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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23956/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23956/2024 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. Gioda Daniela Egles, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in il Parte_1 Controparte_1 Per_1 27/09/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di (atto Per_1 n. 36 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 07.06.2003 e il 02.03.2007. Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 10/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La figlia della coppia, è divenuta nelle more del giudizio maggiorenne ed è, pertanto, venuto meno Per_3 il presupposto per provvedere in ordine al suo affidamento, alla sua collocazione abitativa ed al regime di visita con il genitore non collocatario. Nulla si dispone, pertanto, al riguardo.
Per il resto, vi è accordo economico fra le parti e nulla osta al suo accoglimento.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di annotare la sentenza e di Per_1 provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il SI. potrà tenere seco e vedere i figli ogni qual volta lo desidererà, CP_1 compatibilmente con i loro impegni scolastici, sportivi e sociali e con i propri impegni di lavoro;
Part DÀ ATTO che il SI. di comune accordo con la SI.ra si impegna a lasciare nel breve la CP_1 casa coniugale e a trasferire la propria residenza e collocazione presso diversa abitazione, portando seco i propri effetti personali. A tal fine, sino al giorno 01.11.2024, il SI. avrà diritto a Controparte_1 Part tenere copia delle chiavi dell'immobile e, previo accordo con la SI.ra e in sua presenza, potrà accedervi in caso di esigenza per completare il trasloco. A decorrere da tale data la copia delle chiavi Part dovrà essere riconsegnata alla moglie. Dal 1° novembre 2024 la OR sarà libera di sostituire la serratura di casa.
Dal momento in cui il SI. avrà trasferito altrove la propria abitazione e residenza, le parti CP_1 concordano che tutte le spese della casa coniugale, ordinarie e straordinarie maturate dopo il rilascio da parte del SI. ma prima dell'effettivo passaggio di proprietà, siano comunque in capo alla CP_1 Part OR
DISPONE che il SI. , a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Controparte_1 Per_2 Per_3 sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei medesimi, corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili per ciascun figlio, per complessivi € 500,00 (cinquecento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT. Le spese mediche non coperte dal SSN, quelle scolastiche ed extra scolastiche relative ai figli e, per pagina 2 di 3 l'individuazione delle quali, si richiama il contenuto del Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati del Foro di Torino del marzo 2016, saranno suddivise al 50% tra i coniugi, previamente concordate e successivamente documentate;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente al contributo al mantenimento in quanto entrambi indipendenti economicamente.
DÀ ATTO, nell'ambito della definizione delle questioni finanziarie ed economiche, che il SI. CP_1 si impegna, altresì, a cedere alla SI.ra il 50% di sua proprietà delle quote indivise relative Parte_1 alle proprietà immobiliari site in RU (TO) – Via Giovanni Battista La Salle n. 128 (immobile a 6 vani e box auto) e catastalmente così identificati: foglio: 4, particella n. 291, sub. 23, RU (TO) – Via Giovanni Battista La Salle n. 126, piano S1 – T – 1, cat. a/2, classe 02, consistenza: 6 vani, rendita catastale: € 759,19 e foglio: 4, particella n. 291, sub. 46, RU (TO) – Via Giovanni Battista La Salle SNC, piano S1, cat. c/6, classe 03, consistenza: 35 m2, rendita catastale: € 231,37. Tale trasferimento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla sentenza di separazione. Si ribadisce, che detto trasferimento avviene a definitiva tacitazione delle questioni patrimoniali e finanziarie pendenti tra i coniugi, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, senza dazione di denaro e senza alcun spirito di liberalità.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano altresì di volersi avvalere dei benefici fiscali di cui all'art.19 legge n.74/1987 e confermano che le obbligazioni patrimoniali contenute nel presente verbale costituiscono parte determinante dell'accordo di separazione;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di rilasciare preventivo consenso al rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio reciproco e per la figlia Per_3
DÀ ATTO che coniugi dichiarano, che l'accordo consensualmente raggiunto in ordine ai termini della separazione personale verrà dalle parti confermato anche in sede di divorzio con riferimento ai punti 1) Part
– 2) - 4) - 5) e 7) di cui al ricorso e, pertanto, i signori e spiegano sin d'ora domanda CP_1 congiunta per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato in RU (TO) alli 27.09.2008, atto di matrimonio parte i, numero 36, ufficio di stato civile del comune di RU (TO);
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23956/2024 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. Gioda Daniela Egles, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in il Parte_1 Controparte_1 Per_1 27/09/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di (atto Per_1 n. 36 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 07.06.2003 e il 02.03.2007. Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 10/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La figlia della coppia, è divenuta nelle more del giudizio maggiorenne ed è, pertanto, venuto meno Per_3 il presupposto per provvedere in ordine al suo affidamento, alla sua collocazione abitativa ed al regime di visita con il genitore non collocatario. Nulla si dispone, pertanto, al riguardo.
Per il resto, vi è accordo economico fra le parti e nulla osta al suo accoglimento.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di annotare la sentenza e di Per_1 provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il SI. potrà tenere seco e vedere i figli ogni qual volta lo desidererà, CP_1 compatibilmente con i loro impegni scolastici, sportivi e sociali e con i propri impegni di lavoro;
Part DÀ ATTO che il SI. di comune accordo con la SI.ra si impegna a lasciare nel breve la CP_1 casa coniugale e a trasferire la propria residenza e collocazione presso diversa abitazione, portando seco i propri effetti personali. A tal fine, sino al giorno 01.11.2024, il SI. avrà diritto a Controparte_1 Part tenere copia delle chiavi dell'immobile e, previo accordo con la SI.ra e in sua presenza, potrà accedervi in caso di esigenza per completare il trasloco. A decorrere da tale data la copia delle chiavi Part dovrà essere riconsegnata alla moglie. Dal 1° novembre 2024 la OR sarà libera di sostituire la serratura di casa.
Dal momento in cui il SI. avrà trasferito altrove la propria abitazione e residenza, le parti CP_1 concordano che tutte le spese della casa coniugale, ordinarie e straordinarie maturate dopo il rilascio da parte del SI. ma prima dell'effettivo passaggio di proprietà, siano comunque in capo alla CP_1 Part OR
DISPONE che il SI. , a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Controparte_1 Per_2 Per_3 sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei medesimi, corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili per ciascun figlio, per complessivi € 500,00 (cinquecento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT. Le spese mediche non coperte dal SSN, quelle scolastiche ed extra scolastiche relative ai figli e, per pagina 2 di 3 l'individuazione delle quali, si richiama il contenuto del Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati del Foro di Torino del marzo 2016, saranno suddivise al 50% tra i coniugi, previamente concordate e successivamente documentate;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente al contributo al mantenimento in quanto entrambi indipendenti economicamente.
DÀ ATTO, nell'ambito della definizione delle questioni finanziarie ed economiche, che il SI. CP_1 si impegna, altresì, a cedere alla SI.ra il 50% di sua proprietà delle quote indivise relative Parte_1 alle proprietà immobiliari site in RU (TO) – Via Giovanni Battista La Salle n. 128 (immobile a 6 vani e box auto) e catastalmente così identificati: foglio: 4, particella n. 291, sub. 23, RU (TO) – Via Giovanni Battista La Salle n. 126, piano S1 – T – 1, cat. a/2, classe 02, consistenza: 6 vani, rendita catastale: € 759,19 e foglio: 4, particella n. 291, sub. 46, RU (TO) – Via Giovanni Battista La Salle SNC, piano S1, cat. c/6, classe 03, consistenza: 35 m2, rendita catastale: € 231,37. Tale trasferimento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla sentenza di separazione. Si ribadisce, che detto trasferimento avviene a definitiva tacitazione delle questioni patrimoniali e finanziarie pendenti tra i coniugi, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, senza dazione di denaro e senza alcun spirito di liberalità.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano altresì di volersi avvalere dei benefici fiscali di cui all'art.19 legge n.74/1987 e confermano che le obbligazioni patrimoniali contenute nel presente verbale costituiscono parte determinante dell'accordo di separazione;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di rilasciare preventivo consenso al rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio reciproco e per la figlia Per_3
DÀ ATTO che coniugi dichiarano, che l'accordo consensualmente raggiunto in ordine ai termini della separazione personale verrà dalle parti confermato anche in sede di divorzio con riferimento ai punti 1) Part
– 2) - 4) - 5) e 7) di cui al ricorso e, pertanto, i signori e spiegano sin d'ora domanda CP_1 congiunta per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato in RU (TO) alli 27.09.2008, atto di matrimonio parte i, numero 36, ufficio di stato civile del comune di RU (TO);
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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