Sentenza 22 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2001, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
00874/01 E се N O I Z / 4 A / R - 6 T 2 B S . I . R . L G L P E T . A D R U . L B B I A E A D D R REPUBBLICA ITALIANA T A R. G. N. 6993/98 I T I 1 S E 3 R T N E 1 E N CRON. 1783 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S . E T I S N A A E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. M SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 21/09/2000 Vincenzo CARBONE - Presidente - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Enrico ALTIERI - Consigliere - UFFICIO COPIE Eugenio AMARI - Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti 1/2002 Antonio MERONE 22 GEN 2001 DI BLASI Antonino rel. ✓ CANCELLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: Tributo INVIM. Rettifica valore dichiarato sul ricorso n. 6993/98 R.G. proposto da Motivazione -Requisiti- Estremi rapporto sostanziale INVEST IMMOBILIARE S.R.L., con sede legale in Pordenone, Corso Sufficienza. - Garibaldi n.19, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Falomo, elettivamente domiciliata in سال Roma, Via Tommaso Gargallo n.5, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Alabrese CELLERIA
- Ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore non costituito in giudizio,
- Intimato -
per la Cassazione della sentenza n. 71/09/97 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Trieste Sez. n. 9,in data 24-5/14-6/1997; 7 7 4 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 settembre 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarrone che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Invest Immobiliare s.r.l., con sede in Pordenone, in relazione al trasferimento di un terreno, sito in Comune di Pordenone, dichiarava un valore finale di L.720.000.000. L'Ufficio di Registro di Pordenone, giusto avviso notificato il 7-9- 1993, sulla base di stima dell'UTE, rettificava il valore finale dell'immobile, elevandolo a L.
1.000.000.000. L'Invest Immobiliare s.r.l. impugnava tale accertamento, deducendone la nullità e comunque, prospettandone l'erroneità nel merito, per insussistenza di presupposti di fatto giustificativi. La Commissione Tributaria di primo grado di Pordenone con decisione n.123/04/95 del 9-5-1995, in parziale accoglimento del ricorso, determinava il valore finale dell'immobile in L.865.000.000. Sull'appello principale proposto dalla società, in data 26-7-1995, che riproponeva le doglianze esternate nel ricorso di primo grado, concludendo per la declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento ed, in subordine per il riconoscimento della congruità dei valori dichiarati, e quello incidentale, presentato dall'Ufficio il 6-10-1995, che invocava la conferma dell'accertamento in rettifica, la Commissione tributaria Regionale di Trieste, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava entrambi i gravami, confermando la statuizione dei giudici di primo grado. La contribuente, con ricorso notificato il 20-4-1998, ha chiesto la Cassazione dell'impugnata decisione per violazione e mancata applicazione 2 degli artt. 48 e 49 del DPR n. 634/72, nonché dei principi generali in materia e dichiarazione di nullità dei provvedimenti di interpretazione dell'Amministrazione. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo la ricorrente prospetta la tesi della nullità dell'avviso di accertamento in quanto basato sull'erroneo presupposto che la superficie di terreno a destinazione commerciale costituisse una percentuale dell'intero, maggiore di quella a destinazione residenziale. Tale circostanza, si sostiene, sarebbe stata rilevante agli effetti della stima del bene compravenduto, riguardo al maggior pregio degli immobili commerciali ubicati nei centri urbani rispetto a quelli destinati a civile abitazione. Il motivo è infondato. Il requisito motivazionale dell'accertamento, in base all'ormai pacifico indirizzo di questa Corte (Cass. Sez. I, 21-1-2000 n. 658; 24-9-99 n. 2807; 4-2-98 n. 1107) esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. Pertanto ove l'accertamento specifichi detti estremi del rapporto sostanziale, motivando, fra l'altro, l'aumento sulla base dei dati tecnici e degli altri utili elementi di valutazione accertati dall'U.T.E., lo stesso deve 3 ritenersi correttamente effettuato, risultando esplicitati sia il presupposto del maggior valore attribuito al bene sia pure la fonte informativa sottostante alla rettifica operata dall'Ufficio finanziario. In definitiva, poiché l'avviso di accertamento ha carattere di "provocatio ad opponendum”, l'obbligo di motivazione resta soddisfatto tutte le volte che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente “an” e “quantum debeatur”. (Cass. Sez. I n. 1209 del 4-2-2000). Nella vicenda di che trattasi non è stata (e non è) in discussione la presenza nell'accertamento di tali elementi, essendo la doglianza limitata alla rilevanza o meno, agli effetti dell'accertamento rettificativo, dell'errore الله commesso dall'Amministrazione nell'indicare la destinazione urbanistica e la tipologia dell'area ed, in particolare, tra quella a destinazione commerciale e quella a destinazione residenziale. Errore, quest'ultimo, irrilevante ai fini della validità formale, dell'accertamento, non determinando alcun pregiudizio per le ragioni difensive dei contribuenti, la cui puntuale impugnazione sul punto, ha, peraltro, consentito, nel corso del processo, al giudice di primo grado, nel passaggio dalla discussione sulla validità dell'atto a quella sulla sufficienza delle prove, di compiere una autonoma valutazione (Cass. Sez. V, 8-5-2000 n. 5776), riducendo il valore del bene a L. 865.000.000, proprio in considerazione dell'errore commesso dall'Ufficio nell'invertire le percentuali tra le aree a tipologia commerciale e quelle a destinazione residenziale. Conclusivamente il ricorso va rigettato. 4 Nulla va disposto per le spese, in difetto dei relativi presupposti.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 21-09-2000. Il Presidente Dott. Vincenzo Carbone Il Consigliere - Relatore - Estensore Dott. AntoninoDiBlasi IL CANCELLIERE Osvaldo Ascani. DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi. 2 2 GEN. 2001 CORT IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio E N O I C A S C S A E N IO 6 8 Z 9 CASS 1 A 5 / R 4 . T / IS N 6 2 . G . B E .R R . .P A L I D L A R A L D . A E D B T E A I T U T S N B N 1 E I E 3 A S S R 1 I E I T R . A E N T A M S