Art. 1.
Ferme restando le funzioni amministrative finora esercitate dalla regione Valle d'Aosta, sono estese alla regione medesima con le integrazioni e le deroghe di cui agli articoli seguenti, relativamente al suo territorio, le disposizioni di trasferimento delle funzioni amministrative statali contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, numeri 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 e 15 gennaio 1972 , numeri 7 , 8 , 9 , 10 e 11 , ivi comprese, in particolare, quelle in materia di cave e torbiere, di cui all' articolo 1, secondo comma, lettere e) , f) , g) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2 .
Ferme restando le funzioni amministrative finora esercitate dalla regione Valle d'Aosta, sono estese alla regione medesima con le integrazioni e le deroghe di cui agli articoli seguenti, relativamente al suo territorio, le disposizioni di trasferimento delle funzioni amministrative statali contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, numeri 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 e 15 gennaio 1972 , numeri 7 , 8 , 9 , 10 e 11 , ivi comprese, in particolare, quelle in materia di cave e torbiere, di cui all' articolo 1, secondo comma, lettere e) , f) , g) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2 .