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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 4546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4546 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE – SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
Benedetta OR UN de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4523 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Claudio Coratella che lo rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Massimo Zaccheo che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
1 Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese n.2664/2020 resa nel procedimento R.G. n. 26370/2017 – responsabilità amministratore società di capitali -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 26370/2017 ) Controparte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, in Parte_1 qualità di Consigliere di Gestione, munito di deleghe, per la commessa relativa alla realizzazione delle dighe mobili alla bocca del porto di GI ( cd. sistema Mose ); il convenuto era anche componente del consiglio direttivo del Controparte_2
(concessionario dell'opera e di cui faceva parte l'attrice) e presidente del CDA di Parte_2
[...
( società di scopo costituita dall'ATI cui il consorzio aveva appaltato parte dei lavori e di cui l'attrice era capofila ).
Le deleghe consistevano tra l'altro nella possibilità di stipulare contratti con un tetto variabile a seconda della tipologia, nominare avvocati, effettuare prelievi anche allo scoperto sui conti di cui la era titolare, assumere e licenziare personale dipendente non dirigenziale, CP_1 rappresentare la s.p.a. nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
Il cinque agosto 2013 il consiglio di gestione aveva deliberato la revoca dei poteri conferiti al convenuto che comunque aveva presentato in pari data le proprie dimissioni.
Si affermava che nel periodo 2010/2013 erano stati verificati alcuni fatti fonti di responsabilità e tutto ciò a seguito di perquisizioni e arresti effettuati dall'AG nell'ambito di indagini per gravi irregolarità nella gestione delle commesse.
Il meccanismo ordinario prevedeva in sintesi quanto segue: il Controparte_2 riceveva finanziamenti pubblici;
l'ATI effettuava i lavori affidandoli a ditte ( terze o partecipanti all'ATI stessa ) tramite contratti stipulati da Clodia s.c.ar.l.; nel bilancio Pt_2 annuale ribaltava i costi dei lavori in proporzione delle quote di partecipazione delle imprese nell'ATI; l'ATI, in relazione alle opere, emetteva fattura nei confronti del Controparte_2
[...]
I componenti dell'ATI lucravano il guadagno derivante dalla differenza tra l'importo agli stessi versato dal e i costi effettivi. Controparte_2
2 In tale contesto maggiori erano i costi ( ossia quanto corrisposto alle ditte che eseguivano in concreto i lavori ) e minore il guadagno delle consociate ATI.
Era quindi emerso secondo l'attrice:
a) l'affidamento della realizzazione dei “cassoni” a ditte, CO e Cooperativa San
Marino, del tutto inidonee a gestire dette lavorazioni e per un corrispettivo eccessivo
( determinato da accordi tra il convenuto e le ditte appaltatrici ) in quanto una parte dell'esubero era percepito dal convenuto in contanti, come dal suddetto ammesso in sede di interrogatorio dinanzi al PM ove aveva riferito che i prezzi erano stati concordati in modo da creare un fondo nero di € 250.000,00 a cassone di cui
€160.000,00 percepiti personalmente;
b) un fondo nero relativo alla costruzione di un edificio elettrico per € 100.000,00;
c) false fatturazioni che avevano già portato a un verbale di constatazione ai fini fiscali nei confronti di Clodia s.c.ar.l. e che con ogni probabilità avrebbero portato ad analoghe conseguenze per l'attrice;
d) una condotta fortemente lesiva del danno all'immagine dell'attrice attesa la rilevanza nazionale e internazionale dell'opera e il risalto dato sulla stampa alle indagini giudiziarie.
Riferiva che il convenuto era anche stato assunto come dirigente Controparte_1 sino al trenta giugno 2012 e che il venti luglio 2012 era stato redatto un verbale di conciliazione sindacale con risoluzione consensuale del rapporto e declaratoria delle parti di non avere più nulla a pretendere a titolo contrattuale o extracontrattuale, salvo dolo o colpa grave;
la conciliazione in realtà sarebbe stata nulla poiché il datore di lavoro era all'oscuro dei comportamenti tenuti dal dipendente e comunque avrebbe dovuto essere risolta per gli atti dolosi compiuti.
Chiedeva la condanna di controparte al risarcimento dei seguenti danni:
a) € 2.824.000,00 per quanto avvenuto in relazione alla commessa sopra indicata;
b) € 2.000.000,00 per sanzioni tributarie a seguito di verbali di contestazione della
Guardia di Finanza;
3 c) € 500.000,00 per restituzione delle somme erogate all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;
d) danno ex lege 231/2001
e) danno all'immagine.
Il convenuto si costituiva, sosteneva che la materia non fosse della sezione imprese ma del
Giudice del lavoro avendo sempre svolto la propria attività alle dipendenze dell'attrice, sosteneva di essersi sempre attenuto alle indicazioni della proprietà, di avere fatto ottenere all'attrice margini di guadagno considerevoli e di avere poi ridotto il danno creato a seguito delle scelte operate dalla stessa Controparte_1
Proponeva domanda riconvenzionale chiedendo la risoluzione degli accordi di cui al verbale di conciliazione relativo al rapporto di lavoro e la condanna di controparte al pagamento di importi relativi a incarichi conferiti e non remunerati pari a € 7.100.000,00.
Nel corso del giudizio l'attrice era posta in amministrazione straordinaria (sei agosto 2018)
e in data trentuno ottobre 2018 si costituiva la procedura tramite i commissari.
Con ordinanza depositata il sei febbraio 2020 era disposta la separazione delle domande relative alla nullità del verbale di conciliazione del venti luglio 2012 con rimessione al
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.
Il Tribunale con sentenza 2664/2020 respingeva l'eccezione di competenza funzionale del
Giudice del Lavoro ritenendo che le condotte non fossero riferibili unicamente al rapporto organico di amministratore. Accoglieva la domanda risarcitoria relativa ai comportamenti tenuti in qualità di amministratore per la commessa relativa ai cassoni qualificandola ex art. 2392 c.c..
Quantificava il risarcimento in linea capitale partendo dalla quota del 70,6% ( ossia la partecipazione di TE in ATI ) del danno complessivo (€ 500.000,00 x 8 cassoni = €
4.000.000,00 il cui 70,6% corrispondeva a € 2.824.000,00 ) e togliendo i pagamenti relativi a fatture per gli anni successivi all'arresto: liquidava quindi l'importo in € 2.781.892,09; rivalutava la somma fino alla sentenza oltre interessi legali successivi fino al saldo.
Respingeva tutte le altre domande e così disponeva:
4 “in parziale accoglimento della domanda proposta dalla società attrice ai sensi dell'art. 2393 c.c., condanna al pagamento in favore della attrice della somma, già Parte_1 rivalutata, di € 2.851.439,39 a titolo di risarcimento del danno, oltre ulteriore rivalutazione dalla data della sentenza sino al suo passaggio in giudicato ed interessi legali dal passaggio in giudicato sino al saldo;
rigetta ogni altra domanda dell'attrice; condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite liquidate in complessivi € 31.224,00 di cui € 3.372,00 per spese ed € 27.852,00 per compensi – € 3.708,00 per la fase di studio, € 2.447,00 per la fase introduttiva, € 15.249,00 per la fase di trattazione ed € 6.448,00 per la fase decisionale - oltre accessori di legge”
proponeva appello e concludeva chiedendo: Parte_1
“piaccia alla Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento dello spiegato appello e col favore delle spese del doppio grado di giudizio, comprensive del contributo forfettario del 15% a titolo di rimborso spese generali: in via preliminare, in riforma della sentenza, per le argomentazioni esposte nel primo motivo:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione di responsabilità promossa dalla Società odierna appellata nei confronti dell'Ing. per non Parte_1 aver depositato, nel giudizio di primo grado, la relativa deliberazione assunta a tal fine dagli organi competenti previsti dall'art. 2409 decies;
- accertare e dichiarare la non legittimazione attiva da parte dei Commissari Straordinari nominati dall in Amministrazione Straordinaria alla Controparte_1 prosecuzione del giudizio di responsabilità nei confronti dell'Ing. per la mancata Parte_1 produzione della predetta delibera e alcuna ulteriore autorizzazione rilasciata, a tal fine, agli stessi commissari straordinari così come previsto dall'art. 307, I comma, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. nel merito: in via principale, in riforma dell'impugnata sentenza, riconoscere ed accertare la totale responsabilità della Società odierna appellata nella causazione dei fatti addebitati all'Ing. in subordine, in riforma parziale Parte_1 dell'impugnata sentenza, determinare una riduzione della condanna risarcitoria nella misura che verrà ritenuta opportuna perché la statuizione appare violativa del disposto degli artt. 1227, I co., c.c. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. per le argomentazioni esposte nel secondo motivo, con consequenziale condanna della società attrice alla restituzione delle somme che dovessero nelle more essere corrisposte in forza dell'esecutività della sentenza impugnata e conseguente compensazione delle spese del giudizio di primo grado per la soccombenza reciproca;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento dei motivi sopra richiamati (I e II motivo), previa revoca dell'ordinanza del 07.05.2018, ammettere la richiesta d'integrazione istruttoria per tutte le ragioni esposte nel terzo motivo d'appello e, conseguentemente, rimettere la causa sul ruolo istruttorio di primo grado.”.
L'appellata si costituiva e concludeva chiedendo:
“In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Ing.
[...] avverso la sentenza n. 2664/2020 emessa dal Tribunale di Roma Sezione Parte_1
5 Specializzata Imprese, il 10.12.2019 e pubblicata il 6.02.2020 per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta confermando integralmente la sentenza impugnata.
- Nel merito, rigettare l'appello proposto dall' dall'Ing. e, per l'effetto, Parte_1 confermare la sentenza n. 2664/2020 emessa dal Tribunale di Roma Sezione Specializzata Imprese, il 10.12.2019 e pubblicata il 6.02.2020 per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta;
Pa
- in ogni caso, condannare l'Ing. alla refusione integrale in favore de Parte_1
dei compensi Parte_4 anche del presente grado di giudizio da liquidarsi ex D.M. n.55/2014 e s.m.i.”
In sede di note conclusive l'appellata non accettava il contraddittorio su domande asseritamente nuove di controparte.
La Corte all'esito dell'udienza del ventisei maggio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venti marzo 2025 riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile in quanto i motivi sono volti a confutare specifici punti di motivazione della sentenza.
Il Tribunale ha così ricostruito i rapporti tra le società coinvolte nella realizzazione della commessa di cui è causa.
Il , di cui faceva parte anche , era concessionario Controparte_2 CP_1 dell'opera e, rileva il Collegio, i fondi per la realizzazione dei cassoni erano stati erogati dal
Magistrato delle Acque di con fondi pubblici per € 16.500.000,00 per ognuno dei sei CP_2 cassoni di soglia e una somma lievemente inferiore per i due cassoni di spalla come da verbale di interrogatorio di del quattordici luglio 2014 riportato nel verbale della CP_3
GDF del ventisette luglio 2016 prodotto in atti. Si trattava di un “prezzo chiuso” comprensivo di tutti i costi anche amministrativi e di gestione della commessa.
Il Consorzio aveva affidato i lavori all'ATI composta:
- per il 70,6% da , capogruppo mandataria;
CP_1
6 - per il 28% dal p.a., società Controparte_4 mandante;
- per l'1,40% dalla anch'essa società mandante. Controparte_5
Il trenta maggio 2003 le partecipanti all'ATI avevano costituito, con le medesime percentuali Pt_ di partecipazione, consort. a che era incaricata di eseguire i lavori CP_6 aggiudicandoli a ditte esecutrici e di pagare i corrispettivi.
CL affidava i lavori anche alle società componenti dell'ATI, riceveva dalle imprese esecutrici le fatture per le opere eseguite ed emetteva fattura nei confronti delle componenti dell' ATI per importi proporzionali alle quote di partecipazione.
Le componenti dell'ATI quindi sostenevano i costi di per la realizzazione delle opere Pt_2
( come alla stessa fatturate dalle ditte esecutrici ).
Tra il 2010 e il 2013 l'appellante in qualità di presidente del CDA di , secondo la Pt_2 prospettazione di , aveva in primo luogo fatto affidare da a CO la CP_1 Pt_2 realizzazione dei cassoni facendo figurare la proposta della CO ( che a sua volta eseguiva le opere tramite le cooperative e San Martino sc. ) come la migliore rispetto ad Parte_5 altre offerte di ditte terze ( offerte che in realtà erano state create fittiziamente ad hoc ) mentre il prezzo pattuito era in realtà maggiorato rispetto a quello reale con un surplus di
€500.000,00 a cassone che gravava sulla marginalità di guadagno dell'ATI operante sulla bocca di GI;
la metà di detto esubero ( € 250.000,00 ) era incassata in contanti dall'appellante che a sua volta tratteneva per sé € 160.000,00 e versava il residuo al rappresentante di CO in proprio ( verbale di interrogatorio di del Parte_1 venticinque giugno 2014 riportato nel verbale della GDF del 2016 sopra indicato ) ; la restante metà rimaneva nelle casse dell'impresa esecutrice che così veniva remunerata per aver realizzato l'operazione.
Come indicato dall'appellante nel suddetto verbale di interrogatorio in tal modo “aumentava il costo pe e diminuiva l'utile per il raggruppamento quindi … per TE….” Pt_2
L'appellante in tale contesto aveva quindi accettato tra il 2010 e il 2013 fatture ( quelle emesse da nei confronti dell'ATI e quindi anche di TE ) false in quanto Pt_2 ribaltavano costi che a loro volta erano stati in parte fittiziamente fatturati a dalle Pt_2 ditte esecutrici.
7 Negli anni precedenti, dal 2005 al 2007, aveva poi creato fondi neri in TE tramite false fatturazioni.
Il Tribunale ha respinto la domanda di responsabilità extracontrattuale ( qualificata come azione ex art. 2476 sesto comma c.p.c. ) in relazione all'affidamento da parte di a Pt_2
CO dei lavori relativi ai cassoni a prezzi maggiorati e alla richiesta di risarcimento del danno creato da detto comportamento a , socio di;
ha ritenuto che si CP_1 Pt_2 trattasse di danni subiti direttamente da e solo indirettamente da per cui si Pt_2 CP_1 fosse al di fuori dell'ambito di applicazione della norma in questione.
Il Tribunale ha invece accolto la domanda di responsabilità contrattuale ex art 2393 c.c. nei confronti di in relazione all'attività svolta per il periodo in cui è stato Parte_1 componente del consiglio di gestione di con delega per sovrintendere, CP_1 direttamente e indirettamente, alle attività svolte “…nell'ambito della linea di produzione lavori marittimi”.
Il Giudice di prime cure ha poi affermato che non aveva contestato “il Parte_1 compito di studio del giusto prezzo svolto per nell'ambito dei lavori del porto di CP_1
GI e l'attività di creazione di offerte fittizie posta in essere per avvalorare l'offerta pervenuta da COVECO né la consapevole falsa fatturazione ma si è limitato a sostenere di non avere avuto alcuna autonomia decisionale, di avere sempre riferito alla “proprietà” della società in merito ad ogni attività posta in essere e di essersi, anzi, attenuto alle direttive che riceveva limitandosi a portare avanti il sistema ideato dai vertici sia di sia dello CP_1 stess ”. Controparte_2
Il Tribunale ha valorizzato ai fini della prova: a) i verbali di interrogatorio in sede di indagini preliminari relativi anche ai fatti in questione;
b) il verbale di contestazione a seguito di accertamenti della Guardia di Finanza redatto il ventisette luglio 2016 ove era analiticamente spiegato il meccanismo, si dava atto delle dichiarazioni dell'appellante e di altri soggetti coinvolti e si indicavano i riscontri ottenuti ( con pedinamenti, intercettazioni, e successivamente con verifiche fiscali eseguite presso le società coinvolte ) attestanti come il convenuto ricevesse in contanti le somme sopra indicate;
c) la sentenza di patteggiamento relativa all'appellante.
Ha ritenuto irrilevanti le difese di quest'ultimo riguardo al ridotto ruolo gestorio dato dai limiti di valore posti per le attività delegate, alla natura meramente esecutiva di quanto 8 aveva compiuto rispetto alle direttive ricevute dalla “proprietà” di , all'asserito CP_1 vantaggio conseguito da . CP_1
Ha affermato che il danno fosse quantificabile fino al ventotto luglio 2013, ossia fino alla data di cessazione dall'incarico di amministrazione, in € 2.851.439,39 come da Verbale di accertamento della Guardia di Finanza a pagina 52, prodotto da al doc. n. 8 del CP_1 fascicolo di primo grado.
*******
Primo motivo di appello erroneità della pronuncia di accertamento della responsabilità (e conseguente condanna) dell'ing. ex art. 2392 c.c. in quanto non risulta prodotta in giudizio la Parte_1 deliberazione assembleare o del collegio sindacale (consiglio di gestione) a ciò necessaria: violazione dell'art. 2393, i - iii comma, c.c. e dell'art. 2409-decies, i e ii comma;
conseguente non provata legittimazione commissari straordinari: violazione artt. 2394 bis c.c. e 307, i comma, codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Si afferma l'erroneità della sentenza laddove non ha considerato come la domanda, qualificata dal Tribunale ex art. 2393 c.c. come azione di responsabilità della società nei confronti dell'amministratore ( in questo caso componente del consiglio di gestione avendo
TE adottato il sistema dualistico ), non fosse stata preceduta da conforme delibera autorizzativa dell'assemblea o del consiglio di gestione ex art. 2393 c.c. come richiamato dall'art. 2409 decies primo comma c.c..
Il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la mancanza di detto presupposto e non potrebbe supplire l'art. 2394 bis c.c. che prevede che “In caso di… amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano…. al commissario straordinario. “
I commissari costituendosi non avrebbero poi ovviato al difetto del presupposto autorizzatorio in quanto non erano stati autorizzati ex art. 307 primo comma codice della crisi di impresa.
Il motivo, al contrario di quanto affermato dall'appellata, è ammissibile e tempestivo pur essendo stato formulato per la prima volta in appello e ciò in quanto non è stato oggetto di specifica trattazione in primo grado e riguarda materia oggetto di possibile rilievo d'ufficio. 9 Come ritenuto da Cass. 12568/2021:
“In tema di azione sociale di responsabilità, il giudice deve preliminarmente verificare l'esistenza della deliberazione assembleare che ne approvi l'esercizio, poiché tale deliberazione costituisce un presupposto (suscettibile di regolarizzazione "ex tunc") che attiene alla legittimazione processuale della parte attrice, la cui assenza, incidendo sulla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in sede di legittimità, salvo il giudicato interno che, però, si forma solo quando la decisione impugnata sia stata adottata dopo che la specifica questione abbia formato oggetto di discussione nel contraddittorio delle parti.”
Il motivo è peraltro infondato.
L'art. 2409 decies secondo comma c.c. come sopra indicato consente per le società con sistema dualistico che l'azione di responsabilità sia autorizzata anche dal comitato di sorveglianza e ciò è avvenuto nel caso di specie.
L'appellata ha depositato a tale proposito in appello la delibera suddetta adottata il dieci novembre 2016 ove si dava atto dell'ordine del giorno tra cui il punto 4 “esame di alcune azioni di responsabilità da intraprendere” e nel prosieguo si dava atto della consegna di una nota informativa del Presidente del Consiglio di Gestione ove era ricostruita la vicenda anche giudiziaria che aveva coinvolto il era indicata Controparte_7 nel verbale la sussistenza “in modo inconfutabile di una condotta antidoverosa e dannosa “ tenuta dal suddetto e si apriva una discussione sulla possibilità di agire nei suoi confronti
“esercitando un'azione sociale di responsabilità”; a ciò era seguita con voto unanime la delibera “di disporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'Ing. per Parte_1 le ragioni già illustrate”.
Al contrario di quanto affermato dall'appellante la delibera, come risulta da quanto riportato,
è tutt'altro che generica in quanto è ben delineato il riferimento alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'appellante, espressamente valutate come dannose per Controparte_1
( del indicato nella delibera faceva infatti parte anche ); Controparte_2 CP_1 dall'interpretazione complessiva risulta poi comunque un chiaro riferimento all'azione di responsabilità promossa nel caso di specie.
Si tratta di produzione tempestiva poiché riguardante una questione in rito che come già evidenziato, non era stata sollevata per tutto il giudizio di primo grado;
l'appellante comunque non ha proposto eccezione specifica riguardo alla conformità di detta produzione al disposto di cui all'art. 345 c.p.c..
10 A prescindere da detti rilievi i commissari, costituendosi in primo grado, hanno sanato eventuali nullità pregresse.
Il riferimento all'art. 307 codice della crisi di impresa operato dall'appellante per sostenere il contrario infatti è inconferente poiché detta normativa non era ancora in vigore all'epoca dell'instaurazione del giudizio e perché comunque si applica in materia il d.lgs 270 del 1999
e il d.l.347/2003 nonché il 347/2003 convertito nella l. 39/2004.
Ebbene, fermo il principio, ribadito da Cass. 26867/2023 secondo cui “l'apertura della stessa
( procedura n.d.r. )- con la nomina dei suoi organi, sulla base di un provvedimento formalmente idoneo e la loro immissione nel possesso e nella gestione del patrimonio – costituisce un “fatto giuridico” di per sé idoneo a radicare la legittimazione processuale, attiva e passiva, del commissario…” in mancanza di una norma analoga a quella di cui all'art. 31 l.f. all'epoca vigente deve ritenersi che, in generale, per i processi da instaurare e, a maggior ragione, per i processi in corso in cui viene esercitato un diritto risarcitorio da parte della società, non sia necessaria una preventiva autorizzazione ai fini della costituzione in giudizio.
*********
Secondo motivo di appello
“Erroneità della sentenza nella parte in cui omette di valutare la responsabilita' della societa' condotte o comunque di esaminare l'eventuale concorso colposo della danneggiata creditrice nel verificarsi del danno in violazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. e cosi' ritiene parzialmente sussistente, fondata e provata la domanda attorea affermando l'esclusiva responsabilità civile dell'ing i sensi degli artt. 2392 e 2393 c.c.; violazione Parte_1 degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e conseguente errata determinazione dei danni.”
Si afferma che il Tribunale non avrebbe applicato d'ufficio il disposto di cui all'art. 1227 primo comma cc pur in presenza di allegazioni e prove fornite dall'appellante.
Non avrebbe infatti considerato il ruolo di e avrebbe in sentenza Controparte_1
“completamente ignorato l'indagine in ordine alla responsabilità di o, Controparte_1 comunque, al concorso di colpa della società danneggiata nella causazione del danno, ai sensi dell 'art. 1227, I comma, c.c. “.
L'appellante espone in sintesi quanto segue.
11 costituita con le stesse quote di partecipazione all'ATI, aveva un cda di Controparte_8 cinque componenti di cui tre indicati da , uno da COVECO ed uno da . CP_1 CP_9
aveva funzioni meramente esecutive ( tramite affidamento dei lavori a imprese Pt_2 esterne ) rispetto alle decisioni dell'ATI, che la finanziava e in particolare di che CP_1 era mandataria dell'ATI stessa.
Il controllo di era stato totalizzante anche in forza di un contratto di service tra CP_1
e avente ad oggetto la consulenza riguardo alla gestione e verifica della CP_1 Pt_2 contabilità che consentiva a di accentrare il controllo amministrativo, fiscale CP_1 tecnico, quello relativo al budget-acquisti, gestione e sicurezza di . Pt_2
Il ruolo ricoperto dall'appellante in era limitato ai lavori alla Bocca di GI e Pt_2 comunque il ruolo di componente del consiglio direttivo del , senza Controparte_2 deleghe, era privo di operatività e autonomia decisionale tutta accentrata in capo al presidente del stesso che interagiva direttamente con la famiglia proprietaria CP_2 dell'asset di . CP_1
La “proprietà “ di ( prima ing. e poi il genero ing. ) e in particolare CP_1 CP_10 CP_11
l'ing. aveva sottoscritto il documento con cui il comitato acquisti di aveva CP_11 CP_1 effettuato il raffronto delle offerte per la commessa in questione che erano del resto pari a un corrispettivo di circa € 8.000.000,00 valore superiore al potere di firma delegata in capo all'appellante i cui poteri comunque erano sottoposti a continui controlli, verifiche, direttive e ordini di . CP_1
Di ciò costituiva riscontro il Verbale della Guardia di Finanza del quattordici settembre 2015 ove era indicato lo stesso ing. come colui che aveva percepito personalmente CP_10
€950.000,00 ossia la maggior parte del surplus di € 1.140.000,00 ricavato dall'attività criminosa come quantificato nel verbale stesso. poi, dopo l'indagine e gli Controparte_1 arresti, non aveva rinegoziato i contratti chiedendo la riduzione del corrispettivo contrattualizzato tanto più che fino al 2016 le opere non erano state collaudate per cui sussistevano le fideiussioni e le ritenute a garanzia sul corrispettivo. Lo stesso Tribunale aveva poi rilevato, riguardo al quantum, che per il 2013 il danno era indicato globalmente per cui non era stato possibile effettuare una verifica delle fatture da agosto 2013 in poi ossia successivamente alla revoca dell'amministratore.
Il motivo è infondato. 12 Si osserva in limine come per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 1227 primo comma c.c. l'appellata abbia eccepito la tardività; detta eccezione è infondata.
Come affermato anche da ultimo da Cass.11138/2025 “Il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio anche in appello (così come in sede di rinvio), fermo restando il limite del giudicato interno, sicché, qualora sulla questione vi sia stata una statuizione di primo grado, il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo se la decisione gli sia stata devoluta mediante l'impugnazione….”.
Nel caso di specie tra l'altro erano stati allegati tutti i fatti riportati in appello già dinanzi al
Tribunale e sopra indicati per cui a maggior ragione il motivo è tempestivo.
Per quanto riguarda il concorso di colpa il Tribunale ha adeguatamente motivato con riferimento a tutti i passaggi indicati nella doglianza.
Rileva a tale proposito il Collegio come il sovrapprezzo rispetto al valore effettivo dei cassoni e il ribaltamento dei costi tramite il sistema sopra delineato costituisca un elemento del tutto incontestato e parimenti incontestata è la partecipazione di tramite, Parte_1 quantomeno, la firma di tutti gli atti che allo stesso competevano per il ruolo tenuto in
TE e in;
l'appellante era presidente del consiglio di amministrazione di Pt_2 quest'ultima società che egli stesso definisce come ente deputato alla mera esecuzione di ordini di TE.
Il ruolo svolto da componente del Consiglio di Gestione di TE comunque gli consentiva di essere pienamente consapevole dei gravi effetti negativi per l'appellata dovuti al ribaltamento dei costi maggiorati.
Ebbene in tale contesto ha omesso di attivare gli strumenti di legge che Parte_1 aveva in ragione della carica ricoperta in TE per bloccare l'operazione dannosa ( non vi è un documento in tal senso depositato in atti ); è anzi incontestato ( oltre a essere stato lo stesso appellante ad averlo ammesso in sede di interrogatorio dinanzi al PM ) che
[...] percepisse direttamente in contanti una parte del surplus secondo il meccanismo Parte_1 già descritto per cui era direttamente e personalmente coinvolto tanto che al verbale della
GDF del 2016 in atti sono allegate fotografie attestanti gli incontri in cui l'appellante riceveva le buste contenenti il contante;
costituisce un ulteriore riscontro documentale a tale proposito la confisca di € 700.000,00 operata in sede di patteggiamento.
13 In tale contesto il limite di valore della delega relativa ai contratti che l'appellante poteva firmare per TE, al contrario di quanto affermato dalla difesa del suddetto, è del tutto irrilevante poiché l'appalto con la ditta a costi maggiorati era stipulato da ove Pt_2
l'appellante era Presidente del CDA;
il comportamento dannoso a detrimento di CP_1 deriva dall'aver consentito che il corrispettivo maggiorato, per il meccanismo del ribaltamento, andasse a ridurre gli utili percepibili dall'appellata oltre, si ribadisce, al fatto di aver personalmente intascato le somme di denaro sopra indicate.
Rimane poi un'affermazione apodittica, in quanto non suffragata da documenti idonei, quella secondo cui la gran parte, se non la totalità, della colpa fosse addebitabile alla “proprietà”
e in particolare a che prendeva le decisioni e imponeva le scelte contrattuali ivi CP_12 comprese quelle del caso di specie;
la tesi si scontra poi con quanto riportato dallo stesso appellante nel verbale di interrogatorio sopra più volte indicato ossia con il fatto che fin dal
2008 non fosse più Presidente e azionista di TE. CP_12
poi non è il creditore chiamato a rispondere di concorso nel danno ex art. 1227 CP_12 primo comma c.c. in quanto la creditrice ( danneggiata ) è non è provato Controparte_1 poi che ( che, si ribadisce, non aveva cariche e non era azionista dal 2008 ) CP_12 abbia condizionato in modo tale da far sì che quest'ultima costringesse CP_1 [...] al compimento delle azioni sopra descritte impedendogli comunque di agire Parte_1 secondo i canoni di buona amministrazione.
Per quanto riguarda poi l'asserita omessa attività di TE ( tramite il nuovo rappresentante legale ) per rinegoziare gli appalti “truccati” o per incamerare CP_13 le somme trattenute a garanzia o azionare le fideiussioni si rileva come la rinegoziazione presuppone una volontà contrattuale dell'appaltatrice che nel caso di specie è prospettabile solo in termini meramente ipotetici e quindi irrilevanti;
la rinegoziazione, che comunque presuppone una conforme volontà dell'altro contraente per cui comunque di incerto esito, è un comportamento successivo rispetto al contratto fonte di danno, rientrante di conseguenza nella disciplina dell'art. 1227 comma secondo e la cui allegazione è inammissibile in quanto formulata per la prima volta in appello.
Per quanto poi riguarda l'incameramento di somme trattenute a garanzia o l'azionamento delle fideiussioni si tratta di azioni che, sulla base delle condizioni contrattuali vigenti, non
14 avevano fondamento e comunque si basano su l'accertamento di nullità contrattuali eventualmente oggetto di future e altrettanto incerte azioni giudiziali.
L'appellante afferma poi che “ la mancata puntuale individuazione dell'epoca di emissione delle fatture di ribaltamento costi (onere di prova a carico della parte attrice), suddivise nei verbali di contestazione unicamente per anno, non consente di delimitare la responsabilità dell'Ing . Parte_1
Osserva il Collegio a tale proposito quanto segue.
Il contratto di appalto è stato stipulato nel 2010 a fronte di un'offerta del diciassette dicembre 2009, l'ultimazione dei lavori e il collaudo sono intervenuti nel 2015 e 2016.
Il Tribunale ha ritenuto provato il danno per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 utilizzando le risultanze del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza - Nucleo Polizia
Tributaria di Venezia – del venti sette luglio 2016 che ha riguardato anche le annualità 2014-
2015.
Per quanto riguarda l'importo addebitato per il solo anno 2013 ( che l'appellante contesta ritenendolo non dovuto poiché la condanna è avvenuta per l'intera annualità mentre la cessazione dall'incarico risale ad agosto 2013 ) il profilo di doglianza è infondato.
Il Tribunale si è basato sulla quantificazione operata dalla Guardia di Finanza, ha ritenuto che non fosse possibile individuare la quota fino al cinque agosto 2013 ( data delle dimissioni di dal Consiglio di Gestione ) essendo i conteggi effettuati annualmente e Parte_1 pertanto ha emesso condanna per l'intera somma respingendo la richiesta di per CP_1 gli anni 2014 e 2015.
Ebbene, il danno creato alla società, sulla base dei rilievi sopra indicati, deriva direttamente dalla stipula del contratto a prezzi gonfiati sulla base dell'offerta di dicembre 2009; il fatto che i corrispettivi venissero spalmati negli anni successivi a mano a mano che i lavori procedevano non ha pertanto rilevanza perché il danno si è concretizzato nel 2009 e per le ulteriori annualità si è trattato unicamente di adempimento obbligato.
In assenza di appello incidentale per gli anni 2014 e 2015 l'importo deve essere mantenuto nei limiti riconosciuti dal Tribunale.
******
15 Terzo motivo di appello.
“Erroneità della sentenza nella parte in cui, interpretando alcune risultanze processuali in modo non condivisibile ed omettendo del tutto la valutazione in merito alla richiesta di ammissione dei mezzi istruttori contenuti nella memoria ex art. 183, vi comma, n. 3 e, a seguito di rigetto, reiterata a mezzo della comparsa conclusionale, in violazione dell'art. 2697 c.c. nonché' degli artt. 115 e 116 c.p.c., ritiene parzialmente fondata e provata la domanda attorea formulata ai sensi dell'art. 2392 c.c.”
Si afferma che laddove il Tribunale avesse correttamente valutato le risultanze documentali avrebbe potuto rilevare che l'appellante aveva agito solo nell'interesse di , previo CP_1 accordo con la società e su incarico della stessa di cui era stato dipendente e da ultimo dirigente, oltre ad avere un contratto a progetto con la Condgest s.p.a., società del gruppo e avente la medesima sede della capogruppo. CP_1
Non sarebbe stato dato valore in tal senso:
a) ai verbali di conciliazione sindacale per entrambi i lavori ove sono stati riconosciuti
€500.000,00 per il lavoro dipendente e € 230.000,00 per quello a progetto nonostante nessuna somma fosse dovuta;
b) alla corresponsione delle rate relative alla risoluzione del contratto a progetto anche dopo il cinque agosto 2013 ossia dopo l'arresto dell'appellante;
c) al fatto che era coinvolta in un procedimento ex d.lgs 231/2001 che CP_1 riguarda le ipotesi in cui gli apicali abbiano agito nell'interesse dell'ente, circostanza che attesterebbe come in realtà l'appellante abbia arrecato non un danno ma un vantaggio alla tanto che la somma confiscata a CP_1 Parte_1
(€700.000,00) è stata detratta da quella sequestrata a in relazione al CP_1 procedimento ex d.lgs. 231/2001.
Erroneamente poi il Tribunale avrebbe dato rilievo alla sentenza di patteggiamento che del resto riguardava solo atti corruttivi mentre per quelli fiscali era pendente altro successivo procedimento.
Ulteriore riscontro dell'accordo con la società sottostante agli agiti dell'appellante durante la propria attività di amministratore sarebbe dato dal fatto che il difensore che concretamente ha redatto sia l'atto di citazione di primo grado di TE sia la comparsa di costituzione del convenuto con domanda riconvenzionale di risarcimento sia lo stesso;
il presente difensore dell'appellante sarebbe subentrato solo dopo che non erano andate a buon fine le
16 trattative per un'ipotesi di accordo volto in sintesi a conciliare fittiziamente la vertenza consentendo l'erogazione all'appellante della somma confiscata o comunque di almeno
€300.000,00 a ristoro dei danni subiti a seguito dei procedimenti penali.
Si chiede prova testimoniale su questo ultimo punto.
Il motivo è infondato.
Il dato da cui occorre partire è l'esistenza di un corrispettivo aumentato di importi che in parte sono stati percepiti direttamente e personalmente da che all'epoca Parte_1 dei fatti rivestiva la carica di consigliere del CDS di . CP_1
L'accordo preventivo con soggetti estranei a TE, la partecipazione a un sistema corruttivo diffuso a tutti i livelli della scala che partiva dal fino ai Controparte_2 fornitori dei materiali non inficia il danno creato alla società dal meccanismo del ribaltamento dei costi, unico aspetto che costituisce oggetto di analisi nella presente sede, rispetto a cui l'appellante non ha dimostrato di essere stato costretto ad operare per ordini impartiti dalla società stessa.
La sentenza di patteggiamento a tale proposito costituisce un elemento non dirimente e comunque eventualmente aggiuntivo rispetto alla ricostruzione dei fatti come risultante dai documenti richiamati nell'esame del secondo motivo di appello e non contestati dall'appellante.
In tale contesto il fatto che ricavasse vantaggi maggiori dal sistema corruttivo CP_1 tanto da essere imputata ex d.lgs 231/2001 non costituisce elemento idoneo a provare l'esistenza di un accordo e parimenti gli asseriti accordi sottostanti originariamente al presente giudizio, anche laddove fossero provati e a prescindere dalla tempestività o meno della loro articolazione (la tardività è stata oggetto di specifica contestazione dell'appellata), comunque anche in questo caso non avrebbero alcun rilievo.
Il fatto che vi sia stato una conciliazione all'epoca della risoluzione del rapporto di lavoro subordinato ( conciliazione del resto impugnata da entrambe le parti ) o un accordo per un lavoro a progetto espletato in una società del gruppo poi potrebbe costituire elemento di ulteriore responsabilità a carico degli amministratori ma anche in questo caso non inficia la responsabilità esclusiva dell'appellante per aver incamerato gli importi del sovrapprezzo ribaltati su . CP_1
17 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando,
respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza 2664/2020 del Tribunale di Roma, sezione specializzata impresa.
Condanna a pagare all'appellata le spese di lite del presente grado Parte_1 liquidate in complessivi € 31.283,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del sette luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Benedetta OR UN de Courtelary
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE – SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
Benedetta OR UN de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4523 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Claudio Coratella che lo rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Massimo Zaccheo che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
1 Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese n.2664/2020 resa nel procedimento R.G. n. 26370/2017 – responsabilità amministratore società di capitali -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 26370/2017 ) Controparte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, in Parte_1 qualità di Consigliere di Gestione, munito di deleghe, per la commessa relativa alla realizzazione delle dighe mobili alla bocca del porto di GI ( cd. sistema Mose ); il convenuto era anche componente del consiglio direttivo del Controparte_2
(concessionario dell'opera e di cui faceva parte l'attrice) e presidente del CDA di Parte_2
[...
( società di scopo costituita dall'ATI cui il consorzio aveva appaltato parte dei lavori e di cui l'attrice era capofila ).
Le deleghe consistevano tra l'altro nella possibilità di stipulare contratti con un tetto variabile a seconda della tipologia, nominare avvocati, effettuare prelievi anche allo scoperto sui conti di cui la era titolare, assumere e licenziare personale dipendente non dirigenziale, CP_1 rappresentare la s.p.a. nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
Il cinque agosto 2013 il consiglio di gestione aveva deliberato la revoca dei poteri conferiti al convenuto che comunque aveva presentato in pari data le proprie dimissioni.
Si affermava che nel periodo 2010/2013 erano stati verificati alcuni fatti fonti di responsabilità e tutto ciò a seguito di perquisizioni e arresti effettuati dall'AG nell'ambito di indagini per gravi irregolarità nella gestione delle commesse.
Il meccanismo ordinario prevedeva in sintesi quanto segue: il Controparte_2 riceveva finanziamenti pubblici;
l'ATI effettuava i lavori affidandoli a ditte ( terze o partecipanti all'ATI stessa ) tramite contratti stipulati da Clodia s.c.ar.l.; nel bilancio Pt_2 annuale ribaltava i costi dei lavori in proporzione delle quote di partecipazione delle imprese nell'ATI; l'ATI, in relazione alle opere, emetteva fattura nei confronti del Controparte_2
[...]
I componenti dell'ATI lucravano il guadagno derivante dalla differenza tra l'importo agli stessi versato dal e i costi effettivi. Controparte_2
2 In tale contesto maggiori erano i costi ( ossia quanto corrisposto alle ditte che eseguivano in concreto i lavori ) e minore il guadagno delle consociate ATI.
Era quindi emerso secondo l'attrice:
a) l'affidamento della realizzazione dei “cassoni” a ditte, CO e Cooperativa San
Marino, del tutto inidonee a gestire dette lavorazioni e per un corrispettivo eccessivo
( determinato da accordi tra il convenuto e le ditte appaltatrici ) in quanto una parte dell'esubero era percepito dal convenuto in contanti, come dal suddetto ammesso in sede di interrogatorio dinanzi al PM ove aveva riferito che i prezzi erano stati concordati in modo da creare un fondo nero di € 250.000,00 a cassone di cui
€160.000,00 percepiti personalmente;
b) un fondo nero relativo alla costruzione di un edificio elettrico per € 100.000,00;
c) false fatturazioni che avevano già portato a un verbale di constatazione ai fini fiscali nei confronti di Clodia s.c.ar.l. e che con ogni probabilità avrebbero portato ad analoghe conseguenze per l'attrice;
d) una condotta fortemente lesiva del danno all'immagine dell'attrice attesa la rilevanza nazionale e internazionale dell'opera e il risalto dato sulla stampa alle indagini giudiziarie.
Riferiva che il convenuto era anche stato assunto come dirigente Controparte_1 sino al trenta giugno 2012 e che il venti luglio 2012 era stato redatto un verbale di conciliazione sindacale con risoluzione consensuale del rapporto e declaratoria delle parti di non avere più nulla a pretendere a titolo contrattuale o extracontrattuale, salvo dolo o colpa grave;
la conciliazione in realtà sarebbe stata nulla poiché il datore di lavoro era all'oscuro dei comportamenti tenuti dal dipendente e comunque avrebbe dovuto essere risolta per gli atti dolosi compiuti.
Chiedeva la condanna di controparte al risarcimento dei seguenti danni:
a) € 2.824.000,00 per quanto avvenuto in relazione alla commessa sopra indicata;
b) € 2.000.000,00 per sanzioni tributarie a seguito di verbali di contestazione della
Guardia di Finanza;
3 c) € 500.000,00 per restituzione delle somme erogate all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;
d) danno ex lege 231/2001
e) danno all'immagine.
Il convenuto si costituiva, sosteneva che la materia non fosse della sezione imprese ma del
Giudice del lavoro avendo sempre svolto la propria attività alle dipendenze dell'attrice, sosteneva di essersi sempre attenuto alle indicazioni della proprietà, di avere fatto ottenere all'attrice margini di guadagno considerevoli e di avere poi ridotto il danno creato a seguito delle scelte operate dalla stessa Controparte_1
Proponeva domanda riconvenzionale chiedendo la risoluzione degli accordi di cui al verbale di conciliazione relativo al rapporto di lavoro e la condanna di controparte al pagamento di importi relativi a incarichi conferiti e non remunerati pari a € 7.100.000,00.
Nel corso del giudizio l'attrice era posta in amministrazione straordinaria (sei agosto 2018)
e in data trentuno ottobre 2018 si costituiva la procedura tramite i commissari.
Con ordinanza depositata il sei febbraio 2020 era disposta la separazione delle domande relative alla nullità del verbale di conciliazione del venti luglio 2012 con rimessione al
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.
Il Tribunale con sentenza 2664/2020 respingeva l'eccezione di competenza funzionale del
Giudice del Lavoro ritenendo che le condotte non fossero riferibili unicamente al rapporto organico di amministratore. Accoglieva la domanda risarcitoria relativa ai comportamenti tenuti in qualità di amministratore per la commessa relativa ai cassoni qualificandola ex art. 2392 c.c..
Quantificava il risarcimento in linea capitale partendo dalla quota del 70,6% ( ossia la partecipazione di TE in ATI ) del danno complessivo (€ 500.000,00 x 8 cassoni = €
4.000.000,00 il cui 70,6% corrispondeva a € 2.824.000,00 ) e togliendo i pagamenti relativi a fatture per gli anni successivi all'arresto: liquidava quindi l'importo in € 2.781.892,09; rivalutava la somma fino alla sentenza oltre interessi legali successivi fino al saldo.
Respingeva tutte le altre domande e così disponeva:
4 “in parziale accoglimento della domanda proposta dalla società attrice ai sensi dell'art. 2393 c.c., condanna al pagamento in favore della attrice della somma, già Parte_1 rivalutata, di € 2.851.439,39 a titolo di risarcimento del danno, oltre ulteriore rivalutazione dalla data della sentenza sino al suo passaggio in giudicato ed interessi legali dal passaggio in giudicato sino al saldo;
rigetta ogni altra domanda dell'attrice; condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite liquidate in complessivi € 31.224,00 di cui € 3.372,00 per spese ed € 27.852,00 per compensi – € 3.708,00 per la fase di studio, € 2.447,00 per la fase introduttiva, € 15.249,00 per la fase di trattazione ed € 6.448,00 per la fase decisionale - oltre accessori di legge”
proponeva appello e concludeva chiedendo: Parte_1
“piaccia alla Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento dello spiegato appello e col favore delle spese del doppio grado di giudizio, comprensive del contributo forfettario del 15% a titolo di rimborso spese generali: in via preliminare, in riforma della sentenza, per le argomentazioni esposte nel primo motivo:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione di responsabilità promossa dalla Società odierna appellata nei confronti dell'Ing. per non Parte_1 aver depositato, nel giudizio di primo grado, la relativa deliberazione assunta a tal fine dagli organi competenti previsti dall'art. 2409 decies;
- accertare e dichiarare la non legittimazione attiva da parte dei Commissari Straordinari nominati dall in Amministrazione Straordinaria alla Controparte_1 prosecuzione del giudizio di responsabilità nei confronti dell'Ing. per la mancata Parte_1 produzione della predetta delibera e alcuna ulteriore autorizzazione rilasciata, a tal fine, agli stessi commissari straordinari così come previsto dall'art. 307, I comma, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. nel merito: in via principale, in riforma dell'impugnata sentenza, riconoscere ed accertare la totale responsabilità della Società odierna appellata nella causazione dei fatti addebitati all'Ing. in subordine, in riforma parziale Parte_1 dell'impugnata sentenza, determinare una riduzione della condanna risarcitoria nella misura che verrà ritenuta opportuna perché la statuizione appare violativa del disposto degli artt. 1227, I co., c.c. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. per le argomentazioni esposte nel secondo motivo, con consequenziale condanna della società attrice alla restituzione delle somme che dovessero nelle more essere corrisposte in forza dell'esecutività della sentenza impugnata e conseguente compensazione delle spese del giudizio di primo grado per la soccombenza reciproca;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento dei motivi sopra richiamati (I e II motivo), previa revoca dell'ordinanza del 07.05.2018, ammettere la richiesta d'integrazione istruttoria per tutte le ragioni esposte nel terzo motivo d'appello e, conseguentemente, rimettere la causa sul ruolo istruttorio di primo grado.”.
L'appellata si costituiva e concludeva chiedendo:
“In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Ing.
[...] avverso la sentenza n. 2664/2020 emessa dal Tribunale di Roma Sezione Parte_1
5 Specializzata Imprese, il 10.12.2019 e pubblicata il 6.02.2020 per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta confermando integralmente la sentenza impugnata.
- Nel merito, rigettare l'appello proposto dall' dall'Ing. e, per l'effetto, Parte_1 confermare la sentenza n. 2664/2020 emessa dal Tribunale di Roma Sezione Specializzata Imprese, il 10.12.2019 e pubblicata il 6.02.2020 per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta;
Pa
- in ogni caso, condannare l'Ing. alla refusione integrale in favore de Parte_1
dei compensi Parte_4 anche del presente grado di giudizio da liquidarsi ex D.M. n.55/2014 e s.m.i.”
In sede di note conclusive l'appellata non accettava il contraddittorio su domande asseritamente nuove di controparte.
La Corte all'esito dell'udienza del ventisei maggio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venti marzo 2025 riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile in quanto i motivi sono volti a confutare specifici punti di motivazione della sentenza.
Il Tribunale ha così ricostruito i rapporti tra le società coinvolte nella realizzazione della commessa di cui è causa.
Il , di cui faceva parte anche , era concessionario Controparte_2 CP_1 dell'opera e, rileva il Collegio, i fondi per la realizzazione dei cassoni erano stati erogati dal
Magistrato delle Acque di con fondi pubblici per € 16.500.000,00 per ognuno dei sei CP_2 cassoni di soglia e una somma lievemente inferiore per i due cassoni di spalla come da verbale di interrogatorio di del quattordici luglio 2014 riportato nel verbale della CP_3
GDF del ventisette luglio 2016 prodotto in atti. Si trattava di un “prezzo chiuso” comprensivo di tutti i costi anche amministrativi e di gestione della commessa.
Il Consorzio aveva affidato i lavori all'ATI composta:
- per il 70,6% da , capogruppo mandataria;
CP_1
6 - per il 28% dal p.a., società Controparte_4 mandante;
- per l'1,40% dalla anch'essa società mandante. Controparte_5
Il trenta maggio 2003 le partecipanti all'ATI avevano costituito, con le medesime percentuali Pt_ di partecipazione, consort. a che era incaricata di eseguire i lavori CP_6 aggiudicandoli a ditte esecutrici e di pagare i corrispettivi.
CL affidava i lavori anche alle società componenti dell'ATI, riceveva dalle imprese esecutrici le fatture per le opere eseguite ed emetteva fattura nei confronti delle componenti dell' ATI per importi proporzionali alle quote di partecipazione.
Le componenti dell'ATI quindi sostenevano i costi di per la realizzazione delle opere Pt_2
( come alla stessa fatturate dalle ditte esecutrici ).
Tra il 2010 e il 2013 l'appellante in qualità di presidente del CDA di , secondo la Pt_2 prospettazione di , aveva in primo luogo fatto affidare da a CO la CP_1 Pt_2 realizzazione dei cassoni facendo figurare la proposta della CO ( che a sua volta eseguiva le opere tramite le cooperative e San Martino sc. ) come la migliore rispetto ad Parte_5 altre offerte di ditte terze ( offerte che in realtà erano state create fittiziamente ad hoc ) mentre il prezzo pattuito era in realtà maggiorato rispetto a quello reale con un surplus di
€500.000,00 a cassone che gravava sulla marginalità di guadagno dell'ATI operante sulla bocca di GI;
la metà di detto esubero ( € 250.000,00 ) era incassata in contanti dall'appellante che a sua volta tratteneva per sé € 160.000,00 e versava il residuo al rappresentante di CO in proprio ( verbale di interrogatorio di del Parte_1 venticinque giugno 2014 riportato nel verbale della GDF del 2016 sopra indicato ) ; la restante metà rimaneva nelle casse dell'impresa esecutrice che così veniva remunerata per aver realizzato l'operazione.
Come indicato dall'appellante nel suddetto verbale di interrogatorio in tal modo “aumentava il costo pe e diminuiva l'utile per il raggruppamento quindi … per TE….” Pt_2
L'appellante in tale contesto aveva quindi accettato tra il 2010 e il 2013 fatture ( quelle emesse da nei confronti dell'ATI e quindi anche di TE ) false in quanto Pt_2 ribaltavano costi che a loro volta erano stati in parte fittiziamente fatturati a dalle Pt_2 ditte esecutrici.
7 Negli anni precedenti, dal 2005 al 2007, aveva poi creato fondi neri in TE tramite false fatturazioni.
Il Tribunale ha respinto la domanda di responsabilità extracontrattuale ( qualificata come azione ex art. 2476 sesto comma c.p.c. ) in relazione all'affidamento da parte di a Pt_2
CO dei lavori relativi ai cassoni a prezzi maggiorati e alla richiesta di risarcimento del danno creato da detto comportamento a , socio di;
ha ritenuto che si CP_1 Pt_2 trattasse di danni subiti direttamente da e solo indirettamente da per cui si Pt_2 CP_1 fosse al di fuori dell'ambito di applicazione della norma in questione.
Il Tribunale ha invece accolto la domanda di responsabilità contrattuale ex art 2393 c.c. nei confronti di in relazione all'attività svolta per il periodo in cui è stato Parte_1 componente del consiglio di gestione di con delega per sovrintendere, CP_1 direttamente e indirettamente, alle attività svolte “…nell'ambito della linea di produzione lavori marittimi”.
Il Giudice di prime cure ha poi affermato che non aveva contestato “il Parte_1 compito di studio del giusto prezzo svolto per nell'ambito dei lavori del porto di CP_1
GI e l'attività di creazione di offerte fittizie posta in essere per avvalorare l'offerta pervenuta da COVECO né la consapevole falsa fatturazione ma si è limitato a sostenere di non avere avuto alcuna autonomia decisionale, di avere sempre riferito alla “proprietà” della società in merito ad ogni attività posta in essere e di essersi, anzi, attenuto alle direttive che riceveva limitandosi a portare avanti il sistema ideato dai vertici sia di sia dello CP_1 stess ”. Controparte_2
Il Tribunale ha valorizzato ai fini della prova: a) i verbali di interrogatorio in sede di indagini preliminari relativi anche ai fatti in questione;
b) il verbale di contestazione a seguito di accertamenti della Guardia di Finanza redatto il ventisette luglio 2016 ove era analiticamente spiegato il meccanismo, si dava atto delle dichiarazioni dell'appellante e di altri soggetti coinvolti e si indicavano i riscontri ottenuti ( con pedinamenti, intercettazioni, e successivamente con verifiche fiscali eseguite presso le società coinvolte ) attestanti come il convenuto ricevesse in contanti le somme sopra indicate;
c) la sentenza di patteggiamento relativa all'appellante.
Ha ritenuto irrilevanti le difese di quest'ultimo riguardo al ridotto ruolo gestorio dato dai limiti di valore posti per le attività delegate, alla natura meramente esecutiva di quanto 8 aveva compiuto rispetto alle direttive ricevute dalla “proprietà” di , all'asserito CP_1 vantaggio conseguito da . CP_1
Ha affermato che il danno fosse quantificabile fino al ventotto luglio 2013, ossia fino alla data di cessazione dall'incarico di amministrazione, in € 2.851.439,39 come da Verbale di accertamento della Guardia di Finanza a pagina 52, prodotto da al doc. n. 8 del CP_1 fascicolo di primo grado.
*******
Primo motivo di appello erroneità della pronuncia di accertamento della responsabilità (e conseguente condanna) dell'ing. ex art. 2392 c.c. in quanto non risulta prodotta in giudizio la Parte_1 deliberazione assembleare o del collegio sindacale (consiglio di gestione) a ciò necessaria: violazione dell'art. 2393, i - iii comma, c.c. e dell'art. 2409-decies, i e ii comma;
conseguente non provata legittimazione commissari straordinari: violazione artt. 2394 bis c.c. e 307, i comma, codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Si afferma l'erroneità della sentenza laddove non ha considerato come la domanda, qualificata dal Tribunale ex art. 2393 c.c. come azione di responsabilità della società nei confronti dell'amministratore ( in questo caso componente del consiglio di gestione avendo
TE adottato il sistema dualistico ), non fosse stata preceduta da conforme delibera autorizzativa dell'assemblea o del consiglio di gestione ex art. 2393 c.c. come richiamato dall'art. 2409 decies primo comma c.c..
Il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la mancanza di detto presupposto e non potrebbe supplire l'art. 2394 bis c.c. che prevede che “In caso di… amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano…. al commissario straordinario. “
I commissari costituendosi non avrebbero poi ovviato al difetto del presupposto autorizzatorio in quanto non erano stati autorizzati ex art. 307 primo comma codice della crisi di impresa.
Il motivo, al contrario di quanto affermato dall'appellata, è ammissibile e tempestivo pur essendo stato formulato per la prima volta in appello e ciò in quanto non è stato oggetto di specifica trattazione in primo grado e riguarda materia oggetto di possibile rilievo d'ufficio. 9 Come ritenuto da Cass. 12568/2021:
“In tema di azione sociale di responsabilità, il giudice deve preliminarmente verificare l'esistenza della deliberazione assembleare che ne approvi l'esercizio, poiché tale deliberazione costituisce un presupposto (suscettibile di regolarizzazione "ex tunc") che attiene alla legittimazione processuale della parte attrice, la cui assenza, incidendo sulla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in sede di legittimità, salvo il giudicato interno che, però, si forma solo quando la decisione impugnata sia stata adottata dopo che la specifica questione abbia formato oggetto di discussione nel contraddittorio delle parti.”
Il motivo è peraltro infondato.
L'art. 2409 decies secondo comma c.c. come sopra indicato consente per le società con sistema dualistico che l'azione di responsabilità sia autorizzata anche dal comitato di sorveglianza e ciò è avvenuto nel caso di specie.
L'appellata ha depositato a tale proposito in appello la delibera suddetta adottata il dieci novembre 2016 ove si dava atto dell'ordine del giorno tra cui il punto 4 “esame di alcune azioni di responsabilità da intraprendere” e nel prosieguo si dava atto della consegna di una nota informativa del Presidente del Consiglio di Gestione ove era ricostruita la vicenda anche giudiziaria che aveva coinvolto il era indicata Controparte_7 nel verbale la sussistenza “in modo inconfutabile di una condotta antidoverosa e dannosa “ tenuta dal suddetto e si apriva una discussione sulla possibilità di agire nei suoi confronti
“esercitando un'azione sociale di responsabilità”; a ciò era seguita con voto unanime la delibera “di disporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'Ing. per Parte_1 le ragioni già illustrate”.
Al contrario di quanto affermato dall'appellante la delibera, come risulta da quanto riportato,
è tutt'altro che generica in quanto è ben delineato il riferimento alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'appellante, espressamente valutate come dannose per Controparte_1
( del indicato nella delibera faceva infatti parte anche ); Controparte_2 CP_1 dall'interpretazione complessiva risulta poi comunque un chiaro riferimento all'azione di responsabilità promossa nel caso di specie.
Si tratta di produzione tempestiva poiché riguardante una questione in rito che come già evidenziato, non era stata sollevata per tutto il giudizio di primo grado;
l'appellante comunque non ha proposto eccezione specifica riguardo alla conformità di detta produzione al disposto di cui all'art. 345 c.p.c..
10 A prescindere da detti rilievi i commissari, costituendosi in primo grado, hanno sanato eventuali nullità pregresse.
Il riferimento all'art. 307 codice della crisi di impresa operato dall'appellante per sostenere il contrario infatti è inconferente poiché detta normativa non era ancora in vigore all'epoca dell'instaurazione del giudizio e perché comunque si applica in materia il d.lgs 270 del 1999
e il d.l.347/2003 nonché il 347/2003 convertito nella l. 39/2004.
Ebbene, fermo il principio, ribadito da Cass. 26867/2023 secondo cui “l'apertura della stessa
( procedura n.d.r. )- con la nomina dei suoi organi, sulla base di un provvedimento formalmente idoneo e la loro immissione nel possesso e nella gestione del patrimonio – costituisce un “fatto giuridico” di per sé idoneo a radicare la legittimazione processuale, attiva e passiva, del commissario…” in mancanza di una norma analoga a quella di cui all'art. 31 l.f. all'epoca vigente deve ritenersi che, in generale, per i processi da instaurare e, a maggior ragione, per i processi in corso in cui viene esercitato un diritto risarcitorio da parte della società, non sia necessaria una preventiva autorizzazione ai fini della costituzione in giudizio.
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Secondo motivo di appello
“Erroneità della sentenza nella parte in cui omette di valutare la responsabilita' della societa' condotte o comunque di esaminare l'eventuale concorso colposo della danneggiata creditrice nel verificarsi del danno in violazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. e cosi' ritiene parzialmente sussistente, fondata e provata la domanda attorea affermando l'esclusiva responsabilità civile dell'ing i sensi degli artt. 2392 e 2393 c.c.; violazione Parte_1 degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e conseguente errata determinazione dei danni.”
Si afferma che il Tribunale non avrebbe applicato d'ufficio il disposto di cui all'art. 1227 primo comma cc pur in presenza di allegazioni e prove fornite dall'appellante.
Non avrebbe infatti considerato il ruolo di e avrebbe in sentenza Controparte_1
“completamente ignorato l'indagine in ordine alla responsabilità di o, Controparte_1 comunque, al concorso di colpa della società danneggiata nella causazione del danno, ai sensi dell 'art. 1227, I comma, c.c. “.
L'appellante espone in sintesi quanto segue.
11 costituita con le stesse quote di partecipazione all'ATI, aveva un cda di Controparte_8 cinque componenti di cui tre indicati da , uno da COVECO ed uno da . CP_1 CP_9
aveva funzioni meramente esecutive ( tramite affidamento dei lavori a imprese Pt_2 esterne ) rispetto alle decisioni dell'ATI, che la finanziava e in particolare di che CP_1 era mandataria dell'ATI stessa.
Il controllo di era stato totalizzante anche in forza di un contratto di service tra CP_1
e avente ad oggetto la consulenza riguardo alla gestione e verifica della CP_1 Pt_2 contabilità che consentiva a di accentrare il controllo amministrativo, fiscale CP_1 tecnico, quello relativo al budget-acquisti, gestione e sicurezza di . Pt_2
Il ruolo ricoperto dall'appellante in era limitato ai lavori alla Bocca di GI e Pt_2 comunque il ruolo di componente del consiglio direttivo del , senza Controparte_2 deleghe, era privo di operatività e autonomia decisionale tutta accentrata in capo al presidente del stesso che interagiva direttamente con la famiglia proprietaria CP_2 dell'asset di . CP_1
La “proprietà “ di ( prima ing. e poi il genero ing. ) e in particolare CP_1 CP_10 CP_11
l'ing. aveva sottoscritto il documento con cui il comitato acquisti di aveva CP_11 CP_1 effettuato il raffronto delle offerte per la commessa in questione che erano del resto pari a un corrispettivo di circa € 8.000.000,00 valore superiore al potere di firma delegata in capo all'appellante i cui poteri comunque erano sottoposti a continui controlli, verifiche, direttive e ordini di . CP_1
Di ciò costituiva riscontro il Verbale della Guardia di Finanza del quattordici settembre 2015 ove era indicato lo stesso ing. come colui che aveva percepito personalmente CP_10
€950.000,00 ossia la maggior parte del surplus di € 1.140.000,00 ricavato dall'attività criminosa come quantificato nel verbale stesso. poi, dopo l'indagine e gli Controparte_1 arresti, non aveva rinegoziato i contratti chiedendo la riduzione del corrispettivo contrattualizzato tanto più che fino al 2016 le opere non erano state collaudate per cui sussistevano le fideiussioni e le ritenute a garanzia sul corrispettivo. Lo stesso Tribunale aveva poi rilevato, riguardo al quantum, che per il 2013 il danno era indicato globalmente per cui non era stato possibile effettuare una verifica delle fatture da agosto 2013 in poi ossia successivamente alla revoca dell'amministratore.
Il motivo è infondato. 12 Si osserva in limine come per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 1227 primo comma c.c. l'appellata abbia eccepito la tardività; detta eccezione è infondata.
Come affermato anche da ultimo da Cass.11138/2025 “Il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio anche in appello (così come in sede di rinvio), fermo restando il limite del giudicato interno, sicché, qualora sulla questione vi sia stata una statuizione di primo grado, il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo se la decisione gli sia stata devoluta mediante l'impugnazione….”.
Nel caso di specie tra l'altro erano stati allegati tutti i fatti riportati in appello già dinanzi al
Tribunale e sopra indicati per cui a maggior ragione il motivo è tempestivo.
Per quanto riguarda il concorso di colpa il Tribunale ha adeguatamente motivato con riferimento a tutti i passaggi indicati nella doglianza.
Rileva a tale proposito il Collegio come il sovrapprezzo rispetto al valore effettivo dei cassoni e il ribaltamento dei costi tramite il sistema sopra delineato costituisca un elemento del tutto incontestato e parimenti incontestata è la partecipazione di tramite, Parte_1 quantomeno, la firma di tutti gli atti che allo stesso competevano per il ruolo tenuto in
TE e in;
l'appellante era presidente del consiglio di amministrazione di Pt_2 quest'ultima società che egli stesso definisce come ente deputato alla mera esecuzione di ordini di TE.
Il ruolo svolto da componente del Consiglio di Gestione di TE comunque gli consentiva di essere pienamente consapevole dei gravi effetti negativi per l'appellata dovuti al ribaltamento dei costi maggiorati.
Ebbene in tale contesto ha omesso di attivare gli strumenti di legge che Parte_1 aveva in ragione della carica ricoperta in TE per bloccare l'operazione dannosa ( non vi è un documento in tal senso depositato in atti ); è anzi incontestato ( oltre a essere stato lo stesso appellante ad averlo ammesso in sede di interrogatorio dinanzi al PM ) che
[...] percepisse direttamente in contanti una parte del surplus secondo il meccanismo Parte_1 già descritto per cui era direttamente e personalmente coinvolto tanto che al verbale della
GDF del 2016 in atti sono allegate fotografie attestanti gli incontri in cui l'appellante riceveva le buste contenenti il contante;
costituisce un ulteriore riscontro documentale a tale proposito la confisca di € 700.000,00 operata in sede di patteggiamento.
13 In tale contesto il limite di valore della delega relativa ai contratti che l'appellante poteva firmare per TE, al contrario di quanto affermato dalla difesa del suddetto, è del tutto irrilevante poiché l'appalto con la ditta a costi maggiorati era stipulato da ove Pt_2
l'appellante era Presidente del CDA;
il comportamento dannoso a detrimento di CP_1 deriva dall'aver consentito che il corrispettivo maggiorato, per il meccanismo del ribaltamento, andasse a ridurre gli utili percepibili dall'appellata oltre, si ribadisce, al fatto di aver personalmente intascato le somme di denaro sopra indicate.
Rimane poi un'affermazione apodittica, in quanto non suffragata da documenti idonei, quella secondo cui la gran parte, se non la totalità, della colpa fosse addebitabile alla “proprietà”
e in particolare a che prendeva le decisioni e imponeva le scelte contrattuali ivi CP_12 comprese quelle del caso di specie;
la tesi si scontra poi con quanto riportato dallo stesso appellante nel verbale di interrogatorio sopra più volte indicato ossia con il fatto che fin dal
2008 non fosse più Presidente e azionista di TE. CP_12
poi non è il creditore chiamato a rispondere di concorso nel danno ex art. 1227 CP_12 primo comma c.c. in quanto la creditrice ( danneggiata ) è non è provato Controparte_1 poi che ( che, si ribadisce, non aveva cariche e non era azionista dal 2008 ) CP_12 abbia condizionato in modo tale da far sì che quest'ultima costringesse CP_1 [...] al compimento delle azioni sopra descritte impedendogli comunque di agire Parte_1 secondo i canoni di buona amministrazione.
Per quanto riguarda poi l'asserita omessa attività di TE ( tramite il nuovo rappresentante legale ) per rinegoziare gli appalti “truccati” o per incamerare CP_13 le somme trattenute a garanzia o azionare le fideiussioni si rileva come la rinegoziazione presuppone una volontà contrattuale dell'appaltatrice che nel caso di specie è prospettabile solo in termini meramente ipotetici e quindi irrilevanti;
la rinegoziazione, che comunque presuppone una conforme volontà dell'altro contraente per cui comunque di incerto esito, è un comportamento successivo rispetto al contratto fonte di danno, rientrante di conseguenza nella disciplina dell'art. 1227 comma secondo e la cui allegazione è inammissibile in quanto formulata per la prima volta in appello.
Per quanto poi riguarda l'incameramento di somme trattenute a garanzia o l'azionamento delle fideiussioni si tratta di azioni che, sulla base delle condizioni contrattuali vigenti, non
14 avevano fondamento e comunque si basano su l'accertamento di nullità contrattuali eventualmente oggetto di future e altrettanto incerte azioni giudiziali.
L'appellante afferma poi che “ la mancata puntuale individuazione dell'epoca di emissione delle fatture di ribaltamento costi (onere di prova a carico della parte attrice), suddivise nei verbali di contestazione unicamente per anno, non consente di delimitare la responsabilità dell'Ing . Parte_1
Osserva il Collegio a tale proposito quanto segue.
Il contratto di appalto è stato stipulato nel 2010 a fronte di un'offerta del diciassette dicembre 2009, l'ultimazione dei lavori e il collaudo sono intervenuti nel 2015 e 2016.
Il Tribunale ha ritenuto provato il danno per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 utilizzando le risultanze del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza - Nucleo Polizia
Tributaria di Venezia – del venti sette luglio 2016 che ha riguardato anche le annualità 2014-
2015.
Per quanto riguarda l'importo addebitato per il solo anno 2013 ( che l'appellante contesta ritenendolo non dovuto poiché la condanna è avvenuta per l'intera annualità mentre la cessazione dall'incarico risale ad agosto 2013 ) il profilo di doglianza è infondato.
Il Tribunale si è basato sulla quantificazione operata dalla Guardia di Finanza, ha ritenuto che non fosse possibile individuare la quota fino al cinque agosto 2013 ( data delle dimissioni di dal Consiglio di Gestione ) essendo i conteggi effettuati annualmente e Parte_1 pertanto ha emesso condanna per l'intera somma respingendo la richiesta di per CP_1 gli anni 2014 e 2015.
Ebbene, il danno creato alla società, sulla base dei rilievi sopra indicati, deriva direttamente dalla stipula del contratto a prezzi gonfiati sulla base dell'offerta di dicembre 2009; il fatto che i corrispettivi venissero spalmati negli anni successivi a mano a mano che i lavori procedevano non ha pertanto rilevanza perché il danno si è concretizzato nel 2009 e per le ulteriori annualità si è trattato unicamente di adempimento obbligato.
In assenza di appello incidentale per gli anni 2014 e 2015 l'importo deve essere mantenuto nei limiti riconosciuti dal Tribunale.
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15 Terzo motivo di appello.
“Erroneità della sentenza nella parte in cui, interpretando alcune risultanze processuali in modo non condivisibile ed omettendo del tutto la valutazione in merito alla richiesta di ammissione dei mezzi istruttori contenuti nella memoria ex art. 183, vi comma, n. 3 e, a seguito di rigetto, reiterata a mezzo della comparsa conclusionale, in violazione dell'art. 2697 c.c. nonché' degli artt. 115 e 116 c.p.c., ritiene parzialmente fondata e provata la domanda attorea formulata ai sensi dell'art. 2392 c.c.”
Si afferma che laddove il Tribunale avesse correttamente valutato le risultanze documentali avrebbe potuto rilevare che l'appellante aveva agito solo nell'interesse di , previo CP_1 accordo con la società e su incarico della stessa di cui era stato dipendente e da ultimo dirigente, oltre ad avere un contratto a progetto con la Condgest s.p.a., società del gruppo e avente la medesima sede della capogruppo. CP_1
Non sarebbe stato dato valore in tal senso:
a) ai verbali di conciliazione sindacale per entrambi i lavori ove sono stati riconosciuti
€500.000,00 per il lavoro dipendente e € 230.000,00 per quello a progetto nonostante nessuna somma fosse dovuta;
b) alla corresponsione delle rate relative alla risoluzione del contratto a progetto anche dopo il cinque agosto 2013 ossia dopo l'arresto dell'appellante;
c) al fatto che era coinvolta in un procedimento ex d.lgs 231/2001 che CP_1 riguarda le ipotesi in cui gli apicali abbiano agito nell'interesse dell'ente, circostanza che attesterebbe come in realtà l'appellante abbia arrecato non un danno ma un vantaggio alla tanto che la somma confiscata a CP_1 Parte_1
(€700.000,00) è stata detratta da quella sequestrata a in relazione al CP_1 procedimento ex d.lgs. 231/2001.
Erroneamente poi il Tribunale avrebbe dato rilievo alla sentenza di patteggiamento che del resto riguardava solo atti corruttivi mentre per quelli fiscali era pendente altro successivo procedimento.
Ulteriore riscontro dell'accordo con la società sottostante agli agiti dell'appellante durante la propria attività di amministratore sarebbe dato dal fatto che il difensore che concretamente ha redatto sia l'atto di citazione di primo grado di TE sia la comparsa di costituzione del convenuto con domanda riconvenzionale di risarcimento sia lo stesso;
il presente difensore dell'appellante sarebbe subentrato solo dopo che non erano andate a buon fine le
16 trattative per un'ipotesi di accordo volto in sintesi a conciliare fittiziamente la vertenza consentendo l'erogazione all'appellante della somma confiscata o comunque di almeno
€300.000,00 a ristoro dei danni subiti a seguito dei procedimenti penali.
Si chiede prova testimoniale su questo ultimo punto.
Il motivo è infondato.
Il dato da cui occorre partire è l'esistenza di un corrispettivo aumentato di importi che in parte sono stati percepiti direttamente e personalmente da che all'epoca Parte_1 dei fatti rivestiva la carica di consigliere del CDS di . CP_1
L'accordo preventivo con soggetti estranei a TE, la partecipazione a un sistema corruttivo diffuso a tutti i livelli della scala che partiva dal fino ai Controparte_2 fornitori dei materiali non inficia il danno creato alla società dal meccanismo del ribaltamento dei costi, unico aspetto che costituisce oggetto di analisi nella presente sede, rispetto a cui l'appellante non ha dimostrato di essere stato costretto ad operare per ordini impartiti dalla società stessa.
La sentenza di patteggiamento a tale proposito costituisce un elemento non dirimente e comunque eventualmente aggiuntivo rispetto alla ricostruzione dei fatti come risultante dai documenti richiamati nell'esame del secondo motivo di appello e non contestati dall'appellante.
In tale contesto il fatto che ricavasse vantaggi maggiori dal sistema corruttivo CP_1 tanto da essere imputata ex d.lgs 231/2001 non costituisce elemento idoneo a provare l'esistenza di un accordo e parimenti gli asseriti accordi sottostanti originariamente al presente giudizio, anche laddove fossero provati e a prescindere dalla tempestività o meno della loro articolazione (la tardività è stata oggetto di specifica contestazione dell'appellata), comunque anche in questo caso non avrebbero alcun rilievo.
Il fatto che vi sia stato una conciliazione all'epoca della risoluzione del rapporto di lavoro subordinato ( conciliazione del resto impugnata da entrambe le parti ) o un accordo per un lavoro a progetto espletato in una società del gruppo poi potrebbe costituire elemento di ulteriore responsabilità a carico degli amministratori ma anche in questo caso non inficia la responsabilità esclusiva dell'appellante per aver incamerato gli importi del sovrapprezzo ribaltati su . CP_1
17 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando,
respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza 2664/2020 del Tribunale di Roma, sezione specializzata impresa.
Condanna a pagare all'appellata le spese di lite del presente grado Parte_1 liquidate in complessivi € 31.283,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del sette luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Benedetta OR UN de Courtelary
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