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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1625/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone DE magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1625/2025 R.G. promosso da parte di:
, nato a [...] in data [...] ed attualmente residente in Voghiera, Parte_1 frazione Gualdo (FE), Via Provinciale n. 2/F - C.F. C.F._1
e
, nata a [...] in data [...] e residente in Voghiera, Parte_2 frazione Gualdo (FE), Via Provinciale, n. 2/F – C.F. C.F._2 entrambi assistiti, rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuele Cinti del Foro di Ferrara, presso il cui
Studio a Comacchio (FE) in Via Mons. C. Manfrini n. 21/4 (C.F. – Fax n. C.F._3
0533/314617. – PEC: hanno eletto domicilio Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale DE coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati: la Sig.ra , con la figlia e con il figlio , Parte_2 Per_1 Per_2 rimarranno ad abitare nella casa familiare assegnata alla madre, sita a Voghiera (FE), in Via
Provinciale, n. 2/F di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno (doc. n. 3) mentre il Sig. Pt_1 si trasferirà altrove, portando con sé i soli effetti personali.
[...]
1 2) Il Sig. si obbliga ad inoltrare istanza tesa al trasferimento della propria residenza presso Pt_1 gli uffici pubblici competenti entro 15 giorni dall'Omologa giudiziale del qui esposto accordo.
3) Il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale (capitale ed interessi) (doc. n. 4) così come la relativa assicurazione sulla detta casa, saranno a carico DE coniugi al 50% ciascuno.
4) La figlia minore viene affidata ad entrambi i coniugi secondo la modalità dell'affido Per_1 condiviso con collocazione prevalente presso la madre. Nel neo-costituendo nucleo familiare saranno dunque presenti: la madre ed ambo i figli e . Il padre Parte_2 Persona_3 Persona_4 potrà vedere la figlia secondo le seguenti modalità: • Ogni martedì pomeriggio dalle ore 18:00 Per_1 sino alle ore 21:00 del medesimo giorno, termine ultimo entro il quale egli dovrà portarla a casa dalla madre;
• a week-end alterni dalle ore 18:00 del venerdì fino alla domenica alle ore 20:00, termine ultimo entro il quale egli dovrà portarla a casa dalla madre. Tale schema potrà subire variazioni in caso di esigenze lavorative DE genitori previa intesa. Inoltre, trascorrerà con ciascun genitore Per_1 due settimane, anche non consecutive nel periodo estivo, una settimana a Natale e 3 giorni a Pasqua.
Quando un genitore terrà a Natale l'altro la terrà a Capodanno e viceversa per l'anno successivo. Per_1
Quando un genitore terrà a Pasqua l'altro la terrà il Lunedì dell'Angelo e viceversa per l'anno Per_1 successivo. Tali periodi di ferie andranno necessariamente concordati con anticipo di almeno 2 mesi.
5) Il Sig. a far data dal mese di agosto 2025 (compreso), entro il giorno 20 di ogni Parte_1 mese, corrisponderà alla GN , a titolo di contributo al mantenimento di , Parte_2 Per_1 un importo mensile ammontante ad € 400,00 (quattrocento/00) da versarsi con bonifico bancario. Nel caso esclusivo in cui il nuovo contratto di lavoro della Sig.ra (sottoscritto nel mese di luglio Parte_2
2025) termini a seguito del periodo di prova e non venga rinnovato ed ella si ritrovi disoccupata senza propria colpa e/o responsabilità, il Sig. accetta di corrispondere un contributo al Pt_1 mantenimento della figlia dell'importo pari ad € 600,00 (seicento/00) in luogo di quello sovra indicato
(€ 400,00) e ciò sino a che la Sig.ra non risulti nuovamente occupata con salario Parte_2 approssimativamente equivalente a quello percepito oggi giorno.
6) Sono a carico DE genitori al 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute in favore di tra le Per_1 quali quelle mediche, sportive, scolastiche ed extrascolastiche, ivi compresa la mensa, regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Ferrara che si riporta di seguito per comodità di lettura: o spese mediche straordinarie: a) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione ma senza necessità di preventivo accordo tra le parti) i costi per visite specialistiche con prescrizione del medico curante, le cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche e/o cliniche convenzionate con il SSN, i ticket sanitari, tutti i trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale ed i medicinali prescritti dal medico curante;
b) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le parti), i costi per l'acquisto di farmaci particolari, le spese per cure dentistiche, oculistiche e ortodontiche presso strutture ed ambulatori privati, le spese
2 per l'acquisto di occhiali, le cure termali e fisioterapiche, le visite specialistiche ivi incluse quelle di idoneità sportiva, i trattamenti sanitari, i costi di ricovero e gli interventi chirurgici erogati in strutture private;
o spese scolastiche: a) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione ma senza necessità di preventivo accordo tra le parti) la retta dell'asilo nido, della scuola materna, le tasse scolastiche sino alla scuola di secondo grado così come imposte da istituti pubblici e le spese di abbonamento al trasporto pubblico o di scuolabus, la mensa scolastica e i costi di tempo prolungato, il costo per l'acquisto DE libri di testo, del materiale didattico e di cancelleria di inizio anno, le gite scolastiche senza pernottamento. Relativamente ai libri di testo ed alla cancelleria il genitore che effettuerà l'acquisto si impegna a fornire all'altro la lista ed i prezzi nel mese antecedente l'acquisto;
b) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le parti) la retta dell'asilo nido e della scuola materna da frequentarsi presso istituti privati, le tasse scolastiche o di iscrizione a istituti privati, le tasse universitarie, i costi per corsi di specializzazione post laurea o post diploma, le gite scolastiche di più giorni, l'alloggio presso campus universitari o presso privati per frequentazione dell'università, l'acquisto di supporti informatici, i corsi di recupero e ripetizioni;
o spese ludico / sportive: a) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione ma senza preventivo accordo tra le parti) le spese per la frequentazione di attività sportive, ludiche e artistiche con tutte le relative assicurazioni e spese di abbigliamento sportivo con un tetto massimo complessivo di €. 400,00# per ciascun figlio con onere per il genitore proponetene di sostenere l'eventuale eccedenza ove i coniugi non abbiano in merito raggiunto un comune accordo;
b) saranno da dividersi al 50%, (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le stesse) i costi da sostenersi per corsi di istruzione, viaggi e vacanze, i costi per centri ricreativi estivi o similari e campi solari;
o spese varie: saranno da dividersi al 50%, (con onere di documentazione pur avendo oggi già raggiunto l'accordo tra le parti sul punto) le spese da sostenersi per la baby sitter che seguirà altresì dal termine dell'orario del dopo-scuola sino alle ore 19:30 quando il genitore rientrerà Per_1 dal lavoro. Le spese per il conseguimento delle patenti di guida (ciclomotori e autovetture – patenti di cat. A e B) sono anch'esse da dividersi al 50% con onere di documentazione e previo accordo tra le parti. o Ogni spesa ulteriore, non necessaria, dovrà essere concordata tra i genitori e ripartita tra gli stessi in ugual misura tra loro. In mancanza di accordo ciascun coniuge potrà però decidere di affrontarla autonomamente, senza diritto a richiedere al genitore dissenziente alcun rimborso.
7) I Signori e all'attualità dichiarano di essere economicamente Parte_1 Parte_2 autonomi ed autosufficienti e dichiarano di rinunciare a qualsiasi richiesta di alimenti e/o di mantenimento l'uno verso l'altro. Gli assegni familiari e/o unici spetteranno interamente alla Sig.ra
. Parte_2
8) L'autovettura Fiat 500L, tg. ES187HY (intestata al Sig. , ma utilizzata esclusivamente dalla Pt_1 moglie, doc. n. 5) rimarrà in esclusivo uso della Sig.ra la quale si accolla il residuo Parte_2
3 finanziamento acceso presso Compass S.p.A. (doc. n. 6, prestito n. 23495892) sino alla completa estinzione. Nel caso in cui la moglie non ottemperi al pagamento degli importi rateali, il Sig. Pt_1 avrà dunque immediato diritto di refusione degli importi eventualmente corrisposti con riserva di formulare richiesta di risarcimento qualora la condotta inadempiente abbia determinato un danno di natura patrimoniale. Entro 15 giorni dall'Omologazione della Separazione Consensuale, le parti si attiveranno al fine di procedere al cambio di intestazione del veicolo presso gli uffici PRA con spese e costi da dividersi in parti eguali (50% cadauno).
9) L'autovettura Nissan Qashqai, tg. HC (intestata al Sig. e da lui utilizzata in via Pt_1 esclusiva, doc. n. 7) rimarrà di proprietà e di utilizzo esclusivo del marito, il quale si accolla il residuo finanziamento acceso presso NT DE CH di IE (doc. n. 8, prestito personale coma da richiesta n. 138988) sino alla completa estinzione. Nel caso in cui il Sig. non ottemperi al pagamento Pt_1 degli importi rateali, la Sig.ra avrà dunque immediato diritto di refusione per gli importi Parte_2 eventualmente da Lei corrisposti quale coobbligata con riserva di formulare richiesta di risarcimento qualora la condotta inadempiente abbia determinato un danno di natura patrimoniale.
10) I ricorrenti posseggono un cane di nome OY e di comune accordo decidono che lo stesso viva unitamente alla moglie sino a quando il Sig. non troverà una propria abitazione (in locazione Pt_1
o in acquisto) allorquando avrà diritto-dovere di ottenere la custodia dello stesso. Le spese riguardanti l'alimentazione e la cura (anche medica) del cane verranno divise in parti eguali, comunque, sia sempre previo accordo e con onere di documentazione.
11) Ad oggi risulta un insoluto-debito nei confronti del ammontante ad € 1.100,00. A CP_1 seguito della separazione di tal importo il Sig. corrisponderà al la somma pari Pt_1 CP_1 ad € 800,00 e la Sig.ra l'importo pari ad € 300,00 (e così per un totale di € 1.100,00) sulla Parte_2 base del piano di rientro già deciso dall'amministratore condominiale e ciò senza alcuna possibilità di reciproca refusione e/o compensazione.
12) Tutti i restanti rapporti, anche patrimoniali, intercorrenti tra i ricorrenti sono già stati regolati di comune accordo in separata sede.
13) I coniugi si prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio, sia per che per essi coniugi. Per_1
14) Le condizioni avranno efficacia dal giorno di sottoscrizione indicato puntualmente in calce al ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
4 All'udienza in data 16 dicembre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso, seppur intervenuto, non ha rassegnato conclusioni.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto DE contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta DE coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale DE beni a far tempo, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di prima comparizione delle parti innanzi al giudice delegato alla trattazione del procedimento.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale DE coniugi , nato a [...] il Parte_1
13/10/1986, , nata a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Portomaggiore 15/06/2019, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Voghiera, al n. 12 Parte II Serie C Anno 2019.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Voghiera perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
5 Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone DE magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1625/2025 R.G. promosso da parte di:
, nato a [...] in data [...] ed attualmente residente in Voghiera, Parte_1 frazione Gualdo (FE), Via Provinciale n. 2/F - C.F. C.F._1
e
, nata a [...] in data [...] e residente in Voghiera, Parte_2 frazione Gualdo (FE), Via Provinciale, n. 2/F – C.F. C.F._2 entrambi assistiti, rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuele Cinti del Foro di Ferrara, presso il cui
Studio a Comacchio (FE) in Via Mons. C. Manfrini n. 21/4 (C.F. – Fax n. C.F._3
0533/314617. – PEC: hanno eletto domicilio Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale DE coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati: la Sig.ra , con la figlia e con il figlio , Parte_2 Per_1 Per_2 rimarranno ad abitare nella casa familiare assegnata alla madre, sita a Voghiera (FE), in Via
Provinciale, n. 2/F di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno (doc. n. 3) mentre il Sig. Pt_1 si trasferirà altrove, portando con sé i soli effetti personali.
[...]
1 2) Il Sig. si obbliga ad inoltrare istanza tesa al trasferimento della propria residenza presso Pt_1 gli uffici pubblici competenti entro 15 giorni dall'Omologa giudiziale del qui esposto accordo.
3) Il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale (capitale ed interessi) (doc. n. 4) così come la relativa assicurazione sulla detta casa, saranno a carico DE coniugi al 50% ciascuno.
4) La figlia minore viene affidata ad entrambi i coniugi secondo la modalità dell'affido Per_1 condiviso con collocazione prevalente presso la madre. Nel neo-costituendo nucleo familiare saranno dunque presenti: la madre ed ambo i figli e . Il padre Parte_2 Persona_3 Persona_4 potrà vedere la figlia secondo le seguenti modalità: • Ogni martedì pomeriggio dalle ore 18:00 Per_1 sino alle ore 21:00 del medesimo giorno, termine ultimo entro il quale egli dovrà portarla a casa dalla madre;
• a week-end alterni dalle ore 18:00 del venerdì fino alla domenica alle ore 20:00, termine ultimo entro il quale egli dovrà portarla a casa dalla madre. Tale schema potrà subire variazioni in caso di esigenze lavorative DE genitori previa intesa. Inoltre, trascorrerà con ciascun genitore Per_1 due settimane, anche non consecutive nel periodo estivo, una settimana a Natale e 3 giorni a Pasqua.
Quando un genitore terrà a Natale l'altro la terrà a Capodanno e viceversa per l'anno successivo. Per_1
Quando un genitore terrà a Pasqua l'altro la terrà il Lunedì dell'Angelo e viceversa per l'anno Per_1 successivo. Tali periodi di ferie andranno necessariamente concordati con anticipo di almeno 2 mesi.
5) Il Sig. a far data dal mese di agosto 2025 (compreso), entro il giorno 20 di ogni Parte_1 mese, corrisponderà alla GN , a titolo di contributo al mantenimento di , Parte_2 Per_1 un importo mensile ammontante ad € 400,00 (quattrocento/00) da versarsi con bonifico bancario. Nel caso esclusivo in cui il nuovo contratto di lavoro della Sig.ra (sottoscritto nel mese di luglio Parte_2
2025) termini a seguito del periodo di prova e non venga rinnovato ed ella si ritrovi disoccupata senza propria colpa e/o responsabilità, il Sig. accetta di corrispondere un contributo al Pt_1 mantenimento della figlia dell'importo pari ad € 600,00 (seicento/00) in luogo di quello sovra indicato
(€ 400,00) e ciò sino a che la Sig.ra non risulti nuovamente occupata con salario Parte_2 approssimativamente equivalente a quello percepito oggi giorno.
6) Sono a carico DE genitori al 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute in favore di tra le Per_1 quali quelle mediche, sportive, scolastiche ed extrascolastiche, ivi compresa la mensa, regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Ferrara che si riporta di seguito per comodità di lettura: o spese mediche straordinarie: a) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione ma senza necessità di preventivo accordo tra le parti) i costi per visite specialistiche con prescrizione del medico curante, le cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche e/o cliniche convenzionate con il SSN, i ticket sanitari, tutti i trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale ed i medicinali prescritti dal medico curante;
b) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le parti), i costi per l'acquisto di farmaci particolari, le spese per cure dentistiche, oculistiche e ortodontiche presso strutture ed ambulatori privati, le spese
2 per l'acquisto di occhiali, le cure termali e fisioterapiche, le visite specialistiche ivi incluse quelle di idoneità sportiva, i trattamenti sanitari, i costi di ricovero e gli interventi chirurgici erogati in strutture private;
o spese scolastiche: a) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione ma senza necessità di preventivo accordo tra le parti) la retta dell'asilo nido, della scuola materna, le tasse scolastiche sino alla scuola di secondo grado così come imposte da istituti pubblici e le spese di abbonamento al trasporto pubblico o di scuolabus, la mensa scolastica e i costi di tempo prolungato, il costo per l'acquisto DE libri di testo, del materiale didattico e di cancelleria di inizio anno, le gite scolastiche senza pernottamento. Relativamente ai libri di testo ed alla cancelleria il genitore che effettuerà l'acquisto si impegna a fornire all'altro la lista ed i prezzi nel mese antecedente l'acquisto;
b) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le parti) la retta dell'asilo nido e della scuola materna da frequentarsi presso istituti privati, le tasse scolastiche o di iscrizione a istituti privati, le tasse universitarie, i costi per corsi di specializzazione post laurea o post diploma, le gite scolastiche di più giorni, l'alloggio presso campus universitari o presso privati per frequentazione dell'università, l'acquisto di supporti informatici, i corsi di recupero e ripetizioni;
o spese ludico / sportive: a) saranno da dividersi al 50% tra le parti (con onere di documentazione ma senza preventivo accordo tra le parti) le spese per la frequentazione di attività sportive, ludiche e artistiche con tutte le relative assicurazioni e spese di abbigliamento sportivo con un tetto massimo complessivo di €. 400,00# per ciascun figlio con onere per il genitore proponetene di sostenere l'eventuale eccedenza ove i coniugi non abbiano in merito raggiunto un comune accordo;
b) saranno da dividersi al 50%, (con onere di documentazione e preventivo accordo tra le stesse) i costi da sostenersi per corsi di istruzione, viaggi e vacanze, i costi per centri ricreativi estivi o similari e campi solari;
o spese varie: saranno da dividersi al 50%, (con onere di documentazione pur avendo oggi già raggiunto l'accordo tra le parti sul punto) le spese da sostenersi per la baby sitter che seguirà altresì dal termine dell'orario del dopo-scuola sino alle ore 19:30 quando il genitore rientrerà Per_1 dal lavoro. Le spese per il conseguimento delle patenti di guida (ciclomotori e autovetture – patenti di cat. A e B) sono anch'esse da dividersi al 50% con onere di documentazione e previo accordo tra le parti. o Ogni spesa ulteriore, non necessaria, dovrà essere concordata tra i genitori e ripartita tra gli stessi in ugual misura tra loro. In mancanza di accordo ciascun coniuge potrà però decidere di affrontarla autonomamente, senza diritto a richiedere al genitore dissenziente alcun rimborso.
7) I Signori e all'attualità dichiarano di essere economicamente Parte_1 Parte_2 autonomi ed autosufficienti e dichiarano di rinunciare a qualsiasi richiesta di alimenti e/o di mantenimento l'uno verso l'altro. Gli assegni familiari e/o unici spetteranno interamente alla Sig.ra
. Parte_2
8) L'autovettura Fiat 500L, tg. ES187HY (intestata al Sig. , ma utilizzata esclusivamente dalla Pt_1 moglie, doc. n. 5) rimarrà in esclusivo uso della Sig.ra la quale si accolla il residuo Parte_2
3 finanziamento acceso presso Compass S.p.A. (doc. n. 6, prestito n. 23495892) sino alla completa estinzione. Nel caso in cui la moglie non ottemperi al pagamento degli importi rateali, il Sig. Pt_1 avrà dunque immediato diritto di refusione degli importi eventualmente corrisposti con riserva di formulare richiesta di risarcimento qualora la condotta inadempiente abbia determinato un danno di natura patrimoniale. Entro 15 giorni dall'Omologazione della Separazione Consensuale, le parti si attiveranno al fine di procedere al cambio di intestazione del veicolo presso gli uffici PRA con spese e costi da dividersi in parti eguali (50% cadauno).
9) L'autovettura Nissan Qashqai, tg. HC (intestata al Sig. e da lui utilizzata in via Pt_1 esclusiva, doc. n. 7) rimarrà di proprietà e di utilizzo esclusivo del marito, il quale si accolla il residuo finanziamento acceso presso NT DE CH di IE (doc. n. 8, prestito personale coma da richiesta n. 138988) sino alla completa estinzione. Nel caso in cui il Sig. non ottemperi al pagamento Pt_1 degli importi rateali, la Sig.ra avrà dunque immediato diritto di refusione per gli importi Parte_2 eventualmente da Lei corrisposti quale coobbligata con riserva di formulare richiesta di risarcimento qualora la condotta inadempiente abbia determinato un danno di natura patrimoniale.
10) I ricorrenti posseggono un cane di nome OY e di comune accordo decidono che lo stesso viva unitamente alla moglie sino a quando il Sig. non troverà una propria abitazione (in locazione Pt_1
o in acquisto) allorquando avrà diritto-dovere di ottenere la custodia dello stesso. Le spese riguardanti l'alimentazione e la cura (anche medica) del cane verranno divise in parti eguali, comunque, sia sempre previo accordo e con onere di documentazione.
11) Ad oggi risulta un insoluto-debito nei confronti del ammontante ad € 1.100,00. A CP_1 seguito della separazione di tal importo il Sig. corrisponderà al la somma pari Pt_1 CP_1 ad € 800,00 e la Sig.ra l'importo pari ad € 300,00 (e così per un totale di € 1.100,00) sulla Parte_2 base del piano di rientro già deciso dall'amministratore condominiale e ciò senza alcuna possibilità di reciproca refusione e/o compensazione.
12) Tutti i restanti rapporti, anche patrimoniali, intercorrenti tra i ricorrenti sono già stati regolati di comune accordo in separata sede.
13) I coniugi si prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio, sia per che per essi coniugi. Per_1
14) Le condizioni avranno efficacia dal giorno di sottoscrizione indicato puntualmente in calce al ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
4 All'udienza in data 16 dicembre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso, seppur intervenuto, non ha rassegnato conclusioni.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto DE contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta DE coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale DE beni a far tempo, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di prima comparizione delle parti innanzi al giudice delegato alla trattazione del procedimento.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale DE coniugi , nato a [...] il Parte_1
13/10/1986, , nata a [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Portomaggiore 15/06/2019, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Voghiera, al n. 12 Parte II Serie C Anno 2019.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Voghiera perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
5 Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
6