TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/12/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. Nr. 1798 / 2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PRATO Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elena Moretti, ha pronunciato ex art. 281 sexies III co c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 21798/2023 , promossa da tra con l'avv. CALZOLAI SIMONE Parte_1 ATTORE e
, con l'avv. CAPURRO TOMMASO Controparte_1
CONVENUTO Conclusioni PER PARTE ATTRICE: “Accertare e dichiarare in tesi ex art. 2051 c.c., ovvero, in ipotesi, ex art. 2043 c.c. l'esclusiva responsabilità del in ordine al verificarsi del sinistro di Controparte_1 cui in premessa e, per l'effetto, condannare la convenuta in persona del sindaco pro-tempore, al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro subiti dall'attrice per l'importo risultante dall'istruttoria espletata nel corso del presente giudizio (comprensivi del danno biologico, spese mediche sostenute e del danno emergente) oltre all'eventuale personalizzazione del danno se spettante, ovvero nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o comunque ritenuta equa e di giustizia, detratto l'importo di € 13.350,00 già percepito a titolo di indennizzo da , oltre alla rivalutazione Controparte_2 monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, C.P.A, e spese generali come per legge da attribuirsi direttamente al sottoscritto procuratore antistatario. Oltre spese di CTU medica, CTU sul veicolo e CTP e di negoziazione assistita. PER PARTE CONVENUTA;
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via principale, rigettare la domanda proposta da parte attrice nei confronti dell'esponente per i motivi di cui in narrativa, siccome infondata, non provata e anche per la sussistenza del caso fortuito;
- in via subordinata, dichiarare che l'attrice ha concorso con la propria condotta al verificarsi dell'evento lesivo e conseguentemente ridurre l'eventuale risarcimento alla medesima dovuto nella misura che sarà accertata in corso di causa e comunque ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, contenere la quantificazione del danno negli stretti limiti di quanto risulterà provato e dovuto in giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Premesso che con atto di citazione ritualmente notificato la difesa attorea conveniva innanzi l'intestato Tribunale il rappresentando che il 09.05.2021 l'attrice intorno alle Controparte_1 ore 16:15 circa, mentre stava transitando a , nei pressi della strada di montagna denominata CP_1 Via di Valibona, era rimasta vittima di un incidente stradale. In particolare dava conto di come la sig.ra giunta a circa 1 km dalla località “Regina del Bosco” – onde far passare un gruppo Parte_1 di escursionisti provenienti dal lato opposto della strada- si fosse accostata con la propria vettura a destra onde permetterli il passaggio: nel mentre, però, il ciglio della strada aveva ceduto determinando il ribaltamento della vettura nel terreno sottostante La difesa attorea dava poi partitamente conto dei danni subiti dalla attrice in occasione del sinistro (sia danni alla persona che alla vettura) e – assunta la responsabilità dell'ente territoriale convenuto ex art 2051 c.c. e/ o 2043 c.c. – concludeva per la condanna dello stesso al risarcimento Si costituiva in giudizio l'ente convenuto con comparsa nella quale contestava l'an (stigmatizzando l'avvenuta modifica della descrizione delle contingenze del sinistro tra quanto riferito in sede di accesso alla struttura ospedaliera rispetto a quanto riferito nei giorni seguenti) nonché il quantum delle richieste risarcitorie avanzate Costituitosi quindi regolarmente il contraddittorio tra le parti il Giudice effettuava le verifiche di cui all'art 171 bis cpc con fissazione di nuova data di prima udienza di comparizione. Le parti provvedevano, poi, tempestivamente al deposito delle memorie integrative di cui all'art 171 ter cpc Alla prima udienza di comparizione il Giudice interrogava liberamente la parte attrice. Con ordinanza riservata disponeva il mutamento del rito da ordinario a semplificato e rinviava per l'escussione dei testi ammessi La causa veniva quindi istruita attraverso le allegazioni documentali delle parti l'assunzione di alcune testimonianze e l'espletamento di CTU medica sulla persona dell'attrice nonché di CTU estimativa dei danni patiti dal mezzo in occasione del sinistro In ragione della dichiarazione di incompatibilità del primo CTU medico nominato emergeva come la parte attrice avesse azionato, prima della instaurazione della presente procedura, procedimento giudiziale avverso propria compagnia assicurativa onde ottenere indennizzo per i danni patiti in occasione del medesimo sinistro per cui è causa Avuto conoscenza della circostanza la difesa di parte convenuta chiedeva di essere rimessa in termini onde acquisire i documenti di cui alla procedura intercorsa tra la parte attrice e la propria compagnia assicurativa Successivamente, giusta la produzione da parte della difesa attrice dell'accordo transattivo intercorso tra la sig.ra la propria assicurazione (in ragione del quale la parte attrice aveva accettato Pt_1 la somma di € 13.350,00 a titolo di indennizzo per le lesioni personali subite) , non veniva disposta l'acquisizione del fascicolo della altra e diversa procedura apertasi in conseguenza del sinistro In sede di CTU estimativa dei danni sulla vettura veniva accertato dal CTU come la vettura fosse stata venduta prima della instaurazione della procedura giudiziale In esito al deposito delle relazioni peritali il Giudice fissava udienza di discussione della procedura ex art 281 sexies cpc all'esito della quale, udita la discussione delle parti, si riservava il deposito della sentenza ex art 281 sexies III co c.p.c. La domanda di parte attrice non merita accoglimento per quanto di cui appresso SULLA RICOSTRUZIONE DEL SINISTRO Invero la ricostruzione del sinistro per come effettuata dalla difesa attorea in sede di citazione: “ La Sig.ra giunta a circa 1 km dalla località “ Regina del Bosco” si imbatteva in un gruppo Parte_1 di escursionisti, provenienti dal lato opposto della strada, si accostava a destra per farli proseguire in quanto la strada risulta essere particolarmente angusta …Mentre la Sig.ra i trovava Parte_1 in sosta sul ciglio della strada, improvvisamente il terreno sotto la ruota anteriore destra iniziava a cedere ed il veicolo, inclinatosi verso valle, si ribaltava su se stesso plurime volte, fino a giungere al terreno sottostante per poi arrestarsi” (cfr pag 1 in citazione) risulta empiricamente sconfessata da quanto dichiarato dalla medesima parte attrice al momento di accettazione al pronto soccorso: “ “mentre era alla guida della propria auto, per evitare due pedoni, ha perso il controllo del mezzo, con caduta nel dirupo e ribaltamento del mezzo”. (cfr doc 3 allegato alla citazione) Solo nei giorni successivi (id est il 14.05.2021) l'attrice muta la ricostruzione dei fatti : La paziente riferisce una differente dinamica dell'incidente stradale rispetto a quella riportata nell'anamnesi effettuata in DEA. In particolare riferisce che al momento in cui si è fermata per permettere l'attraversamento della strada da parte dei pedoni si è verificato un cedimento del ciglio stradale per cui ha perso il controllo del mezzo Si è in presenza, quindi, di una sostanziale modifica della rappresentazione dei fatti nelle due diverse versioni offerte dalla medesima parte attrice nella immediatezza del sinistro: non sfugge, infatti, come la prima delle rappresentazioni riconduca la responsabilità del sinistro ad un contegno proprio della attrice (perdita di controllo del veicolo per evitare i pedoni presenti sulla strada) mentre nella seconda l'eziologia del sinistro viene ricondotta ad una frana della strada. Il sostanziale revirement ricostruttivo impone quindi la valutazione delle emergenze istruttorie di cui alla testimonianze assunte quanto al sinistro ed allo stato dei luoghi al momento dello stesso Le testimonianze rilasciate dai testi intimati dalla difesa attorea e legati alla parte attrice da vincoli di amicizia (id est i testi e – che hanno tutti dichiarato di essere amici della Testimone_1 Tes_2 parte attrice cfr verbale di udienza 09.04.2024) risultano essere sostanzialmente corroboranti la ricostruzione dei fatti per come operata dalla difesa attorea in citazione In particolare il teste (trasportato nella vettura attrice al momento del sinistro) dichiara: “Io Tes_1 ricordo che stavamo scendendo verso la vallata e siccome era una bella giornata sulla strada avevamo trovato diverse persone sia che salivano sia che scendevano noi andavamo piano e mi ricordo con esattezza che ci siamo fermati per permettere il passaggio di alcune persone che avevano un asinello con se. Non ricordo che ci fossimo accostati ma solo fermati e poi ricordo che e la macchina è precipitata nel dirupo ribaltandosi per tre volte (cfr dichiarazioni sub cap 2 a verbale di udienza del 09.04.2024) arrivando poi a confermare come la attrice al momento del sinistro fosse ferma Io ero sopra la macchina e mi sono ritrovato nella scarpata non posso riferire cosa sia effettivamente successo sulla strada io ricordo che si era fermata non ha fatto manovre e poi Pt_1 ci siamo ritrovati nel dirupo (cfr conferma sub cap 3 a verbale di udienza del 09.04.2024 ed ancora conferma sub cap 7 medesima udienza) Il teste per quanto di interesse sullo stato dei luoghi dichiara: ADR non posso riferire con Tes_1 esattezza la dinamica del sinistro oggettivamente in corrispondenza del punto ove la macchina si è ribaltata la strada era rovinata ma non so da cosa sia dipeso e comunque tutta la strada non era ben delineata non vi erano guard rail (cfr dichiarazioni sub cap 19 a verbale di udienza del 09.04.2024) In senso sostanzialmente conforme anche quanto riferito dal teste “ ricordo che si capiva Tes_2 dove la macchina era caduta perché la strada era franata aveva ceduto Ricordo con esattezza del cedimento sul bordo della strada non mi sto riferendo ad una grossa frana ma era percepibile con esattezza si vedeva che mancava del terreno rispetto al bordo della strada (cfr dichiarazioni sub cap 18 a verbale di udienza del 09.04.2024) L'apparente congruità ricostruttiva offerta dai testi di parte attrice viene però incisa in maniera esiziale da quanto dichiarato dall'unico teste non legato da alcun rapporto di amicizia con la parte attrice ed intervenuto – in qualità di soccorritore quale vigile del fuoco – nella immediatezza del sinistro Il teste sullo stato dei luoghi al momento del sinistro dichiara che Io ricordo che ci Testimone_3 siamo recati sul luogo dell'intervento con un mezzo 4x4 al momento del nostro arrivo era già presente l'ambulanza e poi è risultato che la persona fosse stata già soccorsa ed estratta dalla vettura dal personale medico credo fosse stata portata via con l'elicottero ribadisco che noi siamo intervenuti solo per la messa in sicurezza del veicolo. Noi siamo arrivati proprio in corrispondenza della vettura e dove ci siamo fermati, noi, proprio in perpendicolare rispetto a dove era caduta la vettura, non vi era cedimento stradale evidente. (cfr dichiarazioni sub cap 26 a verbale di udienza del 09.04.2024) Tale precisazione sul difetto di un cedimento stradale evidente riverbera determina l'insorgere di una incongruenza ricostruttiva tra i testi e ed il che, a parere del Giudicante, Tes_1 Tes_2 Tes_3 deve essere risolta nel senso della maggiore attendibilità di quanto riportato dal teste Tes_3 Tale giudizio di maggior attendibilità del teste (capo della pattuglia dei vigili del fuoco Tes_3 intervenuto per il soccorso) trova origine nella totale estraneità di questi ai fatti ed alle persone coinvolte rispetto alla posizione di contiguità affettiva con l' egli altri testi escussi Parte_1 La prova che in corrispondenza del punto di caduta dell'auto non vi fosse un cedimento stradale evidente riverbera in termini di scarsa attendibilità ricostruttiva anche delle dichiarazioni rese dal teste per evidente inverosimiglianza della dinamica del sinistro alla luce dello stato dei Tes_1 luoghi. Si ricorda, infatti, che secondo quanto secondo riportato dal . nel mentre l'auto si trovava Tes_1 ferma sul ciglio della strada si era determinato un cedimento dello stesso atto alla rovina della vettura nel terreno sottostante Non ricordo che ci fossimo accostati ma solo fermati e poi ricordo che e la macchina è precipitata nel dirupo ribaltandosi per tre volte Un dato fattuale che avrebbe dovuto avere una eco evidente sullo stato dei luoghi che, invece, è stato negato dal teste Tes_3 Invero l'accertato difetto di evidenza di rovina del ciglio stradale in corrispondenza del punto di caduta della vettura, in uno con la circostanza che nessuno tranne il (sulla cui inattendibilità Tes_1 si è appena sopra precisato) possa confermare che il sinistro abbia trovato eziologia nella cosa in custodia riverbera in termini esiziali sulla domanda avanzata da parte attrice e titolata ex art 2051 c.c. Vale infatti osservare come da tempo la giurisprudenza abbia chiarito il principio di ordine generale inerente alla distribuzione tra le parti dell'onere della prova, nell'ambito della fattispecie di responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. La natura oggettiva della responsabilità in parola esonera, infatti, il danneggiato dalla prova inerente la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa del custode ma nulla modifica quanto all'onere probatorio sul nesso di causalità tra oggetto in custodia e danno che rimane elemento da provarsi da parte dell'attore. Né di maggior sostrato probatorio si può parlare quanto alla adombrata responsabilità ex art 2043 c.c. non solo per il difetto di prova del nesso di causalità (per come già osservato appena innanzi) ma anche perché la parte attrice ha genericamente rivendicato asseriti inadempimenti dell'ente convenuto senza alcuna specifica concretizzazione degli oneri cautelari asseritamente disattesi Il difetto di prova dell'integrarsi dei presupposti delle responsabilità imputate alla parte convenuta determina il rigetto delle domande attrice La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: Rigetta la domanda di parte attrice;
condanna parte attrice alla refusione delle competenze di lite di parte convenuta che liquida ex d.m. 55/2014 in complessivi € 6.164,00 (di cui € 1.701,00 per fase di studio;
€ 1.204,00 per fase introduttiva;
€ 1.806,00 per fase trattazione ed € 1.453,00 per fase decisionale , valore medio quest'ultimo abbattuto del 50% stante la concentrazione della fase conclusiva nella udienza di discussione fissata ex art 281 sexies c.p.c.) oltre rimborso spese generali al 15% CAP ed IVA se dovuta: oltre al rimborso dei compensi dei CTP di parte convenuta se e nella misura documentata in atti. Pone definitivamente a carico di parte attrice i compensi dei CTU per come liquidati in atti Prato 17/12/2025 Il Giudice dott. Elena Moretti Sentenza resa ex art 281 sexies III co cpc
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PRATO Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elena Moretti, ha pronunciato ex art. 281 sexies III co c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 21798/2023 , promossa da tra con l'avv. CALZOLAI SIMONE Parte_1 ATTORE e
, con l'avv. CAPURRO TOMMASO Controparte_1
CONVENUTO Conclusioni PER PARTE ATTRICE: “Accertare e dichiarare in tesi ex art. 2051 c.c., ovvero, in ipotesi, ex art. 2043 c.c. l'esclusiva responsabilità del in ordine al verificarsi del sinistro di Controparte_1 cui in premessa e, per l'effetto, condannare la convenuta in persona del sindaco pro-tempore, al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro subiti dall'attrice per l'importo risultante dall'istruttoria espletata nel corso del presente giudizio (comprensivi del danno biologico, spese mediche sostenute e del danno emergente) oltre all'eventuale personalizzazione del danno se spettante, ovvero nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o comunque ritenuta equa e di giustizia, detratto l'importo di € 13.350,00 già percepito a titolo di indennizzo da , oltre alla rivalutazione Controparte_2 monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, C.P.A, e spese generali come per legge da attribuirsi direttamente al sottoscritto procuratore antistatario. Oltre spese di CTU medica, CTU sul veicolo e CTP e di negoziazione assistita. PER PARTE CONVENUTA;
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via principale, rigettare la domanda proposta da parte attrice nei confronti dell'esponente per i motivi di cui in narrativa, siccome infondata, non provata e anche per la sussistenza del caso fortuito;
- in via subordinata, dichiarare che l'attrice ha concorso con la propria condotta al verificarsi dell'evento lesivo e conseguentemente ridurre l'eventuale risarcimento alla medesima dovuto nella misura che sarà accertata in corso di causa e comunque ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, contenere la quantificazione del danno negli stretti limiti di quanto risulterà provato e dovuto in giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Premesso che con atto di citazione ritualmente notificato la difesa attorea conveniva innanzi l'intestato Tribunale il rappresentando che il 09.05.2021 l'attrice intorno alle Controparte_1 ore 16:15 circa, mentre stava transitando a , nei pressi della strada di montagna denominata CP_1 Via di Valibona, era rimasta vittima di un incidente stradale. In particolare dava conto di come la sig.ra giunta a circa 1 km dalla località “Regina del Bosco” – onde far passare un gruppo Parte_1 di escursionisti provenienti dal lato opposto della strada- si fosse accostata con la propria vettura a destra onde permetterli il passaggio: nel mentre, però, il ciglio della strada aveva ceduto determinando il ribaltamento della vettura nel terreno sottostante La difesa attorea dava poi partitamente conto dei danni subiti dalla attrice in occasione del sinistro (sia danni alla persona che alla vettura) e – assunta la responsabilità dell'ente territoriale convenuto ex art 2051 c.c. e/ o 2043 c.c. – concludeva per la condanna dello stesso al risarcimento Si costituiva in giudizio l'ente convenuto con comparsa nella quale contestava l'an (stigmatizzando l'avvenuta modifica della descrizione delle contingenze del sinistro tra quanto riferito in sede di accesso alla struttura ospedaliera rispetto a quanto riferito nei giorni seguenti) nonché il quantum delle richieste risarcitorie avanzate Costituitosi quindi regolarmente il contraddittorio tra le parti il Giudice effettuava le verifiche di cui all'art 171 bis cpc con fissazione di nuova data di prima udienza di comparizione. Le parti provvedevano, poi, tempestivamente al deposito delle memorie integrative di cui all'art 171 ter cpc Alla prima udienza di comparizione il Giudice interrogava liberamente la parte attrice. Con ordinanza riservata disponeva il mutamento del rito da ordinario a semplificato e rinviava per l'escussione dei testi ammessi La causa veniva quindi istruita attraverso le allegazioni documentali delle parti l'assunzione di alcune testimonianze e l'espletamento di CTU medica sulla persona dell'attrice nonché di CTU estimativa dei danni patiti dal mezzo in occasione del sinistro In ragione della dichiarazione di incompatibilità del primo CTU medico nominato emergeva come la parte attrice avesse azionato, prima della instaurazione della presente procedura, procedimento giudiziale avverso propria compagnia assicurativa onde ottenere indennizzo per i danni patiti in occasione del medesimo sinistro per cui è causa Avuto conoscenza della circostanza la difesa di parte convenuta chiedeva di essere rimessa in termini onde acquisire i documenti di cui alla procedura intercorsa tra la parte attrice e la propria compagnia assicurativa Successivamente, giusta la produzione da parte della difesa attrice dell'accordo transattivo intercorso tra la sig.ra la propria assicurazione (in ragione del quale la parte attrice aveva accettato Pt_1 la somma di € 13.350,00 a titolo di indennizzo per le lesioni personali subite) , non veniva disposta l'acquisizione del fascicolo della altra e diversa procedura apertasi in conseguenza del sinistro In sede di CTU estimativa dei danni sulla vettura veniva accertato dal CTU come la vettura fosse stata venduta prima della instaurazione della procedura giudiziale In esito al deposito delle relazioni peritali il Giudice fissava udienza di discussione della procedura ex art 281 sexies cpc all'esito della quale, udita la discussione delle parti, si riservava il deposito della sentenza ex art 281 sexies III co c.p.c. La domanda di parte attrice non merita accoglimento per quanto di cui appresso SULLA RICOSTRUZIONE DEL SINISTRO Invero la ricostruzione del sinistro per come effettuata dalla difesa attorea in sede di citazione: “ La Sig.ra giunta a circa 1 km dalla località “ Regina del Bosco” si imbatteva in un gruppo Parte_1 di escursionisti, provenienti dal lato opposto della strada, si accostava a destra per farli proseguire in quanto la strada risulta essere particolarmente angusta …Mentre la Sig.ra i trovava Parte_1 in sosta sul ciglio della strada, improvvisamente il terreno sotto la ruota anteriore destra iniziava a cedere ed il veicolo, inclinatosi verso valle, si ribaltava su se stesso plurime volte, fino a giungere al terreno sottostante per poi arrestarsi” (cfr pag 1 in citazione) risulta empiricamente sconfessata da quanto dichiarato dalla medesima parte attrice al momento di accettazione al pronto soccorso: “ “mentre era alla guida della propria auto, per evitare due pedoni, ha perso il controllo del mezzo, con caduta nel dirupo e ribaltamento del mezzo”. (cfr doc 3 allegato alla citazione) Solo nei giorni successivi (id est il 14.05.2021) l'attrice muta la ricostruzione dei fatti : La paziente riferisce una differente dinamica dell'incidente stradale rispetto a quella riportata nell'anamnesi effettuata in DEA. In particolare riferisce che al momento in cui si è fermata per permettere l'attraversamento della strada da parte dei pedoni si è verificato un cedimento del ciglio stradale per cui ha perso il controllo del mezzo Si è in presenza, quindi, di una sostanziale modifica della rappresentazione dei fatti nelle due diverse versioni offerte dalla medesima parte attrice nella immediatezza del sinistro: non sfugge, infatti, come la prima delle rappresentazioni riconduca la responsabilità del sinistro ad un contegno proprio della attrice (perdita di controllo del veicolo per evitare i pedoni presenti sulla strada) mentre nella seconda l'eziologia del sinistro viene ricondotta ad una frana della strada. Il sostanziale revirement ricostruttivo impone quindi la valutazione delle emergenze istruttorie di cui alla testimonianze assunte quanto al sinistro ed allo stato dei luoghi al momento dello stesso Le testimonianze rilasciate dai testi intimati dalla difesa attorea e legati alla parte attrice da vincoli di amicizia (id est i testi e – che hanno tutti dichiarato di essere amici della Testimone_1 Tes_2 parte attrice cfr verbale di udienza 09.04.2024) risultano essere sostanzialmente corroboranti la ricostruzione dei fatti per come operata dalla difesa attorea in citazione In particolare il teste (trasportato nella vettura attrice al momento del sinistro) dichiara: “Io Tes_1 ricordo che stavamo scendendo verso la vallata e siccome era una bella giornata sulla strada avevamo trovato diverse persone sia che salivano sia che scendevano noi andavamo piano e mi ricordo con esattezza che ci siamo fermati per permettere il passaggio di alcune persone che avevano un asinello con se. Non ricordo che ci fossimo accostati ma solo fermati e poi ricordo che e la macchina è precipitata nel dirupo ribaltandosi per tre volte (cfr dichiarazioni sub cap 2 a verbale di udienza del 09.04.2024) arrivando poi a confermare come la attrice al momento del sinistro fosse ferma Io ero sopra la macchina e mi sono ritrovato nella scarpata non posso riferire cosa sia effettivamente successo sulla strada io ricordo che si era fermata non ha fatto manovre e poi Pt_1 ci siamo ritrovati nel dirupo (cfr conferma sub cap 3 a verbale di udienza del 09.04.2024 ed ancora conferma sub cap 7 medesima udienza) Il teste per quanto di interesse sullo stato dei luoghi dichiara: ADR non posso riferire con Tes_1 esattezza la dinamica del sinistro oggettivamente in corrispondenza del punto ove la macchina si è ribaltata la strada era rovinata ma non so da cosa sia dipeso e comunque tutta la strada non era ben delineata non vi erano guard rail (cfr dichiarazioni sub cap 19 a verbale di udienza del 09.04.2024) In senso sostanzialmente conforme anche quanto riferito dal teste “ ricordo che si capiva Tes_2 dove la macchina era caduta perché la strada era franata aveva ceduto Ricordo con esattezza del cedimento sul bordo della strada non mi sto riferendo ad una grossa frana ma era percepibile con esattezza si vedeva che mancava del terreno rispetto al bordo della strada (cfr dichiarazioni sub cap 18 a verbale di udienza del 09.04.2024) L'apparente congruità ricostruttiva offerta dai testi di parte attrice viene però incisa in maniera esiziale da quanto dichiarato dall'unico teste non legato da alcun rapporto di amicizia con la parte attrice ed intervenuto – in qualità di soccorritore quale vigile del fuoco – nella immediatezza del sinistro Il teste sullo stato dei luoghi al momento del sinistro dichiara che Io ricordo che ci Testimone_3 siamo recati sul luogo dell'intervento con un mezzo 4x4 al momento del nostro arrivo era già presente l'ambulanza e poi è risultato che la persona fosse stata già soccorsa ed estratta dalla vettura dal personale medico credo fosse stata portata via con l'elicottero ribadisco che noi siamo intervenuti solo per la messa in sicurezza del veicolo. Noi siamo arrivati proprio in corrispondenza della vettura e dove ci siamo fermati, noi, proprio in perpendicolare rispetto a dove era caduta la vettura, non vi era cedimento stradale evidente. (cfr dichiarazioni sub cap 26 a verbale di udienza del 09.04.2024) Tale precisazione sul difetto di un cedimento stradale evidente riverbera determina l'insorgere di una incongruenza ricostruttiva tra i testi e ed il che, a parere del Giudicante, Tes_1 Tes_2 Tes_3 deve essere risolta nel senso della maggiore attendibilità di quanto riportato dal teste Tes_3 Tale giudizio di maggior attendibilità del teste (capo della pattuglia dei vigili del fuoco Tes_3 intervenuto per il soccorso) trova origine nella totale estraneità di questi ai fatti ed alle persone coinvolte rispetto alla posizione di contiguità affettiva con l' egli altri testi escussi Parte_1 La prova che in corrispondenza del punto di caduta dell'auto non vi fosse un cedimento stradale evidente riverbera in termini di scarsa attendibilità ricostruttiva anche delle dichiarazioni rese dal teste per evidente inverosimiglianza della dinamica del sinistro alla luce dello stato dei Tes_1 luoghi. Si ricorda, infatti, che secondo quanto secondo riportato dal . nel mentre l'auto si trovava Tes_1 ferma sul ciglio della strada si era determinato un cedimento dello stesso atto alla rovina della vettura nel terreno sottostante Non ricordo che ci fossimo accostati ma solo fermati e poi ricordo che e la macchina è precipitata nel dirupo ribaltandosi per tre volte Un dato fattuale che avrebbe dovuto avere una eco evidente sullo stato dei luoghi che, invece, è stato negato dal teste Tes_3 Invero l'accertato difetto di evidenza di rovina del ciglio stradale in corrispondenza del punto di caduta della vettura, in uno con la circostanza che nessuno tranne il (sulla cui inattendibilità Tes_1 si è appena sopra precisato) possa confermare che il sinistro abbia trovato eziologia nella cosa in custodia riverbera in termini esiziali sulla domanda avanzata da parte attrice e titolata ex art 2051 c.c. Vale infatti osservare come da tempo la giurisprudenza abbia chiarito il principio di ordine generale inerente alla distribuzione tra le parti dell'onere della prova, nell'ambito della fattispecie di responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. La natura oggettiva della responsabilità in parola esonera, infatti, il danneggiato dalla prova inerente la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa del custode ma nulla modifica quanto all'onere probatorio sul nesso di causalità tra oggetto in custodia e danno che rimane elemento da provarsi da parte dell'attore. Né di maggior sostrato probatorio si può parlare quanto alla adombrata responsabilità ex art 2043 c.c. non solo per il difetto di prova del nesso di causalità (per come già osservato appena innanzi) ma anche perché la parte attrice ha genericamente rivendicato asseriti inadempimenti dell'ente convenuto senza alcuna specifica concretizzazione degli oneri cautelari asseritamente disattesi Il difetto di prova dell'integrarsi dei presupposti delle responsabilità imputate alla parte convenuta determina il rigetto delle domande attrice La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: Rigetta la domanda di parte attrice;
condanna parte attrice alla refusione delle competenze di lite di parte convenuta che liquida ex d.m. 55/2014 in complessivi € 6.164,00 (di cui € 1.701,00 per fase di studio;
€ 1.204,00 per fase introduttiva;
€ 1.806,00 per fase trattazione ed € 1.453,00 per fase decisionale , valore medio quest'ultimo abbattuto del 50% stante la concentrazione della fase conclusiva nella udienza di discussione fissata ex art 281 sexies c.p.c.) oltre rimborso spese generali al 15% CAP ed IVA se dovuta: oltre al rimborso dei compensi dei CTP di parte convenuta se e nella misura documentata in atti. Pone definitivamente a carico di parte attrice i compensi dei CTU per come liquidati in atti Prato 17/12/2025 Il Giudice dott. Elena Moretti Sentenza resa ex art 281 sexies III co cpc