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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 09/05/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Paola Belvedere - Presidente rel. e est.
Dott.ssa Angela Casalini - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale R.G. n. 256/2025 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Toschi, elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Laura Toschi, elettivamente domiciliato Parte_2 presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
2) È AFFIDATA AD ENTRAMBI I GENITORI e continuerà ad abitare con la madre Pt_3 nella casa di proprietà dei nonni materni.
- I genitori s'impegnano a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale e a rassicurare la figlia del loro affetto e della loro costante presenza;
gli stessi continueranno a comunicare tra loro in modo aperto e cooperativo, scambiandosi sempre le informazioni circa gli impegni, le necessità o le questioni riguardanti la propria figlia, al fine di adempiere al meglio alla propria responsabilità genitoriale.
- S' impegnano a risolvere in modo cooperativo eventuali controversie che possano sorgere nel tempo, sempre senza la presenza della figlia, ed assumeranno le decisioni relative alla cura e all'educazione di in un clima di collaborazione e rispetto, tenendo sempre presenti i bisogni emotivo-affettivi Pt_3 e materiali della bambina, al fine di consentirle: di mantenere un rapporto positivo e sereno con entrambi i genitori, che così si impegnano a salvaguardare la "dimensione familiare" escludendola dai conflitti;
nonché di mantenere le abitudini di vita fino ad ora acquisite nonché un rapporto sereno e continuativo con le famiglie di origine di entrambi i genitori.
- Al fine di consentire a di vivere la propria quotidianità con entrambi, si regolamenta così la Pt_3 permanenza della minore presso ciascun genitore di seguito schematizzata con la precisazione che nella giornata di venerdì, in particolare per i primi tempi che seguiranno la separazione, i genitori si avvicenderanno dopo la cena che — ove appena possibile — sarà condivisa:
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
Settimana
Papà Papà Papà Papà Papà/Mamma Mamma Mamma
1
Settimana Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma/Papà Papà Papà
2
Settimana Papà Papà Papà Papà Papà/Mamma Mamma Mamma
3
Settimana Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma/Papà Papà Papà
4
Questa la regolamentazione per:
VACANZE ESTIVE
trascorrerà il mese di giugno a Parma. L'organizzazione sarà uguale a quella del periodo
Pt_3 scolastico ad esclusione della/e settimana/e in cui andrà in vacanza con la madre. La signora
Pt_3 si impegna a dare comunicazione al signor delle date di partenza e di rientro con Pt_1 Parte_2 almeno 2 settimane di preavviso. Nei mesi di luglio e agosto si trasferirà a Taranto con il
Pt_3 padre, così come è accaduto fino ad ora. La madre organizzerà due settimane di vacanza, anche non continuative, per raggiungere durante la sua permanenza in Puglia.
Pt_3
Parte_4
[...]
[...]
trascorrerà i giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno con la madre o con il padre ad anni
[...] alterni. Quando l'organizzazione lavorativa dei genitori lo consentirà, trascorrerà parte delle Pt_3 vacanze a Parma e parte a Taranto, trascorrendo ad anni alterni Natale e Capodanno con la madre o con il padre.
VACANZE PASQUALI
Verrà osservato il calendario abituale. I genitori concorderanno preventivamente se trascorrere insieme le giornate festive, informando con debito anticipo. Pt_3 FESTIVITÀ RELIGIOSE E CIVILI INFRASETTIMANALI
L'organizzazione di queste giornate sarà concordata tra i genitori, mantenendo un'equa alternanza o prevedendo attività condivise.
3) I genitori provvederanno, nel tempo in cui avranno con sé la minore, al suo DIRETTO
MANTENIMENTO. PER LE SPESE DI VESTIARIO E PER LE SPESE STRAORDINARIE ciascun genitore (sarà prevalentemente la madre), all'occorrenza e dandone all'altro debita e tempestiva informazione seguita dalla documentazione afferente la spesa, preleverà da un conto corrente bancario dagli stessi acceso per tale finalità; i genitori, invero, apriranno, entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente domanda, il contro corrente depositando ciascuno l'importo di € 1.000,00. Il predetto conto sarà, nel tempo, alimentato nella stessa iniziale misura ove andasse esaurito.
LE SPESE STRAORDINARIE sono di seguito così individuate:
a) Spese MEDICHE che NON richiedono preventivo consenso
-medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
-esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
-trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
ticket sanitari, prescritti apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici, erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disturbo specifico dell'apprendimento o altro diagnosticato disturbo, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
b) spese SCOLASTICHE che NON richiedono preventivo consenso
- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- Libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per l'attività sportiva;
- dotazione informatica imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio in caso di disturbi specifici dell'apprendimento o altro diagnosticato disturbo, purché di costo unitario non sia superiore ad euro € 150,00;
- assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche o visite d'istruzione senza pernottamento;
- spese di trasporto pubblico da e per la scuola. c) Spese MEDICHE che richiedono preventivo consenso
- visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
- esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche, anche non prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
-trattamento e terapie dentistiche, ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
-apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritte, ma non erogati dal SSN;
-interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
-visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica e osteopatia)
- cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio alla minore, in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
d) Spese SCOLASTICHE che richiedono preventivo consenso
- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
- gite scolastiche o visite d'istruzione con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
-corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia o all'estero;
-alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e spese condominiali;
- corsi privati di lingua straniera;
e) Spese EXTRA SCOLASTICHE che richiedono preventivo consenso
- corsi di musica e strumenti musicali;
- corsi sportivi o artistici, compresi attrezzatura e abbigliamento necessari;
- viaggi e vacanze senza genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi- studio all'estero;
4) La provvidenza dell'assegno unico sarà goduta, in via esclusiva, dal signor . Parte_2
5) I coniugi divideranno, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, in part uguali il saldo del conto corrente bancario cointestato che così verrà estinto.
6) L'autovettura targata FB153VA sarà trasferita - senza onere alcuno - in proprietà al signor , Parte_2 entro 30 giorni dall'omologa di questa separazione (doc. 4).
7) il signor trasferirà, dopo la sottoscrizione di questo ricorso, la propria residenza presso la Parte_2 casa di proprietà della sorella che ora non la occupa, in attesa di rinvenire altra e più stabile soluzione abitativa. A questo proposito, la signora all'esclusivo fine di garantire spazi abitativi più Pt_1 comodi per la propria figlia quando sarà presso il padre, qualora lo stesso dovesse sottoscrivere un contratto di locazione in Parma per abitarvi con la figlia, si offre di partecipare alle spese del canone nella misura di € 350,00; ove il signor vedesse aumentare le proprie risorse costituite dallo Parte_2 stipendio, dall'assegno per disabilità e dall'assegno unico, nella stessa misura diminuirà questo aiuto della signora Se il signor dovesse risultare assegnatario d'immobile da parte di enti che Pt_1 Parte_2 applichino canoni calmierati o agevolati rispetto a quelli di mercato, il sussidio della signora Pt_1 sarà previsto nella misura della metà del canone fissato nel contratto abitativo.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti come da documentazione allegata (doc. 5-6) 9) I coniugi sopporteranno in egual misura il pagamento delle spese legali di questo giudizio.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno depositato il presente ricorso per la separazione personale dei coniugi rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (cit.art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso parere favorevole.
La verificazione delle condizioni di intollerabilità della convivenza, che legittimano la separazione, può dirsi incontestata e provata dalla natura delle doglianze esposte dalle parti e dalla reiterata espressa volontà di non addivenire ad una riconciliazione, cosicché sussistono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni in ordine alla prole minore, stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti di cui alle conclusioni congiunte apparendo le stesse rispondenti all'interesse della figlia minore (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) avuto Pt_3 riguardo all'affido, al collocamento e ai diritti di visita del genitore non collocatario, e ritenendosi congrua ad adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole stessa.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra i coniugi medesimi, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti medesime e non si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, con la precisazione che, per quanto attiene agli accordi inter partes che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio separativo, il Tribunale si limita a prenderne atto.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quinto comma, c.p.c., dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parma (PR) in [...] Parte_1 13.5.1980, e , nato a [...] il [...]; Parte_2 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio;
omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati in epigrafe.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio in data 8.5.2025.
Il Presidente rel. e est.
dott.ssa Paola Belvedere
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Paola Belvedere - Presidente rel. e est.
Dott.ssa Angela Casalini - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale R.G. n. 256/2025 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Toschi, elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Laura Toschi, elettivamente domiciliato Parte_2 presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
2) È AFFIDATA AD ENTRAMBI I GENITORI e continuerà ad abitare con la madre Pt_3 nella casa di proprietà dei nonni materni.
- I genitori s'impegnano a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale e a rassicurare la figlia del loro affetto e della loro costante presenza;
gli stessi continueranno a comunicare tra loro in modo aperto e cooperativo, scambiandosi sempre le informazioni circa gli impegni, le necessità o le questioni riguardanti la propria figlia, al fine di adempiere al meglio alla propria responsabilità genitoriale.
- S' impegnano a risolvere in modo cooperativo eventuali controversie che possano sorgere nel tempo, sempre senza la presenza della figlia, ed assumeranno le decisioni relative alla cura e all'educazione di in un clima di collaborazione e rispetto, tenendo sempre presenti i bisogni emotivo-affettivi Pt_3 e materiali della bambina, al fine di consentirle: di mantenere un rapporto positivo e sereno con entrambi i genitori, che così si impegnano a salvaguardare la "dimensione familiare" escludendola dai conflitti;
nonché di mantenere le abitudini di vita fino ad ora acquisite nonché un rapporto sereno e continuativo con le famiglie di origine di entrambi i genitori.
- Al fine di consentire a di vivere la propria quotidianità con entrambi, si regolamenta così la Pt_3 permanenza della minore presso ciascun genitore di seguito schematizzata con la precisazione che nella giornata di venerdì, in particolare per i primi tempi che seguiranno la separazione, i genitori si avvicenderanno dopo la cena che — ove appena possibile — sarà condivisa:
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
Settimana
Papà Papà Papà Papà Papà/Mamma Mamma Mamma
1
Settimana Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma/Papà Papà Papà
2
Settimana Papà Papà Papà Papà Papà/Mamma Mamma Mamma
3
Settimana Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma/Papà Papà Papà
4
Questa la regolamentazione per:
VACANZE ESTIVE
trascorrerà il mese di giugno a Parma. L'organizzazione sarà uguale a quella del periodo
Pt_3 scolastico ad esclusione della/e settimana/e in cui andrà in vacanza con la madre. La signora
Pt_3 si impegna a dare comunicazione al signor delle date di partenza e di rientro con Pt_1 Parte_2 almeno 2 settimane di preavviso. Nei mesi di luglio e agosto si trasferirà a Taranto con il
Pt_3 padre, così come è accaduto fino ad ora. La madre organizzerà due settimane di vacanza, anche non continuative, per raggiungere durante la sua permanenza in Puglia.
Pt_3
Parte_4
[...]
[...]
trascorrerà i giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno con la madre o con il padre ad anni
[...] alterni. Quando l'organizzazione lavorativa dei genitori lo consentirà, trascorrerà parte delle Pt_3 vacanze a Parma e parte a Taranto, trascorrendo ad anni alterni Natale e Capodanno con la madre o con il padre.
VACANZE PASQUALI
Verrà osservato il calendario abituale. I genitori concorderanno preventivamente se trascorrere insieme le giornate festive, informando con debito anticipo. Pt_3 FESTIVITÀ RELIGIOSE E CIVILI INFRASETTIMANALI
L'organizzazione di queste giornate sarà concordata tra i genitori, mantenendo un'equa alternanza o prevedendo attività condivise.
3) I genitori provvederanno, nel tempo in cui avranno con sé la minore, al suo DIRETTO
MANTENIMENTO. PER LE SPESE DI VESTIARIO E PER LE SPESE STRAORDINARIE ciascun genitore (sarà prevalentemente la madre), all'occorrenza e dandone all'altro debita e tempestiva informazione seguita dalla documentazione afferente la spesa, preleverà da un conto corrente bancario dagli stessi acceso per tale finalità; i genitori, invero, apriranno, entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente domanda, il contro corrente depositando ciascuno l'importo di € 1.000,00. Il predetto conto sarà, nel tempo, alimentato nella stessa iniziale misura ove andasse esaurito.
LE SPESE STRAORDINARIE sono di seguito così individuate:
a) Spese MEDICHE che NON richiedono preventivo consenso
-medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
-esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
-trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
ticket sanitari, prescritti apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici, erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disturbo specifico dell'apprendimento o altro diagnosticato disturbo, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
b) spese SCOLASTICHE che NON richiedono preventivo consenso
- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- Libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per l'attività sportiva;
- dotazione informatica imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio in caso di disturbi specifici dell'apprendimento o altro diagnosticato disturbo, purché di costo unitario non sia superiore ad euro € 150,00;
- assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche o visite d'istruzione senza pernottamento;
- spese di trasporto pubblico da e per la scuola. c) Spese MEDICHE che richiedono preventivo consenso
- visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
- esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche, anche non prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
-trattamento e terapie dentistiche, ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
-apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritte, ma non erogati dal SSN;
-interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
-visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica e osteopatia)
- cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio alla minore, in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
d) Spese SCOLASTICHE che richiedono preventivo consenso
- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
- gite scolastiche o visite d'istruzione con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
-corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia o all'estero;
-alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e spese condominiali;
- corsi privati di lingua straniera;
e) Spese EXTRA SCOLASTICHE che richiedono preventivo consenso
- corsi di musica e strumenti musicali;
- corsi sportivi o artistici, compresi attrezzatura e abbigliamento necessari;
- viaggi e vacanze senza genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi- studio all'estero;
4) La provvidenza dell'assegno unico sarà goduta, in via esclusiva, dal signor . Parte_2
5) I coniugi divideranno, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, in part uguali il saldo del conto corrente bancario cointestato che così verrà estinto.
6) L'autovettura targata FB153VA sarà trasferita - senza onere alcuno - in proprietà al signor , Parte_2 entro 30 giorni dall'omologa di questa separazione (doc. 4).
7) il signor trasferirà, dopo la sottoscrizione di questo ricorso, la propria residenza presso la Parte_2 casa di proprietà della sorella che ora non la occupa, in attesa di rinvenire altra e più stabile soluzione abitativa. A questo proposito, la signora all'esclusivo fine di garantire spazi abitativi più Pt_1 comodi per la propria figlia quando sarà presso il padre, qualora lo stesso dovesse sottoscrivere un contratto di locazione in Parma per abitarvi con la figlia, si offre di partecipare alle spese del canone nella misura di € 350,00; ove il signor vedesse aumentare le proprie risorse costituite dallo Parte_2 stipendio, dall'assegno per disabilità e dall'assegno unico, nella stessa misura diminuirà questo aiuto della signora Se il signor dovesse risultare assegnatario d'immobile da parte di enti che Pt_1 Parte_2 applichino canoni calmierati o agevolati rispetto a quelli di mercato, il sussidio della signora Pt_1 sarà previsto nella misura della metà del canone fissato nel contratto abitativo.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti come da documentazione allegata (doc. 5-6) 9) I coniugi sopporteranno in egual misura il pagamento delle spese legali di questo giudizio.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno depositato il presente ricorso per la separazione personale dei coniugi rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (cit.art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso parere favorevole.
La verificazione delle condizioni di intollerabilità della convivenza, che legittimano la separazione, può dirsi incontestata e provata dalla natura delle doglianze esposte dalle parti e dalla reiterata espressa volontà di non addivenire ad una riconciliazione, cosicché sussistono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni in ordine alla prole minore, stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti di cui alle conclusioni congiunte apparendo le stesse rispondenti all'interesse della figlia minore (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) avuto Pt_3 riguardo all'affido, al collocamento e ai diritti di visita del genitore non collocatario, e ritenendosi congrua ad adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole stessa.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra i coniugi medesimi, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti medesime e non si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, con la precisazione che, per quanto attiene agli accordi inter partes che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio separativo, il Tribunale si limita a prenderne atto.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quinto comma, c.p.c., dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parma (PR) in [...] Parte_1 13.5.1980, e , nato a [...] il [...]; Parte_2 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio;
omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati in epigrafe.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio in data 8.5.2025.
Il Presidente rel. e est.
dott.ssa Paola Belvedere