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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2025, n. 4394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4394 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione controversie di lavoro
La Giudice Daniela Bracci, all'esito dell'udienza del 9 aprile 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa R.G. n. 1022/2025:
, parte ricorrente con il patrocinio degli avv.ti Paolo Palma, ed Elisa Parte_1
Cacciato Insilla
CONTRO in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma via Ciro il Grande n. 21 (pec: CP_1
E ; Email_1
t), contumace Email_3
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo depositato l'11.01.2025, la parte ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa del 03.07.2023; per l'effetto CP_ chiedeva di condannare l' al pagamento in favore del ricorrente dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre gli interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
Deduceva che con decreto del 29.05.2024 il Tribunale di Roma sez. lavoro aveva omologato la sussistenza del prescritto requisito sanitario dalla domanda amm.va del 03.07.2023; di aver
CP_ CP_ notificato detto decreto unitamente al modello AP70 all' in data 29.07.2024; che l' non aveva provveduto a corrispondere la provvidenza assistenziale richiesta. CP_ Fissata l'udienza, l' non si costituiva in giudizio.
All'esito dell'udienza del 9 aprile 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
CP_ OSSERVA LA GIUDICE che deve essere dichiarata la contumacia dell' stante la ritualità della notifica del ricorso effettuata a mezzo pec il 21.02.2025. Nel merito il ricorso va accolto perché fondato.
La sussistenza dei prescritti requisiti sanitari ex art. 1 l. n. 18/80 dalla domanda amm.va è stata omologata con decreto di questo Ufficio emesso il 29.05.2024, all'esito del procedimento ex art. 445bis cpc.
CP_ Tale decreto di omologa è stato notificato all' unitamente all'AP70 in data 29.07.2024.
Sussistono dunque tutte le condizioni richieste dalla legge per l'accoglimento della domanda dalla domanda amministrativa.
CP_ Pertanto va condannato l' al pagamento della provvidenza richiesta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, oltre interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 16, 6° comma, della legge 412/91.
Per quanto sopra, l' va, altresì, condannata al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1
spese di lite, liquidate come in dispositivo, con applicazione della riduzione di cui al dm 147/2022 per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e dichiara il diritto di all'indennità di Parte_1
accompagnamento ex lege 18/80 a decorrere dal 1° agosto 2023;
Condanna l' al pagamento dei conseguenziali ratei maturati e maturandi, con gli CP_1
interessi legali di legge dalla maturazione al saldo, come in motivazione.
Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1
favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.305,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 9 aprile 2025
La Giudice
Daniela Bracci
2
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione controversie di lavoro
La Giudice Daniela Bracci, all'esito dell'udienza del 9 aprile 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa R.G. n. 1022/2025:
, parte ricorrente con il patrocinio degli avv.ti Paolo Palma, ed Elisa Parte_1
Cacciato Insilla
CONTRO in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma via Ciro il Grande n. 21 (pec: CP_1
E ; Email_1
t), contumace Email_3
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo depositato l'11.01.2025, la parte ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa del 03.07.2023; per l'effetto CP_ chiedeva di condannare l' al pagamento in favore del ricorrente dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre gli interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
Deduceva che con decreto del 29.05.2024 il Tribunale di Roma sez. lavoro aveva omologato la sussistenza del prescritto requisito sanitario dalla domanda amm.va del 03.07.2023; di aver
CP_ CP_ notificato detto decreto unitamente al modello AP70 all' in data 29.07.2024; che l' non aveva provveduto a corrispondere la provvidenza assistenziale richiesta. CP_ Fissata l'udienza, l' non si costituiva in giudizio.
All'esito dell'udienza del 9 aprile 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
CP_ OSSERVA LA GIUDICE che deve essere dichiarata la contumacia dell' stante la ritualità della notifica del ricorso effettuata a mezzo pec il 21.02.2025. Nel merito il ricorso va accolto perché fondato.
La sussistenza dei prescritti requisiti sanitari ex art. 1 l. n. 18/80 dalla domanda amm.va è stata omologata con decreto di questo Ufficio emesso il 29.05.2024, all'esito del procedimento ex art. 445bis cpc.
CP_ Tale decreto di omologa è stato notificato all' unitamente all'AP70 in data 29.07.2024.
Sussistono dunque tutte le condizioni richieste dalla legge per l'accoglimento della domanda dalla domanda amministrativa.
CP_ Pertanto va condannato l' al pagamento della provvidenza richiesta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, oltre interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 16, 6° comma, della legge 412/91.
Per quanto sopra, l' va, altresì, condannata al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1
spese di lite, liquidate come in dispositivo, con applicazione della riduzione di cui al dm 147/2022 per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e dichiara il diritto di all'indennità di Parte_1
accompagnamento ex lege 18/80 a decorrere dal 1° agosto 2023;
Condanna l' al pagamento dei conseguenziali ratei maturati e maturandi, con gli CP_1
interessi legali di legge dalla maturazione al saldo, come in motivazione.
Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1
favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.305,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 9 aprile 2025
La Giudice
Daniela Bracci
2