutti Controparte_1
domiciliati ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in 34133 Trieste,
Piazza Dalmazia n. 3, al RECUPERO ED AL PAGAMENTO DELLA MANCATA
RETRIBUZIONE pari al 100% dal giorno del licenziamento disciplinare del
24.05.2023 data del licenziamento disciplinare, e fino al contratto di lavoro
indeterminato, unitamente a ferie, ratei di tredicesima, e TFR, oltre alla
regolarizzazione della posizione contributiva, con interessi, rivalutazione monetaria
e spese legali, per tutti i fatti evidenziati in narrativa.
ACCERTARE e DICHIARARE il diritto della ricorrente, in violazione di tutte le regole previste dall'art. 55 -bis, D. lgs. 30.03.2001 n. 165, al RISARCIMENTO DEL
DANNO PATRIMONIALE subito per effetto dell'illegittimo licenziamento disciplinare ed il comportamento tenuto dell'Amministrazione convenuta, in
violazione della suddetta norma, e CONDANNARE, in solido tra loro, in via
equitativa, l' Controparte_4
in persona del Dirigente pro tempore, nonché il
[...] Controparte_1
, in persona del pro tempore, tutti domiciliati ex lege presso
[...] CP_5
l'Avvocatura distrettuale dello Stato in 34133 Trieste, Piazza Dalmazia n. 3, al
PAGAMENTO della somma, maggiore o minore che si ritenga di giustizia, pari ad €
Pag.3 20.000,00, o comunque nella misura ritenuta di giustizia, per violazione della
normativa vigente, per tutti i fatti sopra descritti.
DISPONENDO OVE OCCORRENDO, apposita C.T.U., con le pronunce di condanna a ciò conseguenti a carico dell'Amministrazione convenuta, con interessi
e rivalutazione per tutti i fatti evidenziati in narrativa.
ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela
della posizione soggettiva della ricorrente.
Per l'appellato:
In via principale: dichiararsi inammissibile e/o rigettare l'avversario gravame e, per
l'effetto, confermare l'impugnata sentenza in ogni sua parte.
Spese del grado rifuse.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 22.06.2023 ha impugnato il Parte_1
licenziamento disciplinare senza preavviso irrogatole dall
[...]
con provvedimento del 23.05.2023, chiedendone Controparte_3
l'annullamento con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno. Nel processo così instaurato, si è costituito il Controparte_1
, resistendo al ricorso e richiamando i provvedimenti emessi in sede cautelare
[...]
e di reclamo che avevano già disatteso le tesi della ricorrente. Il Ministero ha infatti evidenziato come, sulla base dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Nocera Inferiore
e degli accertamenti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, fosse emersa l'inesistenza dei rapporti di lavoro dichiarati dalla ricorrente presso le scuole paritarie e la conseguente insussistenza dei requisiti di legge e di contratto dichiarati dalla lavoratrice in sede di assunzione e anche successivamente. Nel corso del giudizio avanti il Tribunale, la ricorrente ha proposto anche domanda cautelare ex art. 700
c.p.c. che è stata respinta. Quindi all'udienza del 30.01.2024, senza che fosse stata espletata attività istruttoria, la causa è stata discussa e decisa con la sentenza oggi
Pag.4 impugnata che ha respinto il ricorso della lavoratrice condannandola alle spese di lite.
Volendo ricostruire la vicenda in fatto ed esaminando quindi il curriculum depositato dalla sig.ra , risulta che questa avrebbe prestato servizio Parte_1
come collaboratore scolastico, presso l'Istituto paritario "San Remigio" di Nocera
Inferiore dal 01/03/2014 al 31/08/2015 e presso l'Istituto paritario "La Fenice" dal
12/04/2016 al 31/08/2017; a supporto di tali dichiarazioni, la lavoratrice ha prodotto contratti di assunzione e certificati di servizio rilasciati dai due Istituti. Sulla base di queste occupazioni dichiarate, la SI.ra ha quindi ottenuto l'inserimento Parte_1
nelle graduatorie ATA di III fascia nel 2017, conseguendo successivamente incarichi a tempo determinato presso scuole statali dal 2018 al 2021 e infine, l'assunzione a tempo indeterminato dal 01/09/2022 presso l'IC Pagnacco di Martignacco di
Moruzzo (Ud).
Successivamente tuttavia, a seguito di indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, è emerso un sistema fraudolento posto in essere da alcune scuole paritarie campane, tra cui gli istituti San Remigio e La Fenice,
consistente nell'attestazione fittizia di servizi mai effettivamente prestati. Come
evidenziato nell'ordinanza del GIP, tali istituti avevano dichiarato retroattivamente l'assunzione di centinaia di lavoratori in concomitanza con l'uscita del bando ministeriale per l'aggiornamento delle graduatorie ATA, al fine di consentire l'acquisizione di punteggi non spettanti. In particolare, è emerso che l'Istituto San
Remigio, che gestiva una piccola scuola dell'infanzia con un massimo di 29 alunni,
aveva dichiarato l'assunzione di ben 419 lavoratori, numero palesemente incompatibile con le dimensioni della struttura. Analogamente, la scuola La Fenice
aveva dichiarato un numero sproporzionato di personale ATA (364 collaboratori scolastici a fronte di soli 43 docenti).
All'esito del giudizio penale, l'INPS (anche a seguito di propri accertamenti ispettivi),
ha dunque annullato i rapporti di lavoro dichiarati dalla SI.ra , Parte_1
notificandole i relativi provvedimenti di disconoscimento nel 2020 (prot. n. 15987
del 23/01/2020 per il servizio presso San Remigio e prot. n. 369881 del 04/12/2020
Pag.5 per il servizio presso La Fenice). Tali provvedimenti non sono stati impugnati dalla lavoratrice. Anche l'Agenzia delle Entrate ha certificato che la SI.ra non Parte_1
ha percepito alcun reddito dagli Istituti paritari nei periodi dichiarati;
circostanza questa avverso la quale la lavoratrice non ha opposto alcuna valida prova, in particolare circa l'effettuazione della prestazione lavorativa, ovvero della percezione delle retribuzioni indicate nelle buste paga prodotte. Infine e significativamente, nelle successive domande di inserimento nelle graduatorie permanenti ATA 24 mesi presentate nel 2021 e 2022, la non ha più dichiarato i servizi presso le Parte_1
scuole paritarie de quo.
A fronte di questa documentata situazione, la lavoratrice non ha mai comunicato all'Amministrazione di essere stata destinataria dei provvedimenti di disconoscimento INPS, continuando a beneficiare dei punteggi acquisiti grazie alle precedenti false dichiarazioni.
Sulla base quindi della complessa predetta situazione, in data 26/01/2023 l
[...]
ha avviato un procedimento Controparte_3
disciplinare nei confronti della lavoratrice, contestandole, ai sensi dell'art. 55-quater comma 1 lett. d) del D.Lgs. 165/2001, di aver reso dichiarazioni non veritiere ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro. All'esito del procedimento, con decreto n.
6500 del 23/05/2023, è stata irrogata la sanzione del licenziamento senza preavviso,
ritenendo che le condotte della lavoratrice, per la loro gravità ed intenzionalità e per il danno arrecato all'amministrazione, avessero irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario.
La sentenza di primo grado ha respinto integralmente il ricorso proposto dalla
SI.ra contro il licenziamento, articolando la decisione su quattro punti Parte_1
fondamentali.
Circa la eccepita tardività del procedimento disciplinare, il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione relativa alla violazione del termine perentorio di 120 giorni,
richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10284/23) secondo cui, dopo la riforma "Madia", il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla
Pag.6 contestazione degli addebiti e non dalla conoscenza dell'illecito. Nel caso specifico,
la contestazione è avvenuta il 26/01/2023 e il licenziamento è stato irrogato il
23/05/2023, ossia entro il 117° giorno, rispettando quindi il termine di legge.
Circa l'inesistenza dei rapporti di lavoro pregressi e posti a fondamento del curriculum utilizzato per entrare e rimanere in graduatoria, il Tribunale ha ritenuto provata l'inesistenza dei rapporti di lavoro dichiarati dalla ricorrente presso le scuole paritarie, sulla base di molteplici elementi:
- gli accertamenti dell'INPS che ha disconosciuto i rapporti di lavoro;
- la certificazione dell'Agenzia delle Entrate sulla mancata percezione di redditi;
- l'evidente sproporzione tra le dimensioni delle scuole e il numero di dipendenti dichiarati;
- l'insufficienza probatoria dei documenti prodotti dalla ricorrente (contratti privi di sottoscrizioni leggibili e certificati non idonei);
- la mancanza di qualsiasi prova testimoniale sull'effettiva prestazione lavorativa;
- la mancata dimostrazione dell'effettiva percezione delle retribuzioni.
Quanto alla c.d. "prova di resistenza" richiamata dalla lavoratrice, secondo cui essa avrebbe potuto essere assunta anche con un punteggio inferiore, il Tribunale ha ritenuto irrilevante la questione. Infatti, il licenziamento è stato irrogato per la violazione dei doveri di lealtà e correttezza e per la lesione del rapporto fiduciario, ai sensi dell'art. 55-quater lett. d) del D.Lgs. 165/2001.
Quanto infine alla tempestività dei controlli, il Tribunale ha respinto anche questa eccezione, affermando che un'eventuale negligenza o ritardo dei funzionari preposti ad attivare i controlli non può comportare una sanatoria di una situazione illegittima,
ma solo eventuali conseguenze nei confronti dei funzionari inadempienti.
Avverso questa decisione ha dunque proposto appello la SI.ra Parte_1
; resiste il .
[...] CP_1
L'appello, che deve contenere una precisa e dettagliata critica alla sentenza impugnata, non essendo ammissibile riproporre sic e simpliciter gli argomenti ed eccezioni svolti in primo grado senza che gli stessi siano preceduti da una censura
Pag.7 alle argomentazioni svolte dal primo giudice, nel caso di specie contiene un solo motivo di impugnazione che è relativo ai termini perentori entro i quali si deve concludere il procedimento disciplinare nei confronti del pubblico dipendente.
Sostiene infatti l'appellante che la sentenza di primo grado abbia errato nell'affermare che il procedimento disciplinare de quo, è stato definito entro il termine perentorio di
120 giorni previsto dall'art. 55-bis comma 4 del D.Lgs. 165/2001.
In particolare, l'appellante sostiene che il termine di 120 giorni deve decorrere dalla prima acquisizione della notizia dell'infrazione da parte dell'amministrazione,
avvenuta il 29.12.2022 quando il Direttore Generale ha ricevuto la Controparte_6
comunicazione dal Tribunale di Nocera Inferiore e che la violazione del termine perentorio comporta la decadenza dall'azione disciplinare e l'illegittimità del provvedimento finale.
Il motivo di appello è del tutto infondato.
L'art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 75/2017 (cd.
Riforma Madia), ha profondamente innovato la disciplina dei termini del procedimento disciplinare nel pubblico impiego. In particolare, il comma 4 prevede che il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni "dalla
contestazione dell'addebito". L'orientamento della Cassazione post-Riforma Madia
ha chiarito che "in tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, a
seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017 (cd. legge "Madia") all'art.
55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, il termine per la conclusione del procedimento da
parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari non decorre più dalla conoscenza
dell'illecito in capo al responsabile della struttura di appartenenza, ma da quando
l'Ufficio predetto abbia effettuato la contestazione di tale illecito" (Cass. n.
10284/2023).
Nel caso di specie, la contestazione degli addebiti è avvenuta il 26.01.2023, il provvedimento di licenziamento è stato adottato il 23.05.2023: sono quindi trascorsi
117 giorni dalla contestazione, ben entro il termine di 120 giorni. È quindi del tutto erronea la tesi dell'appellante secondo cui il termine dovrebbe decorrere dal
Pag.8 29.12.2022 (data in cui il Direttore Generale ha ricevuto la comunicazione dal
Tribunale di Nocera Inferiore).
Per completezza, anche le critiche della appellante che vorrebbero:
a) una non tempestività delle segnalazioni, è del tutto infondata atteso che la giurisprudenza più recente ha confermato che "la violazione del termine (ora di dieci
giorni) per la trasmissione degli atti dal responsabile del servizio all'ufficio per i
procedimenti disciplinari non comporta la decadenza dall'azione disciplinare né
l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, a meno che ne risulti
irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente" (Cass. n.
31389/2023). Nel caso in esame, non è stata nemmeno allegata una lesione del diritto di difesa, che anzi è stato pienamente esercitato attraverso la presentazione di memorie difensive.
b) un ritardo nell'attivazione del procedimento che avrebbe ingenerato un legittimo affidamento, è del pari infondata. Come chiarito dalla Cassazione, "nel rapporto alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche l'inerzia nella repressione del
comportamento contrario ai doveri di ufficio può solo rilevare quale causa di
decadenza dall'esercizio dell'azione, ove comporti il mancato rispetto dei termini
perentori imposti dal legislatore, ma non può mai fare sorgere un legittimo
affidamento nella liceità della condotta vietata" (Cass. n. 13026/2019).
L'appello va dunque respinto e l'appellante condannata al rimborso delle spese di lite del grado liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Udine n. 24/2024 pubblicata in data 31.01.2024 che per l'effetto integralmente conferma;
condanna parte appellante a rifondere al appellato le spese di CP_1
lite del grado che liquida in complessivi Euro 4.500,00 oltre spese forfettarie nella misura massima di tariffa, IVA e Cpa di legge;
da atto della sussistenza in capo
Pag.9 all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002
se dovuto il contributo unificato.
Trieste, 26/09/2024.
Il Giudice ausiliario estensore
Il Presidente
(avv. Andrea Doardo) (dott. Lucio Benvegnù)
Pag.10