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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 03/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente
D.ssa Ch iara D'ALFONSO Giudice D.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 689/2024 R.G., riservata a decisione all'udienza del 28.1.2025 e vertente
TRA
n. in Nuova Caledonia il 23.11.1972, CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Elisabetta Merlino C.F._1
E
n. a Monterotondo il 24.9.1963, CF Controparte_1
(Contumace) C.F._2
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
L'Avv. Elisabetta Merlino per conclude: “RICORRE Parte_1
All'Ill.mo Tribunale di Lanciano affinché, espletati gli adempimenti di rito e fissata l'udienza di comparizione delle parti, Voglia disporre: 1) un contributo al mantenimento del figlio a carico del sig.
[...]
per l'importo di € 400,0 mensili, oltre alle spese straordinarie al CP_1
50% a carico dei genitori;
2) un contributo a carico del sig. pari ad € 530,00 mensili Controparte_1 quale integrazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, per le spese di canone di locazione pari a € 530,00, o alla diversa somma che risulterà di giustizia.
3) Con vittoria delle spese e dei compensi del presente giudizio.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 28.1.2025, la difesa di parte ricorrente ha insistito per le richieste formulate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, nel quale il convenuto non ha inteso contraddire, in quanto neanche costituitosi.
Documentato che è maggiorenne ma non economicamente Persona_1 autosufficiente può trovare accoglimento la richiesta di parte ricorrente di un assegno di mantenimento per lo stesso, quantificato in euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Tale richiesta può essere recepita trattandosi di somma congrua tenuto conto delle circostanze e dell'età di . Per_1
Non può invece trovare accoglimento l'ulteriore richiesta di porre a carico del un contributo per le spese del canone di locazione, ad integrazione CP_1 dell'assegno di mantenimento: ciò alla luce del fatto che la somma riconosciuta a titolo di mantenimento risulta già essere congrua e non necessitando di integrazioni
Non essendovi stata alcuna opposizione del convenuto alle richieste della
, appare equo disporre la compensazione delle spese del presente Parte_1 procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 689/2024 R.G., così decide:
Dispone che il sig. provveda al mantenimento del Controparte_1 figlio, mediante versamento alla sig.ra dell'importo di Parte_1 euro 500,00 mensili a titolo di mantenimento del minore Per_1
[...]
Dispone che entrambi i genitori provvedano al pagamento, in misura pari al 50% ciascuno, delle spese straordinarie in favore del figlio Rigetta ogni altra domanda
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento
Così deciso in Lanciano il 3.2.2025
Il Presidente Massimo Canosa