Art. 1. ((E' istituito l'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, avente personalita' giuridica di diritto pubblico, con sede in Portoferraio))
L'Ente suddetto, che avra', la durata di trenta anni, provvede:
a) alla valorizzazione delle risorse naturali della Isola;
b) al miglioramento dell'attrezzatura ricettiva dell'Isola, anche promuovendo ed incrementando la costruzione, nelle localita' piu' adatte come zone climatiche e turistiche, di nuovi nuclei edilizi, villini, alberghi, pensioni ed altri edifici, che al detto scopo possono concorrere;
c) alla compilazione del piano territoriale di coordinamento previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 , promuovendone l'approvazione a norma della legge stessa;
d) alle opere, ed in genere, agli adempimenti che per il regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765 , convertito in legge con la legge 1 luglio 1926, n. 1380 , e per la legge 29 gennaio 1934, n. 321 , sono di competenza delle aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo.
L'Ente suddetto, che avra', la durata di trenta anni, provvede:
a) alla valorizzazione delle risorse naturali della Isola;
b) al miglioramento dell'attrezzatura ricettiva dell'Isola, anche promuovendo ed incrementando la costruzione, nelle localita' piu' adatte come zone climatiche e turistiche, di nuovi nuclei edilizi, villini, alberghi, pensioni ed altri edifici, che al detto scopo possono concorrere;
c) alla compilazione del piano territoriale di coordinamento previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 , promuovendone l'approvazione a norma della legge stessa;
d) alle opere, ed in genere, agli adempimenti che per il regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765 , convertito in legge con la legge 1 luglio 1926, n. 1380 , e per la legge 29 gennaio 1934, n. 321 , sono di competenza delle aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo.