CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 263/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 202/2023 depositato il 27/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Orsara Di Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17L-201711450 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso.
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.p.a., rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1 d'Difensore_1 e dagli Avv.ti Difensore_2 e dall'avv. Difensore_3 ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Orsara di Puglia avverso l'avviso di accertamento IMU anno 2017 numero 17L – 201711450 del
28/02/2022 notificato il 30 dicembre 2022.
Il Comune di Orsara, al quale il ricorso è stato notificato a mezzo PEC il 27/02/2023, non si è costituito in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata trattata e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Ricorrente_1 s.p.a., ha rappresentato nel ricorso:
- di essere proprietaria di un parco eolico ricadente nel comune di Orsara di Puglia e di essere stata destinataria dell'avviso di accertamento di cui sopra con il quale sono stati contestati per l'anno 2017 omessi versamenti IMU per euro 50.308,00 e richiesta in pagamento la somma, comprensiva anche di interessi e sanzioni, di euro 65.994,00 euro;
- di avere presentato all'Agenzia delle Entrate i modelli Docfa per la rideterminazione delle rendite catastali, con esclusione dei c.d. “ imbullonati” avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 20 commi 22 e 23 della legge n. 208/2015 che stabilirono l'irrilevanza, ai fini della determinazione della rendita catastale, degli impianti destinati alla specifica attività produttiva, con efficacia retroattiva al 01/01/2016 per gli aggiornamenti presentati entro il 16 giugno 2016;
- che il Comune di Orsara di Puglia aveva tuttavia utilizzato le rendite catastali rettificate nel successivo anno 2017 dall'Agenzia delle Entrate – Territorio.
Tanto premesso la società ha chiesto di annullare l'avviso di accertamento rilevando che la maggiore imposta accertata scaturisce dalle rendite catastali rettificate nel 2017 dall'Agenzia delle Entrate con avvisi di accertamento numeri FG0072777/2017, FG0076065/2017, FG0076062/2017, FG0076061/2017,
FG0076059/2017, FG0069854/2017, FG0076041/2017, FG0076027/2017, FG0087318/2017, FG0087324/2017 notificati tra maggio ed agosto 2017 tutti impugnati ed i cui giudizi sono pendenti. Essi si pongono in rapporto di pregiudizialità rispetto alla presente lite.
Ha richiamato la giurisprudenza della S.C. che con numerose sentenze ha sancito l'irrilevanza della cd. torre eolica ai fini della determinazione del valore catastale ed ha chiesto, preconizzando l'esito favorevole dei futuri giudizi, l' annullamento dell'atto impugnato.
Il ricorso non merita accoglimento.
L' 2697 del codice civile stabilisce il principio dell'onere della prova, in forza del quale chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
A questo proposito, la Corte non può non rilevare che la società ricorrente si è limitata a produrre in giudizio esclusivamente l'atto impugnato nonché tre sentenze relative a giudizi ( tutti estinti per intervenuta cessazione della materia del contendere) riferiti ad accertamenti catastali che non è tuttavia possibile riferire in maniera specifica ai beni oggetto del presente giudizio. Peraltro, si tratta di documentazione non utilizzabile in quanto prodotta oltre il termine di cui all'art. 32 del D. L.vo 546/92.
Non sono stati prodotti, infatti, gli aggiornamenti Docfa presentati presso l'Agenzia delle Entrate ( la cui acquisizione è necessaria per stabilire se e quali impianti siano stati esclusi ai fini della rideterminazione della rendita catastale ) , l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate riferito all'aggiornamento Docfa
e neppure l'atto introduttivo del ricorso proposto avverso quest'ultimo, con la relativa nota di iscrizione a ruolo, allo scopo di consentire alla Corte di delibare in ordine all'evidenziato rapporto di pregiudizialità.
In assenza di tali apporti documentali, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio del Comune impositore.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 202/2023 depositato il 27/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Orsara Di Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17L-201711450 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso.
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.p.a., rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1 d'Difensore_1 e dagli Avv.ti Difensore_2 e dall'avv. Difensore_3 ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Orsara di Puglia avverso l'avviso di accertamento IMU anno 2017 numero 17L – 201711450 del
28/02/2022 notificato il 30 dicembre 2022.
Il Comune di Orsara, al quale il ricorso è stato notificato a mezzo PEC il 27/02/2023, non si è costituito in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata trattata e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Ricorrente_1 s.p.a., ha rappresentato nel ricorso:
- di essere proprietaria di un parco eolico ricadente nel comune di Orsara di Puglia e di essere stata destinataria dell'avviso di accertamento di cui sopra con il quale sono stati contestati per l'anno 2017 omessi versamenti IMU per euro 50.308,00 e richiesta in pagamento la somma, comprensiva anche di interessi e sanzioni, di euro 65.994,00 euro;
- di avere presentato all'Agenzia delle Entrate i modelli Docfa per la rideterminazione delle rendite catastali, con esclusione dei c.d. “ imbullonati” avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 20 commi 22 e 23 della legge n. 208/2015 che stabilirono l'irrilevanza, ai fini della determinazione della rendita catastale, degli impianti destinati alla specifica attività produttiva, con efficacia retroattiva al 01/01/2016 per gli aggiornamenti presentati entro il 16 giugno 2016;
- che il Comune di Orsara di Puglia aveva tuttavia utilizzato le rendite catastali rettificate nel successivo anno 2017 dall'Agenzia delle Entrate – Territorio.
Tanto premesso la società ha chiesto di annullare l'avviso di accertamento rilevando che la maggiore imposta accertata scaturisce dalle rendite catastali rettificate nel 2017 dall'Agenzia delle Entrate con avvisi di accertamento numeri FG0072777/2017, FG0076065/2017, FG0076062/2017, FG0076061/2017,
FG0076059/2017, FG0069854/2017, FG0076041/2017, FG0076027/2017, FG0087318/2017, FG0087324/2017 notificati tra maggio ed agosto 2017 tutti impugnati ed i cui giudizi sono pendenti. Essi si pongono in rapporto di pregiudizialità rispetto alla presente lite.
Ha richiamato la giurisprudenza della S.C. che con numerose sentenze ha sancito l'irrilevanza della cd. torre eolica ai fini della determinazione del valore catastale ed ha chiesto, preconizzando l'esito favorevole dei futuri giudizi, l' annullamento dell'atto impugnato.
Il ricorso non merita accoglimento.
L' 2697 del codice civile stabilisce il principio dell'onere della prova, in forza del quale chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
A questo proposito, la Corte non può non rilevare che la società ricorrente si è limitata a produrre in giudizio esclusivamente l'atto impugnato nonché tre sentenze relative a giudizi ( tutti estinti per intervenuta cessazione della materia del contendere) riferiti ad accertamenti catastali che non è tuttavia possibile riferire in maniera specifica ai beni oggetto del presente giudizio. Peraltro, si tratta di documentazione non utilizzabile in quanto prodotta oltre il termine di cui all'art. 32 del D. L.vo 546/92.
Non sono stati prodotti, infatti, gli aggiornamenti Docfa presentati presso l'Agenzia delle Entrate ( la cui acquisizione è necessaria per stabilire se e quali impianti siano stati esclusi ai fini della rideterminazione della rendita catastale ) , l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate riferito all'aggiornamento Docfa
e neppure l'atto introduttivo del ricorso proposto avverso quest'ultimo, con la relativa nota di iscrizione a ruolo, allo scopo di consentire alla Corte di delibare in ordine all'evidenziato rapporto di pregiudizialità.
In assenza di tali apporti documentali, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio del Comune impositore.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.