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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4427 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA, PERSONA, MINORENNI E IPROTEZIONE INTERNAZIONALE
in composizione collegiale, nella persona dei Consiglieri: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott.ssa Maika Marini Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 2882 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 18 giugno 2025, vertente tra
, nato in [...] il [...], C.F. C.U.I. Parte_1 C.F._1
C.F._2
Appellante contro in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_1
, nella persona del pro tempore, Controparte_2 Controparte_3 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima ex lege domiciliati in via dei Portoghesi 12, (C.F. ) CP_1 P.IVA_1
Appellati non costituiti con l' intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, che ha concluso per il rigetto dell'impugnazione;
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione diritti della persona e immigrazione Civile, datata 25.4.2023 e comunicata il 4.5.2023, che, a definizione del procedimento sommario di cognizione rubricato al n. 15900/22 R.G., ha rigettato il ricorso proposto dal sig. in data 9.3.2022, ai sensi degli artt. 22, co. 2, del d.lgs. 30/2007 e dell'art. Parte_1
1 17 del d.lgs. 150/2011, contro il decreto di allontanamento emanato l'8.2.2022 dal Prefetto di CP_1
(n. prot. 0018846 del 19.1.2021) nonché avverso ogni provvedimento conseguente.
Conclusioni: per la parte LL, con note depositate il 18 giugno 2025 in sostituzione dell'udienza, il difensore ha concluso: “per l'annullamento del decreto di allontanamento emanato
l'8.2.2022 e notificato in pari data al sig. dal Prefetto della Provincia di (n. prot. Pt_1 CP_1
0018846 del 19.1.2021) nonché di ogni provvedimento adottato in conseguenza di esso”.
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, ha proposto Parte_1 appello avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c dal Tribunale di Roma il 25 aprile
2023, con la quale è stato rigettato il suo ricorso contro il decreto di allontanamento dal territorio dello Stato italiano emesso dal Prefetto di Roma l'8 febbraio 2022.
Con il citato provvedimento prefettizio è stato innanzitutto rilevato che il cittadino UM è stato già allontanato con provvedimento del 16 gennaio 2019, emesso dal Prefetto di Piacenza ai sensi dell'art. 20, comma 2 e 11 del D.lgs 30/2017, per motivi imperativi di pubblica sicurezza, e quindi
è stato ritenuto che l'ulteriore permanenza di in Italia sia incompatibile con la Parte_2 civile e sicura convivenza, in considerazione delle condotte pregiudizievoli per la pubblica sicurezza tenute dall'interessato e in particolare dei precedenti penali a carico del ricorrente, denunciato per violenza sessuale e per rapina aggravata.
Avverso tale decreto, ha proposto ricorso dinanzi alla Sezione Parte_2
Specializzata del Tribunale di Roma, eccependo: a) la violazione dell'art. 20, commi 3 e 4, del D.lgs.
30/2007 per l'insussistenza di motivi imperativi di pubblica sicurezza, là dove detti motivi sarebbero stati erroneamente ritenuti integrati in ragione della sola presenza di un precedente di polizia del settembre 2013; b) la violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 20, comma 4, del D.lgs.
30/2007 e la violazione dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. 30/2007, da considerare unitamente all'art. 8 della CEDU, nella parte in cui il Tribunale avrebbe omesso la valutazione della durata del suo soggiorno in Italia, della sua situazione familiare ed economica e della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale, a fronte dell'assenza di legami familiari con il Paese di origine.
Con l'ordinanza impugnata, depositata in data 25.4.2023 e comunicata il 4.5.2023, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso, motivando come segue: “Il ricorrente ha depositato contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di trenta giorni, con relativa busta paga. Risulta, inoltre, dalla documentazione versata in atti che il medesimo è stato condannato alla pena di anni 6 e mesi
7 di reclusione oltre alla multa di euro 2700,00 con applicazione della misura di sicurezza con sentenza del Tribunale di Roma del 26 giugno 2014 fino al 15 gennaio 2024, con divieto di reingresso in Italia che trasgrediva. Tali elementi non sono idonei a dimostrare una attuale scelta di vita nel
2 rispetto delle regole di convivenza civile, rispetto al passato e con avvio di un sicuro percorso di inserimento sociale. Per tali ragioni il provvedimento non può essere annullato” (doc. A, allegato all'atto di citazione in appello).
Ciò posto, avverso tale provvedimento ha proposto appello ribadendo Parte_2 innanzitutto, in fatto, di essere entrato in Italia, per la prima volta, nel mese di settembre del 2006 e di essere titolare di un passaporto in corso di validità, rilasciato dalle autorità del proprio Paese. Ha poi evidenziato di essere compiutamente integrato sul territorio nazionale, giacché avrebbe in Italia importanti legami familiari, trovandosi sul territorio nazionale la sorella e due nipoti, rispettivamente di anni sette e nove, e ivi avrebbe sempre svolto attività lavorativa, sin dal 2009, a volte priva di copertura contrattuale e altre volte con regolare contratto (dal 23.6.2021 al 31.12.2021 con dimissioni il 13 gennaio del 2022 di cui ai docc. da 3 a 6 allegati all'atto di citazione in appello), mentre dal mese di febbraio del 2022 continuerebbe a svolgere attività di lavoro senza un regolare contratto quale operaio. A dimostrazione della propria integrazione sociale in Italia, ha inoltre Parte_2 sostenuto di aver svolto attività di volontario presso il Vaticano, in particolare quale responsabile del dormitorio maschile sito in via Penitenzieri n. 17 (cfr. doc. 7 allegato all'atto di citazione in appello), anche durante il periodo di pandemia.
Tanto premesso in fatto, l'LL ha censurato l'ordinanza di primo grado sulla base dei motivi che seguono.
Con il primo motivo di appello, l'LL ha eccepito l'erroneità della decisone del
Tribunale, nella parte in cui avrebbe ritenuto sussistenti i motivi imperativi di pubblica sicurezza, ponendo a tal fine in rilievo la condanna, di cui è stato destinatario, ad una pena pari ad anni sei e mesi sette di reclusione, nonché l'intervenuta violazione del divieto di reingresso perdurante sino al
15.1.2024 e, infine, la mancata documentazione dell'attività lavorativa svolta, avendo il Pt_1 depositato in atti un solo contratto di lavoro della durata di trenta giorni. Tali elementi sarebbero stati infatti considerati dal Giudice di primo grado “non idonei a dimostrare una attuale scelta di vita nel rispetto delle regole di convivenza civile, rispetto al passato e con avvio di un sicuro percorso di inserimento sociale”.
Al contrario, il ha sostenuto che il Giudice di prime cure non avrebbe valutato i Pt_1 documenti prodotti volti a circostanziare il proprio percorso di integrazione sul territorio nazionale, che escluderebbe che lo stesso costituisca una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave nei confronti della collettività, anche sotto il profilo dell'attualità, tale da legittimare il decreto di allontanamento.
In particolare, con riferimento alla trasgressione del divieto di reingresso, considerata dal
Tribunale come espressione della mancata resipiscenza del ricorrente e della sua incapacità di
3 rispettare le regole di convivenza civile, l'LL ha specificato che il divieto è stato imposto nell'ambito della misura di sicurezza dell'espulsione, disposta con validità fino al 15.1.2024 contestualmente alla sentenza di condanna del Tribunale penale di Roma, e che detta misura non è stata successivamente confermata dal Magistrato di Sorveglianza né posta in esecuzione alla fine della espiazione della pena detentiva, all'esito della rivalutazione della persistenza della pericolosità sociale dell'interessato.
Diversamente, nel caso di specie, il Magistrato di Sorveglianza avrebbe valutato positivamente il percorso dell'LL , concedendogli cinquecento giorni di liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54 o.p., in ragione della buona condotta tenuta durante il periodo di detenzione, nel quale costui ha svolto attività di lavoro retribuita (doc. B, p. 2-3, 3 e doc. 11 allegati all'atto di citazione in appello). La mancata applicazione, da parte del Magistrato di Sorveglianza, della misura di sicurezza dell'espulsione avrebbe dunque fatto venir meno anche il divieto di reingresso sul territorio nazionale. Ciò, secondo l'LL, è quanto emergerebbe anche dagli atti, giacché risulta depositata la sentenza del Tribunale penale di Roma, passata in giudicato, con la quale il cittadino UM è stato assolto dal reato di aver trasgredito al divieto di reingresso disposto nel medesimo provvedimento di allontanamento (doc. 10 allegato all'atto di appello).
Con riferimento alla sussistenza di una condanna alla pena di anni sei e mesi sette di reclusione, l'LL ha sostenuto di aver fornito una serie di elementi che dimostrerebbero la sua definitiva riabilitazione e la sua condotta esemplare, sia dentro che fuori l'istituto carcerario, con la conseguenza che il decreto prefettizio basato esclusivamente sull'esistenza di una condanna penale, peraltro, per reati risalenti a dieci anni prima, sarebbe stato adottato in totale spregio con la previsione di cui all'art. 20, comma 4 del d. lgs. n. 30/2007, che fissa il principio di proporzionalità nell'emanazione dei provvedimenti di allontanamento,
In particolare, secondo l'LL, il Tribunale avrebbe dovuto a tal fine tenere conto delle seguenti circostanze: i reati contestati sono stati compiuti dieci anni fa, costui ha integralmente scontato la pena con un comportamento premiato con la misura della liberazione anticipata, e infine, non appena tornato in libertà, il ricorrente avrebbe svolto regolare attività di lavoro e attività di volontariato in favore della collettività.
Con il secondo motivo di appello la difesa di ha eccepito la violazione Parte_2 dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. 30/2007 e dell'art. 8 della CEDU, per l'assenza della valutazione della durata del soggiorno in Italia, della sua situazione familiare ed economica, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale nonché dell'assenza di legami familiari con il Paese di origine.
4 L'LL ha in proposito ribadito di essere giunto in Italia per la prima volta nel 2006 e di aver svolto attività di lavoro con copertura contrattuale sin dal 2009, stabilizzandosi così sul territorio nazionale;
a riprova di ciò ha dedotto di parlare perfettamente la lingua italiana, di disporre di importanti legami affettivi e familiari sul territorio nazionale (in particolare la sorella e due nipoti di minore età, di cui l'ultimo nato sul territorio nazionale), e di aver svolto regolare attività di lavoro
(doc. 3-5-14 allegati all'atto di citazione in appello) oltre che attività di volontariato per il dormitorio maschile del Vaticano sito in via dei Penitenzieri (doc. 7 allegato all'atto di citazione in appello), dimostrando di essere pienamente integrato.
Con il terzo motivo, l'LL ha censurato l'ordinanza del Tribunale di Roma nella parte in cui, in subordine, non ha accertato l'illegittimità dell'imposizione di un divieto di reingresso per cinque anni, pari alla durata massima prevista dall'art. 20, comma 10, del d.lgs. 30/2007 senza una adeguata motivazione e senza una valutazione in base alle circostanze del caso concreto. L'LL ha lamentato che il divieto di reingresso gli preclude per un periodo più che significativo la possibilità di recarsi e trattenersi nel luogo ove ha i propri legami familiari, affettivi, sociali e un'attività di lavoro che gli consente di mantenersi ed avere una vita dignitosa, incidendo in questo modo sulla sua vita privata e familiare, senza che la misura sia proporzionata alla presunta pericolosità sociale, esclusa dal Magistrato di Sorveglianza.
Per questi motivi
l'LL ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe.
Benché ritualmente evocato in giudizio, il ha omesso di costituirsi, Controparte_2 scegliendo di rimanere contumace.
All'udienza del 19 giugno 2025, sostituita dal deposito delle note scritte di udienza, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito delle note scritte della parte LL contenenti le istanze e le conclusioni.
L'appello è infondato.
Con i primi due motivi l'LL lamenta in sostanza che il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso in carenza dei presupposti di fatto e di diritto che avrebbero potuto legittimare il suo allontanamento dal territorio italiano e che il Tribunale di Roma avrebbe erroneamente rigettato il suo ricorso nonostante egli abbia incontrovertibilmente dimostrato la condotta irreprensibile che nel tempo avrebbe tenuto.
Secondo l'LL, sono stati forniti una serie di elementi che dimostrerebbero la sua definitiva riabilitazione e la sua buona condotta, sia dentro che fuori l'istituto carcerario, sicché il provvedimento prefettizio, in realtà, sarebbe stato adottato esclusivamente per l'esistenza di una condanna penale e quindi in violazione della previsione di cui all'art. 20, comma 4, del d. lgs. n.
5 30/2007, che stabilisce il principio di proporzionalità nell'emanazione dei provvedimenti di allontanamento, la cui adozione non può essere di per sé giustificata dall'esistenza di condanne penali.
Inoltre, l'LL ha rappresentato di aver partecipato con successo ad un percorso di reinserimento sociale, terminato nella concessione del beneficio della liberazione anticipata, e di aver svolto, subito dopo l'uscita dal carcere, attività di volontariato e attività lavorativa, per un periodo anche con un regolare contratto di lavoro. Ne conseguirebbe, secondo l'LL, il venir meno della propria pericolosità sociale.
Tanto premesso, ai fini della legittima adozione del provvedimento di espulsione di un cittadino dello Stato membro dell'Unione Europea dal territorio dello Stato, è necessario che vengano osservati i presupposti previsti dal D. lgs. n. 30/2007, tra i quali, al comma 1, sono ricompresi i motivi imperativi di pubblica sicurezza.
Nel caso in questione, il provvedimento prefettizio emesso l'8 febbraio 2022 risulta sostanzialmente adottato per “motivi imperativi di pubblica sicurezza”, essendo stato il Sig. Pt_1 denunciato il 5 settembre 2013 per violenza sessuale e per rapina aggravata (e condannato alla pena di anni 6 e 7 mesi di reclusione, già scontati presso un istituto di detenzione), sul presupposto che i reati commessi ingenerano la ragionevole presunzione che costui possa compierne di ulteriori, tanto da ritenere che “l'ulteriore permanenza dell'interessato sul territorio italiano sia incompatibile con la civile e sicura convivenza, avendo dato luogo ad una condotta che è pregiudizievole per la sicurezza pubblica, in quanto i fatti a lui addebitati sono sintomatici di comportamenti non compatibili nemmeno con la volontà di inserirsi ordinatamente e pacificamente nella comunità nazionale”.
Orbene, come chiarito dall'art. 20, comma 3, del d. lgs. n. 30/2007, affinché possano ravvisarsi i “motivi imperativi di pubblica sicurezza”, occorre che “la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica;
inoltre, ai fini dell'adozione del provvedimento, deve tenersi conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, nonché dell'eventuale commissione dei delitti di cui all'art. 8 della legge 22 aprile 205, n.
69.
Ciò premesso, nel caso in questione è certo che il abbia effettivamente tenuto Pt_1 comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona, essendosi reso resposabile di reati gravi che destano allarme sociale e denotano l'assunzione di un contegno caratterizzato da estrema pericolosità.
6 Il giudizio di evidente pericolosità sociale che si trae dai gravi fatti di reato di cui sopra non è superato, di per sé, dall'avvenuto svolgimento, durante il periodo di detenzione, di attività lavorativa retribuita (tra il 2015 e il 2018, documentata con l'estratto previdenziale ) né dalla concessione CP_4 della liberazione anticipata (non risultando neanche le ragioni che in concreto ne hanno determinato la concessione, ipoteticamente riconducibile anche al solo avvenuto espletamento di attività lavorativa), in quanto, pur costituendo gli stessi degli indici sintomatici di una possibile riabilitazione del cittadino UM, non sono idonei da soli a dimostrare una compiuta e positiva reintegrazione nella società del Sig. dopo l'uscita dal carcere, e a scongiurare il pericolo che l'LL Pt_1 possa tenere condotte simili a quelle tenute in precedenza.
In proposito, deve infatti evidenziarsi che dopo l'ordine di scarcerazione disposto dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il 15.1.2019, il Sig. è stato imbarcato Pt_1 sul volo Milano Linate - Bucarest, in esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento dell'imputato dal territorio dello Stato a pena espiata, disposta con la sentenza di condanna del
Tribunale Di Roma del 24.4.2014 e successivamente il cittadino UM è rientrato nel territorio dello
Stato nonostante il divieto di reingresso ivi previsto.
Va dato senz'altro atto che con sentenza dell'11 maggio 2020 il Tribunale di Roma, VI Sezione
Penale, ha assolto il Sig. dal reato di cui all'art. 235, comma 2, c.p., per la trasgressione al Pt_1 divieto di reingresso fino al 15 gennaio 2024, imposto contestualmente all'applicazione della misura di sicurezza disposta nella sentenza penale di condanna del 26.4.2014, sul presupposto della ritenuta necessità di un accertamento concreto e costante della pericolosità sociale prima di procedere all'applicazione della misura di sicurezza e quindi della necessità di una verifica della sussistenza del presupposto applicativo della misura, all'attualità, da parte del Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 679 c.p.
Ciò nonostante e a prescindere dalla ritenuta irrilevanza penale della condotta di reingresso del nel territorio dello Stato, il rientro dell'LL in Italia senza una ragionevole Pt_1 prospettiva di reinserimento sociale non lascia certo propendere per un giudizio positivo circa la presenza di comportamenti tesi ad integrarsi pienamente nella comunità nazionale. Invero, sono stati documentati solo i primi anni di permanenza in Italia, con elementi peraltro non sufficienti a dimostrare un positivo e compiuto reinserimento, dopodiché non vi è più alcun riscontro sulla condotta di vita tenuta dal nel territorio nazionale, non essendo lo stesso più reperibile da Pt_1 tempo e ciò nonostante l'attività istruttoria svolta dalla Corte di Appello di Roma, in accoglimento delle istanze dell'LL.
In particolare, con riferimento ai primi due anni di permanenza del sul territorio Pt_1 italiano dopo il suo reingresso, agli atti risulta una tessera di volontario presso il Dormitorio della
7 Elemosineria Apostolica della Città del Vaticano, rilasciata nel 2020, l'effettuazione di due dosi di vaccino effettuate il 21 gennaio 2021 e l'11 febbraio 2021 sempre presso la Città del Vaticano, un contratto di lavoro a tempo determinato dal 23 giugno 2021 al 31 luglio 2021, nonché un contratto di lavoro a tempo determinato come operaio addetto al montaggio, decorrente dall'1 ottobre 2021 al 30 settembre 2022, terminato tuttavia per le dimissioni del poco dopo, il 13 gennaio 2022. Vi è Pt_1 poi una dichiarazione di ospitalità del Sig. dal 13.2.2022 al 14.3.2022 da parte delle Suore Pt_1
Missionarie Pallottine e un ultimo contratto di lavoro dal 6.7.2022 al 6.8.2022.
Tuttavia, dopo un iniziale avvio, intrapreso dal i primi anni, di un percorso progressivo Pt_1 di reinserimento sociale, durante il quale costui ha fatto prevalentemente ricorso alle opere di assistenza della Città del Vaticano, non vi sono successivi elementi che inducono a ritenere che detto percorso sia stato positivamente compiuto.
Sono stati documentati infatti solo cinque mesi di lavoro svolto con un regolare contratto, risalente a più di tre anni fa, seppure siano ormai trascorsi cinque anni dal reingresso del in Pt_1
Italia, né sono stati acquisiti ulteriori riscontri, nonostante l'attività istruttoria appositamente svolta sul punto, sulla circostanza dedotta nei propri atti difensivi dal secondo la quale costui avrebbe Pt_1 comunque sempre svolto e continuerebbe a svolgere attività lavorativa in Italia anche senza un regolare contratto di lavoro. Nonostante l'attività istruttoria svolta, non sono nemmeno emersi elementi indicativi del rapporto effettivo che il avrebbe e manterrebbe con i propri familiari Pt_1 presenti in Italia, anche tenuto conto della circostanza, che depone in senso contrario, per cui l'LL ha dovuto ricorrere alle opere di assistenza della Città del Vaticano dopo l'uscita dal carcere per provvedere al proprio sostentamento.
Al riguardo, occorre infatti evidenziare, come anticipato, che l'istruttoria disposta dalla Corte di Appello di Roma per acquisire elementi utili ad attestare la compita integrazione del cittadino UM presso il territorio dello Stato e la sua positiva reintegrazione sociale non ha avuto alcun esito.
In particolare, con ordinanza del 13 febbraio 2025, la Corte di Appello di Roma, considerato il dettato dell'art 20, comma 5, del d.lgs n. 30/2007 per cui: «5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine» ha disposto che il
Servizio sociale competente per territorio in base al suo attuale luogo di dimora (da individuarsi previo contatto a tal fine con il suo difensore), acquisisse, incontrandolo a domicilio e raccogliendo ogni utile informazione, i suddetti elementi di fatto riferiti alla persona del ricorrente
[...]
invitando i Servizi Sociali a trasmette una relazione sul punto entro il 15 maggio 2025 Parte_1
e rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 giugno 2025.
8 Ebbene, non è stata acquisita alcuna relazione agli atti, in ragione della sostanziale irreperibilità del . Con nota del 29 maggio 2025 il difensore stesso ha rappresentato la perdita Pt_1 di rapporti con il proprio assistito, depositando una con PEC del 28.5.2025 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al quale aveva inviato richiesta al fine di verificare se il Pt_1 fosse detenuto;
con tale Pec il DAP ha indicato che il sig. non risulta sottoposto a detenzione Pt_1
e che l'ultimo domicilio da questi eletto risulta via della Giovanna 71.
Ne consegue che gli elementi emersi, vale a dire qualche mese di lavoro, ormai risalente a circa tre anni fa, e l'assistenza ricevuta dalla città del Vaticano dopo l'uscita dal carcere e il rientro in
Italia, negli anni 2020 e 2021, non sono idonei a dimostrare da soli, come osservato dal Giudice di primo grado, una attuale scelta di vita nel rispetto delle regole della convivenza civile, con un positivo percorso di inserimento sociale, giacché la sua irreperibilità non ha consentito di compere tale accertamento.
Per le superiori considerazioni il provvedimento prefettizio impugnato risulta quindi conforme al principio di proporzionalità, di cui all'art. 20, comma 5, del D.lgs 30/2007, tenuto conto dei gravi reati per i quali il è stato condannato e dell'assenza di elementi significativi che evidenziano Pt_1 la sua volontà di piena reintegrazione nel tessuto sociale e lavorativo, con allontanamento definitivo dalle logiche delittuose che in passato hanno caratterizzato le sue condotte. Per gli stessi motivi deve ritenersi proporzionale, quindi legittimo, anche il divieto di reingresso per il periodo di cinque anni che è stato disposto a carico del con il decreto impugnato unitamente all'ordine di Pt_1 allontanamento dal territorio dello Stato.
L'irreperibilità sostanziale dell'LL e l'assenza di elementi relativi alla vita in concreto condotta dallo stesso in Italia, anche con riferimento alla sussistenza di rapporti effettivi con i propri familiari e, in generale, alla propria situazione familiare, sociale e d economica, consente di ritenere sussistenti i presupposti per l'ordine di allontanamento, pur tenendo conto del disposto di cui all'art
20, comma 5 del d.lgs n. 30/2007.
Pertanto, si deve ritenere che il Tribunale abbia correttamente valutato la posizione del , Pt_1 là dove ha osservato che la presenza sul territorio italiano del medesimo, allo stato, possa effettivamente essere incompatibile con la civile e sicura convivenza.
Ne consegue che l'impugnato provvedimento prefettizio, a differenza di quanto sostenuto dall'LL, risulta pienamente proporzionato alla gravità e alla natura dei comportamenti da lui osservati.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del procedimento di appello devono essere dichiarate irripetibili, stante la contumacia dell'Amministrazione appellata.
9
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2882 del 2023.
a) rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_2
e della avverso l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Controparte_1 diritti della persona e immigrazione Civile, depositata il 25.4.2023 e comunicata il 4.5.2023;
b) dichiara l'irripetibilità delle spese del giudizio di appello.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell' 8 luglio 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa Maika Marini dott.ssa Sofia Rotunno
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA, PERSONA, MINORENNI E IPROTEZIONE INTERNAZIONALE
in composizione collegiale, nella persona dei Consiglieri: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott.ssa Maika Marini Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 2882 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 18 giugno 2025, vertente tra
, nato in [...] il [...], C.F. C.U.I. Parte_1 C.F._1
C.F._2
Appellante contro in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_1
, nella persona del pro tempore, Controparte_2 Controparte_3 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima ex lege domiciliati in via dei Portoghesi 12, (C.F. ) CP_1 P.IVA_1
Appellati non costituiti con l' intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, che ha concluso per il rigetto dell'impugnazione;
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione diritti della persona e immigrazione Civile, datata 25.4.2023 e comunicata il 4.5.2023, che, a definizione del procedimento sommario di cognizione rubricato al n. 15900/22 R.G., ha rigettato il ricorso proposto dal sig. in data 9.3.2022, ai sensi degli artt. 22, co. 2, del d.lgs. 30/2007 e dell'art. Parte_1
1 17 del d.lgs. 150/2011, contro il decreto di allontanamento emanato l'8.2.2022 dal Prefetto di CP_1
(n. prot. 0018846 del 19.1.2021) nonché avverso ogni provvedimento conseguente.
Conclusioni: per la parte LL, con note depositate il 18 giugno 2025 in sostituzione dell'udienza, il difensore ha concluso: “per l'annullamento del decreto di allontanamento emanato
l'8.2.2022 e notificato in pari data al sig. dal Prefetto della Provincia di (n. prot. Pt_1 CP_1
0018846 del 19.1.2021) nonché di ogni provvedimento adottato in conseguenza di esso”.
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, ha proposto Parte_1 appello avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c dal Tribunale di Roma il 25 aprile
2023, con la quale è stato rigettato il suo ricorso contro il decreto di allontanamento dal territorio dello Stato italiano emesso dal Prefetto di Roma l'8 febbraio 2022.
Con il citato provvedimento prefettizio è stato innanzitutto rilevato che il cittadino UM è stato già allontanato con provvedimento del 16 gennaio 2019, emesso dal Prefetto di Piacenza ai sensi dell'art. 20, comma 2 e 11 del D.lgs 30/2017, per motivi imperativi di pubblica sicurezza, e quindi
è stato ritenuto che l'ulteriore permanenza di in Italia sia incompatibile con la Parte_2 civile e sicura convivenza, in considerazione delle condotte pregiudizievoli per la pubblica sicurezza tenute dall'interessato e in particolare dei precedenti penali a carico del ricorrente, denunciato per violenza sessuale e per rapina aggravata.
Avverso tale decreto, ha proposto ricorso dinanzi alla Sezione Parte_2
Specializzata del Tribunale di Roma, eccependo: a) la violazione dell'art. 20, commi 3 e 4, del D.lgs.
30/2007 per l'insussistenza di motivi imperativi di pubblica sicurezza, là dove detti motivi sarebbero stati erroneamente ritenuti integrati in ragione della sola presenza di un precedente di polizia del settembre 2013; b) la violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 20, comma 4, del D.lgs.
30/2007 e la violazione dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. 30/2007, da considerare unitamente all'art. 8 della CEDU, nella parte in cui il Tribunale avrebbe omesso la valutazione della durata del suo soggiorno in Italia, della sua situazione familiare ed economica e della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale, a fronte dell'assenza di legami familiari con il Paese di origine.
Con l'ordinanza impugnata, depositata in data 25.4.2023 e comunicata il 4.5.2023, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso, motivando come segue: “Il ricorrente ha depositato contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di trenta giorni, con relativa busta paga. Risulta, inoltre, dalla documentazione versata in atti che il medesimo è stato condannato alla pena di anni 6 e mesi
7 di reclusione oltre alla multa di euro 2700,00 con applicazione della misura di sicurezza con sentenza del Tribunale di Roma del 26 giugno 2014 fino al 15 gennaio 2024, con divieto di reingresso in Italia che trasgrediva. Tali elementi non sono idonei a dimostrare una attuale scelta di vita nel
2 rispetto delle regole di convivenza civile, rispetto al passato e con avvio di un sicuro percorso di inserimento sociale. Per tali ragioni il provvedimento non può essere annullato” (doc. A, allegato all'atto di citazione in appello).
Ciò posto, avverso tale provvedimento ha proposto appello ribadendo Parte_2 innanzitutto, in fatto, di essere entrato in Italia, per la prima volta, nel mese di settembre del 2006 e di essere titolare di un passaporto in corso di validità, rilasciato dalle autorità del proprio Paese. Ha poi evidenziato di essere compiutamente integrato sul territorio nazionale, giacché avrebbe in Italia importanti legami familiari, trovandosi sul territorio nazionale la sorella e due nipoti, rispettivamente di anni sette e nove, e ivi avrebbe sempre svolto attività lavorativa, sin dal 2009, a volte priva di copertura contrattuale e altre volte con regolare contratto (dal 23.6.2021 al 31.12.2021 con dimissioni il 13 gennaio del 2022 di cui ai docc. da 3 a 6 allegati all'atto di citazione in appello), mentre dal mese di febbraio del 2022 continuerebbe a svolgere attività di lavoro senza un regolare contratto quale operaio. A dimostrazione della propria integrazione sociale in Italia, ha inoltre Parte_2 sostenuto di aver svolto attività di volontario presso il Vaticano, in particolare quale responsabile del dormitorio maschile sito in via Penitenzieri n. 17 (cfr. doc. 7 allegato all'atto di citazione in appello), anche durante il periodo di pandemia.
Tanto premesso in fatto, l'LL ha censurato l'ordinanza di primo grado sulla base dei motivi che seguono.
Con il primo motivo di appello, l'LL ha eccepito l'erroneità della decisone del
Tribunale, nella parte in cui avrebbe ritenuto sussistenti i motivi imperativi di pubblica sicurezza, ponendo a tal fine in rilievo la condanna, di cui è stato destinatario, ad una pena pari ad anni sei e mesi sette di reclusione, nonché l'intervenuta violazione del divieto di reingresso perdurante sino al
15.1.2024 e, infine, la mancata documentazione dell'attività lavorativa svolta, avendo il Pt_1 depositato in atti un solo contratto di lavoro della durata di trenta giorni. Tali elementi sarebbero stati infatti considerati dal Giudice di primo grado “non idonei a dimostrare una attuale scelta di vita nel rispetto delle regole di convivenza civile, rispetto al passato e con avvio di un sicuro percorso di inserimento sociale”.
Al contrario, il ha sostenuto che il Giudice di prime cure non avrebbe valutato i Pt_1 documenti prodotti volti a circostanziare il proprio percorso di integrazione sul territorio nazionale, che escluderebbe che lo stesso costituisca una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave nei confronti della collettività, anche sotto il profilo dell'attualità, tale da legittimare il decreto di allontanamento.
In particolare, con riferimento alla trasgressione del divieto di reingresso, considerata dal
Tribunale come espressione della mancata resipiscenza del ricorrente e della sua incapacità di
3 rispettare le regole di convivenza civile, l'LL ha specificato che il divieto è stato imposto nell'ambito della misura di sicurezza dell'espulsione, disposta con validità fino al 15.1.2024 contestualmente alla sentenza di condanna del Tribunale penale di Roma, e che detta misura non è stata successivamente confermata dal Magistrato di Sorveglianza né posta in esecuzione alla fine della espiazione della pena detentiva, all'esito della rivalutazione della persistenza della pericolosità sociale dell'interessato.
Diversamente, nel caso di specie, il Magistrato di Sorveglianza avrebbe valutato positivamente il percorso dell'LL , concedendogli cinquecento giorni di liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54 o.p., in ragione della buona condotta tenuta durante il periodo di detenzione, nel quale costui ha svolto attività di lavoro retribuita (doc. B, p. 2-3, 3 e doc. 11 allegati all'atto di citazione in appello). La mancata applicazione, da parte del Magistrato di Sorveglianza, della misura di sicurezza dell'espulsione avrebbe dunque fatto venir meno anche il divieto di reingresso sul territorio nazionale. Ciò, secondo l'LL, è quanto emergerebbe anche dagli atti, giacché risulta depositata la sentenza del Tribunale penale di Roma, passata in giudicato, con la quale il cittadino UM è stato assolto dal reato di aver trasgredito al divieto di reingresso disposto nel medesimo provvedimento di allontanamento (doc. 10 allegato all'atto di appello).
Con riferimento alla sussistenza di una condanna alla pena di anni sei e mesi sette di reclusione, l'LL ha sostenuto di aver fornito una serie di elementi che dimostrerebbero la sua definitiva riabilitazione e la sua condotta esemplare, sia dentro che fuori l'istituto carcerario, con la conseguenza che il decreto prefettizio basato esclusivamente sull'esistenza di una condanna penale, peraltro, per reati risalenti a dieci anni prima, sarebbe stato adottato in totale spregio con la previsione di cui all'art. 20, comma 4 del d. lgs. n. 30/2007, che fissa il principio di proporzionalità nell'emanazione dei provvedimenti di allontanamento,
In particolare, secondo l'LL, il Tribunale avrebbe dovuto a tal fine tenere conto delle seguenti circostanze: i reati contestati sono stati compiuti dieci anni fa, costui ha integralmente scontato la pena con un comportamento premiato con la misura della liberazione anticipata, e infine, non appena tornato in libertà, il ricorrente avrebbe svolto regolare attività di lavoro e attività di volontariato in favore della collettività.
Con il secondo motivo di appello la difesa di ha eccepito la violazione Parte_2 dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. 30/2007 e dell'art. 8 della CEDU, per l'assenza della valutazione della durata del soggiorno in Italia, della sua situazione familiare ed economica, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale nonché dell'assenza di legami familiari con il Paese di origine.
4 L'LL ha in proposito ribadito di essere giunto in Italia per la prima volta nel 2006 e di aver svolto attività di lavoro con copertura contrattuale sin dal 2009, stabilizzandosi così sul territorio nazionale;
a riprova di ciò ha dedotto di parlare perfettamente la lingua italiana, di disporre di importanti legami affettivi e familiari sul territorio nazionale (in particolare la sorella e due nipoti di minore età, di cui l'ultimo nato sul territorio nazionale), e di aver svolto regolare attività di lavoro
(doc. 3-5-14 allegati all'atto di citazione in appello) oltre che attività di volontariato per il dormitorio maschile del Vaticano sito in via dei Penitenzieri (doc. 7 allegato all'atto di citazione in appello), dimostrando di essere pienamente integrato.
Con il terzo motivo, l'LL ha censurato l'ordinanza del Tribunale di Roma nella parte in cui, in subordine, non ha accertato l'illegittimità dell'imposizione di un divieto di reingresso per cinque anni, pari alla durata massima prevista dall'art. 20, comma 10, del d.lgs. 30/2007 senza una adeguata motivazione e senza una valutazione in base alle circostanze del caso concreto. L'LL ha lamentato che il divieto di reingresso gli preclude per un periodo più che significativo la possibilità di recarsi e trattenersi nel luogo ove ha i propri legami familiari, affettivi, sociali e un'attività di lavoro che gli consente di mantenersi ed avere una vita dignitosa, incidendo in questo modo sulla sua vita privata e familiare, senza che la misura sia proporzionata alla presunta pericolosità sociale, esclusa dal Magistrato di Sorveglianza.
Per questi motivi
l'LL ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe.
Benché ritualmente evocato in giudizio, il ha omesso di costituirsi, Controparte_2 scegliendo di rimanere contumace.
All'udienza del 19 giugno 2025, sostituita dal deposito delle note scritte di udienza, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito delle note scritte della parte LL contenenti le istanze e le conclusioni.
L'appello è infondato.
Con i primi due motivi l'LL lamenta in sostanza che il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso in carenza dei presupposti di fatto e di diritto che avrebbero potuto legittimare il suo allontanamento dal territorio italiano e che il Tribunale di Roma avrebbe erroneamente rigettato il suo ricorso nonostante egli abbia incontrovertibilmente dimostrato la condotta irreprensibile che nel tempo avrebbe tenuto.
Secondo l'LL, sono stati forniti una serie di elementi che dimostrerebbero la sua definitiva riabilitazione e la sua buona condotta, sia dentro che fuori l'istituto carcerario, sicché il provvedimento prefettizio, in realtà, sarebbe stato adottato esclusivamente per l'esistenza di una condanna penale e quindi in violazione della previsione di cui all'art. 20, comma 4, del d. lgs. n.
5 30/2007, che stabilisce il principio di proporzionalità nell'emanazione dei provvedimenti di allontanamento, la cui adozione non può essere di per sé giustificata dall'esistenza di condanne penali.
Inoltre, l'LL ha rappresentato di aver partecipato con successo ad un percorso di reinserimento sociale, terminato nella concessione del beneficio della liberazione anticipata, e di aver svolto, subito dopo l'uscita dal carcere, attività di volontariato e attività lavorativa, per un periodo anche con un regolare contratto di lavoro. Ne conseguirebbe, secondo l'LL, il venir meno della propria pericolosità sociale.
Tanto premesso, ai fini della legittima adozione del provvedimento di espulsione di un cittadino dello Stato membro dell'Unione Europea dal territorio dello Stato, è necessario che vengano osservati i presupposti previsti dal D. lgs. n. 30/2007, tra i quali, al comma 1, sono ricompresi i motivi imperativi di pubblica sicurezza.
Nel caso in questione, il provvedimento prefettizio emesso l'8 febbraio 2022 risulta sostanzialmente adottato per “motivi imperativi di pubblica sicurezza”, essendo stato il Sig. Pt_1 denunciato il 5 settembre 2013 per violenza sessuale e per rapina aggravata (e condannato alla pena di anni 6 e 7 mesi di reclusione, già scontati presso un istituto di detenzione), sul presupposto che i reati commessi ingenerano la ragionevole presunzione che costui possa compierne di ulteriori, tanto da ritenere che “l'ulteriore permanenza dell'interessato sul territorio italiano sia incompatibile con la civile e sicura convivenza, avendo dato luogo ad una condotta che è pregiudizievole per la sicurezza pubblica, in quanto i fatti a lui addebitati sono sintomatici di comportamenti non compatibili nemmeno con la volontà di inserirsi ordinatamente e pacificamente nella comunità nazionale”.
Orbene, come chiarito dall'art. 20, comma 3, del d. lgs. n. 30/2007, affinché possano ravvisarsi i “motivi imperativi di pubblica sicurezza”, occorre che “la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica;
inoltre, ai fini dell'adozione del provvedimento, deve tenersi conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, nonché dell'eventuale commissione dei delitti di cui all'art. 8 della legge 22 aprile 205, n.
69.
Ciò premesso, nel caso in questione è certo che il abbia effettivamente tenuto Pt_1 comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona, essendosi reso resposabile di reati gravi che destano allarme sociale e denotano l'assunzione di un contegno caratterizzato da estrema pericolosità.
6 Il giudizio di evidente pericolosità sociale che si trae dai gravi fatti di reato di cui sopra non è superato, di per sé, dall'avvenuto svolgimento, durante il periodo di detenzione, di attività lavorativa retribuita (tra il 2015 e il 2018, documentata con l'estratto previdenziale ) né dalla concessione CP_4 della liberazione anticipata (non risultando neanche le ragioni che in concreto ne hanno determinato la concessione, ipoteticamente riconducibile anche al solo avvenuto espletamento di attività lavorativa), in quanto, pur costituendo gli stessi degli indici sintomatici di una possibile riabilitazione del cittadino UM, non sono idonei da soli a dimostrare una compiuta e positiva reintegrazione nella società del Sig. dopo l'uscita dal carcere, e a scongiurare il pericolo che l'LL Pt_1 possa tenere condotte simili a quelle tenute in precedenza.
In proposito, deve infatti evidenziarsi che dopo l'ordine di scarcerazione disposto dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il 15.1.2019, il Sig. è stato imbarcato Pt_1 sul volo Milano Linate - Bucarest, in esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento dell'imputato dal territorio dello Stato a pena espiata, disposta con la sentenza di condanna del
Tribunale Di Roma del 24.4.2014 e successivamente il cittadino UM è rientrato nel territorio dello
Stato nonostante il divieto di reingresso ivi previsto.
Va dato senz'altro atto che con sentenza dell'11 maggio 2020 il Tribunale di Roma, VI Sezione
Penale, ha assolto il Sig. dal reato di cui all'art. 235, comma 2, c.p., per la trasgressione al Pt_1 divieto di reingresso fino al 15 gennaio 2024, imposto contestualmente all'applicazione della misura di sicurezza disposta nella sentenza penale di condanna del 26.4.2014, sul presupposto della ritenuta necessità di un accertamento concreto e costante della pericolosità sociale prima di procedere all'applicazione della misura di sicurezza e quindi della necessità di una verifica della sussistenza del presupposto applicativo della misura, all'attualità, da parte del Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 679 c.p.
Ciò nonostante e a prescindere dalla ritenuta irrilevanza penale della condotta di reingresso del nel territorio dello Stato, il rientro dell'LL in Italia senza una ragionevole Pt_1 prospettiva di reinserimento sociale non lascia certo propendere per un giudizio positivo circa la presenza di comportamenti tesi ad integrarsi pienamente nella comunità nazionale. Invero, sono stati documentati solo i primi anni di permanenza in Italia, con elementi peraltro non sufficienti a dimostrare un positivo e compiuto reinserimento, dopodiché non vi è più alcun riscontro sulla condotta di vita tenuta dal nel territorio nazionale, non essendo lo stesso più reperibile da Pt_1 tempo e ciò nonostante l'attività istruttoria svolta dalla Corte di Appello di Roma, in accoglimento delle istanze dell'LL.
In particolare, con riferimento ai primi due anni di permanenza del sul territorio Pt_1 italiano dopo il suo reingresso, agli atti risulta una tessera di volontario presso il Dormitorio della
7 Elemosineria Apostolica della Città del Vaticano, rilasciata nel 2020, l'effettuazione di due dosi di vaccino effettuate il 21 gennaio 2021 e l'11 febbraio 2021 sempre presso la Città del Vaticano, un contratto di lavoro a tempo determinato dal 23 giugno 2021 al 31 luglio 2021, nonché un contratto di lavoro a tempo determinato come operaio addetto al montaggio, decorrente dall'1 ottobre 2021 al 30 settembre 2022, terminato tuttavia per le dimissioni del poco dopo, il 13 gennaio 2022. Vi è Pt_1 poi una dichiarazione di ospitalità del Sig. dal 13.2.2022 al 14.3.2022 da parte delle Suore Pt_1
Missionarie Pallottine e un ultimo contratto di lavoro dal 6.7.2022 al 6.8.2022.
Tuttavia, dopo un iniziale avvio, intrapreso dal i primi anni, di un percorso progressivo Pt_1 di reinserimento sociale, durante il quale costui ha fatto prevalentemente ricorso alle opere di assistenza della Città del Vaticano, non vi sono successivi elementi che inducono a ritenere che detto percorso sia stato positivamente compiuto.
Sono stati documentati infatti solo cinque mesi di lavoro svolto con un regolare contratto, risalente a più di tre anni fa, seppure siano ormai trascorsi cinque anni dal reingresso del in Pt_1
Italia, né sono stati acquisiti ulteriori riscontri, nonostante l'attività istruttoria appositamente svolta sul punto, sulla circostanza dedotta nei propri atti difensivi dal secondo la quale costui avrebbe Pt_1 comunque sempre svolto e continuerebbe a svolgere attività lavorativa in Italia anche senza un regolare contratto di lavoro. Nonostante l'attività istruttoria svolta, non sono nemmeno emersi elementi indicativi del rapporto effettivo che il avrebbe e manterrebbe con i propri familiari Pt_1 presenti in Italia, anche tenuto conto della circostanza, che depone in senso contrario, per cui l'LL ha dovuto ricorrere alle opere di assistenza della Città del Vaticano dopo l'uscita dal carcere per provvedere al proprio sostentamento.
Al riguardo, occorre infatti evidenziare, come anticipato, che l'istruttoria disposta dalla Corte di Appello di Roma per acquisire elementi utili ad attestare la compita integrazione del cittadino UM presso il territorio dello Stato e la sua positiva reintegrazione sociale non ha avuto alcun esito.
In particolare, con ordinanza del 13 febbraio 2025, la Corte di Appello di Roma, considerato il dettato dell'art 20, comma 5, del d.lgs n. 30/2007 per cui: «5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine» ha disposto che il
Servizio sociale competente per territorio in base al suo attuale luogo di dimora (da individuarsi previo contatto a tal fine con il suo difensore), acquisisse, incontrandolo a domicilio e raccogliendo ogni utile informazione, i suddetti elementi di fatto riferiti alla persona del ricorrente
[...]
invitando i Servizi Sociali a trasmette una relazione sul punto entro il 15 maggio 2025 Parte_1
e rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 giugno 2025.
8 Ebbene, non è stata acquisita alcuna relazione agli atti, in ragione della sostanziale irreperibilità del . Con nota del 29 maggio 2025 il difensore stesso ha rappresentato la perdita Pt_1 di rapporti con il proprio assistito, depositando una con PEC del 28.5.2025 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al quale aveva inviato richiesta al fine di verificare se il Pt_1 fosse detenuto;
con tale Pec il DAP ha indicato che il sig. non risulta sottoposto a detenzione Pt_1
e che l'ultimo domicilio da questi eletto risulta via della Giovanna 71.
Ne consegue che gli elementi emersi, vale a dire qualche mese di lavoro, ormai risalente a circa tre anni fa, e l'assistenza ricevuta dalla città del Vaticano dopo l'uscita dal carcere e il rientro in
Italia, negli anni 2020 e 2021, non sono idonei a dimostrare da soli, come osservato dal Giudice di primo grado, una attuale scelta di vita nel rispetto delle regole della convivenza civile, con un positivo percorso di inserimento sociale, giacché la sua irreperibilità non ha consentito di compere tale accertamento.
Per le superiori considerazioni il provvedimento prefettizio impugnato risulta quindi conforme al principio di proporzionalità, di cui all'art. 20, comma 5, del D.lgs 30/2007, tenuto conto dei gravi reati per i quali il è stato condannato e dell'assenza di elementi significativi che evidenziano Pt_1 la sua volontà di piena reintegrazione nel tessuto sociale e lavorativo, con allontanamento definitivo dalle logiche delittuose che in passato hanno caratterizzato le sue condotte. Per gli stessi motivi deve ritenersi proporzionale, quindi legittimo, anche il divieto di reingresso per il periodo di cinque anni che è stato disposto a carico del con il decreto impugnato unitamente all'ordine di Pt_1 allontanamento dal territorio dello Stato.
L'irreperibilità sostanziale dell'LL e l'assenza di elementi relativi alla vita in concreto condotta dallo stesso in Italia, anche con riferimento alla sussistenza di rapporti effettivi con i propri familiari e, in generale, alla propria situazione familiare, sociale e d economica, consente di ritenere sussistenti i presupposti per l'ordine di allontanamento, pur tenendo conto del disposto di cui all'art
20, comma 5 del d.lgs n. 30/2007.
Pertanto, si deve ritenere che il Tribunale abbia correttamente valutato la posizione del , Pt_1 là dove ha osservato che la presenza sul territorio italiano del medesimo, allo stato, possa effettivamente essere incompatibile con la civile e sicura convivenza.
Ne consegue che l'impugnato provvedimento prefettizio, a differenza di quanto sostenuto dall'LL, risulta pienamente proporzionato alla gravità e alla natura dei comportamenti da lui osservati.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del procedimento di appello devono essere dichiarate irripetibili, stante la contumacia dell'Amministrazione appellata.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2882 del 2023.
a) rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_2
e della avverso l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Controparte_1 diritti della persona e immigrazione Civile, depositata il 25.4.2023 e comunicata il 4.5.2023;
b) dichiara l'irripetibilità delle spese del giudizio di appello.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell' 8 luglio 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa Maika Marini dott.ssa Sofia Rotunno
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