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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/09/2025, n. 3026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3026 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10553/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10553/2022 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 24 settembre 2025 alle ore 12,40 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. PUGLIESE MARIANNA e l'avv. FERRARO MARIA PA Parte_1 ANGELA Per l'avv. MANCINI FRANCESCO. Controparte_1
Gli avv. Pasqua e Pugliese rilevano che controparte in sede di note conclusive per la prima volta eccepisce la mancata prova del furto, anziché nella prima difesa utile. Dunque l'eccezione deve ritenersi tardiva. In subordine, laddove ritenuta tempestiva chiedono di essere rimesse in termini. L'avv. Mancini ritiene non trattarsi di eccezione in senso stretto, e, quandanche lo fosse, atterrebbe al merito e come tale non sarebbe soggetta a termine alcuno.
A questo punto i difensori dell'attrice, ove il giudice ritenesse fondata l'eccezione avversaria, insistono su tutte le istanze istruttorie formulate.
Il Giudice, ritenuta matura la causa per la sua decisione e superflue le prove orali richieste dall'attrice, trattiene la causa in decisione contestuale ex art. 281 sexies cpc.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice, dott. Michela Biggi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10553/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUGLIESE MARIANNA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FERRARO MARIA ( ) Indirizzo Telematico;
PA ANGELA C.F._1 ( ) elettiv. domiciliata presso il difensore avv. PUGLIESE MARIANNA C.F._2 PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCINI Controparte_1 P.IVA_2 FRANCESCO, elettiv. domiciliato in Via Tinto Da Battifolle 3 50053 Empoli presso il difensore avv. MANCINI FRANCESCO PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
PARTE ATTRICE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis, per le causali sopra esposte, accertare il diritto della società ricorrente ad ottenere il pagamento della somma complessiva di Euro 20.390,77 in forza del contratto di assicurazione in atti, e per l'effetto condannare P_
, in persona legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della suddetta corrispondente
[...] somma, o della diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22% se ed in quanto dovuta, ai sensi di legge. PARTE CONVENUTA: “si conclude, allo stato, affinché il Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia: - in tesi, rigettare le avverse domande siccome infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese di giudizio;
- in denegata ipotesi, contenere le domande della in misura di Parte_1 giustizia a tenore delle obiettive resultanze di causa, anche in considerazione dell'accertando concorso di colpa della società ricorrente ex art. 1227 c.c., nei limiti delle garanzie di polizza e dei massimali ivi previsti al netto degli scoperti e delle franchigie, con compensazione di spese di giudizio”.
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € Controparte_3
20.390,77, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, a titolo di adempimento del contratto di assicurazione stipulato. A fondamento della pretesa deduceva che, tra la notte del 28 e 29 agosto
2017, la macchina operatrice vibrofinitrice YN SD2500WS targata AHY367 subiva un furto degli accessori in dotazione corrispondenti a n. 2 pulsantiere, n. 2 sensori ultrasuoni e n. 2 lettori ottici per portata materiale, cui faceva seguito formale querela alla Stazione dei Carabinieri di Agliana.
Aggiungeva inoltre che il macchinario era coperto da polizza assicurativa stipulata in data 12.01.2017, comprensiva dell'evento furto entro i limiti dell'importo pattuito ma che, effettuata richiesta di indennizzo pari al valore della merce sottratta, la AG AS.va (oggi convenuta) riteneva non indennizzabile il danno in oggetto, sul presupposto che la polizza coprisse il furto delle attrezzature inerenti l'uso del veicolo solo se validamente fissate allo stesso.
Si costituiva in giudizio la convenuta hiedendo il rigetto della Controparte_3 domanda proposta poiché infondata in fatto e in diritto o, in subordine, la rideterminazione dell'importo del risarcimento ritenuto di giustizia. A sostegno delle conclusioni formulate, asseriva che la polizza conclusa con il cliente copriva, oltre al furto della macchina vibrofinitrice, le attrezzature fissate in maniera permanente al macchinario stesso, mentre quelle oggetto di furto, ossia pulsantiere, sensori ultrasuoni e lettori ottici, venivano riposte al termine del loro utilizzo in un vano portaoggetti tale da non poterle considerare apparecchiature strutturalmente fissate al macchinario.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza del 10.03.2023, il G.I., ritenuta necessaria un'istruzione non sommaria della causa, disponeva il mutamento del rito, assegnando i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti. A seguito di rinvio per permettere alle parti di raggiungere un accordo conciliativo, che dava esito negativo, il G.I. fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Infine, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.02.2025 fissava l'odierna udienza per la discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.
La domanda è fondata per le motivazioni in fatto e in diritto di seguito illustrate.
1. Parte attrice esperisce, nell'odierno procedimento, azione di adempimento contrattuale volta ad ottenere l'indennizzo previsto dalle condizioni del contratto di assicurazione stipulato con la convenuta,
pagina 3 di 8 in ragione del verificarsi dell'evento attinente al furto di strumenti per l'uso di una macchina operativa vibrofinitrice coperta dalla polizza in esame.
Preliminarmente, occorre evidenziare che secondo il principio ormai consolidato in materia contrattuale, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (Cass. S.U., Sent., 30.10.2001, n. 13533).
Ciò detto, per quanto attiene al riparto dell'onere della prova nell'ambito dei contratti di assicurazione, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che: “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 31251 del 09/11/2023;
Sez. 3 - , Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018).
In considerazione di ciò, incombe sull'assicurato danneggiato l'onere di provare che l'evento verificatosi rientri tra quelli coperti dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno oggetto di indennizzo;
viceversa grava sull'assicuratore l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo.
Nel caso de quo, l'attore ha compiutamente assolto l'onere probatorio su di esso incombente. Invero, costituiscono circostanze documentalmente provate, la conclusione di un contratto di assicurazione in data 12.01.2017 avente per oggetto il veicolo modello YN targato AHY367 con la previsione tra le garanzie prestate, tra le altre, dell'evento furto e rapina entro un valore assicurato di € 120.000,00
(doc. 3 – parte attrice); nonché, il verificarsi nella notte tra il 28 e 29 agosto 2017 di un furto a danno della suddetta vibrofinitrice ove ignoti asportavano accessori della stessa consistenti in: n. 2 CP_4 pulsantiere, n. 2 sensori ultrasuoni e n. 2 lettori ottici per portata materiale, come attestato dalla querela presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Agliana (doc. 1 – parte attrice).
A seguito di tale evento, veniva aperta dalla AG AS.va la pratica n. 1-8101-2017- CP_1
0703113, stante la richiesta di indennizzo avanzata dall'odierna attrice alla società convenuta, la quale con comunicazione del 27.12.2027 replicava testualmente che “riteniamo il danno in questione non risulti indennizzabile in quanto è stato ribadito che le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è pagina 4 di 8 destinato, debbano essere validamente fissate allo stesso, come anche da condizioni contrattuali” (doc.
4 – parte attrice).
E' invece questione controversa l'interpretazione della clausola contrattuale denominata C.1
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (doc. 3 – parte convenuta), ossia se gli accessori oggetto di sottrazione rientrino tra quelle attrezzature il cui furto risulta coperto dalla polizza in oggetto.
Invero, nel contratto viene prevista quale garanzia ulteriore a quella del furto e della rapina del singolo veicolo, anche l'estensione della copertura assicurativa al furto, tra le altre, delle attrezzature inerenti
l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate e, ulteriormente, agli accessori di serie (doc. 3 – parte convenuta).
Ciò detto, deve evidenziarsi che le attrezzature oggetto di furto, consistenti in n. 2 pulsantiere, n. 2 sensori ultrasuoni e n. 2 lettori ottici per portata materiale, così come attestato anche dalla denuncia presentata ai Carabinieri in data 29.08.2017 (doc. 1 – parte attrice), erano contenute nella macchina operatrice cui facevano riferimento – ovvero la SD2500WS – in apposito vano metallico CP_4 dotato di serratura, specificatamente adibito dalla casa produttrice per la custodia di tale dotazione.
Tale strumentazione perdipiù faceva parte degli accessori di serie venduti insieme al macchinario, come certificato dalla stessa azienda costruttrice (doc. 2 – parte attrice), accessori tutti destinati a permettere l'utilizzo del macchinario nella pavimentazione stradale di conglomerati cementizi.
Pertanto, ritenuto che la dotazione in oggetto rientri nella categoria degli 'accessori di serie', come confermato dalla casa produttrice, e che nel glossario attinente al contratto sottoscritto tra le parti gli accessori di serie vengono definiti quali “equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice, compresi gli accessori fonoaudiovisivi, e inclusi nel prezzo base del listino” (pag. 6 – doc.
3 parte convenuta), ne deriva che l'interpretazione corretta della clausola contrattuale non può essere che quella per cui i predetti 'accessori' debbono considerarsi coperti dalla garanzia assicurativa in oggetto.
Invero, la strumentazione oggetto di furto non solo era prodotta e venduta insieme al macchinario, ma era anche necessaria al suo funzionamento. Pertanto, oltre a doversi considerare accessorio di serie, la stesse deve ritenersi rientrare anche nell'estensione della garanzia prevista dalla polizza de quo quanto alle “attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installato o validamente fissate”.
Secondo parte convenuta, al contrario, la clausola in esame non può trovare applicazione nel caso di specie stante la mancata condizione della permanente installazione degli strumenti oggetto di furto al macchinario stesso, in quanto i primi, una volta utilizzati, venivano necessariamente rimossi dalla macchina operatrice e custoditi in un vano accessorio della stessa. pagina 5 di 8 Invero la clausola in argomento, oltre a prevedere l'estensione della garanzia al furto delle attrezzature
“permanentemente installate”, richiama espressamente anche quelle “validamente fissate”
(permanentemente installato o validamente fissate).
Ne deriva necessariamente che l'interpretazione della clausola vada condotta alla luce dei canoni ermeneutici dettati dal codice civile ai fini dell'interpretazione del contratto, dovendosi richiamare quanto stabilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di contratti assicurativi, secondo cui “nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 ss. c.c. e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente di cui all'art. 1370 c.c. (Sez. 3 - , Sentenza n. 10825 del 05/06/2020; Sez. 3,
Sentenza n. 668 del 18/01/2016). Difatti, l'art. 1370 c.c., detta il principio interpretativo cd. interpretatio contra proferentem, a mente del quale: “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”.
Pertanto, alla luce dei principi sopra richiamati, trattandosi di strumentazione volta a permettere l'uso del macchinario e stante la collocazione in un vano portaoggetti predisposto appositamente dalla casa di produzione per contenere tali dispositivi (specificatamente sotto la piattaforma di guida, dotato di serratura a chiave) pur non essendo permanentemente installata alla vibrofinitrice in questione, si ritiene poter integrare, ai fini della copertura assicurativa, l'elemento della 'valida fissazione al macchinario' così come richiesto dalla clausola in esame. Per di più, come già sopra osservato, tale strumentazione era stata venduta dalla casa madre in dotazione al macchinario stesso come 'accessorio di serie', cui espressamente è applicabile la garanzia in caso di furto (doc. 2 – parte attrice).
2. Con riferimento al quantum del danno subito, va osservato che parte attrice ha allegato il preventivo datato 29.08.2017 predisposto dalla società produttrice della in questione, ove CP_4 Parte_2 viene indicato quale valore di acquisto dei dispositivi oggetto di furto la somma di € 22.776,23 (doc. 6
– parte attrice); nonché perizia di parte in cui viene ipotizzato un valore dei beni ridotto del 15% rispetto al valore di acquisto, tenuto conto dell'usura data dall'utilizzo negli anni intercorrenti tra l'acquisto avvenuto in data 28.08.2014 (si veda fattura di acquisto allegata alla perizia) e la data del furto (agosto 2017), arrivando così a quantificare un valore complessivo di € 19.359,77 (doc. 12 – parte attrice).
pagina 6 di 8 Orbene, alla luce del valore di acquisto di detti beni e delle conclusioni della perizia di parte prodotta dall'attrice – perizia che risulta valutabile alla stregua del principio del libero convincimento del giudice, dovendosi difatti richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa
l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice (Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 25593 del 01/09/2023) - può concludersi che la quantificazione individuata dal perito di parte attrice assume particolare rilievo nel caso in esame, perdipiù considerata la circostanza che una diversa valutazione non potrebbe essere effettuata neppure mediante l'esperimento di CTU per l'impossibilità di conoscere le precise condizioni della merce al momento del furto.
Pertanto, tenuto conto del minimo non indennizzabile (di euro 500,00) e dello scoperto del 10% - così come previsti dalle condizioni di polizza - deve liquidarsi a titolo di indennizzo del furto oggetto di giudizio la somma di € 17.423,00 (ossia, 19.359,77 – 1.935,98 quale somma a titolo di scoperto che rimane a carico del Cliente).
3. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, nonché tenuto conto dell'istruttoria solo documentale e della definizione con decisione semplificata ex art. 281sexies c.p.c.
Per le stesse ragioni, deve osservarsi che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte - che ha natura di 'allegazione difensiva tecnica' - rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (sul tema, v. Sez. 3 - , Ordinanza n.
26729 del 15/10/2024; Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013).
Pertanto tali spese - ritenute da questo tribunale non eccessive né tantomeno superflue - vanno ricomprese tra quelle al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, indipendentemente dalla prova del loro avvenuto pagamento (cfr. Cass. 26729/2024): è difatti allegata all'atto di citazione la notula del consulente di parte per complessivi € 1.031,00 (doc. 12 – parte attrice), somma da ritenersi congrua alla natura ed all'entità dell'attività eseguita.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
pagina 7 di 8 accoglie la domanda e, conseguentemente, condanna la convenuta Controparte_3
a corrispondere, per le causali meglio specificate in premessa, in favore dell'attrice
[...]
la somma di € 17.423,00, oltre interessi di legge dal dì del dovuto al saldo;
Parte_1 condanna la convenuta soccombente all'integrale rifusione delle spese di lite dell'attrice, che liquida in
€ 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, nonché al rimborso delle spese del consulente tecnico dell'attrice per € 1.031,00.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18,30.
Firenze, 24 settembre 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10553/2022 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 24 settembre 2025 alle ore 12,40 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. PUGLIESE MARIANNA e l'avv. FERRARO MARIA PA Parte_1 ANGELA Per l'avv. MANCINI FRANCESCO. Controparte_1
Gli avv. Pasqua e Pugliese rilevano che controparte in sede di note conclusive per la prima volta eccepisce la mancata prova del furto, anziché nella prima difesa utile. Dunque l'eccezione deve ritenersi tardiva. In subordine, laddove ritenuta tempestiva chiedono di essere rimesse in termini. L'avv. Mancini ritiene non trattarsi di eccezione in senso stretto, e, quandanche lo fosse, atterrebbe al merito e come tale non sarebbe soggetta a termine alcuno.
A questo punto i difensori dell'attrice, ove il giudice ritenesse fondata l'eccezione avversaria, insistono su tutte le istanze istruttorie formulate.
Il Giudice, ritenuta matura la causa per la sua decisione e superflue le prove orali richieste dall'attrice, trattiene la causa in decisione contestuale ex art. 281 sexies cpc.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice, dott. Michela Biggi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10553/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUGLIESE MARIANNA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FERRARO MARIA ( ) Indirizzo Telematico;
PA ANGELA C.F._1 ( ) elettiv. domiciliata presso il difensore avv. PUGLIESE MARIANNA C.F._2 PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCINI Controparte_1 P.IVA_2 FRANCESCO, elettiv. domiciliato in Via Tinto Da Battifolle 3 50053 Empoli presso il difensore avv. MANCINI FRANCESCO PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
PARTE ATTRICE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis, per le causali sopra esposte, accertare il diritto della società ricorrente ad ottenere il pagamento della somma complessiva di Euro 20.390,77 in forza del contratto di assicurazione in atti, e per l'effetto condannare P_
, in persona legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della suddetta corrispondente
[...] somma, o della diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22% se ed in quanto dovuta, ai sensi di legge. PARTE CONVENUTA: “si conclude, allo stato, affinché il Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia: - in tesi, rigettare le avverse domande siccome infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese di giudizio;
- in denegata ipotesi, contenere le domande della in misura di Parte_1 giustizia a tenore delle obiettive resultanze di causa, anche in considerazione dell'accertando concorso di colpa della società ricorrente ex art. 1227 c.c., nei limiti delle garanzie di polizza e dei massimali ivi previsti al netto degli scoperti e delle franchigie, con compensazione di spese di giudizio”.
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € Controparte_3
20.390,77, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, a titolo di adempimento del contratto di assicurazione stipulato. A fondamento della pretesa deduceva che, tra la notte del 28 e 29 agosto
2017, la macchina operatrice vibrofinitrice YN SD2500WS targata AHY367 subiva un furto degli accessori in dotazione corrispondenti a n. 2 pulsantiere, n. 2 sensori ultrasuoni e n. 2 lettori ottici per portata materiale, cui faceva seguito formale querela alla Stazione dei Carabinieri di Agliana.
Aggiungeva inoltre che il macchinario era coperto da polizza assicurativa stipulata in data 12.01.2017, comprensiva dell'evento furto entro i limiti dell'importo pattuito ma che, effettuata richiesta di indennizzo pari al valore della merce sottratta, la AG AS.va (oggi convenuta) riteneva non indennizzabile il danno in oggetto, sul presupposto che la polizza coprisse il furto delle attrezzature inerenti l'uso del veicolo solo se validamente fissate allo stesso.
Si costituiva in giudizio la convenuta hiedendo il rigetto della Controparte_3 domanda proposta poiché infondata in fatto e in diritto o, in subordine, la rideterminazione dell'importo del risarcimento ritenuto di giustizia. A sostegno delle conclusioni formulate, asseriva che la polizza conclusa con il cliente copriva, oltre al furto della macchina vibrofinitrice, le attrezzature fissate in maniera permanente al macchinario stesso, mentre quelle oggetto di furto, ossia pulsantiere, sensori ultrasuoni e lettori ottici, venivano riposte al termine del loro utilizzo in un vano portaoggetti tale da non poterle considerare apparecchiature strutturalmente fissate al macchinario.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza del 10.03.2023, il G.I., ritenuta necessaria un'istruzione non sommaria della causa, disponeva il mutamento del rito, assegnando i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti. A seguito di rinvio per permettere alle parti di raggiungere un accordo conciliativo, che dava esito negativo, il G.I. fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Infine, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.02.2025 fissava l'odierna udienza per la discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.
La domanda è fondata per le motivazioni in fatto e in diritto di seguito illustrate.
1. Parte attrice esperisce, nell'odierno procedimento, azione di adempimento contrattuale volta ad ottenere l'indennizzo previsto dalle condizioni del contratto di assicurazione stipulato con la convenuta,
pagina 3 di 8 in ragione del verificarsi dell'evento attinente al furto di strumenti per l'uso di una macchina operativa vibrofinitrice coperta dalla polizza in esame.
Preliminarmente, occorre evidenziare che secondo il principio ormai consolidato in materia contrattuale, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (Cass. S.U., Sent., 30.10.2001, n. 13533).
Ciò detto, per quanto attiene al riparto dell'onere della prova nell'ambito dei contratti di assicurazione, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che: “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 31251 del 09/11/2023;
Sez. 3 - , Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018).
In considerazione di ciò, incombe sull'assicurato danneggiato l'onere di provare che l'evento verificatosi rientri tra quelli coperti dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno oggetto di indennizzo;
viceversa grava sull'assicuratore l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo.
Nel caso de quo, l'attore ha compiutamente assolto l'onere probatorio su di esso incombente. Invero, costituiscono circostanze documentalmente provate, la conclusione di un contratto di assicurazione in data 12.01.2017 avente per oggetto il veicolo modello YN targato AHY367 con la previsione tra le garanzie prestate, tra le altre, dell'evento furto e rapina entro un valore assicurato di € 120.000,00
(doc. 3 – parte attrice); nonché, il verificarsi nella notte tra il 28 e 29 agosto 2017 di un furto a danno della suddetta vibrofinitrice ove ignoti asportavano accessori della stessa consistenti in: n. 2 CP_4 pulsantiere, n. 2 sensori ultrasuoni e n. 2 lettori ottici per portata materiale, come attestato dalla querela presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Agliana (doc. 1 – parte attrice).
A seguito di tale evento, veniva aperta dalla AG AS.va la pratica n. 1-8101-2017- CP_1
0703113, stante la richiesta di indennizzo avanzata dall'odierna attrice alla società convenuta, la quale con comunicazione del 27.12.2027 replicava testualmente che “riteniamo il danno in questione non risulti indennizzabile in quanto è stato ribadito che le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è pagina 4 di 8 destinato, debbano essere validamente fissate allo stesso, come anche da condizioni contrattuali” (doc.
4 – parte attrice).
E' invece questione controversa l'interpretazione della clausola contrattuale denominata C.1
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (doc. 3 – parte convenuta), ossia se gli accessori oggetto di sottrazione rientrino tra quelle attrezzature il cui furto risulta coperto dalla polizza in oggetto.
Invero, nel contratto viene prevista quale garanzia ulteriore a quella del furto e della rapina del singolo veicolo, anche l'estensione della copertura assicurativa al furto, tra le altre, delle attrezzature inerenti
l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate e, ulteriormente, agli accessori di serie (doc. 3 – parte convenuta).
Ciò detto, deve evidenziarsi che le attrezzature oggetto di furto, consistenti in n. 2 pulsantiere, n. 2 sensori ultrasuoni e n. 2 lettori ottici per portata materiale, così come attestato anche dalla denuncia presentata ai Carabinieri in data 29.08.2017 (doc. 1 – parte attrice), erano contenute nella macchina operatrice cui facevano riferimento – ovvero la SD2500WS – in apposito vano metallico CP_4 dotato di serratura, specificatamente adibito dalla casa produttrice per la custodia di tale dotazione.
Tale strumentazione perdipiù faceva parte degli accessori di serie venduti insieme al macchinario, come certificato dalla stessa azienda costruttrice (doc. 2 – parte attrice), accessori tutti destinati a permettere l'utilizzo del macchinario nella pavimentazione stradale di conglomerati cementizi.
Pertanto, ritenuto che la dotazione in oggetto rientri nella categoria degli 'accessori di serie', come confermato dalla casa produttrice, e che nel glossario attinente al contratto sottoscritto tra le parti gli accessori di serie vengono definiti quali “equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice, compresi gli accessori fonoaudiovisivi, e inclusi nel prezzo base del listino” (pag. 6 – doc.
3 parte convenuta), ne deriva che l'interpretazione corretta della clausola contrattuale non può essere che quella per cui i predetti 'accessori' debbono considerarsi coperti dalla garanzia assicurativa in oggetto.
Invero, la strumentazione oggetto di furto non solo era prodotta e venduta insieme al macchinario, ma era anche necessaria al suo funzionamento. Pertanto, oltre a doversi considerare accessorio di serie, la stesse deve ritenersi rientrare anche nell'estensione della garanzia prevista dalla polizza de quo quanto alle “attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installato o validamente fissate”.
Secondo parte convenuta, al contrario, la clausola in esame non può trovare applicazione nel caso di specie stante la mancata condizione della permanente installazione degli strumenti oggetto di furto al macchinario stesso, in quanto i primi, una volta utilizzati, venivano necessariamente rimossi dalla macchina operatrice e custoditi in un vano accessorio della stessa. pagina 5 di 8 Invero la clausola in argomento, oltre a prevedere l'estensione della garanzia al furto delle attrezzature
“permanentemente installate”, richiama espressamente anche quelle “validamente fissate”
(permanentemente installato o validamente fissate).
Ne deriva necessariamente che l'interpretazione della clausola vada condotta alla luce dei canoni ermeneutici dettati dal codice civile ai fini dell'interpretazione del contratto, dovendosi richiamare quanto stabilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di contratti assicurativi, secondo cui “nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 ss. c.c. e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente di cui all'art. 1370 c.c. (Sez. 3 - , Sentenza n. 10825 del 05/06/2020; Sez. 3,
Sentenza n. 668 del 18/01/2016). Difatti, l'art. 1370 c.c., detta il principio interpretativo cd. interpretatio contra proferentem, a mente del quale: “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”.
Pertanto, alla luce dei principi sopra richiamati, trattandosi di strumentazione volta a permettere l'uso del macchinario e stante la collocazione in un vano portaoggetti predisposto appositamente dalla casa di produzione per contenere tali dispositivi (specificatamente sotto la piattaforma di guida, dotato di serratura a chiave) pur non essendo permanentemente installata alla vibrofinitrice in questione, si ritiene poter integrare, ai fini della copertura assicurativa, l'elemento della 'valida fissazione al macchinario' così come richiesto dalla clausola in esame. Per di più, come già sopra osservato, tale strumentazione era stata venduta dalla casa madre in dotazione al macchinario stesso come 'accessorio di serie', cui espressamente è applicabile la garanzia in caso di furto (doc. 2 – parte attrice).
2. Con riferimento al quantum del danno subito, va osservato che parte attrice ha allegato il preventivo datato 29.08.2017 predisposto dalla società produttrice della in questione, ove CP_4 Parte_2 viene indicato quale valore di acquisto dei dispositivi oggetto di furto la somma di € 22.776,23 (doc. 6
– parte attrice); nonché perizia di parte in cui viene ipotizzato un valore dei beni ridotto del 15% rispetto al valore di acquisto, tenuto conto dell'usura data dall'utilizzo negli anni intercorrenti tra l'acquisto avvenuto in data 28.08.2014 (si veda fattura di acquisto allegata alla perizia) e la data del furto (agosto 2017), arrivando così a quantificare un valore complessivo di € 19.359,77 (doc. 12 – parte attrice).
pagina 6 di 8 Orbene, alla luce del valore di acquisto di detti beni e delle conclusioni della perizia di parte prodotta dall'attrice – perizia che risulta valutabile alla stregua del principio del libero convincimento del giudice, dovendosi difatti richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa
l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice (Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 25593 del 01/09/2023) - può concludersi che la quantificazione individuata dal perito di parte attrice assume particolare rilievo nel caso in esame, perdipiù considerata la circostanza che una diversa valutazione non potrebbe essere effettuata neppure mediante l'esperimento di CTU per l'impossibilità di conoscere le precise condizioni della merce al momento del furto.
Pertanto, tenuto conto del minimo non indennizzabile (di euro 500,00) e dello scoperto del 10% - così come previsti dalle condizioni di polizza - deve liquidarsi a titolo di indennizzo del furto oggetto di giudizio la somma di € 17.423,00 (ossia, 19.359,77 – 1.935,98 quale somma a titolo di scoperto che rimane a carico del Cliente).
3. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, nonché tenuto conto dell'istruttoria solo documentale e della definizione con decisione semplificata ex art. 281sexies c.p.c.
Per le stesse ragioni, deve osservarsi che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte - che ha natura di 'allegazione difensiva tecnica' - rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (sul tema, v. Sez. 3 - , Ordinanza n.
26729 del 15/10/2024; Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013).
Pertanto tali spese - ritenute da questo tribunale non eccessive né tantomeno superflue - vanno ricomprese tra quelle al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, indipendentemente dalla prova del loro avvenuto pagamento (cfr. Cass. 26729/2024): è difatti allegata all'atto di citazione la notula del consulente di parte per complessivi € 1.031,00 (doc. 12 – parte attrice), somma da ritenersi congrua alla natura ed all'entità dell'attività eseguita.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
pagina 7 di 8 accoglie la domanda e, conseguentemente, condanna la convenuta Controparte_3
a corrispondere, per le causali meglio specificate in premessa, in favore dell'attrice
[...]
la somma di € 17.423,00, oltre interessi di legge dal dì del dovuto al saldo;
Parte_1 condanna la convenuta soccombente all'integrale rifusione delle spese di lite dell'attrice, che liquida in
€ 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, nonché al rimborso delle spese del consulente tecnico dell'attrice per € 1.031,00.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18,30.
Firenze, 24 settembre 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
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