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Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2023, n. 22648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22648 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SC RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AN ON che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 22648 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 27/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/04/2022 la Corte di appello di Torino, ridotta la durata delle pene accessorie fallimentari, ha nel resto confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino che, assolta la coimputata da tutti i reati ascritti ed assolto MA CO dall'imputazione di bancarotta per distrazione con riferimento ad un sollevatore telescopico, riqualificata nei suoi confronti l'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale in quella di bancarotta semplice, lo ha condannato alla pena di giustizia, oltre che per quest'ultimo reato, per il delitto di bancarotta per distrazione con riferimento al saldo di cassa ed alla somma di euro 9.760 provento della vendita di un autocarro di proprietà della società BO.DE.00 s.r.I., dichiarata fallita il 28 settembre 2016. Di tale società l'imputato era stato dapprima socio (dal 30 gennaio 2009 al 21 febbraio 2011, come si evince dalla sentenza di primo grado) e poi amministratore dal 25 novembre 2014 al 20 aprile 2016 e di nuovo dal 15 giugno 2016 alla data del fallimento. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando i seguenti motivi, qui enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce vizio di motivazione (motivi nn. 1 e 4), travisamento della prova (motivo n. 2) e violazione di legge (motivi nn. 3 e 5) con riferimento alla ritenuta responsabilità per bancarotta distrattiva. La Corte di appello sarebbe incorsa in manifesta illogicità laddove ha ritenuto che le condotte distrattive ascritte all'imputato siano state compiute allorché la società era già decotta, laddove invece l'unico debito risalente era quello nei confronti dell'Erario, mentre gli altri debiti avevano appena iniziato a maturare: ciò facendo, avrebbe travisato la relazione del curatore fallimentare. La Corte sarebbe incorsa in violazione di legge rispetto ai due episodi di bancarotta per distrazione contestati. Quanto alla mancanza del saldo di cassa, già il primo giudice aveva evidenziato come il saldo della cui mancanza di discuteva fosse in realtà di poco superiore alla somma irrisoria di 2000 euro, rispetto alla quale il ricorrente aveva chiesto alla Corte di appello di valutare se si potesse configurare realmente distrazione. I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, hanno omesso di confrontarsi con tale doglianza perché hanno ritenuto che in realtà tale saldo andasse incrementato della somma di euro 12.074,76, corrispondenti ad un finanziamento concesso dallo stesso ricorrente alla società e che, secondo la relazione del curatore, sarebbero stati dallo stesso prelevati. 2 La Corte di appello avrebbe frettolosamente concluso per la natura distrattiva dell'operazione perché, quando la società si trova in stato di dissesto (condizione che nel caso di specie il ricorrente comunque contesta e che non sarebbe stata congruamente motivata), la restituzione di un finanziamento ad un socio creditore non può integrare mera violazione della par condicio creditorum. A tale ricostruzione il ricorrente oppone gli approdi di Sez. 5, n. 8431 del 01/02/2019, Vesprini, secondo la quale la conclusione fatta propria dalla Corte di appello varrebbe solo per i versamenti in conto capitale - destinati ad essere restituiti solo nel momento dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale utile - mentre il rimborso di un finanziamento al socio creditore integrerebbe bancarotta preferenziale. Analoghe considerazioni sono svolte dal ricorrente con riguardo alla somma non reperita nelle casse sociali ed incassata dalla vendita dell'autocarro di proprietà della società, venduto pochi giorni prima della dichiarazione di fallimento: risulta che un importo sostanzialmente identico (9770 euro, a fronte dei 9760 incassati dalla vendita) sia stato versato a mezzo bonifico, da parte dell'imputato, un anno prima del fallimento. Dunque, di tale somma l'imputato era creditore: secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe stata effettuata un'operazione di sale and lease back, vantaggiosa per la società; in ogni caso, la Corte di appello avrebbe frettolosamente liquidato la questione affermando, alla luce del medesimo principio applicato rispetto al saldo di cassa, che l'importo del quale l'imputato era certamente creditore verso la società non potesse essere da lui prelevato, se non commettendo bancarotta per distrazione. L'errore di diritto sarebbe analogo al precedente. 2.2. Deduce poi vizio di motivazione e travisamento della prova, con riferimento all'imputazione di bancarotta documentale. La Corte non si sarebbe confrontata con la denuncia di furto in atti, nonché con le dichiarazioni del curatore e del consulente, da cui dovrebbe trarsi la prova del furto delle scritture contabili. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi inerenti la bancarotta documentale sono manifestamente infondati e dunque inammissibili. 3 E' anzitutto inammissibilmente dedotto il vizio di travisamento della prova. Il vizio di contraddittorietà processuale (da tenere distinto rispetto a quello di contraddittorietà logica, riconducibile, eventualmente, al vizio di illogicità manifesta) non ricomprende invece il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (per tutte v. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099); il giudice di legittimità non può reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma solo verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Il vizio invocato vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370). Rilettura, invece, implicata inevitabilmente da ricorsi che, offrendo al giudice di legittimità, frammenti probatori o indiziari, sollecitino quest'ultimo a una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774) Il travisamento della prova, dunque, riguarda l'errore cosiddetto revocatorio che, cadendo sul "significante" e non sul "significato" della prova si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (Sez. 5 n. 18542 del 21 gennaio 2011, Carone, Rv 250168); di qui la netta distinzione tra travisamento di una prova, suscettibile di integrare il vizio di contraddittorietà della motivazione, e la deduzione della erronea interpretazione della prova, estranea a tale vizio posto che «il compito di armonizzare e coordinare tra loro gli elementi di prova appartiene esclusivamente al giudice di merito» (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133). In ogni caso, in tanto il travisamento del "significante" può integrare il vizio di motivazione, in quanto il dato travisato assuma rilievo decisivo nel compendio probatorio valorizzato nella sentenza di merito e nell'apparato argomentativo sviluppato sulla base di esso, sicché il riscontro del travisamento sia in grado di inficiare la tenuta complessiva del ragionamento sul quale si fonda la decisione, mettendo in luce una frattura nel nucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza di merito. Il ricorrente, dunque, non può limitarsi ad addurre l'esistenza di «atti del processo» non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non 4 correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati nonché dell'esistenza effettiva dell'atto processuale in questione ed indicare le ragioni per cui quest'ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione (cfr. Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085). Ulteriore limite alla deducibilità del vizio di contraddittorietà processuale/travisamento della prova è ravvisabile nell'oggetto del devolutum, nel caso di cosiddetta «doppia conforme» (come nel caso in esame). Tale limite opera non sempre e comunque nel caso di doppia conforme, ma nell'ipotesi in cui il denunciato vizio motivazionale caratterizzi la sentenza di primo grado e, nei medesimi termini, quella di appello: in tal caso il limite della devoluzione rende inammissibile la censura di tale vizio proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Limite che non opera nei in casi in cui il giudice di appello abbia valorizzato, ai fini della decisione di conferma, prove non poste a fondamento della pronuncia di primo grado (perché non esaminate oppure perché raccolte in appello). Ed allora, nel caso in esame, plurimi sono i profili di inammissibilità: il ricorrente indica genericamente le deposizioni del curatore e del consulente, ma non dimostra né la veridicità del dato che ne vorrebbe trarre né la decisività dell'informazione; discute, ancora una volta, fonti di prova su cui si è già intrattenuto il giudice di primo grado;
tenta, inammissibilmente, di provocare per la terza volta una valutazione delle prove, che in questa sede è preclusa. Compito della Corte è semplicemente verificare la tenuta logica della motivazione, che è immune da vizi (laddove, si badi, le due sentenze di primo e secondo grado vengano lette congiuntamente, dal momento che esse si integrano reciprocamente in caso di "doppia conforme") laddove ha evidenziato che il curatore fallimentare ha escluso di aver visto, nella sede sociale, i tre computer che dovevano custodire le scritture, all'atto del sopralluogo precedente al denunciato furto, e laddove ha valorizzato le dichiarazioni del teste AL circa il tentativo infruttuoso di farsi consegnare le scritture dal ricorrente e dal commercialista della società (pagg.
8-9 della sentenza di primo grado;
pag. 6 di quella di appello). La motivazione è immune da vizi logici e dunque non sussiste nemmeno il vizio di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. 5 2. I motivi indicati sub 1 sono parzialmente fondati, nei limiti che seguono, mentre non si ravvisa alcuna illogicità manifesta laddove la Corte di appello ha ritenuto sussistente lo stato di decozione: la motivazione sul punto (pag. 5) non è palesemente illogica e, in ogni caso, si integra con quella di primo grado che ha correttamente evidenziato come, pochi mesi dopo le condotte di cui si discute, è stato dichiarato il fallimento, cui sono stati ammessi crediti per oltre 700.000 euro (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado). 2.1. Una recente sentenza di questa Sezione (Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv. 281872) ha riassunto lo stato della giurisprudenza in ordine alla diagnosi differenziale tra bancarotta per distrazione e bancarotta preferenziale in casi come quello in esame. Vale la pena, per la chiarezza dell'esposizione, trascriverne i passaggi essenziali: «La giurisprudenza di legittimità e, in particolare, quella di questa Sezione, ha tracciato linee ben definite per distinguere i casi nei quali deve ritenersi configurabile il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva ovvero quello di bancarotta fraudolenta preferenziale. La complessità della materia e delle fattispecie concrete che possono delinearsi all'esame giurisdizionale hanno indotto, invero, ad una serie di equivoci ed anche a ritenere la sussistenza di un contrasto interpretativo sul tema giuridico proposto dalla ricorrente, contrasto che, invece, il Collegio non rileva, quanto meno negli arresti più recenti (né, come si vedrà emerge con certezza neppure dall'analisi delle motivazioni delle sentenze meno recenti). In un'ottica di sintesi, che può aiutare a fare chiarezza pur nella rilevata complessità del tema, possono essere individuate tre direttrici ermeneutiche stilate dalle pronunce di legittimità, corrispondenti a tre distinte, principali fattispecie;
alla loro base, una comune ratio di discrimine: gli amministratori o i soci risponderanno di bancarotta distrattiva o di bancarotta preferenziale a seconda della ragione creditoria soddisfatta attraverso il prelievo di somme durante la fase di dissesto della fallita. Pertanto: a) il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti, operati dai soci in favore della società poi fallita, in conto capitale integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione, poiché tali versamenti non danno luogo ad un credito liquido ed esigibile nel corso della vita della società e, nei loro riguardi, opera il criterio di postergazione previsto dall'art. 2467 cod. civ. (Sez. 5, n. 25773 del 20/2/2019, Scarpaci, Rv. 277577; Sez. 5, n. 50188 del 10/5/17, Mascellani, Rv. 271775-01; Sez. 5, n. 41143 del 20/05/2014, Zavaroni, Rv. 261250-01; Sez. 5, n. 34505 del 06/06/2014, Marchesi, Rv. 264277-01; Sez. 5, n. 42710 del 03/07/2012, De Falco, Rv. 254456- 01; Sez. 5, n. 25292 del 30/05/2012, Massocchi, Rv. 253001-01; Sez. 5, n. 2273 del 06/12/2004 - dep. 2005, Martella, Rv. 231289-01). Nelle pronunce più tradizionali dell'opzione in esame, che tuttavia trovano eco ancora recenti (cfr. 6 Sez. 5, Sentenza n. 50495 del 14/06/2018, Sestili, Rv. 274602), la qualificazione giuridica come condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva delle restituzioni che l'amministratore liquidi in favore di sé stesso nel periodo di dissesto ruota intorno all'elemento soggettivo del reato, piuttosto che alla natura del credito, ma non smentisce l'approdo suddetto: nel caso in cui il creditore si identifichi nello stesso soggetto che assume le vesti di amministratore della società, infatti, si sottolineava il significato ben diverso e più grave della sua condotta rispetto alla mera volontà di privilegiare un creditore in posizione paritaria rispetto a tutti gli altri;
b) il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo o prestito integra la fattispecie di bancarotta preferenziale: in tal caso, i finanziamenti, non avendo «natura di conferimenti di capitale di rischio», «rappresentano il sorgere di un effettivo ed esigibile credito (chirografario) in capo ai soci, senza che da ciò consegua effettivo depauperamento dell'asse patrimoniale» (Sez. 5 n. 14908 del 7/3/2008, Frigerio, Rv. 239487-01; Sez. 5, n. 13318 del 14/2/2013, Viale, Rv. 254985-01; Sez. 5, n. 8431 del 1/2/2019, Vesprini, Rv. 276031-01; vedi anche, non massimate, le pronunce più recenti Sez. 5, n. 19354 del 2021 e Sez. 5, n. 13062 del 2021, nonché Sez. 5, n. 11399 del 18/1/2021); c) il prelievo di somme da parte dell'amministratore a titolo di pagamento per le prestazioni lavorative svolte in favore della società poi fallita, tj(—) durante il periodo di dissesto, integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, non essendo scindibile la sua qualità di creditore da quella di amministratore, qualora, anche per l'assenza di delibera assembleare che stabilisca la misura dei suoi compensi, i prelievi di somme in pagamento dei crediti verso la società in dissesto non sono definiti nella loro congruità e non sono fondati su dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata e oggettiva valutazione (Sez. 5, n. 17792 del 23/2/2017, Rossi, Rv. 269639; Sez. F, n. 27132 del 13/8/2020, Villardita, Rv. 279633, rispetto a somme sproporzionate al lavoro svolto;
Sez. 5, n. 49509 del 19/07/2017, Allia, Rv. 271464-01, nel caso di un amministratore che si sia liquidato somme per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata valutazione, quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti). Anche la pronuncia Sez. 5, n. 32378 del 12/4/2018, Fagiolo, Rv. 273576 può considerarsi non difforme, sostanzialmente, all'orientamento dominante, nonostante sia stata ritenuta una vera e propria voce dissonante per aver configurato, nell'ipotesi peculiare decisa, il reato di bancarotta preferenziale (cfr. la sentenza Vesprini, che evoca un contrasto;
la sentenza Fagiolo ha deciso una fattispecie in cui l'amministratore della fallita aveva prelevato per sé stesso 7 dal conto della società compensi proporzionati alla quantità e alla qualità dell'attività svolta, ribadendo come debba essere, invece, racchiusa nello schema della bancarotta distrattiva la condotta dell'amministratore che si attribuisca un compenso sproporzionato). Gli orientamenti che si sono passati in rassegna, dunque, solo apparentemente divergono, laddove invece si riferiscono a diverse ipotesi, che richiedono soluzioni differenti». Del resto, afferma ancora la citata sentenza, «l'erogazione di somme che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate ... può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva "in conto capitale" (o altre simili denominazioni), versamento, quest'ultimo, che non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale residua! claimant (Sez. civ. 1, n. 24861 del 09/12/2015, Rv. 637899). La citata sentenza Vesprini ha, altresì, fornito le coordinate civilistiche per distinguere la natura dei versamenti effettuati dal socio o amministratore, evidenziando che "stabilire se, in concreto, un determinato versamento tragga origine da un mutuo, o se invece sia stato effettuato quale apporto del socio al patrimonio dell'impresa collettiva, è questione di interpretazione della volontà delle parti (Sez. civ. 1, n. 7692 del 31/03/2006, cit.); più in particolare, "i versamenti in conto capitale sono assoggettati all'onere di contabilizzazione nel patrimonio netto della società come riserve di capitale ed alla distinta indicazione di tale natura nella nota integrativa", mentre "l'individuazione della natura del versamento dipende dalla ricostruzione della comune intenzione delle parti, la cui prova va desunta in via principale dal modo in cui il rapporto ha trovato concreta attuazione, dalle finalità pratiche cui appare diretto e dagl'interessi allo stesso sottesi, e solo in subordine dalla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto in bilancio, la cui portata può risultare determinante, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà negoziale, in considerazione della sottoposizione del bilancio all'approvazione dei soci" (Sez. civ. 1, n. 15035 del 08/06/2018, Rv. 649557)». 2.2. La Corte di appello ha omesso di confrontarsi con i principi appena riportati, limitandosi a concludere nel senso che l'amministratore che si soddisfi di propri crediti verso la società, maturati a titolo di finanziamento, risponde sempre di bancarotta per distrazione laddove tali prelievi avvengano in un momento di crisi o di dissesto. 8 / Partendo da tale presupposto, non ha dunque risposto ai rilievi dell'appello in ordine alla discrasia tra le affermazioni del curatore fallimentare e quelle del consulente difensivo circa il rilievo da dare al c.d. "bilancino" redatto al 31.12.2015. Infatti, secondo il Tribunale, dalla circostanza che in quel bilancino fosse riportato l'importo di cui si discute, indicato quale "debiti verso soci", e che il prelievo non fosse documentato, si poteva desumere la correttezza - anche in fatto - dell'accusa. L'appello aveva opposto a tale ricostruzione quella del consulente difensivo, secondo cui il prelievo è avvenuto nel corso del 2015 e l'importo non è stato "stornato" dal bilancino del 2015 per mero errore. La Corte non ha preso in esame questi argomenti, perché ha ritenuto assorbenti le considerazioni in diritto circa la configurabilità, in ogni caso di prelievo di denaro durante il periodo di dissesto, della fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva. Così facendo, ha omesso pure di confrontarsi con il motivo di appello relativo alla distrazione del denaro contenuto nella cassa, perché ha ritenuto che tale saldo dovesse sommarsi alla somma prelevata dall'amministratore (e dunque raggiungesse una somma di un certo rilievo). Non è comprensibile, dalla lettura delle sentenze di merito, a quale titolo siano avvenuti i finanziamenti da parte dello CO a favore della società, tanto più che egli ha rivestito inizialmente la qualità di socio, per poi divenire amministratore cedendo però le quote, e non è stato spiegato a quando risalga il finanziamento che pure i giudici di merito hanno ritenuto pacifico. Manca, dunque, una compiuta motivazione sui passaggi essenziali per la qualificazione corretta del reato di bancarotta patrimoniale ascritto, con riferimento al saldo di cassa, all'importo prelevato a titolo di restituzione di un pregresso finanziamento ed all'importo corrispondente al prezzo dell'autocarro venduto poco prima del fallimento (non essendosi confrontata la Corte di appello con la tesi secondo la quale si sia trattato del soddisfacimento in via preferenziale di un credito dell'imputato, corrispondente all'importo versato nelle casse sociali l'anno precedente) e per l'effettuazione della necessaria diagnosi differenziale tra bancarotta per distrazione e bancarotta preferenziale. 3. Nei limiti appena indicati, la sentenza va dunque annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. L'affermazione di responsabilità per la bancarotta documentale semplice è irrevocabile, ma la pena non è immediatamente eseguibile fino all'irrevocabilità della decisione sul capo devoluto al giudice del rinvio (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261). 9
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta fraudolenta per distrazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 27/04/2023
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AN ON che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 22648 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 27/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/04/2022 la Corte di appello di Torino, ridotta la durata delle pene accessorie fallimentari, ha nel resto confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino che, assolta la coimputata da tutti i reati ascritti ed assolto MA CO dall'imputazione di bancarotta per distrazione con riferimento ad un sollevatore telescopico, riqualificata nei suoi confronti l'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale in quella di bancarotta semplice, lo ha condannato alla pena di giustizia, oltre che per quest'ultimo reato, per il delitto di bancarotta per distrazione con riferimento al saldo di cassa ed alla somma di euro 9.760 provento della vendita di un autocarro di proprietà della società BO.DE.00 s.r.I., dichiarata fallita il 28 settembre 2016. Di tale società l'imputato era stato dapprima socio (dal 30 gennaio 2009 al 21 febbraio 2011, come si evince dalla sentenza di primo grado) e poi amministratore dal 25 novembre 2014 al 20 aprile 2016 e di nuovo dal 15 giugno 2016 alla data del fallimento. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando i seguenti motivi, qui enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce vizio di motivazione (motivi nn. 1 e 4), travisamento della prova (motivo n. 2) e violazione di legge (motivi nn. 3 e 5) con riferimento alla ritenuta responsabilità per bancarotta distrattiva. La Corte di appello sarebbe incorsa in manifesta illogicità laddove ha ritenuto che le condotte distrattive ascritte all'imputato siano state compiute allorché la società era già decotta, laddove invece l'unico debito risalente era quello nei confronti dell'Erario, mentre gli altri debiti avevano appena iniziato a maturare: ciò facendo, avrebbe travisato la relazione del curatore fallimentare. La Corte sarebbe incorsa in violazione di legge rispetto ai due episodi di bancarotta per distrazione contestati. Quanto alla mancanza del saldo di cassa, già il primo giudice aveva evidenziato come il saldo della cui mancanza di discuteva fosse in realtà di poco superiore alla somma irrisoria di 2000 euro, rispetto alla quale il ricorrente aveva chiesto alla Corte di appello di valutare se si potesse configurare realmente distrazione. I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, hanno omesso di confrontarsi con tale doglianza perché hanno ritenuto che in realtà tale saldo andasse incrementato della somma di euro 12.074,76, corrispondenti ad un finanziamento concesso dallo stesso ricorrente alla società e che, secondo la relazione del curatore, sarebbero stati dallo stesso prelevati. 2 La Corte di appello avrebbe frettolosamente concluso per la natura distrattiva dell'operazione perché, quando la società si trova in stato di dissesto (condizione che nel caso di specie il ricorrente comunque contesta e che non sarebbe stata congruamente motivata), la restituzione di un finanziamento ad un socio creditore non può integrare mera violazione della par condicio creditorum. A tale ricostruzione il ricorrente oppone gli approdi di Sez. 5, n. 8431 del 01/02/2019, Vesprini, secondo la quale la conclusione fatta propria dalla Corte di appello varrebbe solo per i versamenti in conto capitale - destinati ad essere restituiti solo nel momento dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale utile - mentre il rimborso di un finanziamento al socio creditore integrerebbe bancarotta preferenziale. Analoghe considerazioni sono svolte dal ricorrente con riguardo alla somma non reperita nelle casse sociali ed incassata dalla vendita dell'autocarro di proprietà della società, venduto pochi giorni prima della dichiarazione di fallimento: risulta che un importo sostanzialmente identico (9770 euro, a fronte dei 9760 incassati dalla vendita) sia stato versato a mezzo bonifico, da parte dell'imputato, un anno prima del fallimento. Dunque, di tale somma l'imputato era creditore: secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe stata effettuata un'operazione di sale and lease back, vantaggiosa per la società; in ogni caso, la Corte di appello avrebbe frettolosamente liquidato la questione affermando, alla luce del medesimo principio applicato rispetto al saldo di cassa, che l'importo del quale l'imputato era certamente creditore verso la società non potesse essere da lui prelevato, se non commettendo bancarotta per distrazione. L'errore di diritto sarebbe analogo al precedente. 2.2. Deduce poi vizio di motivazione e travisamento della prova, con riferimento all'imputazione di bancarotta documentale. La Corte non si sarebbe confrontata con la denuncia di furto in atti, nonché con le dichiarazioni del curatore e del consulente, da cui dovrebbe trarsi la prova del furto delle scritture contabili. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi inerenti la bancarotta documentale sono manifestamente infondati e dunque inammissibili. 3 E' anzitutto inammissibilmente dedotto il vizio di travisamento della prova. Il vizio di contraddittorietà processuale (da tenere distinto rispetto a quello di contraddittorietà logica, riconducibile, eventualmente, al vizio di illogicità manifesta) non ricomprende invece il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (per tutte v. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099); il giudice di legittimità non può reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma solo verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Il vizio invocato vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370). Rilettura, invece, implicata inevitabilmente da ricorsi che, offrendo al giudice di legittimità, frammenti probatori o indiziari, sollecitino quest'ultimo a una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774) Il travisamento della prova, dunque, riguarda l'errore cosiddetto revocatorio che, cadendo sul "significante" e non sul "significato" della prova si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (Sez. 5 n. 18542 del 21 gennaio 2011, Carone, Rv 250168); di qui la netta distinzione tra travisamento di una prova, suscettibile di integrare il vizio di contraddittorietà della motivazione, e la deduzione della erronea interpretazione della prova, estranea a tale vizio posto che «il compito di armonizzare e coordinare tra loro gli elementi di prova appartiene esclusivamente al giudice di merito» (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133). In ogni caso, in tanto il travisamento del "significante" può integrare il vizio di motivazione, in quanto il dato travisato assuma rilievo decisivo nel compendio probatorio valorizzato nella sentenza di merito e nell'apparato argomentativo sviluppato sulla base di esso, sicché il riscontro del travisamento sia in grado di inficiare la tenuta complessiva del ragionamento sul quale si fonda la decisione, mettendo in luce una frattura nel nucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza di merito. Il ricorrente, dunque, non può limitarsi ad addurre l'esistenza di «atti del processo» non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non 4 correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati nonché dell'esistenza effettiva dell'atto processuale in questione ed indicare le ragioni per cui quest'ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione (cfr. Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085). Ulteriore limite alla deducibilità del vizio di contraddittorietà processuale/travisamento della prova è ravvisabile nell'oggetto del devolutum, nel caso di cosiddetta «doppia conforme» (come nel caso in esame). Tale limite opera non sempre e comunque nel caso di doppia conforme, ma nell'ipotesi in cui il denunciato vizio motivazionale caratterizzi la sentenza di primo grado e, nei medesimi termini, quella di appello: in tal caso il limite della devoluzione rende inammissibile la censura di tale vizio proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Limite che non opera nei in casi in cui il giudice di appello abbia valorizzato, ai fini della decisione di conferma, prove non poste a fondamento della pronuncia di primo grado (perché non esaminate oppure perché raccolte in appello). Ed allora, nel caso in esame, plurimi sono i profili di inammissibilità: il ricorrente indica genericamente le deposizioni del curatore e del consulente, ma non dimostra né la veridicità del dato che ne vorrebbe trarre né la decisività dell'informazione; discute, ancora una volta, fonti di prova su cui si è già intrattenuto il giudice di primo grado;
tenta, inammissibilmente, di provocare per la terza volta una valutazione delle prove, che in questa sede è preclusa. Compito della Corte è semplicemente verificare la tenuta logica della motivazione, che è immune da vizi (laddove, si badi, le due sentenze di primo e secondo grado vengano lette congiuntamente, dal momento che esse si integrano reciprocamente in caso di "doppia conforme") laddove ha evidenziato che il curatore fallimentare ha escluso di aver visto, nella sede sociale, i tre computer che dovevano custodire le scritture, all'atto del sopralluogo precedente al denunciato furto, e laddove ha valorizzato le dichiarazioni del teste AL circa il tentativo infruttuoso di farsi consegnare le scritture dal ricorrente e dal commercialista della società (pagg.
8-9 della sentenza di primo grado;
pag. 6 di quella di appello). La motivazione è immune da vizi logici e dunque non sussiste nemmeno il vizio di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. 5 2. I motivi indicati sub 1 sono parzialmente fondati, nei limiti che seguono, mentre non si ravvisa alcuna illogicità manifesta laddove la Corte di appello ha ritenuto sussistente lo stato di decozione: la motivazione sul punto (pag. 5) non è palesemente illogica e, in ogni caso, si integra con quella di primo grado che ha correttamente evidenziato come, pochi mesi dopo le condotte di cui si discute, è stato dichiarato il fallimento, cui sono stati ammessi crediti per oltre 700.000 euro (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado). 2.1. Una recente sentenza di questa Sezione (Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv. 281872) ha riassunto lo stato della giurisprudenza in ordine alla diagnosi differenziale tra bancarotta per distrazione e bancarotta preferenziale in casi come quello in esame. Vale la pena, per la chiarezza dell'esposizione, trascriverne i passaggi essenziali: «La giurisprudenza di legittimità e, in particolare, quella di questa Sezione, ha tracciato linee ben definite per distinguere i casi nei quali deve ritenersi configurabile il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva ovvero quello di bancarotta fraudolenta preferenziale. La complessità della materia e delle fattispecie concrete che possono delinearsi all'esame giurisdizionale hanno indotto, invero, ad una serie di equivoci ed anche a ritenere la sussistenza di un contrasto interpretativo sul tema giuridico proposto dalla ricorrente, contrasto che, invece, il Collegio non rileva, quanto meno negli arresti più recenti (né, come si vedrà emerge con certezza neppure dall'analisi delle motivazioni delle sentenze meno recenti). In un'ottica di sintesi, che può aiutare a fare chiarezza pur nella rilevata complessità del tema, possono essere individuate tre direttrici ermeneutiche stilate dalle pronunce di legittimità, corrispondenti a tre distinte, principali fattispecie;
alla loro base, una comune ratio di discrimine: gli amministratori o i soci risponderanno di bancarotta distrattiva o di bancarotta preferenziale a seconda della ragione creditoria soddisfatta attraverso il prelievo di somme durante la fase di dissesto della fallita. Pertanto: a) il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti, operati dai soci in favore della società poi fallita, in conto capitale integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione, poiché tali versamenti non danno luogo ad un credito liquido ed esigibile nel corso della vita della società e, nei loro riguardi, opera il criterio di postergazione previsto dall'art. 2467 cod. civ. (Sez. 5, n. 25773 del 20/2/2019, Scarpaci, Rv. 277577; Sez. 5, n. 50188 del 10/5/17, Mascellani, Rv. 271775-01; Sez. 5, n. 41143 del 20/05/2014, Zavaroni, Rv. 261250-01; Sez. 5, n. 34505 del 06/06/2014, Marchesi, Rv. 264277-01; Sez. 5, n. 42710 del 03/07/2012, De Falco, Rv. 254456- 01; Sez. 5, n. 25292 del 30/05/2012, Massocchi, Rv. 253001-01; Sez. 5, n. 2273 del 06/12/2004 - dep. 2005, Martella, Rv. 231289-01). Nelle pronunce più tradizionali dell'opzione in esame, che tuttavia trovano eco ancora recenti (cfr. 6 Sez. 5, Sentenza n. 50495 del 14/06/2018, Sestili, Rv. 274602), la qualificazione giuridica come condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva delle restituzioni che l'amministratore liquidi in favore di sé stesso nel periodo di dissesto ruota intorno all'elemento soggettivo del reato, piuttosto che alla natura del credito, ma non smentisce l'approdo suddetto: nel caso in cui il creditore si identifichi nello stesso soggetto che assume le vesti di amministratore della società, infatti, si sottolineava il significato ben diverso e più grave della sua condotta rispetto alla mera volontà di privilegiare un creditore in posizione paritaria rispetto a tutti gli altri;
b) il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo o prestito integra la fattispecie di bancarotta preferenziale: in tal caso, i finanziamenti, non avendo «natura di conferimenti di capitale di rischio», «rappresentano il sorgere di un effettivo ed esigibile credito (chirografario) in capo ai soci, senza che da ciò consegua effettivo depauperamento dell'asse patrimoniale» (Sez. 5 n. 14908 del 7/3/2008, Frigerio, Rv. 239487-01; Sez. 5, n. 13318 del 14/2/2013, Viale, Rv. 254985-01; Sez. 5, n. 8431 del 1/2/2019, Vesprini, Rv. 276031-01; vedi anche, non massimate, le pronunce più recenti Sez. 5, n. 19354 del 2021 e Sez. 5, n. 13062 del 2021, nonché Sez. 5, n. 11399 del 18/1/2021); c) il prelievo di somme da parte dell'amministratore a titolo di pagamento per le prestazioni lavorative svolte in favore della società poi fallita, tj(—) durante il periodo di dissesto, integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, non essendo scindibile la sua qualità di creditore da quella di amministratore, qualora, anche per l'assenza di delibera assembleare che stabilisca la misura dei suoi compensi, i prelievi di somme in pagamento dei crediti verso la società in dissesto non sono definiti nella loro congruità e non sono fondati su dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata e oggettiva valutazione (Sez. 5, n. 17792 del 23/2/2017, Rossi, Rv. 269639; Sez. F, n. 27132 del 13/8/2020, Villardita, Rv. 279633, rispetto a somme sproporzionate al lavoro svolto;
Sez. 5, n. 49509 del 19/07/2017, Allia, Rv. 271464-01, nel caso di un amministratore che si sia liquidato somme per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata valutazione, quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti). Anche la pronuncia Sez. 5, n. 32378 del 12/4/2018, Fagiolo, Rv. 273576 può considerarsi non difforme, sostanzialmente, all'orientamento dominante, nonostante sia stata ritenuta una vera e propria voce dissonante per aver configurato, nell'ipotesi peculiare decisa, il reato di bancarotta preferenziale (cfr. la sentenza Vesprini, che evoca un contrasto;
la sentenza Fagiolo ha deciso una fattispecie in cui l'amministratore della fallita aveva prelevato per sé stesso 7 dal conto della società compensi proporzionati alla quantità e alla qualità dell'attività svolta, ribadendo come debba essere, invece, racchiusa nello schema della bancarotta distrattiva la condotta dell'amministratore che si attribuisca un compenso sproporzionato). Gli orientamenti che si sono passati in rassegna, dunque, solo apparentemente divergono, laddove invece si riferiscono a diverse ipotesi, che richiedono soluzioni differenti». Del resto, afferma ancora la citata sentenza, «l'erogazione di somme che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate ... può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva "in conto capitale" (o altre simili denominazioni), versamento, quest'ultimo, che non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale residua! claimant (Sez. civ. 1, n. 24861 del 09/12/2015, Rv. 637899). La citata sentenza Vesprini ha, altresì, fornito le coordinate civilistiche per distinguere la natura dei versamenti effettuati dal socio o amministratore, evidenziando che "stabilire se, in concreto, un determinato versamento tragga origine da un mutuo, o se invece sia stato effettuato quale apporto del socio al patrimonio dell'impresa collettiva, è questione di interpretazione della volontà delle parti (Sez. civ. 1, n. 7692 del 31/03/2006, cit.); più in particolare, "i versamenti in conto capitale sono assoggettati all'onere di contabilizzazione nel patrimonio netto della società come riserve di capitale ed alla distinta indicazione di tale natura nella nota integrativa", mentre "l'individuazione della natura del versamento dipende dalla ricostruzione della comune intenzione delle parti, la cui prova va desunta in via principale dal modo in cui il rapporto ha trovato concreta attuazione, dalle finalità pratiche cui appare diretto e dagl'interessi allo stesso sottesi, e solo in subordine dalla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto in bilancio, la cui portata può risultare determinante, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà negoziale, in considerazione della sottoposizione del bilancio all'approvazione dei soci" (Sez. civ. 1, n. 15035 del 08/06/2018, Rv. 649557)». 2.2. La Corte di appello ha omesso di confrontarsi con i principi appena riportati, limitandosi a concludere nel senso che l'amministratore che si soddisfi di propri crediti verso la società, maturati a titolo di finanziamento, risponde sempre di bancarotta per distrazione laddove tali prelievi avvengano in un momento di crisi o di dissesto. 8 / Partendo da tale presupposto, non ha dunque risposto ai rilievi dell'appello in ordine alla discrasia tra le affermazioni del curatore fallimentare e quelle del consulente difensivo circa il rilievo da dare al c.d. "bilancino" redatto al 31.12.2015. Infatti, secondo il Tribunale, dalla circostanza che in quel bilancino fosse riportato l'importo di cui si discute, indicato quale "debiti verso soci", e che il prelievo non fosse documentato, si poteva desumere la correttezza - anche in fatto - dell'accusa. L'appello aveva opposto a tale ricostruzione quella del consulente difensivo, secondo cui il prelievo è avvenuto nel corso del 2015 e l'importo non è stato "stornato" dal bilancino del 2015 per mero errore. La Corte non ha preso in esame questi argomenti, perché ha ritenuto assorbenti le considerazioni in diritto circa la configurabilità, in ogni caso di prelievo di denaro durante il periodo di dissesto, della fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva. Così facendo, ha omesso pure di confrontarsi con il motivo di appello relativo alla distrazione del denaro contenuto nella cassa, perché ha ritenuto che tale saldo dovesse sommarsi alla somma prelevata dall'amministratore (e dunque raggiungesse una somma di un certo rilievo). Non è comprensibile, dalla lettura delle sentenze di merito, a quale titolo siano avvenuti i finanziamenti da parte dello CO a favore della società, tanto più che egli ha rivestito inizialmente la qualità di socio, per poi divenire amministratore cedendo però le quote, e non è stato spiegato a quando risalga il finanziamento che pure i giudici di merito hanno ritenuto pacifico. Manca, dunque, una compiuta motivazione sui passaggi essenziali per la qualificazione corretta del reato di bancarotta patrimoniale ascritto, con riferimento al saldo di cassa, all'importo prelevato a titolo di restituzione di un pregresso finanziamento ed all'importo corrispondente al prezzo dell'autocarro venduto poco prima del fallimento (non essendosi confrontata la Corte di appello con la tesi secondo la quale si sia trattato del soddisfacimento in via preferenziale di un credito dell'imputato, corrispondente all'importo versato nelle casse sociali l'anno precedente) e per l'effettuazione della necessaria diagnosi differenziale tra bancarotta per distrazione e bancarotta preferenziale. 3. Nei limiti appena indicati, la sentenza va dunque annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. L'affermazione di responsabilità per la bancarotta documentale semplice è irrevocabile, ma la pena non è immediatamente eseguibile fino all'irrevocabilità della decisione sul capo devoluto al giudice del rinvio (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261). 9
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta fraudolenta per distrazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 27/04/2023