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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/07/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1629/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c. nel procedimento in grado di appello iscritto al n. 1629/2023 R.G. promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a [...]in Parte_1 C.F._1
Vicolo dell'Edilizia n. 26, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Mazza del foro di Piacenza, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bettola (PC) al viale Vittoria n. 26;
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. e P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Brega del foro di Piacenza, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Ponte dell'Olio (PC) alla via Vittorio Veneto n. 137;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 158/2023 del Tribunale di Piacenza emessa in data
22.03.2023 e pubblicata il 23.03.2023 nel procedimento iscritto al n. 833/2021 R.G., avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.;
CONCLUSIONI: All'udienza dell'8 luglio 2025 le parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante Parte_1 precisava le sue conclusioni come da note conclusive del 20.06.2025: “Piaccia alla Corte d'Appello di
1 Bologna, in riforma dell'impugnata sentenza e disattesa ogni contraria istanza, riformare la sentenza n.
158/2023 pubblicata il 22.03.2023 a R.G. n 833/2021, sez. 1 Civile, Tribunale di Piacenza, Dott. A. Fazio
e per l'effetto così disporre: - nel merito: accertare e dichiarare non dovute le somme suesposte dall'istante e dunque dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto de quo. Con vittoria di spese, competenze e onorari”, l'appellata concludeva come Controparte_2 da note conclusive del 17.06.2025, richiamando le domande ed eccezioni già avanzate nella comparsa di costituzione e risposta ovvero: “Piaccia all'On.le Corte d'Appello, contrariis rejectiis, In via preliminare
e nel merito confermare la sentenza n. 158/2023 pubblicata il 22.3.2023 a R.G. n 833/2021, sez. 1 Civile,
Tribunale di Piacenza, Dott. A. Fazio;
inoltre, accertata, dichiarata la validità e l'esecutività dell'atto di mutuo fondiario n. 019/655/410516 del 6 settembre 2007, a ministero notaio dott. Rep. Persona_1
N. 140.678 Raccolta 36.490, munito di formula esecutiva in data 17 gennaio 2008 dallo stesso notaio, confermarlo nella sua esecutività. Dichiarare la validità e l'efficacia e l'esecutività dell'atto di precetto del 4 febbraio 2021 e notificato il 20/03/2021, contestualmente al titolo esecutivo sopra indicato e, conseguentemente, respingere l'opposizione all'atto di precetto e per il titolo vantato, nonché l'appello svolto, per infondatezza ed assoluta carenza di prove. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
LA CORTE
Viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti e udita la discussione orale delle stesse;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza emessa in data 22.03.2023, il Tribunale di Piacenza, provvedendo sull'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto, notificatole in data 20.03.2021, con il quale la Parte_1 [...] le intimava di pagare la somma di euro 108.351,01 in ragione di un contratto di mutuo Controparte_3 fondiario stipulato in data 06.09.2007 e munito di formula esecutiva il 17.01.2008, ritenuta l'infondatezza dell'opposizione in forza dei principi consolidati in giurisprudenza (vedasi, Cass. civ. n. 350/2013 e Cass. civ.
19.10.2017, n. 24675), ritenuta assorbita ogni ulteriore questione facendo applicazione del criterio della
“ragione più liquida”, rigettava l'opposizione, compensando le spese di lite per le modalità di trattazione della causa.
2.- Con appello regolarmente notificato e depositato in data 19.10.2023, la Sig.ra ha impugnato Parte_1 detta sentenza chiedendone la riforma, laddove dunque è stata rigettata l'opposizione proposta avverso l'atto di precetto notificatole da Tale provvedimento risulta, ad avviso Controparte_3 dell'appellante, ingiusto per avere unicamente posto l'accento sulla richiesta di pronuncia di usurarietà del saggio di interesse, senza fornire alcuna risposta all'ulteriore motivo di opposizione da ella articolato a seguito della costituzione di controparte, ovvero l'utilizzo, per la determinazione degli importi a precetto, di saggio di
2 interesse difforme da quello pattuito nel contratto di mutuo. Deduce infatti l'appellante nell'unico motivo di gravame proposto come, dall'esame dei documenti n. 2 e 3 ex adverso prodotti unitamente alla comparsa di costituzione e cioè contratto di rinegoziazione concluso tra le parti il 31.01.2013 e rimodulazione sottoscritta il 13.11.2014, appaia evidente che il precetto notificato non rechi spiegazione alcuna delle metodologie di calcolo utilizzate per determinare l'importo delle “rate scadute impagate”, né del “capitale residuo a scadere”
e che la banca nel calcolare la somma richiesta nell'atto di precetto ha utilizzato un saggio di interesse diverso da quello concordato nel contratto di mutuo, come risultante da un semplice conteggio - divisione della somma riportata nel precetto quali “rate scadute impagate” per l'importo delle singole rate pattuite. In ragione di quanto esposto, ad avviso di , la , per calcolare gli importi portati dal precetto, Parte_1 Controparte_3 avrebbe utilizzato il saggio di interesse maggiorato pattuito nei due contratti successivi e non quello di cui al contratto di mutuo fondiario. Tali ultimi contratti non sono muniti di formula esecutiva e quindi, per potere essere impiegati “esecutivamente” nei confronti dell'asserita debitrice, avrebbero dovuto passare attraverso l'emissione di un decreto ingiuntivo. Deduce dunque l'appellante come sia stata violata la norma di cui all'art. 474 c.p.c., in quanto la avrebbe utilizzato un tasso di interesse difforme da quello indicato nel titolo CP_3 esecutivo - mutuo fondiario, verosimilmente utilizzando il saggio indicato in altro titolo, non esecutivo, al fine di determinare la somma dovuta dall'intimata. Il Giudice di prime cure non si sarebbe dunque pronunciato su tutta la domanda, così violando il disposto di cui all'art. 112 c.p.c.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, disattesa ogni contraria istanza e in riforma dell'impugnata Parte_1 sentenza, così disporre:
- nel merito, accertare e dichiarare non dovute le somme indicate dall'istante e dunque l'inefficacia dell'atto di precetto notificato il 20.03.2021;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
3.- Con comparsa di risposta depositata l'11 novembre 2024, si è regolarmente costituita
[...]
censurando tutte le difese prospettate da e facendone rilevare Controparte_3 Parte_1
l'infondatezza. In particolare, l'appellata ha nuovamente evidenziato che: - il credito vantato nei confronti della si fonda sul mutuo fondiario n. 019/655/410516 del 6 settembre 2007, a ministero notaio dott. Pt_1
Rep. n. 140.678 Raccolta 36.490, rinegoziato in data 31.01.2013 e rimodulato il 13.11.2014; Persona_1
- nello specifico, il contratto di rinegoziazione, stipulato per comodità dell'attrice, prevedeva la variazione della durata del mutuo (inizialmente con scadenza al 6 settembre 2022), al 6 settembre 2027, il tasso veniva fissato, giusta la nuova durata, al 6,67%; - successivamente e a fronte della non rispettata rinegoziazione,
l'Istituto di credito, ancora una volta e per incontrare i bisogni della debitrice, rimodulava il debito, mantenendo però fermo il saggio di interesse della rinegoziazione al 6,67% ma rifissando un nuovo termine della scadenza al 6 dicembre 2028; - alla luce dell'inosservanza delle nuove disposizioni contrattuali e del perdurare della morosità, la , con raccomandata dello 06.10.2020, comunicava il recesso dal contratto di Controparte_3
3 mutuo e la conseguente decadenza dal beneficio del termine, nonché l'avviso dell'inizio delle procedure di recupero coattivo.
L'appelata, a comprova dell'inesistenza della paventata usura, ha fatto rilevare di avere prodotto idonea documentazione contrattuale nonché comunicazioni Banca d'Italia e decreti ministeriali tassi soglia, attestanti che sia al momento della conclusione del contratto di mutuo fondiario che delle successive rinegoziazione e rimodulazione mai era stato superato il tasso soglia al tempo vigente. Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza, così come ritenuto dal Giudice di primo grado, l'usura rileva solo al momento in cui gli interessi vengano pattuiti o comunque convenuti, a nulla rilevando l'eventuale superamento in corso di corso di rapporto del tasso soglia - e non sarebbe questo il caso. Contrariamente a quanto asserito da parte avversa, non sarebbe pertanto configurabile nel nostro ordinamento giuridico l'usura sopravvenuta.
Ad avviso dell'appellata la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite (la n. 19597/2020), citata da CP_3
, sarebbe del tutto inconferente e non applicabile al caso di specie, la Suprema Corte, infatti, si Parte_1 sarebbe espressa sull'applicabilità della disciplina antiusura degli interessi moratori (che però, nulla hanno a che vedere con l'usura sopravvenuta) confermando che, ai fini della verifica della pretesa “usura”, occorre far riferimento al tasso soglia, al momento della stipula del contratto e non in corso di rapporto, come sostenuto da controparte. domanda quindi alla Corte, contrariis reiectis, di: Controparte_3
● In primo luogo, confermare la sentenza n. 158/2023 emessa dal Tribunale di Piacenza il 22.03.2023;
● Inoltre, accertare e dichiarare la validità e l'esecutività dell'atto di mutuo fondiario n. 019/655/410516 del 6 settembre 2007, a ministero notaio dott. Rep. N. 140.678 Raccolta 36.490, munito di Persona_1 formula esecutiva in data 17 gennaio 2008 dallo stesso notaio;
dichiarare la validità e l'efficacia e l'esecutività dell'atto di precetto del 4 febbraio 2021 e notificato il 20.03.2021 contestualmente al titolo esecutivo sopra indicato con il calcolo degli interessi esposti e, conseguentemente, respingere l'opposizione in quanto infondata e non provata;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
4.- All'udienza dell'8 aprile 2025, i Procuratori delle parti si riportavano alle proprie istanze e rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e il Consigliere istruttore rinviava per la discussione davanti al Collegio ex artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c., assegnando termine per note conclusive.
All'udienza allo scopo fissata e svoltasi in data 08.07.2025, le parti si riportavano ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle eccezioni e conclusioni ivi formulate e il Collegio tratteneva la causa in decisione, riservato il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
5.- Ciò premesso e venendo ora al merito e dunque all'unico motivo di appello proposto da Parte_1 concernente una asserita non pronuncia da parte del Giudice di prime cure su tutta la domanda, in particolare sull'eccepito utilizzo per la determinazione degli importi di cui al precetto di un saggio di interessi difforme
4 da quello pattuito nel contratto di mutuo, reputa la Corte come lo stesso sia fondato e meriti quindi accoglimento. Orbene, è pacifico tra le parti in quanto documentalmente dimostrato o comunque non oggetto di specifica contestazione che: - in data 6 settembre 2007 e Parte_1 Controparte_3 tipulavano contratto di mutuo fondiario n. 019/655/410516, a ministero notaio dott.
[...] Persona_1
Rep. N. 140.678 Raccolta 36.490, munito di formula esecutiva in data 17.01.2008; - in data 31.01.2013, le parti concludevano contratto di rinegoziazione, che prevedeva la variazione della durata del mutuo
(inizialmente con scadenza al 6 settembre 2022), al 6 settembre 2027 e diverso tasso di interesse, tenuto conto della nuova durata;
- successivamente, con scrittura sottoscritta dalle parti il 13.11.2014, il debito veniva rimodulato, fermo il saggio di interesse della rinegoziazione al 6,67% ma rifissando un nuovo termine della scadenza al 6 dicembre 2028, sospendendo per un anno il pagamento delle 157 rate residue e non pagate;
- stante il perdurare della morosità, con raccomandata dello 06.10.2020, la comunicava il recesso dal CP_3 contratto di mutuo e la conseguente decadenza dal beneficio del termine, nonché l'avviso dell'inizio delle procedure di recupero coattivo;
- in data 20.03.2021, era notificato a atto di precetto con il quale Parte_1
le intimava di pagare la somma di euro 108.351,01 in forza del contratto di mutuo fondiario Controparte_3 del 2007, munito di formula esecutiva ed allegato al precetto.
L'appellata banca allega, offrendone dimostrazione documentale, che sia al momento della stipula del contratto di mutuo fondiario sia al momento della rinegoziazione con previsione di un saggio di interesse più alto in ragione della nuova durata sia al tempo della rimodulazione il tasso di interesse complessivo era sempre inferiore al tasso soglia vigente. Al momento delle pattuizioni tra e i tassi Parte_1 Controparte_3 risultavano sempre sotto i tassi soglia al tempo in vigore. Come correttamente affermato nella sentenza impugnata che richiama consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p.
e dell'art. 1815 comma 2 c.c., devono intendersi usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a nulla rilevando l'eventuale superamento in corso di rapporto del tasso soglia. Nel nostro ordinamento giuridico non è pertanto configurabile l'usura sopravvenuta (vedasi Cass. civ. S.U. 19.10.2017, n. 24675; Cass. civ. 09.01.2013, n. 350). Inconferente e non applicabile al caso di specie risulta la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite richiamata dall'odierna appellante (n. 19597/2020), atteso che tale pronuncia si esprime sull'applicabilità della disciplina antiusura degli interessi moratori che però nulla ha a che vedere fare con l'usura sopravvenuta, confermando che ai fini della verifica della pretesa usura occorre fare riferimento al tasso soglia al momento della stipula del contratto e non in corso di rapporto.
Considerazioni diverse devono invece essere svolte riguardo al dedotto utilizzo, per la determinazione degli importi a precetto, di un saggio di interesse difforme da quello pattuito nel contratto di mutuo, su cui il Giudice di primo di grado non si è soffermato, facendo applicazione del principio della “ragione più liquida”. Ora,
l'odierna appellata non contesta specificamente di avere utilizzato per il calcolo della somma precettata il
5 nuovo saggio di interesse fissato nel contratto di rinegoziazione del 31.01.2013, limitandosi ad affermare che anche il nuovo tasso di interesse risulta inferiore al tasso soglia. Tuttavia il contratto di rinegoziazione con il quale le parti convengono di variare la durata del contratto di mutuo prorogandone la scadenza dal 6 settembre
2022 al 6 settembre 2027 e aumentando il tasso applicato dal 6,25% al 6,67%, pur prevedendo alla clausola n.
2: “…Resta inteso che le presenti pattuizioni non costituiscono novazione alcuna delle obbligazioni originarie”, in buona sostanza viene a sostituirsi o meglio ad integrare il contratto di mutuo fondiario del 2007
e non è titolo esecutivo. L'avvenuta rinegoziazione del 2013 ha di fatto reso inefficace il titolo esecutivo- mutuo fondiario del 2007. In altre parole, l'odierna appellata non poteva agire esecutivamente sulla base di tale titolo esecutivo, richiedendo importo calcolato sulla base di un tasso di interesse diverso e più alto rispetto a quello pattuito nel contratto di mutuo fondiario, risultando necessario per ottenere la somma precettata munirsi di diverso titolo esecutivo.
L'opposizione proposta da va quindi accolta, dichiarando che Parte_1 Controparte_3 non ha diritto di procedere in forza dell'atto di precetto notificato in data 20.03.2021, unitamente al
[...] mutuo fondiario dello 06.09.2007, munito di formula esecutiva il 17.01.2008.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione da euro 52.001 ad euro 260.000, importo medio per le fasi di studio ed introduttiva e minimo per le fasi istruttoria e decisionale di primo grado, importo medio per le fasi di studio e introduttiva e minimo per quella decisionale di secondo grado). Dette spese, stante l'ammissione di al gratuito patrocinio sia in primo grado che nel presente grado, devono essere versate all'erario. Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I- ACCOGLIE l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. Parte_1
158/2023 del 22.03.2023 e per l'effetto:
II- ACCOGLIE l'opposizione proposta da e, per l'effetto, ACCERTA e DICHIARA che Parte_1 non aveva diritto di procedere con l'atto di precetto Controparte_3 notificato in data 20.03.2021, unitamente al titolo esecutivo - mutuo fondiario dello 06.09.2007, munito di formula esecutiva il 17.01.2008, precetto che dichiara inefficace;
III- CONDANNA n persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore alla rifusione, in favore di , delle spese di lite che si liquidano per il primo grado Parte_1 in € 9.142,00 per compenso professionale oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, e per il secondo grado in € 7.440,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge, somme da versarsi all'Erario;
6 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 08.07.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c. nel procedimento in grado di appello iscritto al n. 1629/2023 R.G. promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a [...]in Parte_1 C.F._1
Vicolo dell'Edilizia n. 26, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Mazza del foro di Piacenza, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bettola (PC) al viale Vittoria n. 26;
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. e P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Brega del foro di Piacenza, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Ponte dell'Olio (PC) alla via Vittorio Veneto n. 137;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 158/2023 del Tribunale di Piacenza emessa in data
22.03.2023 e pubblicata il 23.03.2023 nel procedimento iscritto al n. 833/2021 R.G., avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.;
CONCLUSIONI: All'udienza dell'8 luglio 2025 le parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante Parte_1 precisava le sue conclusioni come da note conclusive del 20.06.2025: “Piaccia alla Corte d'Appello di
1 Bologna, in riforma dell'impugnata sentenza e disattesa ogni contraria istanza, riformare la sentenza n.
158/2023 pubblicata il 22.03.2023 a R.G. n 833/2021, sez. 1 Civile, Tribunale di Piacenza, Dott. A. Fazio
e per l'effetto così disporre: - nel merito: accertare e dichiarare non dovute le somme suesposte dall'istante e dunque dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto de quo. Con vittoria di spese, competenze e onorari”, l'appellata concludeva come Controparte_2 da note conclusive del 17.06.2025, richiamando le domande ed eccezioni già avanzate nella comparsa di costituzione e risposta ovvero: “Piaccia all'On.le Corte d'Appello, contrariis rejectiis, In via preliminare
e nel merito confermare la sentenza n. 158/2023 pubblicata il 22.3.2023 a R.G. n 833/2021, sez. 1 Civile,
Tribunale di Piacenza, Dott. A. Fazio;
inoltre, accertata, dichiarata la validità e l'esecutività dell'atto di mutuo fondiario n. 019/655/410516 del 6 settembre 2007, a ministero notaio dott. Rep. Persona_1
N. 140.678 Raccolta 36.490, munito di formula esecutiva in data 17 gennaio 2008 dallo stesso notaio, confermarlo nella sua esecutività. Dichiarare la validità e l'efficacia e l'esecutività dell'atto di precetto del 4 febbraio 2021 e notificato il 20/03/2021, contestualmente al titolo esecutivo sopra indicato e, conseguentemente, respingere l'opposizione all'atto di precetto e per il titolo vantato, nonché l'appello svolto, per infondatezza ed assoluta carenza di prove. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
LA CORTE
Viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti e udita la discussione orale delle stesse;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza emessa in data 22.03.2023, il Tribunale di Piacenza, provvedendo sull'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto, notificatole in data 20.03.2021, con il quale la Parte_1 [...] le intimava di pagare la somma di euro 108.351,01 in ragione di un contratto di mutuo Controparte_3 fondiario stipulato in data 06.09.2007 e munito di formula esecutiva il 17.01.2008, ritenuta l'infondatezza dell'opposizione in forza dei principi consolidati in giurisprudenza (vedasi, Cass. civ. n. 350/2013 e Cass. civ.
19.10.2017, n. 24675), ritenuta assorbita ogni ulteriore questione facendo applicazione del criterio della
“ragione più liquida”, rigettava l'opposizione, compensando le spese di lite per le modalità di trattazione della causa.
2.- Con appello regolarmente notificato e depositato in data 19.10.2023, la Sig.ra ha impugnato Parte_1 detta sentenza chiedendone la riforma, laddove dunque è stata rigettata l'opposizione proposta avverso l'atto di precetto notificatole da Tale provvedimento risulta, ad avviso Controparte_3 dell'appellante, ingiusto per avere unicamente posto l'accento sulla richiesta di pronuncia di usurarietà del saggio di interesse, senza fornire alcuna risposta all'ulteriore motivo di opposizione da ella articolato a seguito della costituzione di controparte, ovvero l'utilizzo, per la determinazione degli importi a precetto, di saggio di
2 interesse difforme da quello pattuito nel contratto di mutuo. Deduce infatti l'appellante nell'unico motivo di gravame proposto come, dall'esame dei documenti n. 2 e 3 ex adverso prodotti unitamente alla comparsa di costituzione e cioè contratto di rinegoziazione concluso tra le parti il 31.01.2013 e rimodulazione sottoscritta il 13.11.2014, appaia evidente che il precetto notificato non rechi spiegazione alcuna delle metodologie di calcolo utilizzate per determinare l'importo delle “rate scadute impagate”, né del “capitale residuo a scadere”
e che la banca nel calcolare la somma richiesta nell'atto di precetto ha utilizzato un saggio di interesse diverso da quello concordato nel contratto di mutuo, come risultante da un semplice conteggio - divisione della somma riportata nel precetto quali “rate scadute impagate” per l'importo delle singole rate pattuite. In ragione di quanto esposto, ad avviso di , la , per calcolare gli importi portati dal precetto, Parte_1 Controparte_3 avrebbe utilizzato il saggio di interesse maggiorato pattuito nei due contratti successivi e non quello di cui al contratto di mutuo fondiario. Tali ultimi contratti non sono muniti di formula esecutiva e quindi, per potere essere impiegati “esecutivamente” nei confronti dell'asserita debitrice, avrebbero dovuto passare attraverso l'emissione di un decreto ingiuntivo. Deduce dunque l'appellante come sia stata violata la norma di cui all'art. 474 c.p.c., in quanto la avrebbe utilizzato un tasso di interesse difforme da quello indicato nel titolo CP_3 esecutivo - mutuo fondiario, verosimilmente utilizzando il saggio indicato in altro titolo, non esecutivo, al fine di determinare la somma dovuta dall'intimata. Il Giudice di prime cure non si sarebbe dunque pronunciato su tutta la domanda, così violando il disposto di cui all'art. 112 c.p.c.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, disattesa ogni contraria istanza e in riforma dell'impugnata Parte_1 sentenza, così disporre:
- nel merito, accertare e dichiarare non dovute le somme indicate dall'istante e dunque l'inefficacia dell'atto di precetto notificato il 20.03.2021;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
3.- Con comparsa di risposta depositata l'11 novembre 2024, si è regolarmente costituita
[...]
censurando tutte le difese prospettate da e facendone rilevare Controparte_3 Parte_1
l'infondatezza. In particolare, l'appellata ha nuovamente evidenziato che: - il credito vantato nei confronti della si fonda sul mutuo fondiario n. 019/655/410516 del 6 settembre 2007, a ministero notaio dott. Pt_1
Rep. n. 140.678 Raccolta 36.490, rinegoziato in data 31.01.2013 e rimodulato il 13.11.2014; Persona_1
- nello specifico, il contratto di rinegoziazione, stipulato per comodità dell'attrice, prevedeva la variazione della durata del mutuo (inizialmente con scadenza al 6 settembre 2022), al 6 settembre 2027, il tasso veniva fissato, giusta la nuova durata, al 6,67%; - successivamente e a fronte della non rispettata rinegoziazione,
l'Istituto di credito, ancora una volta e per incontrare i bisogni della debitrice, rimodulava il debito, mantenendo però fermo il saggio di interesse della rinegoziazione al 6,67% ma rifissando un nuovo termine della scadenza al 6 dicembre 2028; - alla luce dell'inosservanza delle nuove disposizioni contrattuali e del perdurare della morosità, la , con raccomandata dello 06.10.2020, comunicava il recesso dal contratto di Controparte_3
3 mutuo e la conseguente decadenza dal beneficio del termine, nonché l'avviso dell'inizio delle procedure di recupero coattivo.
L'appelata, a comprova dell'inesistenza della paventata usura, ha fatto rilevare di avere prodotto idonea documentazione contrattuale nonché comunicazioni Banca d'Italia e decreti ministeriali tassi soglia, attestanti che sia al momento della conclusione del contratto di mutuo fondiario che delle successive rinegoziazione e rimodulazione mai era stato superato il tasso soglia al tempo vigente. Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza, così come ritenuto dal Giudice di primo grado, l'usura rileva solo al momento in cui gli interessi vengano pattuiti o comunque convenuti, a nulla rilevando l'eventuale superamento in corso di corso di rapporto del tasso soglia - e non sarebbe questo il caso. Contrariamente a quanto asserito da parte avversa, non sarebbe pertanto configurabile nel nostro ordinamento giuridico l'usura sopravvenuta.
Ad avviso dell'appellata la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite (la n. 19597/2020), citata da CP_3
, sarebbe del tutto inconferente e non applicabile al caso di specie, la Suprema Corte, infatti, si Parte_1 sarebbe espressa sull'applicabilità della disciplina antiusura degli interessi moratori (che però, nulla hanno a che vedere con l'usura sopravvenuta) confermando che, ai fini della verifica della pretesa “usura”, occorre far riferimento al tasso soglia, al momento della stipula del contratto e non in corso di rapporto, come sostenuto da controparte. domanda quindi alla Corte, contrariis reiectis, di: Controparte_3
● In primo luogo, confermare la sentenza n. 158/2023 emessa dal Tribunale di Piacenza il 22.03.2023;
● Inoltre, accertare e dichiarare la validità e l'esecutività dell'atto di mutuo fondiario n. 019/655/410516 del 6 settembre 2007, a ministero notaio dott. Rep. N. 140.678 Raccolta 36.490, munito di Persona_1 formula esecutiva in data 17 gennaio 2008 dallo stesso notaio;
dichiarare la validità e l'efficacia e l'esecutività dell'atto di precetto del 4 febbraio 2021 e notificato il 20.03.2021 contestualmente al titolo esecutivo sopra indicato con il calcolo degli interessi esposti e, conseguentemente, respingere l'opposizione in quanto infondata e non provata;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
4.- All'udienza dell'8 aprile 2025, i Procuratori delle parti si riportavano alle proprie istanze e rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e il Consigliere istruttore rinviava per la discussione davanti al Collegio ex artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c., assegnando termine per note conclusive.
All'udienza allo scopo fissata e svoltasi in data 08.07.2025, le parti si riportavano ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle eccezioni e conclusioni ivi formulate e il Collegio tratteneva la causa in decisione, riservato il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
5.- Ciò premesso e venendo ora al merito e dunque all'unico motivo di appello proposto da Parte_1 concernente una asserita non pronuncia da parte del Giudice di prime cure su tutta la domanda, in particolare sull'eccepito utilizzo per la determinazione degli importi di cui al precetto di un saggio di interessi difforme
4 da quello pattuito nel contratto di mutuo, reputa la Corte come lo stesso sia fondato e meriti quindi accoglimento. Orbene, è pacifico tra le parti in quanto documentalmente dimostrato o comunque non oggetto di specifica contestazione che: - in data 6 settembre 2007 e Parte_1 Controparte_3 tipulavano contratto di mutuo fondiario n. 019/655/410516, a ministero notaio dott.
[...] Persona_1
Rep. N. 140.678 Raccolta 36.490, munito di formula esecutiva in data 17.01.2008; - in data 31.01.2013, le parti concludevano contratto di rinegoziazione, che prevedeva la variazione della durata del mutuo
(inizialmente con scadenza al 6 settembre 2022), al 6 settembre 2027 e diverso tasso di interesse, tenuto conto della nuova durata;
- successivamente, con scrittura sottoscritta dalle parti il 13.11.2014, il debito veniva rimodulato, fermo il saggio di interesse della rinegoziazione al 6,67% ma rifissando un nuovo termine della scadenza al 6 dicembre 2028, sospendendo per un anno il pagamento delle 157 rate residue e non pagate;
- stante il perdurare della morosità, con raccomandata dello 06.10.2020, la comunicava il recesso dal CP_3 contratto di mutuo e la conseguente decadenza dal beneficio del termine, nonché l'avviso dell'inizio delle procedure di recupero coattivo;
- in data 20.03.2021, era notificato a atto di precetto con il quale Parte_1
le intimava di pagare la somma di euro 108.351,01 in forza del contratto di mutuo fondiario Controparte_3 del 2007, munito di formula esecutiva ed allegato al precetto.
L'appellata banca allega, offrendone dimostrazione documentale, che sia al momento della stipula del contratto di mutuo fondiario sia al momento della rinegoziazione con previsione di un saggio di interesse più alto in ragione della nuova durata sia al tempo della rimodulazione il tasso di interesse complessivo era sempre inferiore al tasso soglia vigente. Al momento delle pattuizioni tra e i tassi Parte_1 Controparte_3 risultavano sempre sotto i tassi soglia al tempo in vigore. Come correttamente affermato nella sentenza impugnata che richiama consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p.
e dell'art. 1815 comma 2 c.c., devono intendersi usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a nulla rilevando l'eventuale superamento in corso di rapporto del tasso soglia. Nel nostro ordinamento giuridico non è pertanto configurabile l'usura sopravvenuta (vedasi Cass. civ. S.U. 19.10.2017, n. 24675; Cass. civ. 09.01.2013, n. 350). Inconferente e non applicabile al caso di specie risulta la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite richiamata dall'odierna appellante (n. 19597/2020), atteso che tale pronuncia si esprime sull'applicabilità della disciplina antiusura degli interessi moratori che però nulla ha a che vedere fare con l'usura sopravvenuta, confermando che ai fini della verifica della pretesa usura occorre fare riferimento al tasso soglia al momento della stipula del contratto e non in corso di rapporto.
Considerazioni diverse devono invece essere svolte riguardo al dedotto utilizzo, per la determinazione degli importi a precetto, di un saggio di interesse difforme da quello pattuito nel contratto di mutuo, su cui il Giudice di primo di grado non si è soffermato, facendo applicazione del principio della “ragione più liquida”. Ora,
l'odierna appellata non contesta specificamente di avere utilizzato per il calcolo della somma precettata il
5 nuovo saggio di interesse fissato nel contratto di rinegoziazione del 31.01.2013, limitandosi ad affermare che anche il nuovo tasso di interesse risulta inferiore al tasso soglia. Tuttavia il contratto di rinegoziazione con il quale le parti convengono di variare la durata del contratto di mutuo prorogandone la scadenza dal 6 settembre
2022 al 6 settembre 2027 e aumentando il tasso applicato dal 6,25% al 6,67%, pur prevedendo alla clausola n.
2: “…Resta inteso che le presenti pattuizioni non costituiscono novazione alcuna delle obbligazioni originarie”, in buona sostanza viene a sostituirsi o meglio ad integrare il contratto di mutuo fondiario del 2007
e non è titolo esecutivo. L'avvenuta rinegoziazione del 2013 ha di fatto reso inefficace il titolo esecutivo- mutuo fondiario del 2007. In altre parole, l'odierna appellata non poteva agire esecutivamente sulla base di tale titolo esecutivo, richiedendo importo calcolato sulla base di un tasso di interesse diverso e più alto rispetto a quello pattuito nel contratto di mutuo fondiario, risultando necessario per ottenere la somma precettata munirsi di diverso titolo esecutivo.
L'opposizione proposta da va quindi accolta, dichiarando che Parte_1 Controparte_3 non ha diritto di procedere in forza dell'atto di precetto notificato in data 20.03.2021, unitamente al
[...] mutuo fondiario dello 06.09.2007, munito di formula esecutiva il 17.01.2008.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione da euro 52.001 ad euro 260.000, importo medio per le fasi di studio ed introduttiva e minimo per le fasi istruttoria e decisionale di primo grado, importo medio per le fasi di studio e introduttiva e minimo per quella decisionale di secondo grado). Dette spese, stante l'ammissione di al gratuito patrocinio sia in primo grado che nel presente grado, devono essere versate all'erario. Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I- ACCOGLIE l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. Parte_1
158/2023 del 22.03.2023 e per l'effetto:
II- ACCOGLIE l'opposizione proposta da e, per l'effetto, ACCERTA e DICHIARA che Parte_1 non aveva diritto di procedere con l'atto di precetto Controparte_3 notificato in data 20.03.2021, unitamente al titolo esecutivo - mutuo fondiario dello 06.09.2007, munito di formula esecutiva il 17.01.2008, precetto che dichiara inefficace;
III- CONDANNA n persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore alla rifusione, in favore di , delle spese di lite che si liquidano per il primo grado Parte_1 in € 9.142,00 per compenso professionale oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, e per il secondo grado in € 7.440,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge, somme da versarsi all'Erario;
6 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 08.07.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
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