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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 5364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5364 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa TI NO, nella causa iscritta al n.14296/2023 R.G.L. promossa
D A
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
n.q. di eredi legittimi di
[...] Persona_1
(avv.ti VARISCO GIUSEPPE, FIORE IGNAZIO)
- ricorrenti -
CONTRO
Controparte_1
(avv. PANDOLFO ANGELO)
- resistente -
Avente ad oggetto: risarcimento danni: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 2/12/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.11.2023 i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio
[...] chiedendo: “
1. Accertare che il Sig. in occasione Controparte_1 Persona_1 dell'espletamento della sua attività lavorativa, è rimasto per decenni esposto all'amianto, e ciò durante tutto il periodo in cui era alle dipendenze di ER DE ST (oggi R.F.I.) odierna resistente per come sopra meglio esposto in fatto, 2.
Accertare che detta costante e quotidiana esposizione all'amianto sia stata causa, o quantomeno abbia in prevalenza concorso all'insorgere della usa patologia, così provocandone in ultima analisi il suo decesso (evento morte) 3. Dichiarare, per l'effetto, il datore di lavoro responsabile ex art. 2087 c.c. per aver ripetutamente e reiteratamente violato le norme di esperienza, le regole tecniche preesistenti e collaudate, oltre a non aver adottato tutte quelle misure e cautele idonee a tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore;
3. Condannare, conseguentemente (e sempre per l'effetto) la società resistente a risarcire tutti gli eredi di (nel presente giudizio ricorrenti) dei danni patrimoniali (e non) di cui sono Persona_1 divenuti titolari iure successionis (danno biologico, sofferenza patita, spese patrimoniali sostenute ed ogni altra posta di danno ad esse connesse e conseguenziali), già sin d'ora quantificabile in euro 259.000,00
(duecentocinquantanovemila/00) o altra maggior o minor somma che verrà accertata dal c.t.u. o ritenuta dal decidente equa e di giustizia”, col favore delle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la convenuta formulava diverse eccezioni preliminari e, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note conclusive e di trattazione scritta, la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso risulta infondato.
Deve infatti osservarsi che i ricorrenti, pur avendo indicato le diverse mansioni svolte dal de cuius dal 7.7.1972 al 2.7.1997, non hanno specificamente allegato e provato, come era loro precipuo onere, le modalità e le tempistiche della eventuale esposizione all'amianto, essendosi limitati a formulare capitoli di prova che, attesa la genericità, non sono stati ammessi, e avendo depositato una spontanea dichiarazione di un collega che tuttavia non contiene alcun dettaglio relativo ai superiori requisiti
(modalità e durata dell'eventuale esposizione), la cui specifica allegazione e prova risulta necessaria per l'accoglimento del ricorso, avendo peraltro la convenuta allegato documentazione che invece smentisce le deduzioni attoree e dovendosi considerare anche l'incidenza di ulteriori fattori causali (quali il tabagismo) che possono aver causato le patologie da cui era affetto il de cuius.
Il ricorso non può dunque trovare accoglimento, con assorbimento degli ulteriori motivi ed eccezioni delle parti.
La presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 02/12/2025
La Giudice del Lavoro TI NO