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Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/06/2024, n. 3411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3411 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
Marco Cirillo, all'esito del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 7895/2019 R.G.
TRA
, e , n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Persona_1
elettivamente domiciliate in Caserta, alla via Alois n. 15, presso lo studio dell'avv.
Pietro Sperlongano e Paolo Sperlongano, da cui sono rappresentate e difese
- ricorrenti -
E
, CP_1
elettivamente domiciliata in Afragola, alla via della Resistenza n. 42, presso lo studio dell'avv. Raffaele Forte, da cui è rappresentata e difesa
- resistente –
, CP_2
- resistente contumace –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/05/2019 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il sig. ha convenuto in giudizio la e la ditta Persona_1 CP_1
chiedendo “Accertati i fatti di cui in premessa condanni i convenuti in CP_2
solido tra loro o per quanto di ragione al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente quantificati sulla scorta della documentazione in atti (45% invalidità permanente;
400 giorni invalidità temporanea assoluta;
150 giorni invalidità temporanea al 50%; 50 giorni invalidità temporanea al 25%) in quattrocentomila euro (€ 400.000,00) o in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla esigibilità al saldo.
Condanni inoltre i convenuti in solido tra loro o per quanto di ragione al risarcimento del danno subito dal ricorrente da quantificarsi in duecentomila euro (€ 200.000,00) per la perdita di chance lavorativa calcolata nella misura del 66% o in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla esigibilità al saldo.”.
Nello specifico, parte ricorrente dedotto:
a) Che mentre lavorava alle dipendenze della presso il cantiere Controparte_3
edile in Pascarola è rimasto vittima di un grave infortunio derivante dal cedimento di un lastrone di policarbonato del manto di copertura del capannone della committente;
CP_1
b) Che a seguito dell'infortunio ha riportato lesioni gravissime;
c) Di aver diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell'infortunio sul lavoro subito.
Ritualmente citate in giudizio, le resistenti inizialmente non si sono costituite. Solo tardivamente la si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso. La ditta CP_1
invece, non si è costituita e deve esserne dichiarata la contumacia. CP_2
Pervenuta sul ruolo del sottoscritto magistrato per la prima volta all'udienza del 29 dicembre 2021, a seguito del deposito della perizia disposta per verificare i danni subiti dal ricorrente, la causa è stata sospesa a fronte della pendenza del processo penale relativo alla responsabilità del sig. e del sig. e della costituzione CP_1 CP_2
come parte civile del ricorrente.
Pag. 2 di 15 A seguito di riassunzione, poi, la causa è stata rinviata a fronte della richiesta della resistente costituita.
Nelle more del giudizio, inoltre, a fronte del decesso dell'originario ricorrente se ne sono costituiti gli eredi che hanno insistito nelle sue richieste.
L'udienza di discussione, da ultimo, è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza le parti hanno insistito nelle proprie richieste.
In via preliminare, alla luce della pluralità delle parti in causa e della complessità del presente giudizio, in cui le risultanze del giudizio civile vanno analizzare alla luce delle conclusioni raggiunte in sede penale, è necessario operare una ripartizione schematica delle questioni da affrontare, analizzando quindi:
• I rapporti tra il giudizio civile ed il giudizio penale;
• La responsabilità dei singoli convenuti in giudizio;
• Le pretese risarcitorie, distinguendo tra i vari titoli di responsabilità azionati,
e con particolare riferimento al quantum dell'eventuale risarcimento;
• Le statuizioni in ordine alle spese di lite.
A) SUI RAPPORTI TRA GIUDIZIO CIVILE E GIUDIZIO PENALE
Il presente giudizio riguarda l'accertamento delle responsabilità – e le conseguenti statuizioni in punto di risarcimento del danno – con riferimento all'infortunio sul lavoro occorso ai danni del sig. in data 17/11/2015. Persona_1
La vicenda, quindi, si caratterizza per una possibile connessione tra i profili civilistici – legati alle domande di risarcimento del danno – e profili penalistici – legati invece all'accertamento di possibile responsabilità penale.
La prima disposizione da analizzare, dunque, è quella che regola i rapporti tra l'azione civile di risarcimento del danno ed il processo penale.
L'art. 75 c.p.p., dunque, prevede che “L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale
Pag. 3 di 15 facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio;
il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.
2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.
3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”.
La fattispecie appena riportata, quindi, riflette l'intenzione del legislatore secondo cui il sistema penale e quello civile devono e possono procedere secondo binarsi separati, mantenendo la propria indipendenza (comma 2); dalla stessa norma, poi, si ricava che sussistono delle ipotesi in cui tra i due giudizi sussistono delle connessioni, o perché la parte civile sceglie di trasferire la propria domanda all'interno del processo penale – così abbandonando definitivamente il giudizio civile – o perché la parte propone l'azione civile tardivamente: in questo caso il processo civile deve necessariamente essere sospeso in attesa della definizione di quello penale con sentenza irrevocabile.
Nel presente giudizio, quindi, preso atto che nel corso del processo penale l'originario ricorrente si era costituito parte civile, alla luce del disposto del comma 3 del citato articolo, vista la pendenza del processo penale, il presente giudizio è stato sospeso in attesa di una sentenza penale irrevocabile.
Di maggiore interesse per il presente giudizio, quindi, è il rapporto che intercorre tra la sentenza penale ed il giudizio civile.
Tali rapporti, quindi, sono regolati dagli artt. dal 651 al 654 c.p.p..
In particolare, per quanto di interesse nel presente giudizio, l'art. 651 c.p.p. prevede che “
1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”, mentre l'art. 652 c.p.p. prevede che “1. La sentenza
Pag. 4 di 15 penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima , nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2”.
Sinteticamente, quindi, si desume che l'impianto scelto dal legislatore è quello di una tendenziale autonomia tra giudizio civile e giudizio penale, in quanto se il giudizio civile viene proposto tempestivamente – e quindi prima che intervenga una sentenza penale di primo grado – lo stesso non subisce gli effetti della pronuncia penale;
se, invece, il giudizio civile viene instaurato tardivamente – e quindi successivamente alla sentenza penale di primo grado – gli effetti del giudicato penale si estendono anche nel giudizio civile: è questa la ragione della sospensione del processo civile precedentemente analizzata.
Certamente ancora differente, poi, è il caso in cui la parte civile si sia effettivamente costituita nel giudizio penale perché in questo caso è la stessa sentenza penale che, proprio alla luce della domanda di condanna civile proposta nell'ambito del giudizio penale, conterrà un capo di sentenza dedicato alle statuizioni civili.
Tali soluzioni, dunque, sono condivise anche dalla giurisprudenza maggioritaria, con alcune significative precisazioni.
Rispetto ai rapporti tra il giudizio penale ed il giudizio civile, ed in particolare quanto agli effetti del giudicato penale nel giudizio civile, con riferimento alla sentenza penale di assoluzione si è confermato che “in tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, l'azione civile per danni è preclusa dal giudicato penale che rechi un accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato, rimanendo coperti sia il dedotto che il deducibile, impregiudicata solo la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, sicché il giudicato penale di assoluzione - con la formula "perché il fatto non sussiste" - osta alla proposizione, nel giudizio di civile di risarcimento del danno derivante dal medesimo fatto-reato, di una
Pag. 5 di 15 ricostruzione della vicenda che postuli, sotto altra prospettazione, l'esistenza di elementi di fatto, rimasti anche implicitamente esclusi dal giudicato penale. (Nella specie, la S.C., con riguardo all'azione per il risarcimento del cd. "danno differenziale"
a seguito di infortunio sul lavoro, proposta nei confronti della società datrice e del responsabile della sicurezza, ha confermato la sentenza che aveva ritenuto preclusa
l'azione a seguito dell'intervenuto giudicato penale di assoluzione, dal reato di lesioni colpose, dell'amministratore delegato della società, giudizio cui i convenuti del processo civile non avevano partecipato)” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/03/2016,
n.4498) e che “ai sensi dell'art. 652 c.p.c. (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 c.p.c. (nell'ambito di altri giudizi civili), il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma secondo c.p.c.” (cfr. Corte appello Roma sez. lav., 04/08/2020, n.1336).
Con riferimento agli effetti del giudicato di condanna, invece, si è precisato che “ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile dl risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, pur non essendo propriamente vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, che, tuttavia, possono essere prese in considerazione autonomamente dal giudice civile nel separato giudizio presupponente l'accertamento dei medesimi fatti in funzione della successiva azione risarcitoria o di equivalente natura. In particolare, una volta che sia introdotta un'azione civile nel giudizio penale l'accertamento, in tale sede, dell'antigiuridicità del fatto - ove compiuto al fin tanto della condanna, quanto della fondatezza dell'azione predetta - acquista, nel successivo processo civile in cui si controverta anzitutto del medesimo fatto, un valore che va al di là del semplice riscontro degli elementi necessari alla statuizione di colpevolezza, assumendo anche quello di presupposto per la domanda ivi azionata” (cfr. Cassazione civile sez. II, 17/12/2019, n.33424) e che “la
Pag. 6 di 15 condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire. Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio "dictum"” (cfr. Cassazione civile sez. III,
14/02/2019, n.4318), con la conseguenza che “nel giudizio civile risarcitorio il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell'art. 651 c.p.p. in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica
e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile l'accertamento dell'apporto causale del danneggiato - il quale, se di regola è inidoneo ad escludere la responsabilità penale, può ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. - ove non sia stato considerato dal giudice penale ai fini dell'accertamento a lui demandato” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 13/06/2018, n.15392).
B) LA RESPONSABILITÀ DELLE CONVENUTE
Rispetto alla responsabilità civile delle convenute è opportuno effettuare delle precisazioni. Il processo penale, infatti, si è svolto nei confronti dei sig.ri CP_2
ed , nonché della società (corrispondente all'attuale Controparte_4 CP_5
resistente e si è concluso con una sentenza che ha accertato la CP_1
responsabilità penale dei primi due, con correlata sentenza di accertamento della responsabilità civile, con condanna generica al risarcimento del danno, e pronuncia di esclusione della responsabilità amministrativa degli enti della società CP_5
Pag. 7 di 15 Deve immediatamente chiarirsi che le statuizioni di accertamento e condanna – civilistica, per quel che rileva nel presente giudizio – pronunciate nei confronti dei sig.ri ed non possono che riverberarsi anche nei confronti delle società CP_2 CP_1
convenute nel presente giudizio: in tal senso, infatti, deve osservarsi che le sentenze penali sono relative a titoli di responsabilità in capo agli imputati che derivano dalla posizione di garanzia dagli stessi rivestita proprio in quanto titolari della ditta e della società convenute nel presente giudizio;
la circostanza che la sentenza penale sia relativa alle persone fisiche deriva dalla configurazione del processo penale, nel quale appunto viene accertata la responsabilità penale, che notoriamente è personale.
Come osservato anche dalla resistente costituita, infatti, quanto alla responsabilità degli enti è ancora oggi fervente il dibattito quanto alla sua possibile qualificazione come di natura penale.
In senso contrario non può nemmeno assumere rilievo la circostanza che la responsabilità amministrativa della sia stata esclusa in sede penale, e ciò CP_1
proprio per i particolari e stringenti presupposti che il legislatore ha individuato perché si possa addivenire ad una condanna in sede penale di una persona giuridica, dovendosi verificare la sussistenza dell'interesse e del vantaggio per l'ente rispetto alla condotta posta in essere. Si tratta di un accertamento che si pone su un piano completamente diverso rispetto all'accertamento che verrebbe realizzato quanto alla responsabilità civile dell'ente rispetto al danno subito dall'originario ricorrente.
L'accertamento della responsabilità dei sig.ri ed , come peraltro CP_2 CP_1
evidentemente rinvenibile dalla lettura delle sentenze penali intervenute, deriva invece proprio dalla loro posizione di garanzia, derivante dal ruolo ricoperto all'interno delle odierne convenute.
Conclusivamente, dunque, deve ritenersi sussistente un giudicato di condanna nei confronti di entrambe le convenute, non solo in relazione alla responsabilità penale, ma anche in relazione alla loro responsabilità civile nei confronti della parte civile costituita.
C) SULLE DOMANDE RISARCITORIE
Una volta accertata la sussistenza della responsabilità di entrambe le resistenti, è necessario procedere alla verifica delle poste risarcitorie richieste dagli stessi,
Pag. 8 di 15 analizzando separatamente i diversi danni di cui è stato chiesto il ristoro: danno biologico subito, e danno da perdita di chance lavorativa.
In via preliminare, poi, deve osservarsi che la mancata citazione in giudizio dell' non è di ostacolo alla proponibilità della domanda: in disparte le CP_6
considerazioni relative al merito dei rapporti tra azione risarcitoria e tutela indennitaria
– che verranno affrontate nel prosieguo – è pacifico in giurisprudenza che la partecipazione dell'ente previdenziale non sia necessaria, dovendo il giudice – nelle ipotesi in cui ciò si rende necessario – provvedere autonomamente alla comparazione delle diverse voci.
• Sul danno non patrimoniale subito (capo A delle conclusioni)
Procedendo nel senso appena indicato, dunque, seguendo l'ordine logico derivante dalle allegazioni di parte ricorrente, il primo danno da esaminare è il danno biologico subito dal sig. . R_
Per procedere alla quantificazione del danno riconosciuto in sede penale, dunque, nel presente giudizio si è proceduto a conferire incarico al CTU, il quale ha concluso affermando “Il Sig. , allo stato attuale, risulta affetto da: < Persona_1
Esiti stabilizzati secondari al trauma consistenti in esiti cicatriziali da f.l.c. interessanti la regione sopraccigliare destra e del dorso della piramide nasale destra, esiti di frattura ossa nasali, esiti di frattura dell'ala sacrale destra e della branca ischio – pubica, esiti di frattura della rotula destra trattata chirurgicamente, esiti di frattura dell'emipiatto tibiale destro, esiti di frattura del malleolo peroneale destro ed esiti di frattura del calcagno destro, ridotta chirurgicamente con artrodesi e residua anchilosi del collo piede destro. >. Tali postumi hanno determinato una INABILITA'
TEMPORANEA TOTALE quantizzabile in giorni duecento (I.T.T. 200 gg.), una
INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE quantizzabile in giorni cento da valutare con una formula a scalare del cinquanta per cento (I.T.P. 100 gg. al 50%), una
INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE quantizzabile in giorni cento da valutare con una formula a scalare del venticinque per cento (I.T.P. 100 gg. al 25%).con postumi residui che determinano un danno biologico quantizzabile nella misura del quaranta per cento ( POSTUMI 40% )”.
Pag. 9 di 15 Le conclusioni del CTU appaiono condivisibili, anche in forza delle considerazioni medico – legali effettuate dal consulente nominato, che ha relazionato affermando “Il Sig. riportò grave politrauma a seguito dell' Persona_1
infortunio del 17/11/2015 al seguito di questo atto peritale si può stabilire che egli è affetto da esiti stabilizzati secondari al trauma consistenti in esiti cicatriziali da f.l.c. interessanti la regione sopraccigliare destra e del dorso della piramide nasale destra, esiti di frattura ossa nasali, esiti di frattura dell'ala sacrale destra e della branca ischio
– pubica, esiti di frattura della rotula destra trattata chirurgicamente, esiti di frattura dell'emipiatto tibiale destro, esiti di frattura del malleolo peroneale destro ed esiti di frattura del calcagno destro, ridotta chirurgicamente con artrodesi e residua anchilosi del collo piede destro. Tali esiti rappresentano senza alcun dubbio la evoluzione naturale dell' infortunio subito;
la elencazione dei danni in uno descrive la dinamica ell'evento che è quella di una caduta dall'alto. Pertanto, nulla più avendo da segnalare circa la dimostrazione del nesso di causalità materiale esistente tra l'attività lavorativa in concreto svolta e le menomazioni allo stato presenti, mi sembra viceversa opportuna e doverosa una qualche veloce precisazione circa la valutazione percentuale da assegnare a dette menomazioni;
a tal proposito, tenuto conto che trattasi di malattie professionali insorte nel 2015 e che perciò dovranno essere seguiti i criteri valutativi espressi dal D.L. 38/'00 e dall'allegata Tabella di Legge di cui al D.M. 12 luglio 2000, si potrà concludere che presenta, allo stato, un danno biologico Persona_1
valutabile nella misura del 40% (quaranta per cento). Nello specifico, per quanto attiene al danno permanente, le menomazioni conseguenza dell'attività lavorativa espletata sono rappresentate da quegli esiti algo-anatomo-disfunzionali presenti a livello del rachide cervicale e dorso-lombare sopra descritti. Per quanto attiene, quindi, la valutazione del danno esitale – essendo conseguenza di malattia professionale denunciata successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2000 N.
38 – lo stesso sarà da valutare in termini di danno biologico ( inteso quale lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona) proprio in accordo con quanto stabilito dal D.L. 38/'00 e dall'allegata Tabella di Legge di cui al
D.M. 12 luglio 2000; a questo punto mi sembra necessario - per completezza - riportare
Pag. 10 di 15 le diverse voci tabellari che contemplano quelle menomazioni che ben si addicono alle menomazioni presentate dal periziando;
in particolare: - codice 324: “ Esiti di frattura delle ossa nasali con minima alterazione del profilo nasale e diminuzione della pervietà nasale bilaterale intorno al 50%.”………Fino a 10%. - codice 36: “ Cicatrici cutanee, interessanti il volto ed il collo a seconda della natura, della estensione e del complessivo pregiudizio fisionomico o fisiognomonico, fino alla deturbazione. ”……Per analogia…Fino a 25%. - codice 210: “ Esiti di frattura sacrale con deformazione residua e riflesso antalgico.”…Fino a 5%. - codice 275: “ Esiti di deficit articolare del ginocchio con flessione possibile da 50° a 90°. ”…Fino a 7%. - codice 294: “ Anchilosi della caviglia in posizione favorevole e del complesso sottoastragalico – mediotarsico.
”…Fino a 15%. - codice 306: “ Presenza di mezzi sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo – articolare. ”…Fino a 3%. In sintesi, con attenta e ponderata metodologia medico- legale, dovrà correttamente valutarsi - con procedimento analogico1 - il danno biologico residuato nella fattispecie, assegnando un tasso complessivo del 40% per quegli esiti algo-anatomo-disfunzionali sopra citati”.
Rispetto alle censure avanzate dalla resistente costituitasi solo tardivamente, poi, deve ribadirsi quanto osservato nel corso del processo: rilevato che parte resistente non era costituita al momento del conferimento dell'incarico né al momento del deposito della consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio e considerato che l'art. 195
c.p.c. fa espresso riferimento alle parti costituite e che tra gli atti da comunicare al contumace non rientrano né la nomina del CTU né gli atti delle operazioni peritali, nessun vizio della consulenza può ritenersi esistente.
Quanto ai chiarimenti successivamente richiesti, invece, deve rilevarsi che gli stessi sono attinenti esclusivamente al calcolo della rendita corrisposta, al punto CP_6
che il consulente si è limitato a richiedere e ricevere informazioni da detto ente.
In ogni caso, con riferimento ad entrambi gli aspetti evidenziati, parte resistente non ha formulato alcuna censura di merito.
È noto, dunque, che in caso di infortunio sul lavoro il legislatore ha previsto una tutela indennitaria per il tramite dell'assicurazione obbligatoria gestita dall' , CP_6
avente ad oggetto il cd. Rischio professionale.
Pag. 11 di 15 La sussistenza della tutela indennitaria, tuttavia, non esaurisce i rimedi esercitabili dal danneggiato, che altrimenti – per la sola circostanza di aver subito il danno in occasione o a causa del lavoro – si troverebbe in una situazione deteriore rispetto a chi subisce un danno non collegabile al proprio lavoro: per tale ragione, dunque, la tutela indennitaria e la tutela risarcitoria coesistono.
La tutela indennitaria, quindi, non è omnicompresiva, ma si caratterizza per il principio della selettività, operando solo per alcune categorie di lavoratori e per determinate voci di danno.
Proprio sulla base di tale osservazione, quindi, il risarcimento del danno subito dal lavoratore assume la diversa connotazione di danno cd. “complementare”, quando riguarda poste di danno non coperte dall'assicurazione e di danno cd. CP_6
“differenziale” quando riguarda poste di danno già coperte dall'assicurazione . CP_6
Mentre nella seconda ipotesi appena riportata, al fine di evitare una duplicazione delle poste concesse al danneggiato, trattandosi dello stesso tipo di danno, è necessario che al risarcimento eventualmente riconosciuto venga scomputato quanto ottenibile per il tramite della tutela indennitaria, nel caso di danno cd. “complementare” non è necessario procedere ad alcuno scomputo, trattandosi di voce di danno non ricompresa tra quelle coperte dalla tutela indennitaria.
Effettuata tale premessa, quindi, come in precedenza esaminato dalle risultanze della CTU disposta nel corso del giudizio è emerso che a carico del sig. R_
, in conseguenza dell'infortunio subito, è derivato un danno pari all'inabilità
[...]
temporanea assoluta (40%), oltre al riconoscimento di ITP al 50% per 100 giorni e al
25% per 100 giorni (cfr. CTU in atti).
Tale danno, facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, che secondo la giurisprudenza di legittimità sono validamente applicabili come criterio di riferimento, è quindi liquidabile nella somma complessiva di € 217.759,00.
Da tale somma, tuttavia, deve essere scomputato quanto già riconosciuto dall' , procedendosi al calcolo per poste omogenee, come ormai costantemente CP_6
affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9112 del 02 aprile
20198 secondo cui “in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento CP_6
Pag. 12 di 15 del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall secondo il criterio delle poste omogenee, CP_6
tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla CP_6
retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico CP_6 permanente” e di recente Cassazione Civile, Sez. Lav., 28 febbraio 2022, n. 6503, secondo cui “20. Dal combinato disposto delle due norme di legge appare, dunque, evidente come il danno biologico coperto dall' si riferisca esclusivamente e CP_7
soltanto alla menomazione permanente dell'integrità psico fisica, che si protrae, cioè, per tutta la vita, che può essere assoluta o parziale e decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea (art. 74, secondo comma, T.U. ). CP_6
21. Esulano, dunque, dal sistema assicurativo, sia il «danno biologico temporaneo» che il cd. «danno morale».”).
Sulla base della documentazione in atti, dunque, è possibile ritenere che al ricorrente debba essere riconosciuta la somma a titolo di danno biologico di € 13.059,38
(dovendosi appunto sottrarre alla somma riconoscibile in base alle tabelle del Tribunale di Milano la somma già riconosciuta dall' ). CP_6
Conseguentemente, complessivamente va riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale la somma di € 199.193,38 con condanna al pagamento di tali somme delle resistenti in solido in favore dei ricorrenti, quali eredi del sig. Persona_1
e nei limiti della rispettiva quota ereditaria.
Pag. 13 di 15 • Sul danno patrimoniale/ da perdita della capacità lavorativa (capo B delle conclusioni)
Il secondo danno richiesto è relativo alla perdita di capacità lavorativa del ricorrente, dallo stesso quantificato nel 66%.
Al riguardo bisogna tuttavia partire dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura non necessariamente in modo proporzionale qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il Giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/06/2018,
n.15737).
Sulla base dei principi appena riportati, quindi, la domanda deve essere rigettata, in quanto il ricorrente non ha provato la sussistenza del danno allegato, non avendo nemmeno riferito se abbia ripreso a lavorare dopo l'infortunio ed eventualmente in che termini, e non avendo nemmeno fornito i parametri probatori necessari per eventualmente procedere alla quantificazione – ancorché equitativa del danno subito – essendo necessario comparare la differente capacità di produrre reddito prima e dopo l'infortunio: in tal senso, ad esempio il ricorrente non ha prodotto documentazione da cui risalire alla propria capacità di produrre reddito prima dell'infortunio e nemmeno ha allegato, come detto, se successivamente allo stesso abbia ripreso a lavorare.
Tali elementi, peraltro, risultano essenziali anche al fine di valutare la sussistenza di un danno differenziale positivo rispetto a quanto già corrisposto dall' a titolo di danno patrimoniale. CP_6
Pag. 14 di 15 D) SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico delle resistenti in solido.
Le spese di CTU vengono invece poste a carico delle resistenti in solido e si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la ditta CP_2
e la al pagamento in solido della somma di € 199.193,38, in favore
[...] CP_1
dei ricorrenti nei limiti della rispettiva quota ereditaria, oltre interessi legali;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna le resistenti al pagamento in solido delle spese legali in favore dei ricorrenti che liquida in € 13.395,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 27.06.2024
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
Pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
Marco Cirillo, all'esito del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 7895/2019 R.G.
TRA
, e , n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Persona_1
elettivamente domiciliate in Caserta, alla via Alois n. 15, presso lo studio dell'avv.
Pietro Sperlongano e Paolo Sperlongano, da cui sono rappresentate e difese
- ricorrenti -
E
, CP_1
elettivamente domiciliata in Afragola, alla via della Resistenza n. 42, presso lo studio dell'avv. Raffaele Forte, da cui è rappresentata e difesa
- resistente –
, CP_2
- resistente contumace –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/05/2019 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il sig. ha convenuto in giudizio la e la ditta Persona_1 CP_1
chiedendo “Accertati i fatti di cui in premessa condanni i convenuti in CP_2
solido tra loro o per quanto di ragione al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente quantificati sulla scorta della documentazione in atti (45% invalidità permanente;
400 giorni invalidità temporanea assoluta;
150 giorni invalidità temporanea al 50%; 50 giorni invalidità temporanea al 25%) in quattrocentomila euro (€ 400.000,00) o in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla esigibilità al saldo.
Condanni inoltre i convenuti in solido tra loro o per quanto di ragione al risarcimento del danno subito dal ricorrente da quantificarsi in duecentomila euro (€ 200.000,00) per la perdita di chance lavorativa calcolata nella misura del 66% o in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla esigibilità al saldo.”.
Nello specifico, parte ricorrente dedotto:
a) Che mentre lavorava alle dipendenze della presso il cantiere Controparte_3
edile in Pascarola è rimasto vittima di un grave infortunio derivante dal cedimento di un lastrone di policarbonato del manto di copertura del capannone della committente;
CP_1
b) Che a seguito dell'infortunio ha riportato lesioni gravissime;
c) Di aver diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell'infortunio sul lavoro subito.
Ritualmente citate in giudizio, le resistenti inizialmente non si sono costituite. Solo tardivamente la si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso. La ditta CP_1
invece, non si è costituita e deve esserne dichiarata la contumacia. CP_2
Pervenuta sul ruolo del sottoscritto magistrato per la prima volta all'udienza del 29 dicembre 2021, a seguito del deposito della perizia disposta per verificare i danni subiti dal ricorrente, la causa è stata sospesa a fronte della pendenza del processo penale relativo alla responsabilità del sig. e del sig. e della costituzione CP_1 CP_2
come parte civile del ricorrente.
Pag. 2 di 15 A seguito di riassunzione, poi, la causa è stata rinviata a fronte della richiesta della resistente costituita.
Nelle more del giudizio, inoltre, a fronte del decesso dell'originario ricorrente se ne sono costituiti gli eredi che hanno insistito nelle sue richieste.
L'udienza di discussione, da ultimo, è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza le parti hanno insistito nelle proprie richieste.
In via preliminare, alla luce della pluralità delle parti in causa e della complessità del presente giudizio, in cui le risultanze del giudizio civile vanno analizzare alla luce delle conclusioni raggiunte in sede penale, è necessario operare una ripartizione schematica delle questioni da affrontare, analizzando quindi:
• I rapporti tra il giudizio civile ed il giudizio penale;
• La responsabilità dei singoli convenuti in giudizio;
• Le pretese risarcitorie, distinguendo tra i vari titoli di responsabilità azionati,
e con particolare riferimento al quantum dell'eventuale risarcimento;
• Le statuizioni in ordine alle spese di lite.
A) SUI RAPPORTI TRA GIUDIZIO CIVILE E GIUDIZIO PENALE
Il presente giudizio riguarda l'accertamento delle responsabilità – e le conseguenti statuizioni in punto di risarcimento del danno – con riferimento all'infortunio sul lavoro occorso ai danni del sig. in data 17/11/2015. Persona_1
La vicenda, quindi, si caratterizza per una possibile connessione tra i profili civilistici – legati alle domande di risarcimento del danno – e profili penalistici – legati invece all'accertamento di possibile responsabilità penale.
La prima disposizione da analizzare, dunque, è quella che regola i rapporti tra l'azione civile di risarcimento del danno ed il processo penale.
L'art. 75 c.p.p., dunque, prevede che “L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale
Pag. 3 di 15 facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio;
il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.
2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.
3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”.
La fattispecie appena riportata, quindi, riflette l'intenzione del legislatore secondo cui il sistema penale e quello civile devono e possono procedere secondo binarsi separati, mantenendo la propria indipendenza (comma 2); dalla stessa norma, poi, si ricava che sussistono delle ipotesi in cui tra i due giudizi sussistono delle connessioni, o perché la parte civile sceglie di trasferire la propria domanda all'interno del processo penale – così abbandonando definitivamente il giudizio civile – o perché la parte propone l'azione civile tardivamente: in questo caso il processo civile deve necessariamente essere sospeso in attesa della definizione di quello penale con sentenza irrevocabile.
Nel presente giudizio, quindi, preso atto che nel corso del processo penale l'originario ricorrente si era costituito parte civile, alla luce del disposto del comma 3 del citato articolo, vista la pendenza del processo penale, il presente giudizio è stato sospeso in attesa di una sentenza penale irrevocabile.
Di maggiore interesse per il presente giudizio, quindi, è il rapporto che intercorre tra la sentenza penale ed il giudizio civile.
Tali rapporti, quindi, sono regolati dagli artt. dal 651 al 654 c.p.p..
In particolare, per quanto di interesse nel presente giudizio, l'art. 651 c.p.p. prevede che “
1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”, mentre l'art. 652 c.p.p. prevede che “1. La sentenza
Pag. 4 di 15 penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima , nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2”.
Sinteticamente, quindi, si desume che l'impianto scelto dal legislatore è quello di una tendenziale autonomia tra giudizio civile e giudizio penale, in quanto se il giudizio civile viene proposto tempestivamente – e quindi prima che intervenga una sentenza penale di primo grado – lo stesso non subisce gli effetti della pronuncia penale;
se, invece, il giudizio civile viene instaurato tardivamente – e quindi successivamente alla sentenza penale di primo grado – gli effetti del giudicato penale si estendono anche nel giudizio civile: è questa la ragione della sospensione del processo civile precedentemente analizzata.
Certamente ancora differente, poi, è il caso in cui la parte civile si sia effettivamente costituita nel giudizio penale perché in questo caso è la stessa sentenza penale che, proprio alla luce della domanda di condanna civile proposta nell'ambito del giudizio penale, conterrà un capo di sentenza dedicato alle statuizioni civili.
Tali soluzioni, dunque, sono condivise anche dalla giurisprudenza maggioritaria, con alcune significative precisazioni.
Rispetto ai rapporti tra il giudizio penale ed il giudizio civile, ed in particolare quanto agli effetti del giudicato penale nel giudizio civile, con riferimento alla sentenza penale di assoluzione si è confermato che “in tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, l'azione civile per danni è preclusa dal giudicato penale che rechi un accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato, rimanendo coperti sia il dedotto che il deducibile, impregiudicata solo la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, sicché il giudicato penale di assoluzione - con la formula "perché il fatto non sussiste" - osta alla proposizione, nel giudizio di civile di risarcimento del danno derivante dal medesimo fatto-reato, di una
Pag. 5 di 15 ricostruzione della vicenda che postuli, sotto altra prospettazione, l'esistenza di elementi di fatto, rimasti anche implicitamente esclusi dal giudicato penale. (Nella specie, la S.C., con riguardo all'azione per il risarcimento del cd. "danno differenziale"
a seguito di infortunio sul lavoro, proposta nei confronti della società datrice e del responsabile della sicurezza, ha confermato la sentenza che aveva ritenuto preclusa
l'azione a seguito dell'intervenuto giudicato penale di assoluzione, dal reato di lesioni colpose, dell'amministratore delegato della società, giudizio cui i convenuti del processo civile non avevano partecipato)” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/03/2016,
n.4498) e che “ai sensi dell'art. 652 c.p.c. (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 c.p.c. (nell'ambito di altri giudizi civili), il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma secondo c.p.c.” (cfr. Corte appello Roma sez. lav., 04/08/2020, n.1336).
Con riferimento agli effetti del giudicato di condanna, invece, si è precisato che “ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile dl risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, pur non essendo propriamente vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, che, tuttavia, possono essere prese in considerazione autonomamente dal giudice civile nel separato giudizio presupponente l'accertamento dei medesimi fatti in funzione della successiva azione risarcitoria o di equivalente natura. In particolare, una volta che sia introdotta un'azione civile nel giudizio penale l'accertamento, in tale sede, dell'antigiuridicità del fatto - ove compiuto al fin tanto della condanna, quanto della fondatezza dell'azione predetta - acquista, nel successivo processo civile in cui si controverta anzitutto del medesimo fatto, un valore che va al di là del semplice riscontro degli elementi necessari alla statuizione di colpevolezza, assumendo anche quello di presupposto per la domanda ivi azionata” (cfr. Cassazione civile sez. II, 17/12/2019, n.33424) e che “la
Pag. 6 di 15 condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire. Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio "dictum"” (cfr. Cassazione civile sez. III,
14/02/2019, n.4318), con la conseguenza che “nel giudizio civile risarcitorio il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell'art. 651 c.p.p. in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica
e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile l'accertamento dell'apporto causale del danneggiato - il quale, se di regola è inidoneo ad escludere la responsabilità penale, può ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. - ove non sia stato considerato dal giudice penale ai fini dell'accertamento a lui demandato” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 13/06/2018, n.15392).
B) LA RESPONSABILITÀ DELLE CONVENUTE
Rispetto alla responsabilità civile delle convenute è opportuno effettuare delle precisazioni. Il processo penale, infatti, si è svolto nei confronti dei sig.ri CP_2
ed , nonché della società (corrispondente all'attuale Controparte_4 CP_5
resistente e si è concluso con una sentenza che ha accertato la CP_1
responsabilità penale dei primi due, con correlata sentenza di accertamento della responsabilità civile, con condanna generica al risarcimento del danno, e pronuncia di esclusione della responsabilità amministrativa degli enti della società CP_5
Pag. 7 di 15 Deve immediatamente chiarirsi che le statuizioni di accertamento e condanna – civilistica, per quel che rileva nel presente giudizio – pronunciate nei confronti dei sig.ri ed non possono che riverberarsi anche nei confronti delle società CP_2 CP_1
convenute nel presente giudizio: in tal senso, infatti, deve osservarsi che le sentenze penali sono relative a titoli di responsabilità in capo agli imputati che derivano dalla posizione di garanzia dagli stessi rivestita proprio in quanto titolari della ditta e della società convenute nel presente giudizio;
la circostanza che la sentenza penale sia relativa alle persone fisiche deriva dalla configurazione del processo penale, nel quale appunto viene accertata la responsabilità penale, che notoriamente è personale.
Come osservato anche dalla resistente costituita, infatti, quanto alla responsabilità degli enti è ancora oggi fervente il dibattito quanto alla sua possibile qualificazione come di natura penale.
In senso contrario non può nemmeno assumere rilievo la circostanza che la responsabilità amministrativa della sia stata esclusa in sede penale, e ciò CP_1
proprio per i particolari e stringenti presupposti che il legislatore ha individuato perché si possa addivenire ad una condanna in sede penale di una persona giuridica, dovendosi verificare la sussistenza dell'interesse e del vantaggio per l'ente rispetto alla condotta posta in essere. Si tratta di un accertamento che si pone su un piano completamente diverso rispetto all'accertamento che verrebbe realizzato quanto alla responsabilità civile dell'ente rispetto al danno subito dall'originario ricorrente.
L'accertamento della responsabilità dei sig.ri ed , come peraltro CP_2 CP_1
evidentemente rinvenibile dalla lettura delle sentenze penali intervenute, deriva invece proprio dalla loro posizione di garanzia, derivante dal ruolo ricoperto all'interno delle odierne convenute.
Conclusivamente, dunque, deve ritenersi sussistente un giudicato di condanna nei confronti di entrambe le convenute, non solo in relazione alla responsabilità penale, ma anche in relazione alla loro responsabilità civile nei confronti della parte civile costituita.
C) SULLE DOMANDE RISARCITORIE
Una volta accertata la sussistenza della responsabilità di entrambe le resistenti, è necessario procedere alla verifica delle poste risarcitorie richieste dagli stessi,
Pag. 8 di 15 analizzando separatamente i diversi danni di cui è stato chiesto il ristoro: danno biologico subito, e danno da perdita di chance lavorativa.
In via preliminare, poi, deve osservarsi che la mancata citazione in giudizio dell' non è di ostacolo alla proponibilità della domanda: in disparte le CP_6
considerazioni relative al merito dei rapporti tra azione risarcitoria e tutela indennitaria
– che verranno affrontate nel prosieguo – è pacifico in giurisprudenza che la partecipazione dell'ente previdenziale non sia necessaria, dovendo il giudice – nelle ipotesi in cui ciò si rende necessario – provvedere autonomamente alla comparazione delle diverse voci.
• Sul danno non patrimoniale subito (capo A delle conclusioni)
Procedendo nel senso appena indicato, dunque, seguendo l'ordine logico derivante dalle allegazioni di parte ricorrente, il primo danno da esaminare è il danno biologico subito dal sig. . R_
Per procedere alla quantificazione del danno riconosciuto in sede penale, dunque, nel presente giudizio si è proceduto a conferire incarico al CTU, il quale ha concluso affermando “Il Sig. , allo stato attuale, risulta affetto da: < Persona_1
Esiti stabilizzati secondari al trauma consistenti in esiti cicatriziali da f.l.c. interessanti la regione sopraccigliare destra e del dorso della piramide nasale destra, esiti di frattura ossa nasali, esiti di frattura dell'ala sacrale destra e della branca ischio – pubica, esiti di frattura della rotula destra trattata chirurgicamente, esiti di frattura dell'emipiatto tibiale destro, esiti di frattura del malleolo peroneale destro ed esiti di frattura del calcagno destro, ridotta chirurgicamente con artrodesi e residua anchilosi del collo piede destro. >. Tali postumi hanno determinato una INABILITA'
TEMPORANEA TOTALE quantizzabile in giorni duecento (I.T.T. 200 gg.), una
INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE quantizzabile in giorni cento da valutare con una formula a scalare del cinquanta per cento (I.T.P. 100 gg. al 50%), una
INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE quantizzabile in giorni cento da valutare con una formula a scalare del venticinque per cento (I.T.P. 100 gg. al 25%).con postumi residui che determinano un danno biologico quantizzabile nella misura del quaranta per cento ( POSTUMI 40% )”.
Pag. 9 di 15 Le conclusioni del CTU appaiono condivisibili, anche in forza delle considerazioni medico – legali effettuate dal consulente nominato, che ha relazionato affermando “Il Sig. riportò grave politrauma a seguito dell' Persona_1
infortunio del 17/11/2015 al seguito di questo atto peritale si può stabilire che egli è affetto da esiti stabilizzati secondari al trauma consistenti in esiti cicatriziali da f.l.c. interessanti la regione sopraccigliare destra e del dorso della piramide nasale destra, esiti di frattura ossa nasali, esiti di frattura dell'ala sacrale destra e della branca ischio
– pubica, esiti di frattura della rotula destra trattata chirurgicamente, esiti di frattura dell'emipiatto tibiale destro, esiti di frattura del malleolo peroneale destro ed esiti di frattura del calcagno destro, ridotta chirurgicamente con artrodesi e residua anchilosi del collo piede destro. Tali esiti rappresentano senza alcun dubbio la evoluzione naturale dell' infortunio subito;
la elencazione dei danni in uno descrive la dinamica ell'evento che è quella di una caduta dall'alto. Pertanto, nulla più avendo da segnalare circa la dimostrazione del nesso di causalità materiale esistente tra l'attività lavorativa in concreto svolta e le menomazioni allo stato presenti, mi sembra viceversa opportuna e doverosa una qualche veloce precisazione circa la valutazione percentuale da assegnare a dette menomazioni;
a tal proposito, tenuto conto che trattasi di malattie professionali insorte nel 2015 e che perciò dovranno essere seguiti i criteri valutativi espressi dal D.L. 38/'00 e dall'allegata Tabella di Legge di cui al D.M. 12 luglio 2000, si potrà concludere che presenta, allo stato, un danno biologico Persona_1
valutabile nella misura del 40% (quaranta per cento). Nello specifico, per quanto attiene al danno permanente, le menomazioni conseguenza dell'attività lavorativa espletata sono rappresentate da quegli esiti algo-anatomo-disfunzionali presenti a livello del rachide cervicale e dorso-lombare sopra descritti. Per quanto attiene, quindi, la valutazione del danno esitale – essendo conseguenza di malattia professionale denunciata successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2000 N.
38 – lo stesso sarà da valutare in termini di danno biologico ( inteso quale lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona) proprio in accordo con quanto stabilito dal D.L. 38/'00 e dall'allegata Tabella di Legge di cui al
D.M. 12 luglio 2000; a questo punto mi sembra necessario - per completezza - riportare
Pag. 10 di 15 le diverse voci tabellari che contemplano quelle menomazioni che ben si addicono alle menomazioni presentate dal periziando;
in particolare: - codice 324: “ Esiti di frattura delle ossa nasali con minima alterazione del profilo nasale e diminuzione della pervietà nasale bilaterale intorno al 50%.”………Fino a 10%. - codice 36: “ Cicatrici cutanee, interessanti il volto ed il collo a seconda della natura, della estensione e del complessivo pregiudizio fisionomico o fisiognomonico, fino alla deturbazione. ”……Per analogia…Fino a 25%. - codice 210: “ Esiti di frattura sacrale con deformazione residua e riflesso antalgico.”…Fino a 5%. - codice 275: “ Esiti di deficit articolare del ginocchio con flessione possibile da 50° a 90°. ”…Fino a 7%. - codice 294: “ Anchilosi della caviglia in posizione favorevole e del complesso sottoastragalico – mediotarsico.
”…Fino a 15%. - codice 306: “ Presenza di mezzi sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo – articolare. ”…Fino a 3%. In sintesi, con attenta e ponderata metodologia medico- legale, dovrà correttamente valutarsi - con procedimento analogico1 - il danno biologico residuato nella fattispecie, assegnando un tasso complessivo del 40% per quegli esiti algo-anatomo-disfunzionali sopra citati”.
Rispetto alle censure avanzate dalla resistente costituitasi solo tardivamente, poi, deve ribadirsi quanto osservato nel corso del processo: rilevato che parte resistente non era costituita al momento del conferimento dell'incarico né al momento del deposito della consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio e considerato che l'art. 195
c.p.c. fa espresso riferimento alle parti costituite e che tra gli atti da comunicare al contumace non rientrano né la nomina del CTU né gli atti delle operazioni peritali, nessun vizio della consulenza può ritenersi esistente.
Quanto ai chiarimenti successivamente richiesti, invece, deve rilevarsi che gli stessi sono attinenti esclusivamente al calcolo della rendita corrisposta, al punto CP_6
che il consulente si è limitato a richiedere e ricevere informazioni da detto ente.
In ogni caso, con riferimento ad entrambi gli aspetti evidenziati, parte resistente non ha formulato alcuna censura di merito.
È noto, dunque, che in caso di infortunio sul lavoro il legislatore ha previsto una tutela indennitaria per il tramite dell'assicurazione obbligatoria gestita dall' , CP_6
avente ad oggetto il cd. Rischio professionale.
Pag. 11 di 15 La sussistenza della tutela indennitaria, tuttavia, non esaurisce i rimedi esercitabili dal danneggiato, che altrimenti – per la sola circostanza di aver subito il danno in occasione o a causa del lavoro – si troverebbe in una situazione deteriore rispetto a chi subisce un danno non collegabile al proprio lavoro: per tale ragione, dunque, la tutela indennitaria e la tutela risarcitoria coesistono.
La tutela indennitaria, quindi, non è omnicompresiva, ma si caratterizza per il principio della selettività, operando solo per alcune categorie di lavoratori e per determinate voci di danno.
Proprio sulla base di tale osservazione, quindi, il risarcimento del danno subito dal lavoratore assume la diversa connotazione di danno cd. “complementare”, quando riguarda poste di danno non coperte dall'assicurazione e di danno cd. CP_6
“differenziale” quando riguarda poste di danno già coperte dall'assicurazione . CP_6
Mentre nella seconda ipotesi appena riportata, al fine di evitare una duplicazione delle poste concesse al danneggiato, trattandosi dello stesso tipo di danno, è necessario che al risarcimento eventualmente riconosciuto venga scomputato quanto ottenibile per il tramite della tutela indennitaria, nel caso di danno cd. “complementare” non è necessario procedere ad alcuno scomputo, trattandosi di voce di danno non ricompresa tra quelle coperte dalla tutela indennitaria.
Effettuata tale premessa, quindi, come in precedenza esaminato dalle risultanze della CTU disposta nel corso del giudizio è emerso che a carico del sig. R_
, in conseguenza dell'infortunio subito, è derivato un danno pari all'inabilità
[...]
temporanea assoluta (40%), oltre al riconoscimento di ITP al 50% per 100 giorni e al
25% per 100 giorni (cfr. CTU in atti).
Tale danno, facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, che secondo la giurisprudenza di legittimità sono validamente applicabili come criterio di riferimento, è quindi liquidabile nella somma complessiva di € 217.759,00.
Da tale somma, tuttavia, deve essere scomputato quanto già riconosciuto dall' , procedendosi al calcolo per poste omogenee, come ormai costantemente CP_6
affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9112 del 02 aprile
20198 secondo cui “in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento CP_6
Pag. 12 di 15 del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall secondo il criterio delle poste omogenee, CP_6
tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla CP_6
retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico CP_6 permanente” e di recente Cassazione Civile, Sez. Lav., 28 febbraio 2022, n. 6503, secondo cui “20. Dal combinato disposto delle due norme di legge appare, dunque, evidente come il danno biologico coperto dall' si riferisca esclusivamente e CP_7
soltanto alla menomazione permanente dell'integrità psico fisica, che si protrae, cioè, per tutta la vita, che può essere assoluta o parziale e decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea (art. 74, secondo comma, T.U. ). CP_6
21. Esulano, dunque, dal sistema assicurativo, sia il «danno biologico temporaneo» che il cd. «danno morale».”).
Sulla base della documentazione in atti, dunque, è possibile ritenere che al ricorrente debba essere riconosciuta la somma a titolo di danno biologico di € 13.059,38
(dovendosi appunto sottrarre alla somma riconoscibile in base alle tabelle del Tribunale di Milano la somma già riconosciuta dall' ). CP_6
Conseguentemente, complessivamente va riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale la somma di € 199.193,38 con condanna al pagamento di tali somme delle resistenti in solido in favore dei ricorrenti, quali eredi del sig. Persona_1
e nei limiti della rispettiva quota ereditaria.
Pag. 13 di 15 • Sul danno patrimoniale/ da perdita della capacità lavorativa (capo B delle conclusioni)
Il secondo danno richiesto è relativo alla perdita di capacità lavorativa del ricorrente, dallo stesso quantificato nel 66%.
Al riguardo bisogna tuttavia partire dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura non necessariamente in modo proporzionale qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il Giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/06/2018,
n.15737).
Sulla base dei principi appena riportati, quindi, la domanda deve essere rigettata, in quanto il ricorrente non ha provato la sussistenza del danno allegato, non avendo nemmeno riferito se abbia ripreso a lavorare dopo l'infortunio ed eventualmente in che termini, e non avendo nemmeno fornito i parametri probatori necessari per eventualmente procedere alla quantificazione – ancorché equitativa del danno subito – essendo necessario comparare la differente capacità di produrre reddito prima e dopo l'infortunio: in tal senso, ad esempio il ricorrente non ha prodotto documentazione da cui risalire alla propria capacità di produrre reddito prima dell'infortunio e nemmeno ha allegato, come detto, se successivamente allo stesso abbia ripreso a lavorare.
Tali elementi, peraltro, risultano essenziali anche al fine di valutare la sussistenza di un danno differenziale positivo rispetto a quanto già corrisposto dall' a titolo di danno patrimoniale. CP_6
Pag. 14 di 15 D) SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico delle resistenti in solido.
Le spese di CTU vengono invece poste a carico delle resistenti in solido e si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la ditta CP_2
e la al pagamento in solido della somma di € 199.193,38, in favore
[...] CP_1
dei ricorrenti nei limiti della rispettiva quota ereditaria, oltre interessi legali;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna le resistenti al pagamento in solido delle spese legali in favore dei ricorrenti che liquida in € 13.395,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 27.06.2024
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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