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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 16/12/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 375/2023 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 254/2023 emessa dal Tribunale di Gela in data 18.04.2023
PROPOSTO DA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
e , nato a [...] il [...] (c.f.
[...] Parte_2 C.F._2
), entrambi residenti a [...], rappresentati e
[...] difesi dall'Avv. Riccardo Balsamo presso il cui studio, in Gela, via Venezia n. 369, sono elettivamente domiciliati;
Appellanti
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 corrente in Bologna, Via Stalingrado n. 45, (p.iva ) rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Tiziana La Puzza presso il cui studio, in Caltagirone, Viale mario
Milazzo n. 56, è elettivamente domiciliata;
Appellata
E, NEI CONFRONTI DI residente a [...] e Controparte_2 [...]
, res. a Gela nella via Venezuela n. 5; Parte_3
Appellati Contumaci
Conclusioni dell'appellante
“Piaccia all'ecc.ma Corte di appello di Caltanissetta respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente appello in via preliminare si chiede dichiararsi la nullità dell'impugnata sentenza conclusiva del giudizio di primo grado stante quanto specificamente dedotto nel paragrafo 1) del presente atto di appello, volendo lottare ogni più opportuna conseguente statuizione al riguardo. In subordine, sempre in accoglimento del presente appello e per i motivi esposti nel paragrafo 2) si chiede riformare la sentenza n.254/2023 resa conclusione del giudizio iscritto al
n.768/2017 RGCA del Tribunale di Gela del 18.04.2023 depositata nella competente cancelleria in pari data e non notificata, volendo altresì dichiarare, previa riapertura dell'istruttoria ed ammettendo le richieste istruttorie articolate nella memoria ex art.
183 c. VI n. 3 c.p.c., non ammesse nel giudizio di primo grado, benché ritualmente richieste e reiterate nel corso di tutto giudizio ed anche in sede di udienza di precisazione delle conclusioni e che qui di seguito vengono naturalmente riproposte:
A) Ritenere e dichiarare che in data 10.07.2016, in Gela lungo il lungomare Federico
II di Svevia, all'altezza dell'intersezione con la via Cappuccini, si verifica un sinistro stradale in cui rimanevano coinvolti il ciclomotore targato X 742 SN di proprietà del signor condotto dal signor ed assicurato Parte_1 Parte_2 per la RCA presso la la vettura Hyundai targata DP Controparte_3
193 HJ di proprietà del signor e condotto dalla signora Controparte_2 [...]
ed assicurata per la RCA presso e Parte_3 Controparte_4 la vettura Fiat Punto targata AC 547 NK di proprietà del signor Parte_4 assicurata per la RCA presso la;
B) Ritenere e dichiarare Controparte_5 che la responsabilità del sinistro stradale de quo è da addebitare interamente al conducente la vettura Hyundai targata DP 193 HJ per le causali di cui in premessa del presente atto di citazione. C) Ritenere e dichiarare che in occasione del sinistro stradale de quo derivavano danni al ciclomotore targato X 742 SN di proprietà del signor sia alla persona del signor D) Parte_1 Parte_2
Conseguentemente, per l'effetto, stante quanto disposto dall'art. 144 c. 1 D.leg.vo
209/2005 condannare i contenuti, in solido tra loro, al pronto pagamento, in favore del signor della complessiva somma di €. 1.500,00 per Parte_1 il risarcimento danni al proprio ciclomotore ed in favore del signor Parte_2 della complessiva somma di €. 50.500,00 per risarcimento danni per lesioni subite in conseguenza del sinistro per cui è causa, o di quelle altre somme maggiori o minori che dovessero risultare di giustizia, con la rivalutazione e gli interessi dal dovuto al soddisfo stante le premesse del presente atto di citazione;
Con vittoria di spese, competenze ed orari del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore per averne il medesimo anticipato le prime e non riscosso i secondi ex articolo 93 c.p.c.
Conclusioni dell'appellata Compagnia
“Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e diritto. Con favore di spese e compensi di difesa”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Gela, , Parte_2 Controparte_2
e la al fine di sentirli Parte_3 Controparte_1 condannare, in solido, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti in dipendenza di uno sinistro stradale verificatosi in Gela in data 1.07.2016.
A sostegno della domanda argomentavano che, quel giorno, sul lungomare Federico
II° di Svevia, all'altezza della intersezione con la via Cappuccini, il ciclomotore targato X 742 SN di proprietà di e condotto dal Parte_1 [...]
veniva in collisione con la vettura Hyundai targata DP 193 HJ di Parte_2 proprietà del convenuto e condotta dalla , Controparte_2 Parte_3 la quale uscendo ad elevata velocità ed in retromarcia da un parcheggio impattava con la propria parte posteriore il ciclomotore che, a sua volta, finiva la propria corsa contro altra vettura Fiat Punto targata AC 547 MK regolarmente parcata lungo il
Viale Federico II° di Svevia.
In dipendenza del violento urto il conducente del ciclomotore riportava danni fisici per la cura dei quali veniva prontamente trasportato presso l'Ospedale Vittorio
Emanuele di Gela ove i Sanitari di turno riscontravano “la frattura del margine antero laterale dell'emipiatto tibiale esterno”. Essendo risultate vane le richieste risarcitorie formulate in via extragiudiziale, gli attori si vedevano costretti a incoare il presente giudizio a mezzo del quale, previo riconoscimento della responsabilità dei convenuti, avanzavano in una richiesta risarcitoria per complessive €. 52.000,00.
Si costituiva in giudizio la che contestava la domanda Controparte_1 attorea chiedendole l'integrale rigetto, argomentando, in particolare, come la ricostruzione del sinistro operata dalla parte attrice apparisse “prima facie” inverosimile deducendo come, in realtà, era stato il ciclomotore condotto dal
[...]
a tamponare la vettura dei convenuti. Parte_2
Rimanevano contumaci, benché ritualmente citati, e Controparte_2 [...]
. Parte_3
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale ed interrogatorio formale della convenuta , mentre veniva rigettata la richiesta di prova Parte_3 dichiarativa articolata da parte attrice in quanto tardivamente dedotta.
All'udienza del 13.04.2023, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Gela ha rigettato le domande attrici condannando e in solido, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese di lite in favore della così come liquidate in CP_4 dispositivo.
Il Tribunale è pervenuto alla richiamata conclusione rilevando come parte attrice non avesse fornito prova alcuna in ordine alla effettiva dinamica dell'evento così come descritto in citazione.
Più in particolare il Giudice di prime cure, - richiamando l'Ordinanza resa nel corso del giudizio in data 16.10.2019 con la quale erano state rigettate le richieste di prova dichiarativa avanzata da parte attrice -, ha rilevato come la stessa parte attrice fosse decaduta dalla possibilità di indicare tali prove in quanto formulate per la prima volta solo con la memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. termine codicisticamente previsto esclusivamente per “la indicazione di prova contraria rispetto alle richieste istruttorie formulate con la seconda memoria”. Rilevata, pertanto, tale decadenza e nell'impossibilità per il Giudice di supplire alle lacune probatorie delle parti concedendo un ulteriore termine per l'indicazione dei testi, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea.
****
Avverso tale sentenza hanno proposto gravame e Parte_1 [...]
per i motivi in detto atto meglio specificati. Parte_2
Sostituita l'udienza del 27 novembre 2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione ex art 281 sexies e 350 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Il primo motivo di censura gli appellanti deducono la nullità della sentenza per mancata concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c..
Rilevano come, nel caso in specie, il Tribunale, in data 1.07.2021, tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive, ma, con Ordinanza del 6.10.2021, - quindi resa prima dello spirare del termine per il deposito delle comparse conclusionali – il Giudice rimetteva la causa sul ruolo per mere ragioni organizzative e, dopo alcuni rinvii, veniva fissata la nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il 13.04.2023 data in cui la causa veniva posta in decisione senza concessione dei termini per nuove comparse in base all'errato convincimento che gli stessi erano stati già precedentemente concessi non considerando, però, che l'Ordinanza di rimessione sul ruolo era intervenuta ancor prima dello spirare di entrambi i due relativi termini previsti dall'art. 190 c.p.c. sicchè il giudizio di primo grado si era concluso senza che gli attori avessero potuto validamente esercitare il proprio diritto di difesa.
Da ciò la invocata nullità della sentenza.
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Con il secondo motivo di gravame gli appellanti deducono la erronea valutazione, ad opera del Tribunale, dell'intero compendio istruttorio formatesi in primo grado nonché la nullità della sentenza per carenza e/o mancanza e/o illogicità e/o contraddittorietà della motivazione. A sostegno di tale motivo rilevano come ha errato il Tribunale di Gela nel rigettare la domanda di risarcimento avanzata dai asserendo il loro mancato Parte_2 assolvimento dell'onere probatorio senza tenere in debito conto quanto emerso nella fase istruttoria del giudizio.
La decisione impugnata, precisano gli appellanti, si fonda sull'errata circostanza per cui, a parere del Giudice di prime cure, gli originari attori sarebbero decaduti dalla prova dichiarativa avendo indicato il nominativo del testimone di cui si chiedeva l'assunzione, per la prima volta, nella memoria 183 c. VI n. 3 c.p.c. e non nella memoria n. 2 della stessa norma.
Tale decisione, precisano gli appellanti, si appalesa erronea avendo, il Tribunale, omesso di considerare che a fronte della costituzione della - che non ha CP_1 mai negato la verificazione del sinistro contestandone esclusivamente la dinamica
- , gli attori, con le memorie 183 c. VI n. 3 avevano inteso indicare la prova contraria, ovvero quella prova che nasce in dipendenza delle difese del convenuto e per contestarne la valenza.
Nel caso in specie, secondo gli appellanti, possono costituire oggetto di prova contraria tutti i fatti diretti ad ingenerare incertezze in relazione a quanto addotto dal convenuto con la costituzione in giudizio ragione per la quale la sentenza, nel non valutare tale aspetto, deve essere censurata.
Inoltre, continuano gli appellanti, erroneamente il Tribunale, ha ritenuto di non poter accogliere la domanda attorea nemmeno in maniera residuale sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 2054 c.c.. Si ricorda, in proposito che la circostanza che la che, come detto, non aveva mai negato l'evento in sé, avrebbe CP_1 dovuto indurre il primo Giudice a valutare, in maniera critica, la dinamica del sinistro per come narrata in citazione.
Ove ciò fosse avvenuto, concludono gli appellanti, ci si sarebbe resi conto che la dinamica dell'evento per come descritto dagli attori in citazione è quella più credibile in quanto, il solo fatto che il ciclomotore condotto dal Parte_2 abbia arrestato la propria corsa, dopo l'impatto con la vettura condotta dalla Pt_3 su altro veicolo regolarmente parcato sul lungomare di Gela è la dimostrazione che la dinamica del sinistro è proprio quella narrata in quanto, se fosse stato il ciclomotore ad urtare la vettura Hyundai da tergo (come supposto dalla CP_1 questi si sarebbe accartocciato senza continuare la sua corsa Lungo il via Federico
II di Svevia.
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Deve preliminarmente rilevarsi che questa Corte, con ordinanza del 21 maggio
2024, ha dichiarato la contumacia di e Controparte_2 Parte_3 che, benché regolarmente citati in giudizio, hanno preferito non costituirsi.
Con la stessa Ordinanza la Corte, condividendo quanto affermato dal Giudice di prime cure circa la tardività delle indicazioni delle generalità dei testimoni da escutere da parte degli attori, ha rigettato le istanze istruttorie formulate dagli appellanti sia con riferimento alla chiesta ammissione della prova per testi sia con riferimento alla invocata c.t.u. medico legale ritenuta non necessaria ai fini della decisione.
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Il primo motivo di appello è fondato nei limiti di cui si dirà.
Risulta documentalmente provato (vedasi verbali di udienza del giudizio di primo grado) che il Tribunale, con Ordinanza del 1° luglio 2021, dopo la precisazione delle conclusioni delle parti, pose la causa di decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dall' 1.09.2021.
Risulta parimenti che, con altra Ordinanza del 6.10.2021 il Tribunale, per ragioni organizzative dipendenti dalla necessità di decidere le cause di più remota iscrizione, rimise la causa sul ruolo fissando, in un primo momento, l'udienza del
30 giugno 2022 per una nuova precisazione delle conclusioni udienza che, dopo una serie di rinvii, venne tenuta il 13.04.2023 quando la causa, senza concessione dei termini ex art. 190 “atteso che tale richiesta era stata già autorizzata con ordinanza resa in calce al verbale di udienza dell'1.07.2021”, venne nuovamente trattenuta per la decisione.
È evidente che, per come indicato nei motivi di gravame, che l'Ordinanza di rimessione sul ruolo avvenne senza che fossero rispettati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, così da ledere il diritto di difesa delle parti con conseguente nullità della sentenza (da ultimo, ordinanza Cass.
Civ. n. 369 del 10.01.2023). In proposito si ricorda che, il fine di garantire la massima valorizzazione del diritto di difesa delle parti ha indotto il legislatore a connettere la deliberazione della sentenza alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c..
[“La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;
la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.” Cass. Cic. Sez. Un. Civili
Sent. 25.11.2021 n. 36596].
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La dedotta nullità della sentenza per la ragione richiamata, tuttavia, non rientrando tra le ipotesi previste dall'art. 354 c.p.c. vigente ratione temporis, non comporta la regressione del giudizio con rimessione della causa al primo Giudice ma impone, alla Corte di appello investita della questione, un esame nel merito della vicenda.
Su tali presupposti deve ritenersi infondato il secondo motivo di gravame con il quale, gli appellanti, sostanzialmente, deducono la erroneità della sentenza per non avere, il Tribunale, valutato gli elementi di prova acquisiti nel corso della fase istruttoria.
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Risulta incontestato che, con memorie rese ex art. 183 comma VI n. 3 del
28.12.2017 gli attori formularono richieste istruttorie (interrogatorio formale dei convenuti, prova per testi con , richiesta di c.t.u. tecnica e medico Testimone_1 legale e produzione documentazione medica) pur in assenza di deposito di memorie 183 c.p.c. nn. 1, 2 e 3 da parte di e senza che la Compagnia avesse CP_1 articolato mezzi di prova con la comparsa di costituzione e risposta e che la irritualità (rectius: tardività) di tali allegazioni venne immediatamente eccepita dal legale della convenuta all'udienza del 13.02.2018, eccezione accolta dal Tribunale che, rilevando come il terzo termine dell'art. 183 c. VI c.p.c. fosse destinato
“esclusivamente alla indicazione di prova contraria”, con Ordinanza del 16.10.2019, rigettò la prova testimoniale articolata dagli attori “per decadenza dei termini circa
l'indicazione delle generalità dei testi da escutere”.
Ciò in quanto le istanze istruttorie sono funzionali a contrastare quanto emerso tempestivamente nel corso degli scritti difensivi precedenti e solo ove le stesse vengano depositate nel rispetto del termine, sono ammissibili;
In caso contrario, il Giudice dovrà rilevarne la tardività.
Nel caso in specie, per come già evidenziato dalla Corte con l'Ordinanza interlocutoria del 21 maggio 2024, gli attori non hanno assolto all'onere loro imposto dall'art. 244 c.p.c. ovvero quello di indicare specificatamente le persone da interrogare entro il termine perentorio previsto dall'art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. vigente ratione temporis, e da ciò non può non discendere la decadenza dalla possibilità di indicare tali prove. (vedasi Cass. Civ. 3708/2019).
*****
Ciò detto resta da valutare se la dedotta dinamica del sinistro, per come narrata in citazione dai , possa desumersi aliunde, ovvero dagli altri elementi Parte_2 raccolti nel corso della istruttoria.
La risposta non può che essere negativa.
In proposito deve ricordarsi che in data 13.02.2020 venne assunta, ad interrogatorio formale la convenuta contumace le cui Parte_3 dichiarazioni non ebbero gli esiti confessori sperati dagli attori.
Ella riferì espressamente “di essere già con il veicolo in marcia con la prima innestata, quando ho sentito un forte rumore ed ho visto volare un ragazzo”.
Da tali dichiarazioni, sebbene rese in sede di interrogatorio formale, serrerebbero desumersi almeno due circostanze di fatto: a) che la non effettuava una Pt_3 manovra di retromarcia;
b) che il percorreva il lungomare di Gela ad alta Parte_2 velocità visto che lo stesso “è volato dopo l'urto”.
A fronte di tali affermazioni, - che richiamano la ricostruzione prospettata dalla
Compagnia in sede di costituzione in giudizio – parte attrice nulla ha allegato al fine di dimostrare che l'evento si era verificato con modalità diverse e a lei favorevoli.
L'unica documentazione prodotta attiene alle cartelle cliniche del Parte_2 ed alle conseguenze, di natura medica, a lui derivate dopo il sinistro.
Nulla con riferimento alla dinamica del sinistro che è rimasta, pertanto, del tutto inesplorata.
Appurato e non contestato, infine, che l'impatto tra il ciclomotore e la Hyundai è avvenuto da tergo, ritiene, questa Corte, condivisibile il principio di diritto già enunciato con l'Ordinanza interlocutoria più volte richiamata ed afferente la presunzione di responsabilità del veicolo tamponante in quanto, “In caso di tamponamento la presunzione di pari colpa prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. è superata dalla presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del conducente del veicolo tamponante. Questi, per liberarsi dalla relativa responsabilità, deve dimostrare che il tamponamento è derivato in tutto o in parte da causa a lui non imputabile. [In virtù dell'art. 149 comma 1 del C.d.S. il conducente deve sempre osservare la distanza di sicurezza ed essere in grado di garantire l'arresto tempestivo del veicolo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui la responsabilità del tamponamento si presume a carico del conducente che sopraggiunge. Tuttavia tale presunzione non ha carattere assoluto, ma relativo, con la conseguenza che può essere vinta dal conducente della vettura tamponante offendo la relativa prova liberatoria; sarà dunque onere del danneggiante provare che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto
o in parte a lui non imputabili” Cassazione civile sez. VI, 01/06/2022, n.17896].
*******
In ragione di quanto, appurata la nullità della sentenza oggi gravata e all'esito di un nuovo esame nel merito della dedotta questione, la domanda risarcitoria così come formulata dagli originari attori, deve integralmente rigettarsi. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia di CP_2
e , dichiara la nullità della sentenza n. 254/2023
[...] Parte_3 resa dal Tribunale di Gela in data 18.04.2023 ed appellata da Parte_1
e ;
[...] Parte_2
Rigetta la domanda risarcitoria avanzata dagli odierni attori, oggi appellanti,
[...]
e nei confronti dei convenuti in solido. Parte_1 Parte_2
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore della Compagnia convenuta delle spese del presente grado di giudizio Controparte_1 che si liquidano in complessive €. 3.800,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e cpa se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico degli appellanti, il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, 16 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico