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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/06/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1^ Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A (ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c.) nella causa N. 1393/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 con il proc. dom. Avv.to Marco MUSUMECI, Via Monte Bianco, n. 38, Milano
- parte attrice opponente - contro
(C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1 con i proc. dom. Avv.ti Marco PESENTI e Luciano CIPOLLA, Via Correggio, n. 43, Milano
- parte convenuta opposta -
Alla volta dell'assunzione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. le difese delle parti hanno concluso come in atti.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 26.2.2024, iscritto a ruolo in pari data, il sig. ha proposto Parte_1 opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 3783/2023 (n. 6772/2023 R.G.), emesso dal Tribunale di Monza il 28-29.12.2023 a favore di Controparte_1
(nel prosieguo, per brevità, per l'importo di € 527.869,43 (oltre interessi e spese
[...] CP_1 della procedura monitoria) e relativo a credito vantato da nei confronti di Parte_2
Underground Power S.r.l., garantito da fideiussione rilasciata dall'opponente l'11.2.2014, credito divenuto di titolarità di a seguito di cessione ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993. CP_1
A sostegno dell'opposizione – schematicamente ed in via di sintesi – la difesa attorea ha invocato:
- il difetto di titolarità del credito in capo ad (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione); CP_1
- la nullità della fideiussione omnibus stipulata dal sig. argomentata sulla base della Pt_1 conformità delle clausole negoziali al modello ABI oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia n. 55/2005 ed alle conseguenze evidenziate dalla giurisprudenza di legittimità sui contratti “a valle” (cfr. pagg.
3-6 dell'atto di citazione);
- la qualità di consumatore da riconoscere al sig. n relazione al contratto di fideiussione Pt_1
11.2.2014 (cfr. pagg.
6-9 dell'atto di citazione); - la decadenza integratasi in capo a parte creditrice per omesso rispetto del termine semestrale ex art. 1957 c.c. (cfr. pagg.
9-10 dell'atto di citazione);
- il difetto di valutazione del merito creditizio della mutuataria Underground Power S.r.l. (cfr. pagg. 10-12 dell'atto di citazione);
- l'inesatta quantificazione dell'importo ingiunto (cfr. pagg. 12-13 dell'atto di citazione).
Quindi, la difesa opponente ha concluso nei seguenti termini:
In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o di titolarità del diritto in capo ad per tutti i motivi esposti in narrativa;
CP_1 in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità integrale della fideiussione sottoscritta dal sig. n favore di poiché redatta sul modello ABI,
Parte_1 Parte_2 vietato dalla Banca d'Italia quale autorità garante del mercato con prov. n. 55/2005 nonché per tutte la ragioni dedotte in atti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 3783/2023 - R.G. 6772/2023 emesso dal Tribunale di Monza il 28/12/2023. In via subordinata, sempre nel merito: 1.) accertare e dichiarare la nullità delle clausole n. 2, 6, 8 del contratto di fideiussione sottoscritto dal sig. in favore del poiché, da un lato, conformi
Parte_1 Parte_2 al modello ABI e, dall'altro, vessatorie in ragione della qualità di consumatore rivestita dal sig. e – in ragione della declaratoria di intervenuta riviviscenza dell'applicabilità
Parte_1 dell'art. 1957 cod. civ., dichiarare la conseguente decadenza di parte opposta a pretendere di essere garantita dal sig. e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 3783/2023 -
Parte_1
R.G. 6772/2023 emesso dal Tribunale di Monza il 28/12/2023; 2.) accertare e dichiarare la qualità di soggetto consumatore del sig. e, in Parte_1 conseguenza di tale declaratoria considerare come nulle, inesistenti o inefficaci tutte le clausole vessatorie elencate nel contratto di fideiussione subordinate alla approvazione specifica ex art. 1341 n. 2 cod. civ. poiché non negoziate singolarmente dal consumatore e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 3783/2023 - R.G. 6772/2023 emesso dal Tribunale di Monza il 28/12/2023. In via di ulteriore subordine: accertare e dichiarare l'abusiva concessione del credito in favore Par di e, in ragione dell'exceptio doli sollevata dal sig. in narrativa, dichiarare la Parte_1 sua liberazione nei confronti del creditore e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 3783/2023 - R.G. 6772/2023 emesso dal Tribunale di Monza il 28/12/2023. In via di estremo subordine: premesso ogni più opportuno accertamento, determinare gli effettivi importi a debito del sig. nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
In via istruttoria:
- con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre e dedurre capitoli di prova e di indicare testi ai sensi dell'art. 171 ter cod. proc. civ. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Costituitasi in giudizio, – avanzata istanza ex art. 648 c.p.c. per l'attribuzione della CP_1 esecutività – ha concluso, in via principale, per la conferma del d.i.; vinte le spese di lite.
Attribuita al d.i. esecutività ex art. 648 c.p.c. e convertito il rito da ordinario a semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. (cfr. decreto ex art. 171 bis c.p.c. 27.5.2024); assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies, c. 4, c.p.c. (cfr. ordinanza 3.1.2025); preso atto della concorde richiesta delle parti di assumere la causa in decisione, è stato fissato alle parti termine per depositare note conclusive alla volta di udienza cartolare ex art. 281 sexies c.p.c. c.p.c. (cfr. ordinanza 16.5.2025); in data 26.6.2025 il giudizio viene definito con sentenza ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c..
************** Si premette che: i) difese,
eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019); ii) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive relative agli elementi costitutivi delle pretese fatte valere, inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (circa il fatto che le norme che prevedono preclusioni assertive / probatorie sono funzionali a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio pure in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene: cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008 e Cass., Sez. 3, Ord. n. 16800 del 26.6.2018); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non specificatamente allegate siano, in tesi, evincibili dai documenti prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n.7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del 10.6.2020).
L'opposizione introdotta dal sig. è infondata e, pertanto, va respinta. Pt_1
Infatti, esaminati – con approccio schematico ed in via di sintesi – i profili di doglianza invocati dalla parte odierna attrice, si osserva ciò che segue.
Difetto di titolarità del credito in capo alla parte opposta
Il profilo di doglianza è destituito di fondamento. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, < in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. >> (Cass., Sez. 3, sent. n. 4277 del 10.2.2023). Al riguardo, la documentazione prodotta da – sub doc. n. 3 del fascicolo di parte – è CP_1 idonea a dimostrare la titolarità del credito in capo alla società odierna convenuta. Inoltre, ha prodotto – sub doc. n. 4 e 4 bis del proprio fascicolo – sia il contratto di CP_1 cessione stipulato con , sia dichiarazione 7.11.2023 con la quale la Banca Parte_2 cedente conferma la cessione ad del credito di cui è causa;
cosicché – fermo il rilievo CP_1 del doc. n. 3 cit. – sono agli atti del giudizio elementi obiettivi che attestano la titolarità in capo alla parte odierna convenuta della posizione soggettiva azionata. D'altro canto, parte opponente non ha neppure dedotto che, in tesi, un soggetto diverso da abbia chiesto il pagamento del debito;
né, considerata pure la natura del creditore CP_1
(Istituto di credito) è credibile che, se il credito fosse stato nella titolarità di altri, questi non avrebbe avviato iniziative finalizzate ad ottenerne il soddisfacimento.
Nullità della fideiussione omnibus
Precisato che è qui preso in esame il profilo relativo alla (invocata) nullità del contratto di fideiussione nella sua integralità (e non quello di singole clausole di esso, aspetto affrontato nel prosieguo), tale nullità “integrale” è da escludere.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, < I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza –, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti >> (Cass., Sez. Un., Sent. n. 41994 del 30.12.2021; cfr. altresì, Cass. Sez. 3, Ord. n. 26957 del 20.9.2023). Ora, la stessa difesa del sig. riconosce essere onere di chi invoca la nullità dell'intero Pt_1 contratto “offrire la prova che la Banca, in assenza delle clausole vietate dall'Autorità Garante, non avrebbe concluso il contratto fideiussorio” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione). Nel caso di specie detta prova non è stata minimamente fornita, non potendo certo essa essere desunta dal fatto che le clausole oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 siano state utilizzate dall'Istituto di credito anche successivamente all'adozione di tale provvedimento (unico elemento invocato dall'opponente a supporto della propria tesi), trattandosi di dato del tutto neutro ed irrilevante nella prospettiva della imprescindibilità delle clausole de quibus nell'ottica della nullità di tutto il contratto.
Qualità di consumatore in capo al si. Parte_1
Al riguardo, è dato pacifico che il sig. è socio della società mutuataria per la quale Pt_1
è stata rilasciata la fideiussione 11.2.2024. In particolare, l'odierno attore è titolare di una quota ammontante ad € 638,00 su di un capitale di € 15.514,00. Dalla visura camerale di Underground Power S.r.l. – prodotta sub doc. n. 1 del fascicolo attoreo – risulta che il capitale sociale è suddiviso tra sedici soci. La partecipazione del sig. è la 6a per entità (preceduta da quelle di [figlio Pt_1 Persona_1 dell'opponente] per € 6.136,00, € 2.877,00, 2.712,00, Controparte_2 CP_3
€ 1.066,00, € 698,00). Controparte_4 Controparte_5
Al riguardo, considerata l'entità del capitale sociale di Underground Power S.r.l., la quota di partecipazione dell'odierno attore non può essere considerata irrisoria;
inoltre, accostare la posizione del socio a quella del “piccolo investitore sottoscrittore di quote azionarie di Pt_1 società quotate ovvero di fondi di investimento”, risulta del tutto improprio e ciò non solo per le caratteristiche di Underground Power S.r.l. (lontane, sotto ogni profilo, da quelle di un soggetto quotato in mercati regolamentati e, ancor di più, da un fondo di investimento), ma anche perché, se – come deve ritenersi essere stato nelle aspettative del sig. – la “brillante Pt_1 idea del figlio” (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione) avesse avuto miglior sorte, la partecipazione in misura di più del 4% alla società avrebbe procurato ingenti guadagni, propri di investimenti a carattere spiccatamente speculativo, assai lontani dalle tipologie invocate dall'opponente per sostenere la sua qualità di “consumatore”. In un contesto quale quello sopra descritto, il finanziamento concesso dal Parte_2
a Underground Power S.r.l. e l'associata garanzia fideiussoria (necessaria – come allegato dallo stesso opponente – per la concessione del mutuo) prestata dal sig. meritano di Pt_1 essere considerati atti negoziali funzionali ad attività che esulano dalla disciplina posta a tutela del consumatore;
essendo dato individuare, in particolare, in capo al socio Parte_1 un interesse strettamente collegato alla sua partecipazione nella società ed alla prospettiva di fare acquisire valore alla sua quota, perseguendo il progetto imprenditoriale di Underground Power S.r.l., ideato dal figlio dell'opponente e da subito condiviso dal padre con l'ingresso nel capitale della società. In conclusione, in sintonia con quanto espressamente dichiarato dallo stesso sig. nel Pt_1 contratto di fideiussione (cfr. doc. n. 4 fasc. monitorio, prodotto anche in questo giudizio di opposizione), l'odierno attore – nell'ambito della vicenda negoziale di cui è causa – non può essere considerato “consumatore”, con conseguente inapplicabilità al caso di specie della normativa posta a tutela di tale categoria socio-economica.
Decadenza ex art. 1957 c.c.
Esclusa l'applicabilità del D. Lgs. n. 206/2005 (cfr. punto precedente), quanto a tale profilo di doglianza, l'opposizione si articola in due passaggi (cfr. pagg.
3-6 e 9-10 dell'atto di citazione):
1) la nullità della clausola n. 6 del contratto di fideiussione 11.2.2014 (relativa alla deroga all'art. 1957 c.c.) in forza del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, avendo la S.C. chiarito che < i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza –, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti >> (Cass., Sez. Un., Sent. n. 41994 del 30.12.2021); 2) il mancato rispetto da parte di dell'art. 1957 c.c. (norma da osservare Parte_2 stante la nullità della clausola n. 6 cit.), non avendo l'Istituto di credito agito giudizialmente
contro
Underground Power S.r.l. entro il termine semestrale ivi previsto (avendo comunicato il recesso dagli affidamenti in data 25.1.2018 e notificato alla società debitrice principale decreto ingiuntivo solo in data 28.4.2019), con conseguente impossibilità di esigere il pagamento da parte del fideiussore odierno attore.
Anche questa ragione di opposizione è da ritenere infondata e ciò per i motivi che seguono.
All'art. 7 del contratto 11.2.2014 si legge: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. … ”. Parte opponente ha indicato la decorrenza del semestre di cui all'art. 1957 c.c. dal 25.1.2018 (cfr. pag. 9 dell'atto di citazione).
E' agli atti di causa – sub doc. n. 5 del fascicolo monitorio (prodotto anche in questo giudizio di opposizione), nonché sub doc. n. 6 del fascicolo attoreo – lettera raccomandata 25.1.2018, ricevuta dal sig. il 9.2.2018 (come attestato dall'avviso di ricevimento, anch'esso Parte_1 prodotto sub doc. n. 5 cit.) – con la quale , stante il recesso dagli affidamenti Parte_2 accordati a Underground Power S.r.l., ha richiesto (anche) al garante il pagamento dell'importo di € 517.491,85.
A fronte dell'art. 7 del contratto 11.2.2014 – ivi essendo previsto che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, …” – è da ritenere che la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. è stata evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale. Sul punto in Cass., Sez. 3, Ord. n. 835 del 13.1.2025 (precedente richiamato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, c. 1, disp. att. c.p.c.), per quanto qui di specifico interesse, si legge:
<
4.2. Con il secondo motivo denunziano la violazione o falsa applicazione dell'art. 1957 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Il giudice del gravame avrebbe erroneamente ritenuto che: (i) la lettera di messa in mora del 15.10.2015 avrebbe interrotto il termine decadenziale di cui all'art.1957 c.c.,quando invece per giurisprudenza, il concetto di “istanza”, ivi contenuto, si riferirebbe esclusivamente ai mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, per cui non sarebbe sufficiente un atto stragiudiziale come la messa in mora del creditore;
(ii) la clausola “a semplice richiesta”, contenuta nell'art. 7 della fideiussione, costituirebbe una valida deroga pattizia all'art. 1957 c.c.. A tal proposito, il richiamo compiuto dalla Corte territoriale alle pronunce di legittimità nn. 7345/1995 e 13078/2008 non sarebbe pertinente, sussistendo comunque un orientamento, anche recente, a sostegno della tesi contraria. In ragione di quanto sopra, il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare l'intervenuta decadenza della fideiussione, per mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.
…. omissis ….
5.1. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui viene denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art. 1957 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
…. omissis ….
In tema di fideiussione essendo il diritto del terzo creditore assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, pur non richiedendosi la tempestiva escussione del debitore principale, deve ritenersi comunque indispensabile, ad impedire l'estinzione della garanzia, che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore (Sez. 3, Sentenza n. 11759 del 06/08/2002, Rv. 556691 - 01); La natura di tale “azione” (o, secondo il linguaggio di cui all'art. 1957 c.c., delle “istanze” creditorie) deve intendersi necessariamente riferita all'invocazione giudiziale della tutela civile, atteso che l'art. 1957 c.c. nell'imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv. 638531 - 01); che, pertanto, il termine “istanza” si riferisce ai vai mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possono ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, cit.); Ebbene, se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ. Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass., civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ., Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ., Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.). Nella fattispecie, la fideiussione rilasciata dagli odierni ricorrenti conteneva l'impegno del garante ad adempiere “a semplice richiesta scritta”, clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957 c.c., non colpita dalla nullità, per cui, come correttamente statuito dalla corte d'appello, la lettera di messa in mora del 15.10.2015 ha validamente interrotto il relativo termine semestrale decadenziale (cfr. p. 1 della sentenza impugnata n. 857/2022, in cui la Corte d'appello fa riferimento all'art. 7 della fideiussione).
5.2. All'inammissibilità e infondatezza nei suindicati termini dei motivi, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, consegue il rigetto del ricorso. …>> (Cass., Ord. n. 835/2025 cit.). Perciò, applicati i principi di cui sopra al caso di specie,
- la fideiussione dell'opponente contiene l'impegno del garante “a pagare immediatamente alla Banca, semplice richiesta scritta, …” (cfr. art. 7 del contratto 11.2.2014), formulazione del testo negoziale coincidente con quella esaminata da Cass., Ord. n. 835/2025 cit.;
- detta clausola negoziale si presta ad essere intesa quale deroga rispetto alla previsione dell'art. 1957 c.c. (disposizione che può essere pacificamente derogata dalle parti);
- laddove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale (cfr. Cass., Ord. n. 835/2025 cit.);
- nel caso di specie è dato pacifico e documentale che ha rivolto al garante Parte_2 odierno attore una richiesta di pagamento entro il termine semestrale come indicato dalla difesa della stessa parte opponente (decorrenza del semestre: 25.1.2018 / intimazione di pagamento ricevuta da l 9.2.2018); Parte_1
- cosicché, a prescindere dall'invocata nullità della clausola n. 6 del contratto 11.2.2014 (aspetto, quindi, irrilevante alla volta della decisione), è da escludere che in capo a
[...]
(e, quindi, all'avente causa si sia integrata la decadenza ex art. 1957 c.c., Parte_2 CP_1 con conseguente rigetto dell'opposizione, argomentata proprio invocando la decadenza de Par qua per non aver la Banca “azionato il proprio credito nei confronti della nel termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale” (cfr. pag. 10 dell'atto di citazione).
Omessa valutazione del merito creditizio della Underground Power S.r.l.
Con tale motivo di opposizione, la difesa attorea imputa all'Istituto di credito mutuante (
[...]
) di non aver verificato il merito creditizio di Underground Power S.r.l., trascurando Parte_2 di valutare le reali possibilità di quest'ultima di poter assolvere alle obbligazioni assunte e ciò – secondo la prospettazione attorea – dovrebbe riverberare in termini di exceptio doli “per abuso del diritto che non potrà che determinare la declaratoria della sua (del sig. n.d.r.) Pt_1 liberazione nei confronti del creditore e, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.” Anche detto profilo di doglianza non può essere accolto per una serie di ragioni, di seguito esposte in via schematica e con approccio sintetico:
- tenuto conto che l'odierno attore è socio della società mutuataria, nonché padre di Per_1
(socio di maggioranza di Underground Power S.r.l. costituita per sviluppare l'idea
[...] innovativa e brillante del sig. e, quindi, in condizione di essere a conoscenza dello CP_6 stato economico-finanziario della società, non è soggetto che può muovere exceptio doli nei confronti dell'Istituto di credito e ciò anche nel caso in cui si reputi che la Banca non abbia ben valutato il merito creditizio di Underground Power S.r.l.;
- le deduzioni in base alle quali parte opponente ha sostenuto che avrebbe Parte_2 errato nel valutare il merito creditizio di Underground Power S.r.l. sono assai generiche e, soprattutto, non prendono in alcuna considerazione il business plan, cosicché è dato privo di qualsiasi elemento di riscontro che – già all'atto della concessione del finanziamento – il progetto imprenditoriale perseguito da Underground Power S.r.l. fosse privo di prospettive di realizzazione;
anzi, lo stesso opponente ha allegato che la società si giovava anche della garanzia del FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti) al 50% del valore dell'operazione, circostanza che depone a favore della bontà dell'idea imprenditoriale, potendo, poi, come ogni iniziativa d'impresa, essa non produrre i risultati sperati;
- dall'errata valutazione del merito creditizio possono derivare, semmai, conseguenze risarcitorie, ma non una radicale inefficacia del rapporto di base e/o della fideiussione che ad esso accede nei termini invocati dalla difesa attorea.
Quantificazione dell'importo ingiunto
L'opponente ha lamentato che , dopo aver richiesto il pagamento di € Parte_2
517.491,85 (cfr. lettera 25.1.2018, prodotta sub doc. n. 6 del fasc. attoreo), ha quantificato il debito residuo nella somma di € 283.688,91 (cfr. comunicazione 22.5.2018, prodotta sub doc. n. 7 fasc. cit.) e poi di € 271.584,72 (cfr. doc. n. 15 fasc. cit.); da ciò la contestazione della somma richiesta da con il ricorso per d.i. (€ 527.869,43). CP_1
Al riguardo, nella comparsa di costituzione e risposta ha chiarito che l'iniziale riduzione CP_1 della somma richiesta è da collegare al fatto che è intervenuto il pagamento del FEI (come visto, il finanziamento concesso ad Underground Power S.r.l. era assistito da garanzia del Fondo Europeo per gli Investimenti al 50% del valore dell'operazione); prevedendo, però, l'art. 13 del contratto di finanziamento (cfr. doc. n. 4 del fascicolo che FEI ha conferito Pt_1 alla Banca “il potere di esercitare i diritti spettanti al FEI al fine di recuperare qualsiasi ammontare pagato dal FEI a seguito di una richiesta di pagamento della Banca”; cosicché, all'iniziale riduzione del debito di cui ai docc. nn. 7 e 15 cit. (da collegare al pagamento eseguito dal FEI alla Banca) ha fatto seguito la rideterminazione dell'importo dovuto (comprensivo del recupero di quanto versato dal FEI al ). Parte_2 ha pure prodotto – sub doc. n. 5 del fascicolo – documentazione a supporto di quanto CP_1 allegato. Il chiarimento fornito sul punto da parte opposta è del tutto esaustivo;
d'altro canto, negli scritti successivi all'atto di citazione, il sig. non ha né replicato all'articolata spiegazione di Pt_1
né riproposto il motivo di opposizione relativo alla quantificazione dell'importo ingiunto. CP_1
************** Circa la disciplina delle spese di lite di questo giudizio di opposizione, stante il variegato quadro giurisprudenziale sulla possibilità di rinvenire in una clausola quale quella di cui all'art. 7 del contratto 11.2.2014 deroga all'art. 1957 c.c. nel senso chiarito in motivazione e con gli effetti parimenti ivi indicati in relazione alla decadenza eccepita dall'opponente, trattandosi di aspetto centrale per il giudizio, ricorrono qui i presupposti ex art. 92, c. 2, c.p.c. (valutati pure alla luce della Sent. della Corte costituzionale n. 77/2018) per dichiarare le spese de quibus integralmente compensate tra le parti.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, già dichiarato esecutivo con ordinanza emessa nel corso del giudizio e che, in ogni caso, acquisisce ora piena efficacia esecutiva ex art. 653, comma 1, c.p.c.; - rigetta ogni domanda azionata da parte attrice opponente nei confronti di quella convenuta opposta;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Sentenza esecutiva.
Monza, 26 giugno 2025 il Giudice Nicola GRECO