TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/11/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1587/2020 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 11 novembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
AM ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1587/2020 R.G. promossa da rappresentata e difesa, dall'Avv. Fulvio Licari;
Parte_1
ricorrente
contro
N.Q. DI TITOLARE DELLA DITTA “LA BOTTEGA DEL PESCE”, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Cantaro;
resistente
Avente ad oggetto: differenze retributive.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 28.10.2020, parte ricorrente esponeva di avere prestato attività di lavoro irregolare, con mansioni di commessa, in favore della ditta “La Bottega del Pesce” di CP_1
dal16 novembre 2014 al 17 gennaio 2018, con il seguente orario:
[...]
a) per 10 ore giornaliere, da lunedì a sabato, dalle ore 6:00 alle ore 16:00, e ciò fino al mese di dicembre 2016;
b) dal mese di gennaio 2017 al mese di gennaio 2018, per 8 ore giornaliere, da martedì a venerdì,
dalle ore 6:30 alle ore 14:30;
di essere stata assunta a tempo indeterminato dalla ditta datrice, con regolare contratto di lavoro, solo in data 18 gennaio 2018, con la qualifica di “commessa” ed inquadramento nel livello “VI” del
C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del commercio, dei servizi e del terziario, con orario parziale di 10 ore, ma di avere in realtà prestato energie lavorative alle dipendenze della ditta intimata dal 18
gennaio 2018 al 12 settembre 2019, da martedì a sabato, per 8 ore giornaliere, dalle ore alle ore 6:30
alle ore 14:30.
Chiede - accertata la sussistenza del rapporto di lavoro, la violazione del CCNL e dell'art. 36 Cost. -
la condanna dell'odierno resistente a titolo di retribuzioni maturate, trattamento di fine rapporto, ferie e permessi non goduti, al pagamento della somma complessiva di € 155.028,55 (di cui € 106.972,86
per differenze retributive, € 6.947,79 per T.F.R. ed € 41.108,09 per contributi non versati). CP_2
Vinte le spese.
Parte convenuta si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto il contenuto del ricorso e chiedendone il rigetto.
Chiedeva pertanto l'integrale rigetto del ricorso non avendo intrattenuto alcun rapporto di lavoro subordinato con la ricorrente nel periodo antecedente all'assunzione ed essendo stata impiegata per il periodo regolarizzato per il numero di ore previsto in contratto.
Ammessa la prova per testi chiesta dalla ricorrente, all'esito dell'istruttoria, la causa veniva decisa con sentenza **********
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Si premetta che la domanda con la quale il lavoratore chiede la condanna del datore di lavoro al pagamento della retribuzione è una species del genus azione di adempimento.
L'orientamento della giurisprudenza civile di legittimità sul riparto dell'onere della prova in materia di azione di adempimento trova fondamento nella disposizione generale dell'art.2697 c.c. ai sensi della quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, mentre “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è
modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Se, dunque, spetta a colui che propone la domanda, provare i fatti costitutivi del diritto azionato,
mentre spetta a colui che solleva l'eccezione provare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto medesimo, è ovvio che nell'ipotesi in cui la domanda abbia ad oggetto l'esecuzione della prestazione che forma oggetto di una obbligazione, il creditore-attore deve provare la fonte del suo diritto di credito, e cioè il titolo (negozio giuridico o fattispecie legale:art.1173 c.c.) donde lo stesso scaturisce, mentre il debitore-convenuto deve provare i fatti estintivi della sua obbligazione, ed in particolare l'avvenuto esatto adempimento della stessa.
Infatti l'inadempimento è bensì un presupposto logico della domanda, ma non è un fatto costitutivo del diritto, sicché il creditore può limitarsi ad allegarlo.
Al contrario l'adempimento, in quanto fatto estintivo del diritto, costituisce il fondamento dell'eccezione e deve essere provato dal debitore.
I principi generali elaborati dalla giurisprudenza civilistica di legittimità in materia di azione di adempimento trovano applicazione anche in quella particolare species di essa consistente nella domanda di adempimento dell'obbligazione retributiva nell'ambito del rapporto di lavoro. Secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione lavoro della Corte di Cassazione, infatti, il lavoratore che assuma l'inadempimento o l'inesatto adempimento del datore di lavoro in ordine all'obbligo di pagamento della retribuzione contrattuale ha l'onere di provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché le mansioni espletate e il relativo livello retributivo.
Provati i fatti costitutivi del suo diritto, il lavoratore non deve dare la prova del mancato ricevimento della mercede, spettando al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento o gli altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi di volta in volta allegati.
Sia nell'ipotesi in cui la domanda abbia ad oggetto il pagamento della retribuzione contrattuale sia nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto il pagamento della giusta retribuzione, ai sensi dell'art.36 Cost.,
il lavoratore ha poi l'onere di provare la normativa contrattuale collettiva di riferimento.
Tornando ai fatti di causa, è a dirsi come la ricorrente, che rivendica differenze retributive dovutele in relazione al periodo di lavoro non regolarizzato asseritamente prestato alle dipendenze del resistente, ed a quello formalizzato, ma per un numero di ore superiore a quello previsto contrattualmente, sia nello specifico onerata di dimostrare lo svolgimento e l'articolazione oraria della prestazione lavorativa resa per quest'ultimo.
Ciò premesso, si osserva come non siano stati offerti da parte della , che pur ne aveva Pt_1
l'onere, adeguati riscontri a dimostrazione degli assunti fondanti le pretese avanzate in ricorso.
Ed invero, tenuto conto che l'unica fonoregistrazione versata in atti dalla nulla comprova Pt_1
sul punto ( dalla trascrizione emerge che la si lamentava di percepire una paga bassa, ma Pt_1
la stessa nulla rivela sull'esistenza di un rapporto di tipo subordinato né sull'osservanza di orari fissi da parte della ricorrente) la causa veniva istruita con l'assunzione di prove orali.
Si premetta, che punctum pruriens della questione sottoposta a giudizio è quello afferente alla natura giuridica del rapporto intercorrente tra le parti, anteriormente alla data di formale assunzione della
( 18.01.2018). Pt_1 Ed invero mentre la ricorrente sostiene di aver prestato lavoro di tipo subordinato alle dipendenze del resistente ed in nero dal 2014 alla data di formale assunzione, quest'ultimo sostiene che sarebbe invece intercorso un rapporto di tipo societario ascrivile alla fattispecie della società di fatto.
Dirimente si rivela pertanto, la prova, con onere a carico della parte attrice della sottoposizione al potere gerarchico e direttivo del resistente nello svolgimento del lavoro reso presso la pescheria.
A tale fine, la prova orale articolata in ricorso risulta per il vero lacunosa, giacchè non fa riferimento alla eventuale sottoposizione della al potere direttivo del supposto datore di lavoro nel Pt_1
periodo dal 2014 in avanti. D'altra parte, la specifica indicazione delle mansioni svolte in uno alla indicazione di un orario di lavoro giornaliero, sono stati ritenuti quali indici sintomatici, ove eventualmente confermati dai testi, della ritenuta subordinazione. La prova orale veniva pertanto ammessa dal decidente al fine di acquisire i suddetti elementi (indiziari) di giudizio. Ad ogni modo,
l'assunto posto alla base della pretesa patrimoniale azionata con l'odierno giudizio, non ha trovato adeguato riscontro all'esito della esperita prova per testi.
Ed invero, dei tre testi escussi ( e , nessuno è stato in grado di Tes_1 Tes_2 Tes_3
confermare, nemmeno per grandi linee, la fondatezza dei diversi capitoli di prova sottoposti loro,
con riferimento all'orario di lavoro ( capp 3, 4 e 5). Anzi, tutti i predetti testi interrogati sul punto
(orario di lavoro), hanno risposto un secco: “ non lo so” o “non sono in grado di rispondere”.
Se ne trae che, le sole testimonianze della figlia ( ) e del compagno ( Testimone_4 Tes_5
che peraltro, nemmeno sono stati chiamati a deporre sugli orari di lavoro, non possano
[...]
ritenersi, in assenza di altri elementi di giudizio anche di natura indiziaria (che sarebbe stato come detto onere del ricorrente offrire), dato sufficiente a far ritenere adeguatamente provata la tesi del ricorrente sotto il profilo (del tutto decisivo) afferente alle modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, e conduce irrimediabilmente ad escludere l'accoglibilità della domanda avente ad oggetto le differenze di retribuzione maturate, giacchè la stessa è il risultato di un calcolo poggiante su uno specifico orario lavorativo la cui rigorosa osservanza da parte della è Pt_1
rimasta però di fatto indimostrata. Tirando le fila, si ha che le complessive emergenze processuali costituite dal difetto assoluto di prova della sottoposizione al potere direttivo dello (su cui non si è nemmeno articolata prova CP_1
per testi) e dell'osservanza di un dato orario di lavoro, (su cui i testi non hanno offerto alcuna indicazione utile), non consentono di ritenere accertato lo svolgimento della prestazione lavorativa nei termini indicati in ricorso.
In sostanza non vi è prova della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo antecedente alla formale assunzione della , tanto più che la generica presenza della stessa ( confermata Pt_1
dai testi) presso la pescheria, è compatibile con la prospettazione di parte resistente che conferma l'impiego della all'interno del locale, ma in assenza di qualunque rapporto di tipo Pt_1
subordinato ( bensì come socia).
Se a ciò si aggiunge che parte resistente ha prodotto una serie di documenti quali: bonifico in favore del professionista-architetto incaricato di ristrutturare il locale, assegni a firma della e Pt_1
relative ricevute di pagamento afferenti a beni aziendali quali frigo, bilancia e registratore di cassa,
utilizzati all'interno della pescheria, nonché bonifici tratti dal c.c. della per il pagamento di Pt_1
cauzione e canoni di locazione della bottega, se ne trae un quadro che sconfessa appieno la tesi attorea circa lo svolgimento di lavoro subordinato nel periodo dal 2014 e che conferma che il ruolo e la poszione della stessa, all'interno della pescheria, fosse quello di socia di fatto.
In difetto di prova, che colui che agisce in giudizio ha l'onere di offrire, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro
5103,00 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge.
Enna, 11.11.2025 Il giudice del lavoro
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 11 novembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
AM ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1587/2020 R.G. promossa da rappresentata e difesa, dall'Avv. Fulvio Licari;
Parte_1
ricorrente
contro
N.Q. DI TITOLARE DELLA DITTA “LA BOTTEGA DEL PESCE”, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Cantaro;
resistente
Avente ad oggetto: differenze retributive.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 28.10.2020, parte ricorrente esponeva di avere prestato attività di lavoro irregolare, con mansioni di commessa, in favore della ditta “La Bottega del Pesce” di CP_1
dal16 novembre 2014 al 17 gennaio 2018, con il seguente orario:
[...]
a) per 10 ore giornaliere, da lunedì a sabato, dalle ore 6:00 alle ore 16:00, e ciò fino al mese di dicembre 2016;
b) dal mese di gennaio 2017 al mese di gennaio 2018, per 8 ore giornaliere, da martedì a venerdì,
dalle ore 6:30 alle ore 14:30;
di essere stata assunta a tempo indeterminato dalla ditta datrice, con regolare contratto di lavoro, solo in data 18 gennaio 2018, con la qualifica di “commessa” ed inquadramento nel livello “VI” del
C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del commercio, dei servizi e del terziario, con orario parziale di 10 ore, ma di avere in realtà prestato energie lavorative alle dipendenze della ditta intimata dal 18
gennaio 2018 al 12 settembre 2019, da martedì a sabato, per 8 ore giornaliere, dalle ore alle ore 6:30
alle ore 14:30.
Chiede - accertata la sussistenza del rapporto di lavoro, la violazione del CCNL e dell'art. 36 Cost. -
la condanna dell'odierno resistente a titolo di retribuzioni maturate, trattamento di fine rapporto, ferie e permessi non goduti, al pagamento della somma complessiva di € 155.028,55 (di cui € 106.972,86
per differenze retributive, € 6.947,79 per T.F.R. ed € 41.108,09 per contributi non versati). CP_2
Vinte le spese.
Parte convenuta si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto il contenuto del ricorso e chiedendone il rigetto.
Chiedeva pertanto l'integrale rigetto del ricorso non avendo intrattenuto alcun rapporto di lavoro subordinato con la ricorrente nel periodo antecedente all'assunzione ed essendo stata impiegata per il periodo regolarizzato per il numero di ore previsto in contratto.
Ammessa la prova per testi chiesta dalla ricorrente, all'esito dell'istruttoria, la causa veniva decisa con sentenza **********
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Si premetta che la domanda con la quale il lavoratore chiede la condanna del datore di lavoro al pagamento della retribuzione è una species del genus azione di adempimento.
L'orientamento della giurisprudenza civile di legittimità sul riparto dell'onere della prova in materia di azione di adempimento trova fondamento nella disposizione generale dell'art.2697 c.c. ai sensi della quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, mentre “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è
modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Se, dunque, spetta a colui che propone la domanda, provare i fatti costitutivi del diritto azionato,
mentre spetta a colui che solleva l'eccezione provare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto medesimo, è ovvio che nell'ipotesi in cui la domanda abbia ad oggetto l'esecuzione della prestazione che forma oggetto di una obbligazione, il creditore-attore deve provare la fonte del suo diritto di credito, e cioè il titolo (negozio giuridico o fattispecie legale:art.1173 c.c.) donde lo stesso scaturisce, mentre il debitore-convenuto deve provare i fatti estintivi della sua obbligazione, ed in particolare l'avvenuto esatto adempimento della stessa.
Infatti l'inadempimento è bensì un presupposto logico della domanda, ma non è un fatto costitutivo del diritto, sicché il creditore può limitarsi ad allegarlo.
Al contrario l'adempimento, in quanto fatto estintivo del diritto, costituisce il fondamento dell'eccezione e deve essere provato dal debitore.
I principi generali elaborati dalla giurisprudenza civilistica di legittimità in materia di azione di adempimento trovano applicazione anche in quella particolare species di essa consistente nella domanda di adempimento dell'obbligazione retributiva nell'ambito del rapporto di lavoro. Secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione lavoro della Corte di Cassazione, infatti, il lavoratore che assuma l'inadempimento o l'inesatto adempimento del datore di lavoro in ordine all'obbligo di pagamento della retribuzione contrattuale ha l'onere di provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché le mansioni espletate e il relativo livello retributivo.
Provati i fatti costitutivi del suo diritto, il lavoratore non deve dare la prova del mancato ricevimento della mercede, spettando al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento o gli altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi di volta in volta allegati.
Sia nell'ipotesi in cui la domanda abbia ad oggetto il pagamento della retribuzione contrattuale sia nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto il pagamento della giusta retribuzione, ai sensi dell'art.36 Cost.,
il lavoratore ha poi l'onere di provare la normativa contrattuale collettiva di riferimento.
Tornando ai fatti di causa, è a dirsi come la ricorrente, che rivendica differenze retributive dovutele in relazione al periodo di lavoro non regolarizzato asseritamente prestato alle dipendenze del resistente, ed a quello formalizzato, ma per un numero di ore superiore a quello previsto contrattualmente, sia nello specifico onerata di dimostrare lo svolgimento e l'articolazione oraria della prestazione lavorativa resa per quest'ultimo.
Ciò premesso, si osserva come non siano stati offerti da parte della , che pur ne aveva Pt_1
l'onere, adeguati riscontri a dimostrazione degli assunti fondanti le pretese avanzate in ricorso.
Ed invero, tenuto conto che l'unica fonoregistrazione versata in atti dalla nulla comprova Pt_1
sul punto ( dalla trascrizione emerge che la si lamentava di percepire una paga bassa, ma Pt_1
la stessa nulla rivela sull'esistenza di un rapporto di tipo subordinato né sull'osservanza di orari fissi da parte della ricorrente) la causa veniva istruita con l'assunzione di prove orali.
Si premetta, che punctum pruriens della questione sottoposta a giudizio è quello afferente alla natura giuridica del rapporto intercorrente tra le parti, anteriormente alla data di formale assunzione della
( 18.01.2018). Pt_1 Ed invero mentre la ricorrente sostiene di aver prestato lavoro di tipo subordinato alle dipendenze del resistente ed in nero dal 2014 alla data di formale assunzione, quest'ultimo sostiene che sarebbe invece intercorso un rapporto di tipo societario ascrivile alla fattispecie della società di fatto.
Dirimente si rivela pertanto, la prova, con onere a carico della parte attrice della sottoposizione al potere gerarchico e direttivo del resistente nello svolgimento del lavoro reso presso la pescheria.
A tale fine, la prova orale articolata in ricorso risulta per il vero lacunosa, giacchè non fa riferimento alla eventuale sottoposizione della al potere direttivo del supposto datore di lavoro nel Pt_1
periodo dal 2014 in avanti. D'altra parte, la specifica indicazione delle mansioni svolte in uno alla indicazione di un orario di lavoro giornaliero, sono stati ritenuti quali indici sintomatici, ove eventualmente confermati dai testi, della ritenuta subordinazione. La prova orale veniva pertanto ammessa dal decidente al fine di acquisire i suddetti elementi (indiziari) di giudizio. Ad ogni modo,
l'assunto posto alla base della pretesa patrimoniale azionata con l'odierno giudizio, non ha trovato adeguato riscontro all'esito della esperita prova per testi.
Ed invero, dei tre testi escussi ( e , nessuno è stato in grado di Tes_1 Tes_2 Tes_3
confermare, nemmeno per grandi linee, la fondatezza dei diversi capitoli di prova sottoposti loro,
con riferimento all'orario di lavoro ( capp 3, 4 e 5). Anzi, tutti i predetti testi interrogati sul punto
(orario di lavoro), hanno risposto un secco: “ non lo so” o “non sono in grado di rispondere”.
Se ne trae che, le sole testimonianze della figlia ( ) e del compagno ( Testimone_4 Tes_5
che peraltro, nemmeno sono stati chiamati a deporre sugli orari di lavoro, non possano
[...]
ritenersi, in assenza di altri elementi di giudizio anche di natura indiziaria (che sarebbe stato come detto onere del ricorrente offrire), dato sufficiente a far ritenere adeguatamente provata la tesi del ricorrente sotto il profilo (del tutto decisivo) afferente alle modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, e conduce irrimediabilmente ad escludere l'accoglibilità della domanda avente ad oggetto le differenze di retribuzione maturate, giacchè la stessa è il risultato di un calcolo poggiante su uno specifico orario lavorativo la cui rigorosa osservanza da parte della è Pt_1
rimasta però di fatto indimostrata. Tirando le fila, si ha che le complessive emergenze processuali costituite dal difetto assoluto di prova della sottoposizione al potere direttivo dello (su cui non si è nemmeno articolata prova CP_1
per testi) e dell'osservanza di un dato orario di lavoro, (su cui i testi non hanno offerto alcuna indicazione utile), non consentono di ritenere accertato lo svolgimento della prestazione lavorativa nei termini indicati in ricorso.
In sostanza non vi è prova della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo antecedente alla formale assunzione della , tanto più che la generica presenza della stessa ( confermata Pt_1
dai testi) presso la pescheria, è compatibile con la prospettazione di parte resistente che conferma l'impiego della all'interno del locale, ma in assenza di qualunque rapporto di tipo Pt_1
subordinato ( bensì come socia).
Se a ciò si aggiunge che parte resistente ha prodotto una serie di documenti quali: bonifico in favore del professionista-architetto incaricato di ristrutturare il locale, assegni a firma della e Pt_1
relative ricevute di pagamento afferenti a beni aziendali quali frigo, bilancia e registratore di cassa,
utilizzati all'interno della pescheria, nonché bonifici tratti dal c.c. della per il pagamento di Pt_1
cauzione e canoni di locazione della bottega, se ne trae un quadro che sconfessa appieno la tesi attorea circa lo svolgimento di lavoro subordinato nel periodo dal 2014 e che conferma che il ruolo e la poszione della stessa, all'interno della pescheria, fosse quello di socia di fatto.
In difetto di prova, che colui che agisce in giudizio ha l'onere di offrire, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro
5103,00 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge.
Enna, 11.11.2025 Il giudice del lavoro