Articolo 4 della Legge 23 luglio 1991, n. 234
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 agosto 1991
Art. 4. 1. E' autorizzata la spesa di lire 1.400 milioni per l'anno 1991, di lire 1.900 milioni per l'anno 1992 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1993 per l'erogazione di contributi straordinari agli istituti storici di importanza nazionale aventi personalita' giuridica o comunque costituiti con atto pubblico registrato, il cui archivio sia stato dichiarato di notevole interesse storico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , per la realizzazione di progetti di inventariazione, catalogazione e restauro dell'archivio presentati dagli istituti stessi. I contributi sono assegnati con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali.
Nota all' art. 4:
- Il D.P.R. n. 1409/1963 reca: "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato".
Entrata in vigore il 17 agosto 1991