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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/12/2025, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'udienza di discussione dell'01.12.2025 ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7187/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione all'ordinanza ingiunzione in materia di lavoro /previdenza” e vertente TRA
anche quale procuratore ai sensi dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente Parte_1
o legale sito in Marcianise (CE) alla via Santoro nr. 77 – opponente - E
- - in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. - rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Merola ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del proprio difensore sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via De Michele, 39, pal. Pinto,- opposto – NONCHE'
in persona del legale rappresentante, rapp.ta e Controparte_2 e domiciliata come in atti– opposta -
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 07/11/2022, l'opponente, in epigrafe indicato, adiva il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, chiedendo di annullare la cartella di pagamento indicate in ricorso, aventi ad oggetto crediti riferibili alla Controparte_1
, deducendo la nullità degli atti impugnati nonché la prescrizione dei crediti sottesi.
[...]
Instauratosi il contraddittorio si costituivano la e l' , che CP_1 Controparte_2 deducevano l'inammissibilità nonché l'infondatezza dell'avversa domanda e concludeva come in atti per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione allegata la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione
***
Nel merito, parte ricorrente - ha fatto rilevare di aver prodotto in data 04/5/2023 all'
[...]
istanza ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022, che ha Controparte_3 introdotto la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all' CP_4
dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 in relazione alle cartelle di pagamento impugnate.
[...]
La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Successivamente, il DL n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023, ha differito al
30 giugno il termine per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata, posticipando i termini per i successivi adempimenti.
I contribuenti che, entro il 30 giugno 2023, hanno presentato l'istanza di adesione ricevono l'esito della stessa con l'eventuale accoglimento o rifiuto entro il 30 settembre. Si tratta di una comunicazione fondamentale per perfezionare la definizione agevolata in quanto, in caso di accoglimento, in essa vengono riportati alcuni importanti dati, primo tra tutti, l'importo richiesto per la chiusura delle pendenze.
L'Agente della Riscossione ha accolto la domanda di definizione agevolata concedendo termine di pagamento con ultima rata al 30.11.2027; la parte ricorrente ha documentato l'accoglimento totale delle istanze per i predetti titoli esattoriali, nonché l'avvenuto pagamento della prima rata, data 29.11.2023, e delle successive rate fino ad oggi (cfr. allegati prod. Parte ricorrente).
All'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato il venir meno dell'interesse ad agire ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione agli atti impugnati ivi compreso quello oggetto della definizione agevolata.
Orbene, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 15722 del 5 giugno 2023, confermando il proprio orientamento (si veda anche Cass. n. 27846/2020, Cass. n. 23543/2019, Cass. n. 24083/2018), ha statuito:
“6. nelle more del presente giudizio, la società ricorrente ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
(c.d. «rottamazione quater»), relativamente alla cartella esattoriale oggetto della presente controversia;
[…]
9. nel caso di specie, stima il Collegio che la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate siano idonee a dimostrare una tale situazione e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso”, evidenziando che quando il pagamento dell'ultima rata – evento dal quale solo si potrà dichiarare l'estinzione del giudizio - è fissato con scadenza oltremodo lontana, a salvaguardia del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, sicuramente vulnerato a fronte di una sospensione del giudizio per un lasso di tempo così esteso, come richiesto dalla normativa (cfr. articolo 1 comma 235 della legge n. 197 del 2022), giova valutare la perduranza dell'interesse di parte attrice a coltivare il giudizio.
Preso atto di quanto innanzi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in virtù dell'adesione alle procedure di definizione agevolata delle pendenze;
la circostanza è stata documentata.
La corrispondenza tra il carico oggetto di definizione e quello oggetto di giudizio può darsi per acquisita, risultando dalla documentazione prodotta e nulla avendo eccepito i convenuti. In relazione ad esso deve ritenersi venuto meno l'interesse ad agire della ricorrente, come espressamente dichiarato in udienza.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93,
n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere: sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere, che è costituito, giustappunto, dall'adesione alla definizione agevolata prefata.
Residua, la determinazione delle spese processuali, che sono compensate integralmente tra le parti ex art. 92 c.p.c., considerato l'esito della controversia, pervenuta a definizione agevolata in applicazione della legge (in adesione a Cassazione civile, sez. lav., 06/04/2018, n. 8566), nonché dello ius superveniens rappresentato dalla modifica normativa prefata;
difatti, “la condanna alle spese della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio di questa” (Cass. n. 1577/2023 cit.)
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere
2) compensa le spese di lite
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
anche quale procuratore ai sensi dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente Parte_1
o legale sito in Marcianise (CE) alla via Santoro nr. 77 – opponente - E
- - in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. - rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Merola ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del proprio difensore sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via De Michele, 39, pal. Pinto,- opposto – NONCHE'
in persona del legale rappresentante, rapp.ta e Controparte_2 e domiciliata come in atti– opposta -
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 07/11/2022, l'opponente, in epigrafe indicato, adiva il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, chiedendo di annullare la cartella di pagamento indicate in ricorso, aventi ad oggetto crediti riferibili alla Controparte_1
, deducendo la nullità degli atti impugnati nonché la prescrizione dei crediti sottesi.
[...]
Instauratosi il contraddittorio si costituivano la e l' , che CP_1 Controparte_2 deducevano l'inammissibilità nonché l'infondatezza dell'avversa domanda e concludeva come in atti per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione allegata la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione
***
Nel merito, parte ricorrente - ha fatto rilevare di aver prodotto in data 04/5/2023 all'
[...]
istanza ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022, che ha Controparte_3 introdotto la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all' CP_4
dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 in relazione alle cartelle di pagamento impugnate.
[...]
La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Successivamente, il DL n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023, ha differito al
30 giugno il termine per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata, posticipando i termini per i successivi adempimenti.
I contribuenti che, entro il 30 giugno 2023, hanno presentato l'istanza di adesione ricevono l'esito della stessa con l'eventuale accoglimento o rifiuto entro il 30 settembre. Si tratta di una comunicazione fondamentale per perfezionare la definizione agevolata in quanto, in caso di accoglimento, in essa vengono riportati alcuni importanti dati, primo tra tutti, l'importo richiesto per la chiusura delle pendenze.
L'Agente della Riscossione ha accolto la domanda di definizione agevolata concedendo termine di pagamento con ultima rata al 30.11.2027; la parte ricorrente ha documentato l'accoglimento totale delle istanze per i predetti titoli esattoriali, nonché l'avvenuto pagamento della prima rata, data 29.11.2023, e delle successive rate fino ad oggi (cfr. allegati prod. Parte ricorrente).
All'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato il venir meno dell'interesse ad agire ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione agli atti impugnati ivi compreso quello oggetto della definizione agevolata.
Orbene, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 15722 del 5 giugno 2023, confermando il proprio orientamento (si veda anche Cass. n. 27846/2020, Cass. n. 23543/2019, Cass. n. 24083/2018), ha statuito:
“6. nelle more del presente giudizio, la società ricorrente ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
(c.d. «rottamazione quater»), relativamente alla cartella esattoriale oggetto della presente controversia;
[…]
9. nel caso di specie, stima il Collegio che la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate siano idonee a dimostrare una tale situazione e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso”, evidenziando che quando il pagamento dell'ultima rata – evento dal quale solo si potrà dichiarare l'estinzione del giudizio - è fissato con scadenza oltremodo lontana, a salvaguardia del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, sicuramente vulnerato a fronte di una sospensione del giudizio per un lasso di tempo così esteso, come richiesto dalla normativa (cfr. articolo 1 comma 235 della legge n. 197 del 2022), giova valutare la perduranza dell'interesse di parte attrice a coltivare il giudizio.
Preso atto di quanto innanzi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in virtù dell'adesione alle procedure di definizione agevolata delle pendenze;
la circostanza è stata documentata.
La corrispondenza tra il carico oggetto di definizione e quello oggetto di giudizio può darsi per acquisita, risultando dalla documentazione prodotta e nulla avendo eccepito i convenuti. In relazione ad esso deve ritenersi venuto meno l'interesse ad agire della ricorrente, come espressamente dichiarato in udienza.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93,
n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere: sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere, che è costituito, giustappunto, dall'adesione alla definizione agevolata prefata.
Residua, la determinazione delle spese processuali, che sono compensate integralmente tra le parti ex art. 92 c.p.c., considerato l'esito della controversia, pervenuta a definizione agevolata in applicazione della legge (in adesione a Cassazione civile, sez. lav., 06/04/2018, n. 8566), nonché dello ius superveniens rappresentato dalla modifica normativa prefata;
difatti, “la condanna alle spese della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio di questa” (Cass. n. 1577/2023 cit.)
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere
2) compensa le spese di lite
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella