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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/12/2025, n. 2861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2861 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 908/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico NA Di
LO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 908 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione, ex 281 quinquies c.p.c., con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 4 dicembre 2025, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1
c.p.c.
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Baldissara giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Dinoia giusta procura generale per notar del 22 marzo 2024 Per_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il precetto notificato in data 15.2.2024 Parte_1 per il pagamento della somma di € 201.489,70, in virtù di contratto di mutuo fondiario per notar del 9.05.2006, rep. n. 50.019. Per_2
Parte opponente ha eccepito l'errata quantificazione del debito con addizione di ulteriori voci non dovute e l'indeterminatezza dei criteri di calcolo, in particolare ha contestato la debenza delle somme richieste per “interessi di mora per rate scadute”, “interessi di mora su debito residuo”, “interessi corrispettivi su rate scadute”.
L'opposizione è infondata.
Dalla documentazione in atti e dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio dott.
risulta quanto segue. Persona_3 ha stipulato in data 9.5.2006 con atto per notar un contratto di Parte_1 Per_2 mutuo fondiario dell'importo di € 120.000,00 con CP_2 Tale contratto prevede la concessione di un mutuo per un importo di euro 120.000,00, per la durata di 30 anni, con restituzione della somma mutuata mediante 60 rate semestrali posticipate di ammortamento, concesso ad un tasso annuale fisso del 3,20%.
Al contratto di mutuo è stato allegato dettagliato piano di ammortamento, riportante per ciascuna scadenza di rata la relativa quota capitale e quota interessi corrispettivi.
Viene poi definita la clausola relativa al tasso di mora, questo sarà pari ad 2 punti percentuale in più rispetto al tasso degli interessi corrispettivi. Quindi concretamente il tasso di mora pattuito è pari all'5,20% nominale annuo.
Quindi nel contratto i tassi di interesse sono stati regolarmente pattuiti per iscritto e determinati in modo certo ed univoco.
Dalla documentazione in atti risulta che parte opponente ha onorato esclusivamente la prima rata.
Con lettera dell'1.6.2010 l' ha comunicato la risoluzione del contratto per CP_2 mancato pagamento di 6 rate (dalla n.2 alla n. 7) e la decadenza dal beneficio del termine ed ha chiesto il pagamento di €.135.812,46 (comprensivo di debito residuo, interessi e penale). CP_ Con il precetto opposto l' ha chiesto il pagamento della somma di €.201.489,70 oltre somme e interessi maturati e maturandi di cui:
- 16.653,79 per interessi di mora per rate scadute,
- €.32.432,01 per interessi di mora sul debito residuo,
- €.31.934,41 per interessi corrispettivi su rate scadute,
- €.1.148,28 per interessi corrispettivi sul debito scaduto,
- €.27.170,86 per quota capitale per rate scadute,
- €.91.661,60 per debito residuo
- €.0,00 per penale di risoluzione del contratto
- €.425,00 per compenso professionale per precetto
- €.63,75 per rimborso forfettario del 15% sul compenso per precetto.
In detto precetto, la decadenza dal beneficio del termine è indicata alla data dell'1/12/2016.
Parte opponente ha eccepito l'errata quantificazione del debito con addizione di ulteriori voci non dovute e l'indeterminatezza dei criteri di calcolo, in particolare ha contestato la debenza delle somme richieste per “interessi di mora per rate scadute”, “interessi di mora su debito residuo”, “interessi corrispettivi su rate scadute”. Preliminarmente va evidenziato che la decadenza del beneficio del termine, come indicato dall'opponente, va individuata nella data dell'1.6.2010, data in cui l' CP_2 aveva comunicato al la decadenza dal beneficio del termine. Pt_1
Quindi tutti i conteggi vanno effettuati tenendo conto di tale data.
Interessi di mora per rate scadute
Come evidenziato il contratto di mutuo prevede il pagamento di un interesse di mora del
5,20%. CP_ L' ha chiesto il pagamento degli interessi di mora sulle rate già scadute al momento della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine nella misura di €
16.653,79.
Tali interessi sono stati calcolati dalla scadenza di ciascuna rata e fino al 24.1.2024
(precetto), utilizzando come data di decadenza dal beneficio l'1.12.2016, come tasso quello indicato in contratto del 5,20%. La mora è stata correttamente calcolata solo sulla quota capitale di ciascuna delle rate scadute. CP_ La modalità di calcolo usata dall' è corretta tranne che per la data di decadenza dal beneficio del termine che è l'1.6.2010 (data della comunicazione dell' ). CP_2
Il ctu ha calcolato gli interessi di mora sulle rate scadute alla data dell'1.6.2010 in €
6.113,27.
Interessi di mora sul debito residuo CP_ L' ha chiesto il pagamento degli interessi di mora sul debito residuo nella misura di
€ 32.432,01.
Nel contratto di mutuo è indicato solo il tasso di interesse moratorio.
Ne consegue che gli interessi di mora sul mutuo vanno calcolati unicamente sul capitale residuo e non anche sulla quota interessi della singola rata.
Tali interessi sono stati calcolati dalla decadenza dal beneficio del termine al precetto al tasso del 5,2%; nel precetto la data di decadenza dal beneficio del termine è l'1/12/2016. CP_ La modalità di calcolo usata dall' è corretta tranne che per la data di decadenza dal beneficio del termine che è l'1.6.2010 (data della comunicazione dell' ). CP_2
Il ctu ha calcolato gli interessi di mora sul debito residuo dall'1.6.2010 al 24.1.2024 in €
78.907,22.
Interessi corrispettivi su rate scadute CP_ L' ha chiesto il pagamento degli interessi corrispettivi sulle rate già scadute al momento della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine nella misura di
€ 31.934,41. Tali interessi sono stati calcolati sommando le quote interessi delle rate scadute e impagate alla data di decadenza dal beneficio del termine (1/12/2016). CP_ La modalità di calcolo usata dall' è corretta tranne che per la data di decadenza dal beneficio del termine che è l'1.6.2010 (data della comunicazione dell' ). CP_2
Il ctu ha calcolato gli interessi corrispettivi sulle rate già scadute alla data dell'1.6.2010 in € 11.014,67.
In conclusione, dalla espletata ctu, effettuati i calcoli tenendo conto che la data di decadenza dal beneficio del termine che è l'1.6.2010, risulta che la consistenza residua del mutuo al 24/1/2024 è pari a €.216.300,52 (somma maggiore di quella precettata), così composta
Debito residuo alla data dell'1.6.2010: €.111.106,92
Interessi corrispettivi su debito residuo (rateo in corso) €.1.476,57
Interessi di mora su debito residuo (solo sul capitale) €.78.907,22
Quote interessi sulle rate scadute e impagate €.11.014,67
Quote capitali sulle rate scadute e impagate €.7.681,87
Interessi di mora sulle sole quote capitali delle rate scadute e impagate €.6.113,27
Quindi risulta che la consistenza residua del mutuo al 24/1/2024 è pari a €.216.300,52
(somma maggiore di quella precettata).
Spese
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate con attribuzione come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022.; tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 52.000,01 ad €
260.000,00), le spese vanno così liquidate:
fase di studio € 2.552,00
fase introduttiva € 1.628,00
fase istruttoria € 5.670,00
fase decisoria € 4.253,00 in totale per parte convenuta € 14.103,00, oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%.
Le spese di ctu restano definitivamente a carico di parte opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico NA Di
LO, definitivamente decidendo, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) Condanna a pagare in favore di parte opposta le spese di lite liquidate Parte_1 in euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%.
3) Pone le spese di ctu definitivamente a carico di opponente .
Così deciso in camera di consiglio il 17 dicembre 2025
Il Giudice Unico
NA Di LO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico NA Di
LO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 908 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione, ex 281 quinquies c.p.c., con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 4 dicembre 2025, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1
c.p.c.
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Baldissara giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Dinoia giusta procura generale per notar del 22 marzo 2024 Per_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il precetto notificato in data 15.2.2024 Parte_1 per il pagamento della somma di € 201.489,70, in virtù di contratto di mutuo fondiario per notar del 9.05.2006, rep. n. 50.019. Per_2
Parte opponente ha eccepito l'errata quantificazione del debito con addizione di ulteriori voci non dovute e l'indeterminatezza dei criteri di calcolo, in particolare ha contestato la debenza delle somme richieste per “interessi di mora per rate scadute”, “interessi di mora su debito residuo”, “interessi corrispettivi su rate scadute”.
L'opposizione è infondata.
Dalla documentazione in atti e dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio dott.
risulta quanto segue. Persona_3 ha stipulato in data 9.5.2006 con atto per notar un contratto di Parte_1 Per_2 mutuo fondiario dell'importo di € 120.000,00 con CP_2 Tale contratto prevede la concessione di un mutuo per un importo di euro 120.000,00, per la durata di 30 anni, con restituzione della somma mutuata mediante 60 rate semestrali posticipate di ammortamento, concesso ad un tasso annuale fisso del 3,20%.
Al contratto di mutuo è stato allegato dettagliato piano di ammortamento, riportante per ciascuna scadenza di rata la relativa quota capitale e quota interessi corrispettivi.
Viene poi definita la clausola relativa al tasso di mora, questo sarà pari ad 2 punti percentuale in più rispetto al tasso degli interessi corrispettivi. Quindi concretamente il tasso di mora pattuito è pari all'5,20% nominale annuo.
Quindi nel contratto i tassi di interesse sono stati regolarmente pattuiti per iscritto e determinati in modo certo ed univoco.
Dalla documentazione in atti risulta che parte opponente ha onorato esclusivamente la prima rata.
Con lettera dell'1.6.2010 l' ha comunicato la risoluzione del contratto per CP_2 mancato pagamento di 6 rate (dalla n.2 alla n. 7) e la decadenza dal beneficio del termine ed ha chiesto il pagamento di €.135.812,46 (comprensivo di debito residuo, interessi e penale). CP_ Con il precetto opposto l' ha chiesto il pagamento della somma di €.201.489,70 oltre somme e interessi maturati e maturandi di cui:
- 16.653,79 per interessi di mora per rate scadute,
- €.32.432,01 per interessi di mora sul debito residuo,
- €.31.934,41 per interessi corrispettivi su rate scadute,
- €.1.148,28 per interessi corrispettivi sul debito scaduto,
- €.27.170,86 per quota capitale per rate scadute,
- €.91.661,60 per debito residuo
- €.0,00 per penale di risoluzione del contratto
- €.425,00 per compenso professionale per precetto
- €.63,75 per rimborso forfettario del 15% sul compenso per precetto.
In detto precetto, la decadenza dal beneficio del termine è indicata alla data dell'1/12/2016.
Parte opponente ha eccepito l'errata quantificazione del debito con addizione di ulteriori voci non dovute e l'indeterminatezza dei criteri di calcolo, in particolare ha contestato la debenza delle somme richieste per “interessi di mora per rate scadute”, “interessi di mora su debito residuo”, “interessi corrispettivi su rate scadute”. Preliminarmente va evidenziato che la decadenza del beneficio del termine, come indicato dall'opponente, va individuata nella data dell'1.6.2010, data in cui l' CP_2 aveva comunicato al la decadenza dal beneficio del termine. Pt_1
Quindi tutti i conteggi vanno effettuati tenendo conto di tale data.
Interessi di mora per rate scadute
Come evidenziato il contratto di mutuo prevede il pagamento di un interesse di mora del
5,20%. CP_ L' ha chiesto il pagamento degli interessi di mora sulle rate già scadute al momento della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine nella misura di €
16.653,79.
Tali interessi sono stati calcolati dalla scadenza di ciascuna rata e fino al 24.1.2024
(precetto), utilizzando come data di decadenza dal beneficio l'1.12.2016, come tasso quello indicato in contratto del 5,20%. La mora è stata correttamente calcolata solo sulla quota capitale di ciascuna delle rate scadute. CP_ La modalità di calcolo usata dall' è corretta tranne che per la data di decadenza dal beneficio del termine che è l'1.6.2010 (data della comunicazione dell' ). CP_2
Il ctu ha calcolato gli interessi di mora sulle rate scadute alla data dell'1.6.2010 in €
6.113,27.
Interessi di mora sul debito residuo CP_ L' ha chiesto il pagamento degli interessi di mora sul debito residuo nella misura di
€ 32.432,01.
Nel contratto di mutuo è indicato solo il tasso di interesse moratorio.
Ne consegue che gli interessi di mora sul mutuo vanno calcolati unicamente sul capitale residuo e non anche sulla quota interessi della singola rata.
Tali interessi sono stati calcolati dalla decadenza dal beneficio del termine al precetto al tasso del 5,2%; nel precetto la data di decadenza dal beneficio del termine è l'1/12/2016. CP_ La modalità di calcolo usata dall' è corretta tranne che per la data di decadenza dal beneficio del termine che è l'1.6.2010 (data della comunicazione dell' ). CP_2
Il ctu ha calcolato gli interessi di mora sul debito residuo dall'1.6.2010 al 24.1.2024 in €
78.907,22.
Interessi corrispettivi su rate scadute CP_ L' ha chiesto il pagamento degli interessi corrispettivi sulle rate già scadute al momento della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine nella misura di
€ 31.934,41. Tali interessi sono stati calcolati sommando le quote interessi delle rate scadute e impagate alla data di decadenza dal beneficio del termine (1/12/2016). CP_ La modalità di calcolo usata dall' è corretta tranne che per la data di decadenza dal beneficio del termine che è l'1.6.2010 (data della comunicazione dell' ). CP_2
Il ctu ha calcolato gli interessi corrispettivi sulle rate già scadute alla data dell'1.6.2010 in € 11.014,67.
In conclusione, dalla espletata ctu, effettuati i calcoli tenendo conto che la data di decadenza dal beneficio del termine che è l'1.6.2010, risulta che la consistenza residua del mutuo al 24/1/2024 è pari a €.216.300,52 (somma maggiore di quella precettata), così composta
Debito residuo alla data dell'1.6.2010: €.111.106,92
Interessi corrispettivi su debito residuo (rateo in corso) €.1.476,57
Interessi di mora su debito residuo (solo sul capitale) €.78.907,22
Quote interessi sulle rate scadute e impagate €.11.014,67
Quote capitali sulle rate scadute e impagate €.7.681,87
Interessi di mora sulle sole quote capitali delle rate scadute e impagate €.6.113,27
Quindi risulta che la consistenza residua del mutuo al 24/1/2024 è pari a €.216.300,52
(somma maggiore di quella precettata).
Spese
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate con attribuzione come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022.; tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 52.000,01 ad €
260.000,00), le spese vanno così liquidate:
fase di studio € 2.552,00
fase introduttiva € 1.628,00
fase istruttoria € 5.670,00
fase decisoria € 4.253,00 in totale per parte convenuta € 14.103,00, oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%.
Le spese di ctu restano definitivamente a carico di parte opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico NA Di
LO, definitivamente decidendo, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) Condanna a pagare in favore di parte opposta le spese di lite liquidate Parte_1 in euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%.
3) Pone le spese di ctu definitivamente a carico di opponente .
Così deciso in camera di consiglio il 17 dicembre 2025
Il Giudice Unico
NA Di LO