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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 31/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1711/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
Il Tribunale ordinario di L'Aquila, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente
Dott.ssa Jolanda Di Rosa Giudice rel.
Dott.ssa Maura Manzi Giudice lette le note scritte in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., dell'udienza del 10/12/2024, predisposte: per dall'Avv. Francesco Olivieri;
Parte_1
per , dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO Controparte_1
STATO L'AQUILA, in persona del Procuratore dello Stato, Dott.ssa Giulia Biscotti;
udita la relazione del G.I.; dato atto della richiesta delle parti che la causa venga trattenuta in decisione;
P.Q.M.
▪ si ritira, ai sensi degli artt. 275 bis e 281 terdecies c.p.c., in camera di consiglio, riservando il deposito della sentenza nei termini di legge.
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
1 R.G. N. 1711/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente
Dott.ssa Jolanda Di Rosa Giudice rel.
Dott.ssa Maura Manzi Giudice deposita la seguente
SENTENZA emessa, ai sensi degli artt. 275 bis e 281 terdecies c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
1711 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, discussa tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 10/12/2024;
TRA
nato in [...], rappresentato e difeso dell'Avv. Parte_1
Francesco Olivieri, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
domiciliata ex lege a Via Buccio Di Ranallo n. 65/A, presso gli Uffici CP_1 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di che la rappresenta e difende ex lege. CP_1
Parte resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 ter D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c.
2 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza del 10.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/09/2023, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale nei confronti della Questura di al fine di sentir accertare e dichiarare CP_1
- previo annullamento del provvedimento con cui è stata respinta l'istanza ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998 - il diritto di parte ricorrente a conseguire il rilascio del permesso di soggiorno per motivi connessi a esigenze di protezione speciale.
Si costituiva in giudizio Il Ministero - Questura di contestando la CP_2 CP_1
ricostruzione avversaria e insistendo nel rigetto del ricorso.
1. Tanto premesso, il provvedimento in questa sede gravato addiviene all'esito reiettivo dell'istanza presentata dal ricorrente in data 06.07.2022 sulla scorta del parere negativo adottato dalla Commissione territoriale all'uopo richiesta ex art. 19, comma 1.2.,
T.U.Imm. E ciò in quanto parte resistente ha qualificato siffatto parere come parere vincolante e impediente l'esame del merito della domanda spiegata dal migrante.
Tale tesi non è condivisa dal Collegio.
Nel diritto amministrativo, l'atto con funzione pareristica tende all'acquisizione - da parte di un soggetto di solito esterno, ma talvolta anche interno, all'amministrazione - di un punto di vista qualificato, in chiave giuridica, circa la spettanza del bene della vita cui anela il privato. Poiché tale incombente finisce per aggravare l'iter del procedimento amministrativo, il rispetto del divieto del gold plating di cui all'art. 1, comma 2, L.
241/90 impone che siffatto passaggio procedimentale venga normativamente previsto e il rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa impone che di esso venga esplicitato l'impatto sul potere decisorio dell'amministrazione procedente.
In tale ultimo senso, se la legge intende riconoscere al parere in parola il carattere vincolante per l'autorità richiedente, allora essa è tenuto a esplicitare siffatta circostanza;
e ciò in quanto, in tal caso, la P.A. richiedente non può discostarsi, nella propria decisione, dalle conclusioni di cui al parere da essa richiesto.
Nel silenzio della legge, la previsione normativa dell'attività pareristica mera deve invece essere intesa quale attività finalizzata all'esercizio della funzione consultiva tout court, di modo che l'amministrazione tenuta all'adozione del provvedimento finale può, se ritiene
3 e nell'esercizio della propria discrezionalità, discostarsi dalle conclusioni di cui al parere appunto non vincolante.
Applicando tali principi al caso di specie, l'art. 19, comma 1.2, nulla dice in CP_3
ordine alla natura del parere richiesto alla Commissione, cosicché esso non può essere qualificato come parere vincolante.
Alla luce di quanto precede, la Questura, a fronte del parere negativo non vincolante della
C.T., non avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'istanza del ricorrente, ma avrebbe comunque dovuto procedere al suo esame nel merito.
Il provvedimento in questa sede impugnato risulta pertanto, sotto questo profilo, illegittimo.
Ciò posto, il Tribunale in questa sede adito è tenuto, in omaggio al principio del petitum sostanziale, ad accertare il diritto soggettivo posto alla base dell'istanza presentata dal ricorrente dinanzi alla Questura (Cass. civ., nn. 6374/2022 e 2717/2022) cosicché, anche a fronte di un provvedimento amministrativo di inammissibilità, il Collegio è comunque chiamato a entrare nel merito della vicenda e ad accertare o meno la sussistenza del diritto soggettivo azionato dal ricorrente (Cass. civ., nn. 6374/2022 e 2717/2022).
2. Nel merito, la domanda spiegata da quest'ultimo è fondata e, come tale, deve essere accolta.
Giova premettere come, ai fini dell'individuazione ratione temporis del diritto processuale applicabile al caso di specie, debba aversi riguardo all'art. 19 ter D. Lgs.
150/2011 nella formulazione successiva all'entrata in vigore della Riforma BI (1° marzo 2023). E ciò in quanto l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data
06.09.2023, ha determinato la litispendenza del processo successivamente al 1° marzo
2023.
Quanto all'individuazione ratione temporis del diritto sostanziale applicabile al caso di specie, deve aversi riguardo alla data di deposito dell'istanza in sede amministrativa. Sul punto, avendo il ricorrente presentato, dinanzi alla Questura, domanda di rilascio del permesso di soggiorno in data 06.07.2022, trova applicazione, ai fini che qui interessano,
l'art. 19 T.U.Imm. nel testo vigente prima delle modificazioni normative introdotte, a far data dal 11.3.2023, con il c.d. Decreto Cutro (D.L. 20/2023), conv. in L. n. 50 del
5.5.2023.
4 Al riguardo, l'art. 19.2. TUImm. accorda al migrante il diritto di chiedere (in alternativa rispetto al diritto, pure allo stesso riconosciuto, di presentare siffatta istanza dinanzi alla
Commissione territoriale competente per la protezione internazionale) direttamente alla
Questura, competente per territorio, il permesso di soggiorno “per protezione speciale”, qualora ricorrano le ipotesi di cui ai commi 1 e 1.1. del predetto articolo. Il comma 1.1. richiama, a sua volta, gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, TUImm.
Entrambe le disposizioni, così come modificate dal D.L. 130/2020, conv. in L. 173/2020
- applicabile al caso di specie ratione temporis - e così come interpretate dalla S.C. di
Cassazione, SS.UU., n. 24413/21, impongono il divieto di respingimento del migrante qualora “esistano fondati motivi di ritenere che esso rischi di essere sottoposto a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”, nonchè “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute […]”. A tal fine, dovrà tenersi conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Ne deriva che il combinato disposto degli art. 5, comma 6, e 19, commi 1 e 1.1., ssicura e garantisce al migrante una forma di protezione idonea ad abbracciare CP_3
tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali (Cass. civ., SS.UU., n. 1390/2022).
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 3705/2020), “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del
D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (sent. n. 4455/18, sent., SS.UU., n. 29459/2019, ord. n.
171302020, ord. n. 1104/2020)”.
5 In tale ottica, assume, tra l'altro, rilievo, l'inserimento del migrante nel tessuto socioeconomico italiano, che si realizza anche mediante la prova dello svolgimento di attività lavorativa, anche di tipo stagionale (Cass. civ., nn. 19466/2022, 8373/2022,
7938/2022, 7861/2022, 6111/2022, 32372/2021, 7396/2021).
Quanto al livello di integrazione, esso non può ragionevolmente essere inteso come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza, bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, tramite la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (Cass. civ., n. 21240/2020, Tribunale di Napoli, decreto 21 luglio
2021).
Sotto tale ultimo aspetto (inserimento e integrazione), il Giudice di legittimità a Sezioni
Unite n. 24413/2021, ripreso poi da altre e successive pronunce (Cass. civ., nn.
19045/2022, 18455/2022, 10130/2022, 677/2022, 465/2022), ha stabilito che il giudice di merito è tenuto a “operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione
d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.
Quanto alle condizioni oggettive e soggettive del Paese di origine, assumono, tra l'altro, rilievo: a) le violenze domestiche subite e i traumi ivi riportati atti a incidere sulla condizione di vulnerabilità del richiedente (Cass. civ., nn. 5467/2022, 676/2022); b) la disabilità psico-fisica (Cass. civ., n. 13400/2022).
6 In tale alveo, la giurisprudenza, già da tempo impone ai giudici di merito di riconoscere la protezione speciale con riferimento a quei Paesi soggetti a eventi naturali e disastrosi, anche dovuto ai grandi cambiamenti climatici (Cass. civ., nn. 7832/19, 4455/18).
2.1. Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente sia fondata.
Dalla disamina complessiva della documentazione versata in atti dalle parti del presente giudizio, è emerso come egli risulti socialmente integrato in Italia.
In particolare, risulta che il ricorrente ha svolto attività lavorativa, nel settore primario, con la mansione di bracciante agricolo, con contratti di lavoro rinnovati nel corso degli anni da parte del medesimo imprenditore agricolo (cfr.: contratto di lavoro e relativa comunicazione Unilav di assunzione, con decorrenza dal 26.04.2024 al 20.11.2024, alle dipendenze di e buste paga relative alle mensilità da aprile a Parte_2
settembre 2024; contratto di lavoro e relativa comunicazione Unilav di assunzione, con decorrenza dal 10.05.2023 al 31.10.2023, alcune buste paga di riferimento, e relativo
CUD 2024, anno di imposta 2023, medesimo datore di lavoro, che conferma il reddito da lavoro dipendente percepito in adempimento del detto contratto;
contratto e relativa comunicazione Unilav, medesimo datore di lavoro, con decorrenza dal 13.07.2022 al
15.11.2022; cfr all. 4 comparsa di costituzione: CUD 2023, anno di imposta 2022, che conferma il reddito da lavoro dipendente percepito in adempimento del detto contratto nonché: comunicazione Unilav, datore di lavoro agricolo, lavoro Parte_3
a tempo determinato da 08.03.2023 al 31.08.2023; contratto di lavoro a tempo determinato azienda ortofrutta F.lli Acanfora srl, con decorrenza dal 07.10.2024 al
31.12.2020).
Risulta, ancora, la partecipazione al corso di lingua italiana, livello A2 (cfr.: attestato rilasciato dall'ente formatore FormAbruzzo, rilasciato in 03.07.2023).
Infine, parte ricorrente ha dichiarato la presenza in Italia dei due fratelli e Per_1 Per_2
(cfr.: deposito telematico del 08.08.2024: rispettive carte di identità, con validità
[...]
sino al 2033, Comune di residenza . Per_3
Pertanto, benché il Marocco risulta ricompreso nella lista dei Paesi sicuri di cui al D.L.
158/2024, poi confluito nel D.L. 145/2024, a sua volta convertito con legge n. 187/2024 del 9 dicembre 2024, ritiene il Collegio che il rilascio in favore del ricorrente del permesso di soggiorno richiesto appare altresì funzionale ad accordargli un congruo periodo di
7 stabilità, anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, ritenendosi sussistente la prova che esso abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
3. Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente di conseguire il rilascio del permesso di soggiorno richiesto ex art. 19, comma 1.2. o 1.1., D. Lgs. 286/1998.
Le oscillazioni giurisprudenziali in materia consentono al Collegio di compensare, ex art. 92, comma 2, c.p.c., integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1711/2023
e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_1
al rilascio del permesso di soggiorno richiesto ex art. 19, comma 1.2., D.
[...]
Lgs. 286/1998;
▪ compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Così deciso nella videoconferenza del 19/12/2024
Il Giudice est.
Dott.ssa Jolanda Di Rosa
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
Il Tribunale ordinario di L'Aquila, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente
Dott.ssa Jolanda Di Rosa Giudice rel.
Dott.ssa Maura Manzi Giudice lette le note scritte in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., dell'udienza del 10/12/2024, predisposte: per dall'Avv. Francesco Olivieri;
Parte_1
per , dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO Controparte_1
STATO L'AQUILA, in persona del Procuratore dello Stato, Dott.ssa Giulia Biscotti;
udita la relazione del G.I.; dato atto della richiesta delle parti che la causa venga trattenuta in decisione;
P.Q.M.
▪ si ritira, ai sensi degli artt. 275 bis e 281 terdecies c.p.c., in camera di consiglio, riservando il deposito della sentenza nei termini di legge.
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
1 R.G. N. 1711/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente
Dott.ssa Jolanda Di Rosa Giudice rel.
Dott.ssa Maura Manzi Giudice deposita la seguente
SENTENZA emessa, ai sensi degli artt. 275 bis e 281 terdecies c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
1711 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, discussa tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 10/12/2024;
TRA
nato in [...], rappresentato e difeso dell'Avv. Parte_1
Francesco Olivieri, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
domiciliata ex lege a Via Buccio Di Ranallo n. 65/A, presso gli Uffici CP_1 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di che la rappresenta e difende ex lege. CP_1
Parte resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 ter D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c.
2 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza del 10.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/09/2023, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale nei confronti della Questura di al fine di sentir accertare e dichiarare CP_1
- previo annullamento del provvedimento con cui è stata respinta l'istanza ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998 - il diritto di parte ricorrente a conseguire il rilascio del permesso di soggiorno per motivi connessi a esigenze di protezione speciale.
Si costituiva in giudizio Il Ministero - Questura di contestando la CP_2 CP_1
ricostruzione avversaria e insistendo nel rigetto del ricorso.
1. Tanto premesso, il provvedimento in questa sede gravato addiviene all'esito reiettivo dell'istanza presentata dal ricorrente in data 06.07.2022 sulla scorta del parere negativo adottato dalla Commissione territoriale all'uopo richiesta ex art. 19, comma 1.2.,
T.U.Imm. E ciò in quanto parte resistente ha qualificato siffatto parere come parere vincolante e impediente l'esame del merito della domanda spiegata dal migrante.
Tale tesi non è condivisa dal Collegio.
Nel diritto amministrativo, l'atto con funzione pareristica tende all'acquisizione - da parte di un soggetto di solito esterno, ma talvolta anche interno, all'amministrazione - di un punto di vista qualificato, in chiave giuridica, circa la spettanza del bene della vita cui anela il privato. Poiché tale incombente finisce per aggravare l'iter del procedimento amministrativo, il rispetto del divieto del gold plating di cui all'art. 1, comma 2, L.
241/90 impone che siffatto passaggio procedimentale venga normativamente previsto e il rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa impone che di esso venga esplicitato l'impatto sul potere decisorio dell'amministrazione procedente.
In tale ultimo senso, se la legge intende riconoscere al parere in parola il carattere vincolante per l'autorità richiedente, allora essa è tenuto a esplicitare siffatta circostanza;
e ciò in quanto, in tal caso, la P.A. richiedente non può discostarsi, nella propria decisione, dalle conclusioni di cui al parere da essa richiesto.
Nel silenzio della legge, la previsione normativa dell'attività pareristica mera deve invece essere intesa quale attività finalizzata all'esercizio della funzione consultiva tout court, di modo che l'amministrazione tenuta all'adozione del provvedimento finale può, se ritiene
3 e nell'esercizio della propria discrezionalità, discostarsi dalle conclusioni di cui al parere appunto non vincolante.
Applicando tali principi al caso di specie, l'art. 19, comma 1.2, nulla dice in CP_3
ordine alla natura del parere richiesto alla Commissione, cosicché esso non può essere qualificato come parere vincolante.
Alla luce di quanto precede, la Questura, a fronte del parere negativo non vincolante della
C.T., non avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'istanza del ricorrente, ma avrebbe comunque dovuto procedere al suo esame nel merito.
Il provvedimento in questa sede impugnato risulta pertanto, sotto questo profilo, illegittimo.
Ciò posto, il Tribunale in questa sede adito è tenuto, in omaggio al principio del petitum sostanziale, ad accertare il diritto soggettivo posto alla base dell'istanza presentata dal ricorrente dinanzi alla Questura (Cass. civ., nn. 6374/2022 e 2717/2022) cosicché, anche a fronte di un provvedimento amministrativo di inammissibilità, il Collegio è comunque chiamato a entrare nel merito della vicenda e ad accertare o meno la sussistenza del diritto soggettivo azionato dal ricorrente (Cass. civ., nn. 6374/2022 e 2717/2022).
2. Nel merito, la domanda spiegata da quest'ultimo è fondata e, come tale, deve essere accolta.
Giova premettere come, ai fini dell'individuazione ratione temporis del diritto processuale applicabile al caso di specie, debba aversi riguardo all'art. 19 ter D. Lgs.
150/2011 nella formulazione successiva all'entrata in vigore della Riforma BI (1° marzo 2023). E ciò in quanto l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data
06.09.2023, ha determinato la litispendenza del processo successivamente al 1° marzo
2023.
Quanto all'individuazione ratione temporis del diritto sostanziale applicabile al caso di specie, deve aversi riguardo alla data di deposito dell'istanza in sede amministrativa. Sul punto, avendo il ricorrente presentato, dinanzi alla Questura, domanda di rilascio del permesso di soggiorno in data 06.07.2022, trova applicazione, ai fini che qui interessano,
l'art. 19 T.U.Imm. nel testo vigente prima delle modificazioni normative introdotte, a far data dal 11.3.2023, con il c.d. Decreto Cutro (D.L. 20/2023), conv. in L. n. 50 del
5.5.2023.
4 Al riguardo, l'art. 19.2. TUImm. accorda al migrante il diritto di chiedere (in alternativa rispetto al diritto, pure allo stesso riconosciuto, di presentare siffatta istanza dinanzi alla
Commissione territoriale competente per la protezione internazionale) direttamente alla
Questura, competente per territorio, il permesso di soggiorno “per protezione speciale”, qualora ricorrano le ipotesi di cui ai commi 1 e 1.1. del predetto articolo. Il comma 1.1. richiama, a sua volta, gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, TUImm.
Entrambe le disposizioni, così come modificate dal D.L. 130/2020, conv. in L. 173/2020
- applicabile al caso di specie ratione temporis - e così come interpretate dalla S.C. di
Cassazione, SS.UU., n. 24413/21, impongono il divieto di respingimento del migrante qualora “esistano fondati motivi di ritenere che esso rischi di essere sottoposto a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”, nonchè “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute […]”. A tal fine, dovrà tenersi conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Ne deriva che il combinato disposto degli art. 5, comma 6, e 19, commi 1 e 1.1., ssicura e garantisce al migrante una forma di protezione idonea ad abbracciare CP_3
tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali (Cass. civ., SS.UU., n. 1390/2022).
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 3705/2020), “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del
D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (sent. n. 4455/18, sent., SS.UU., n. 29459/2019, ord. n.
171302020, ord. n. 1104/2020)”.
5 In tale ottica, assume, tra l'altro, rilievo, l'inserimento del migrante nel tessuto socioeconomico italiano, che si realizza anche mediante la prova dello svolgimento di attività lavorativa, anche di tipo stagionale (Cass. civ., nn. 19466/2022, 8373/2022,
7938/2022, 7861/2022, 6111/2022, 32372/2021, 7396/2021).
Quanto al livello di integrazione, esso non può ragionevolmente essere inteso come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza, bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, tramite la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (Cass. civ., n. 21240/2020, Tribunale di Napoli, decreto 21 luglio
2021).
Sotto tale ultimo aspetto (inserimento e integrazione), il Giudice di legittimità a Sezioni
Unite n. 24413/2021, ripreso poi da altre e successive pronunce (Cass. civ., nn.
19045/2022, 18455/2022, 10130/2022, 677/2022, 465/2022), ha stabilito che il giudice di merito è tenuto a “operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione
d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.
Quanto alle condizioni oggettive e soggettive del Paese di origine, assumono, tra l'altro, rilievo: a) le violenze domestiche subite e i traumi ivi riportati atti a incidere sulla condizione di vulnerabilità del richiedente (Cass. civ., nn. 5467/2022, 676/2022); b) la disabilità psico-fisica (Cass. civ., n. 13400/2022).
6 In tale alveo, la giurisprudenza, già da tempo impone ai giudici di merito di riconoscere la protezione speciale con riferimento a quei Paesi soggetti a eventi naturali e disastrosi, anche dovuto ai grandi cambiamenti climatici (Cass. civ., nn. 7832/19, 4455/18).
2.1. Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente sia fondata.
Dalla disamina complessiva della documentazione versata in atti dalle parti del presente giudizio, è emerso come egli risulti socialmente integrato in Italia.
In particolare, risulta che il ricorrente ha svolto attività lavorativa, nel settore primario, con la mansione di bracciante agricolo, con contratti di lavoro rinnovati nel corso degli anni da parte del medesimo imprenditore agricolo (cfr.: contratto di lavoro e relativa comunicazione Unilav di assunzione, con decorrenza dal 26.04.2024 al 20.11.2024, alle dipendenze di e buste paga relative alle mensilità da aprile a Parte_2
settembre 2024; contratto di lavoro e relativa comunicazione Unilav di assunzione, con decorrenza dal 10.05.2023 al 31.10.2023, alcune buste paga di riferimento, e relativo
CUD 2024, anno di imposta 2023, medesimo datore di lavoro, che conferma il reddito da lavoro dipendente percepito in adempimento del detto contratto;
contratto e relativa comunicazione Unilav, medesimo datore di lavoro, con decorrenza dal 13.07.2022 al
15.11.2022; cfr all. 4 comparsa di costituzione: CUD 2023, anno di imposta 2022, che conferma il reddito da lavoro dipendente percepito in adempimento del detto contratto nonché: comunicazione Unilav, datore di lavoro agricolo, lavoro Parte_3
a tempo determinato da 08.03.2023 al 31.08.2023; contratto di lavoro a tempo determinato azienda ortofrutta F.lli Acanfora srl, con decorrenza dal 07.10.2024 al
31.12.2020).
Risulta, ancora, la partecipazione al corso di lingua italiana, livello A2 (cfr.: attestato rilasciato dall'ente formatore FormAbruzzo, rilasciato in 03.07.2023).
Infine, parte ricorrente ha dichiarato la presenza in Italia dei due fratelli e Per_1 Per_2
(cfr.: deposito telematico del 08.08.2024: rispettive carte di identità, con validità
[...]
sino al 2033, Comune di residenza . Per_3
Pertanto, benché il Marocco risulta ricompreso nella lista dei Paesi sicuri di cui al D.L.
158/2024, poi confluito nel D.L. 145/2024, a sua volta convertito con legge n. 187/2024 del 9 dicembre 2024, ritiene il Collegio che il rilascio in favore del ricorrente del permesso di soggiorno richiesto appare altresì funzionale ad accordargli un congruo periodo di
7 stabilità, anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, ritenendosi sussistente la prova che esso abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
3. Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente di conseguire il rilascio del permesso di soggiorno richiesto ex art. 19, comma 1.2. o 1.1., D. Lgs. 286/1998.
Le oscillazioni giurisprudenziali in materia consentono al Collegio di compensare, ex art. 92, comma 2, c.p.c., integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1711/2023
e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_1
al rilascio del permesso di soggiorno richiesto ex art. 19, comma 1.2., D.
[...]
Lgs. 286/1998;
▪ compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Così deciso nella videoconferenza del 19/12/2024
Il Giudice est.
Dott.ssa Jolanda Di Rosa
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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