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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/07/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 17 luglio 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti costituite mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1199 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to GALLO ANGELA, giusta procura in atti;
ricorrente
Controparte_1
in persona del per la Calabria,
[...] Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. A. Manuela Nucera in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio da Catanzaro. Persona_1
Oggetto: riconoscimento malattia professionale
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7 aprile 2025, l'esponente deduceva di aver lavorato dal 1973 al 2020 come bracciante agricolo alle dipendenze, da ultimo, di
IÉ Angelo di Melicucco;
adduceva che si occupava quasi esclusivamente di zappare la terra a mano, mettere, sempre a mano, a dimora le sementi e le piante, eseguire manualmente trattamenti di concimi alla piante, eseguire potatura di alberi di mandarini, kiwi e arance, eseguire raccolta, selezione e trasformazione di agrumi, ortaggi, olive e frutta di varia specie, descrivendo le modalità di esecuzione del lavoro come ripetitive e necessitanti di movimentazione manuale dei carichi e di sollevamento di pesi anche di notevole portata.
Asseriva che l'attività lavorativa descritta, aveva determinato l'insorgere, a carico di entrambe le ginocchia, della patologia “meniscopatia degenerativa nonché, a carico degli arti superiori, l'insorgere di osteoartropatie a carico del polso, gomito, spalla).
Presentata, in data 09.10.2024 domanda di riconoscimento del danno biologico,
l' negava la tutela assicurativa asserendo la mancanza del nesso di CP_1 causalità tra il rischio lavorativo e le malattie denunciate.
In data 18.11.2024, l'esponente, avverso il mancato riconoscimento della malattia denunciata, presentava opposizione amministrativa, esitata ancora una volta, in un provvedimento di rigetto.
Adiva, quindi, l'intestato Tribunale, previa ammissione di prova testimoniale e
CTU, per sentire accertare e dichiarare la natura professionale delle patologie meniscopatia degenerativa e osteoartropatie (polso, gomito, spalla) nella misura accertanda dal CTU e, per l'effetto, condannare l' a corrispondere la CP_1 relativa prestazione economica ex Dlgs. 38/2000, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo.
L' istituto assicurativo, costituitasi tempestivamente in giudizio, contestava sotto vari profili la domanda, chiedendone il rigetto.
In particolare, parte resistente eccepiva la nullità della domanda per genericità,
l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza della prestazione richiesta;
nel merito evidenziava il difetto di documentazione atta a provare l'esistenza del rischio lavorativo nell'ambiente di lavoro, la mancanza di prova delle caratteristiche morbigene delle lavorazioni svolte e della natura delle affezioni lamentate che, a parere dell' , piuttosto che essere determinate da fattori di CP_1 rischio presenti nell'ambiente di lavoro, costituiscono piuttosto la naturale evoluzione di un quadro degenerativo, comune nella popolazione.
Pag. 2 di 10 Evidenziava che le domande erano state definite negativamente in sede di riesame collegiale con decisione concorde di non riconducibilità delle patologie denunciate al nesso di rischio specifico, e che il relativo verbale era stato sottoscritto anche dal sanitario che rappresentava il ricorrente (cfr. verbale di collegiale medica del 5/2/2025).
La causa istruita solo con la produzione documentale offerta dalle parti, viene decisa.
Va preliminarmente affrontata l'eccezione di nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, articolata da parte resistente nella memoria di costituzione.
Al riguardo occorre precisare che, nel rito del lavoro, la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove;
ne consegue che, ove il ricorso sia privo della esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, il Giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente la nullità del ricorso, senza possibilità di scendere all'esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Lavoro n. 896/2014, Cass. Sez. lav. n.
2732/2008). Ciò premesso l'eccezione è infondata nei limiti di seguito indicati.
Si deve innanzitutto richiamare il principio più volte affermato dalla Suprema
Corte di Cassazione secondo cui, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in senso formale, essendo invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione “attraverso l'esame complessivo dell'atto”, effettuabile anche d'ufficio con apprezzamento del giudice di merito (si vedano in questo senso Cass. n. 3143/2019; Cass. n.
7199/2018; Cass. 6610/2017; Cass. 2519/99; Cass. Sez. Civ. 817/99 tra le altre).
La ratio di tale orientamento è ravvisabile nel fatto che l'esposizione dettagliata e precisa dei fatti posti a fondamento della domanda, costituisce requisito
Pag. 3 di 10 indispensabile al fine di consentire al resistente di approntare le proprie difese in maniera puntuale, alla luce di quanto previsto – a pena di decadenza – dal 2° comma dell'art. 416 cpc;
ne consegue che, siffatta nullità è ravvisabile solo allorché, attraverso una interpretazione dell'atto introduttivo della lite, è impossibile individuare esattamente la pretesa dell'attore, a svantaggio del convenuto che, per la riscontrata violazione della regola di effettività del contraddittorio, non è messo in condizione di apprestare una compiuta difesa.
Ipotesi, questa, che va pertanto ben distinta da quella in cui l'esposizione dei fatti non sia corredata dalle necessarie richieste di mezzi istruttori a suffragio della stessa. In tal caso, infatti, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “non si versa in ipotesi di nullità della domanda per impossibilità di individuazione della pretesa dell'attore, bensì di carenza probatoria in relazione alle domande proposte” (cfr. Cass. 3143/2019).
Ritiene il Tribunale che nel caso de quo, non risulta affatto omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, sia in relazione agli elementi di fatto sia in ordine alle ragioni di diritto che lo supportano, risultando adeguatamente specificate tanto la tipologia di mansioni svolte dal ricorrente ( lavoratore agricolo) quanto le patologie che riteneva conseguenza di tale attività per poi concludere che per tali patologie egli chiedeva il riconoscimento della prestazione economica prevista dalla legge, indicata nel corpo dell'atto nella misura del 10%.
Peraltro, va aggiunto che l' , oltre a depositare tempestivamente la CP_1 memoria di costituzione, ha articolato nel proprio atto introduttivo puntuali e dettagliate considerazioni sul fondamento della domanda di riconoscimento della malattia professionale: circostanza, questa, ad avviso del Tribunale incompatibile con la paventata impossibilità di effettuare una valutazione di merito della pretesa.
L'eccezione va pertanto rigettata.
Nel merito il ricorso non è fondato.
È noto che dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1
Pag. 4 di 10 specificamente tabellate, purché derivanti dall'esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità; nei casi di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass. 3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
In particolare, nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità.
L'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta
(purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, senza dover provare l'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini.
In caso di malattie pure previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione di nesso causale, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e, dunque, che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi
Pag. 5 di 10 aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore.
In altre parole, è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente.
Ai fini della presunzione legale il lavoratore non può limitarsi a provare la mera contrazione della malattia tabellata, ma deve dimostrare anche “lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia”, in quanto “... solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore” (Corte di Cassazione civile – sez. lavoro. n. 39751 del 13.12.2021).
Ha precisato la giurisprudenza di legittimità che, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, quale è quella denunciata, il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di “probabilità qualificata”, da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico” (v. Cass. 24 novembre 2015, n.
23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634).
La suprema Corte ha altresì precisato che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche
Pag. 6 di 10 dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (v. Cass., n. 23951/2015, cit.; Cass. 12 ottobre 2012, n. 17438).
Ora, nella vicenda esaminata, vengono in rilievo patologie sicuramente a eziologia multifattoriale, sia pure tabellate:
76) MALATTIE CAUSATE DA VIBRAZIONI MECCANICHE TRASMESSE
AL SISTEMA MANO BRACCIO:
b) OSTEOARTROPATIE (POLSO, GOMITO, SPALLA) per il riconoscimento della quale la tabella richiede che derivi da lavorazioni non occasionali che comportano l'impiego di utensili, attrezzature, macchine ed apparecchi che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio;
79) MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEL
GINOCCHIO:
c) MENISCOPATIA DEGENERATIVA per il riconoscimento della quale la tabella richiede che derivi da lavorazioni svolte in modo non occasionale, con movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue.
Nella terza colonna della tabella poi, riportato il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione, rispettivamente 4 anni per la prima e 2 anni per la seconda.
E se pur, nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato e descritto le mansioni svolte come bracciante agricolo, capitolando prova testimoniale, non ammessa, è anche vero che la produzione documentale allegata ha fornito riscontri probatori allo stesso non favorevoli.
Infatti, allega e sostiene di aver svolto attività di bracciante agricolo dal 1973 al
2020.
Va rilevato che l'esame dell'estratto contributivo in atti, evidenzia che il ricorrente ha effettivamente svolto l'attività di bracciante agricolo dal 1973 al
2007, sia pure con numerosi e lunghi periodi di disoccupazione e malattia e che solamente nel periodo dal 2003 al 2007 ha lavorato continuamente per 102 giorni, per un periodo comunque corrispondente a meno di un terzo dell'anno.
Pag. 7 di 10 Nel 2016 dal citato estratto risulta aver lavorato solo per 49 giorni;
nel 2017 per
1 giorno, nel 2018 per 3 giorni, nel 2020 per 7 giorni.
In definitiva può affermarsi che dall'esame dell'estratto contributivo, si evince che il ricorrente ha, di fatto, cessato l'attività di bracciante agricolo nel 2016, atteso che negli ultimi 4 anni (nel 2019 non è registrato neppure un giorno di lavoro) ha lavorato per un periodo complessivo di 11 giorni e, quindi, in forma occasionale e discontinua.
Il ricorrente, pertanto, non ha fornito la prova dell'eziologia lavorativa delle patologie denunciate, attesa l'epoca di cessazione di fatto del rapporto di lavoro, la mancanza di documentazione medica riferita al pregresso periodo, la non adeguatezza degli ultimi undici giorni lavorativi a determinare l'insorgere delle patologie professionali.
Le istanze istruttorie formulate, che non sono state accolte, non avrebbero potuto aggiungere nulla sul fronte dell'accertamento della causalità. La prova per testi, per come capitolata, appare invero riferita a circostanze generiche e non contestate, riferite all'attività di lavoro come documentalmente provato per mezzo dell'estratto contributivo, senza che esse potessero aggiungere elementi utili al processo. Va altresì rilevato che il ricorrente ha solo allegato l'esposizione al rischio, ma non ha offerto adeguata prova delle condizioni di lavoro asseritamente determinanti l'insorgenza delle patologie. Pertanto, a fronte del necessario assolvimento dell'onere della prova, ha solo genericamente indicato la propria qualifica di lavoratore agricolo, limitandosi ad elencare le mansioni svolte.
Dai documenti prodotti non emerge se non la qualifica professionale e la retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro (busta paga relativa al periodo
16-28 aprile 2020 per la retribuzione di 4 giorni lavorativi), nonché la comunicazione obbligatoria relativa all'ultimo periodo di lavoro dal 15 al 21 aprile 2020 con previsione di 4 giornate lavorative.
Il sig. ha poi versato in atti scarna documentazione medica, di recente Pt_1 formazione dalla quale non risultano evidenze che indichino l'origine professionale delle malattie, le quali non possono dirsi provate in forza delle
Pag. 8 di 10 generiche allegazioni appena esaminate, per cui la richiesta CTU medica non è stata disposta.
Va infatti escluso che le carenze probatorie possano essere sanate con una consulenza medico-legale. La perizia infatti, lungi dall'essere un mezzo istruttorio, ha la funzione di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti al processo per mezzo delle produzioni documentali o dell'attività istruttoria svolta sulla base delle allegazioni delle parti, e non può in alcun modo essere mezzo attraverso il quale esonerare la parte interessata dall'onere della prova: “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate” (Cass. Civ.,
Sez. Lav., ordinanza 8 febbraio 2011, n.3130; Cass. Civ. Sez. Lav., 5 luglio
2007, n. 15219; Cass. Civ. Sez. III, 14 febbraio 2006 n. 3191; Cass. Civ. Sez. II
11 gennaio 2006 n.212; Cass. Civ. Sez. Lav., Sez. III 6 aprile 2005; Cass. Civ.
Sez. V, 6 giugno 2003 n.9060).
A parere del decidente parte ricorrente ha non adempiuto all'onere di allegazione e di prova posto a carico di chi rivendica il riconoscimento di un diritto in ordine alla fondatezza ed all'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere.
L'onere della prova grava, secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697
c.c., sull'assicurato che agisce in sede giudiziaria per essere indennizzato, contestando le conclusioni negative raggiunte dall' all'esito degli CP_1 accertamenti da questo esperiti in sede amministrativa.
Nel caso che ci occupa, dunque, difetta proprio la prova dell'origine professionale della patologia denunciata;
pertanto, il giudice non ha strumenti per procedere alla verifica degli elementi costitutivi della domanda.
Per tutte le ragioni sopra esposte, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Pag. 9 di 10 Le spese di lite, sussistendo in atti dichiarazione di esonero ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c., vanno compensate.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
Rigetta la domanda;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Palmi lì 17-18 luglio 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
Pag. 10 di 10
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 17 luglio 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti costituite mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1199 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to GALLO ANGELA, giusta procura in atti;
ricorrente
Controparte_1
in persona del per la Calabria,
[...] Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. A. Manuela Nucera in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio da Catanzaro. Persona_1
Oggetto: riconoscimento malattia professionale
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7 aprile 2025, l'esponente deduceva di aver lavorato dal 1973 al 2020 come bracciante agricolo alle dipendenze, da ultimo, di
IÉ Angelo di Melicucco;
adduceva che si occupava quasi esclusivamente di zappare la terra a mano, mettere, sempre a mano, a dimora le sementi e le piante, eseguire manualmente trattamenti di concimi alla piante, eseguire potatura di alberi di mandarini, kiwi e arance, eseguire raccolta, selezione e trasformazione di agrumi, ortaggi, olive e frutta di varia specie, descrivendo le modalità di esecuzione del lavoro come ripetitive e necessitanti di movimentazione manuale dei carichi e di sollevamento di pesi anche di notevole portata.
Asseriva che l'attività lavorativa descritta, aveva determinato l'insorgere, a carico di entrambe le ginocchia, della patologia “meniscopatia degenerativa nonché, a carico degli arti superiori, l'insorgere di osteoartropatie a carico del polso, gomito, spalla).
Presentata, in data 09.10.2024 domanda di riconoscimento del danno biologico,
l' negava la tutela assicurativa asserendo la mancanza del nesso di CP_1 causalità tra il rischio lavorativo e le malattie denunciate.
In data 18.11.2024, l'esponente, avverso il mancato riconoscimento della malattia denunciata, presentava opposizione amministrativa, esitata ancora una volta, in un provvedimento di rigetto.
Adiva, quindi, l'intestato Tribunale, previa ammissione di prova testimoniale e
CTU, per sentire accertare e dichiarare la natura professionale delle patologie meniscopatia degenerativa e osteoartropatie (polso, gomito, spalla) nella misura accertanda dal CTU e, per l'effetto, condannare l' a corrispondere la CP_1 relativa prestazione economica ex Dlgs. 38/2000, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo.
L' istituto assicurativo, costituitasi tempestivamente in giudizio, contestava sotto vari profili la domanda, chiedendone il rigetto.
In particolare, parte resistente eccepiva la nullità della domanda per genericità,
l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza della prestazione richiesta;
nel merito evidenziava il difetto di documentazione atta a provare l'esistenza del rischio lavorativo nell'ambiente di lavoro, la mancanza di prova delle caratteristiche morbigene delle lavorazioni svolte e della natura delle affezioni lamentate che, a parere dell' , piuttosto che essere determinate da fattori di CP_1 rischio presenti nell'ambiente di lavoro, costituiscono piuttosto la naturale evoluzione di un quadro degenerativo, comune nella popolazione.
Pag. 2 di 10 Evidenziava che le domande erano state definite negativamente in sede di riesame collegiale con decisione concorde di non riconducibilità delle patologie denunciate al nesso di rischio specifico, e che il relativo verbale era stato sottoscritto anche dal sanitario che rappresentava il ricorrente (cfr. verbale di collegiale medica del 5/2/2025).
La causa istruita solo con la produzione documentale offerta dalle parti, viene decisa.
Va preliminarmente affrontata l'eccezione di nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, articolata da parte resistente nella memoria di costituzione.
Al riguardo occorre precisare che, nel rito del lavoro, la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove;
ne consegue che, ove il ricorso sia privo della esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, il Giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente la nullità del ricorso, senza possibilità di scendere all'esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Lavoro n. 896/2014, Cass. Sez. lav. n.
2732/2008). Ciò premesso l'eccezione è infondata nei limiti di seguito indicati.
Si deve innanzitutto richiamare il principio più volte affermato dalla Suprema
Corte di Cassazione secondo cui, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in senso formale, essendo invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione “attraverso l'esame complessivo dell'atto”, effettuabile anche d'ufficio con apprezzamento del giudice di merito (si vedano in questo senso Cass. n. 3143/2019; Cass. n.
7199/2018; Cass. 6610/2017; Cass. 2519/99; Cass. Sez. Civ. 817/99 tra le altre).
La ratio di tale orientamento è ravvisabile nel fatto che l'esposizione dettagliata e precisa dei fatti posti a fondamento della domanda, costituisce requisito
Pag. 3 di 10 indispensabile al fine di consentire al resistente di approntare le proprie difese in maniera puntuale, alla luce di quanto previsto – a pena di decadenza – dal 2° comma dell'art. 416 cpc;
ne consegue che, siffatta nullità è ravvisabile solo allorché, attraverso una interpretazione dell'atto introduttivo della lite, è impossibile individuare esattamente la pretesa dell'attore, a svantaggio del convenuto che, per la riscontrata violazione della regola di effettività del contraddittorio, non è messo in condizione di apprestare una compiuta difesa.
Ipotesi, questa, che va pertanto ben distinta da quella in cui l'esposizione dei fatti non sia corredata dalle necessarie richieste di mezzi istruttori a suffragio della stessa. In tal caso, infatti, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “non si versa in ipotesi di nullità della domanda per impossibilità di individuazione della pretesa dell'attore, bensì di carenza probatoria in relazione alle domande proposte” (cfr. Cass. 3143/2019).
Ritiene il Tribunale che nel caso de quo, non risulta affatto omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, sia in relazione agli elementi di fatto sia in ordine alle ragioni di diritto che lo supportano, risultando adeguatamente specificate tanto la tipologia di mansioni svolte dal ricorrente ( lavoratore agricolo) quanto le patologie che riteneva conseguenza di tale attività per poi concludere che per tali patologie egli chiedeva il riconoscimento della prestazione economica prevista dalla legge, indicata nel corpo dell'atto nella misura del 10%.
Peraltro, va aggiunto che l' , oltre a depositare tempestivamente la CP_1 memoria di costituzione, ha articolato nel proprio atto introduttivo puntuali e dettagliate considerazioni sul fondamento della domanda di riconoscimento della malattia professionale: circostanza, questa, ad avviso del Tribunale incompatibile con la paventata impossibilità di effettuare una valutazione di merito della pretesa.
L'eccezione va pertanto rigettata.
Nel merito il ricorso non è fondato.
È noto che dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1
Pag. 4 di 10 specificamente tabellate, purché derivanti dall'esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità; nei casi di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass. 3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
In particolare, nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità.
L'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta
(purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, senza dover provare l'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini.
In caso di malattie pure previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione di nesso causale, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e, dunque, che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi
Pag. 5 di 10 aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore.
In altre parole, è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente.
Ai fini della presunzione legale il lavoratore non può limitarsi a provare la mera contrazione della malattia tabellata, ma deve dimostrare anche “lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia”, in quanto “... solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore” (Corte di Cassazione civile – sez. lavoro. n. 39751 del 13.12.2021).
Ha precisato la giurisprudenza di legittimità che, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, quale è quella denunciata, il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di “probabilità qualificata”, da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico” (v. Cass. 24 novembre 2015, n.
23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634).
La suprema Corte ha altresì precisato che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche
Pag. 6 di 10 dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (v. Cass., n. 23951/2015, cit.; Cass. 12 ottobre 2012, n. 17438).
Ora, nella vicenda esaminata, vengono in rilievo patologie sicuramente a eziologia multifattoriale, sia pure tabellate:
76) MALATTIE CAUSATE DA VIBRAZIONI MECCANICHE TRASMESSE
AL SISTEMA MANO BRACCIO:
b) OSTEOARTROPATIE (POLSO, GOMITO, SPALLA) per il riconoscimento della quale la tabella richiede che derivi da lavorazioni non occasionali che comportano l'impiego di utensili, attrezzature, macchine ed apparecchi che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio;
79) MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEL
GINOCCHIO:
c) MENISCOPATIA DEGENERATIVA per il riconoscimento della quale la tabella richiede che derivi da lavorazioni svolte in modo non occasionale, con movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue.
Nella terza colonna della tabella poi, riportato il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione, rispettivamente 4 anni per la prima e 2 anni per la seconda.
E se pur, nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato e descritto le mansioni svolte come bracciante agricolo, capitolando prova testimoniale, non ammessa, è anche vero che la produzione documentale allegata ha fornito riscontri probatori allo stesso non favorevoli.
Infatti, allega e sostiene di aver svolto attività di bracciante agricolo dal 1973 al
2020.
Va rilevato che l'esame dell'estratto contributivo in atti, evidenzia che il ricorrente ha effettivamente svolto l'attività di bracciante agricolo dal 1973 al
2007, sia pure con numerosi e lunghi periodi di disoccupazione e malattia e che solamente nel periodo dal 2003 al 2007 ha lavorato continuamente per 102 giorni, per un periodo comunque corrispondente a meno di un terzo dell'anno.
Pag. 7 di 10 Nel 2016 dal citato estratto risulta aver lavorato solo per 49 giorni;
nel 2017 per
1 giorno, nel 2018 per 3 giorni, nel 2020 per 7 giorni.
In definitiva può affermarsi che dall'esame dell'estratto contributivo, si evince che il ricorrente ha, di fatto, cessato l'attività di bracciante agricolo nel 2016, atteso che negli ultimi 4 anni (nel 2019 non è registrato neppure un giorno di lavoro) ha lavorato per un periodo complessivo di 11 giorni e, quindi, in forma occasionale e discontinua.
Il ricorrente, pertanto, non ha fornito la prova dell'eziologia lavorativa delle patologie denunciate, attesa l'epoca di cessazione di fatto del rapporto di lavoro, la mancanza di documentazione medica riferita al pregresso periodo, la non adeguatezza degli ultimi undici giorni lavorativi a determinare l'insorgere delle patologie professionali.
Le istanze istruttorie formulate, che non sono state accolte, non avrebbero potuto aggiungere nulla sul fronte dell'accertamento della causalità. La prova per testi, per come capitolata, appare invero riferita a circostanze generiche e non contestate, riferite all'attività di lavoro come documentalmente provato per mezzo dell'estratto contributivo, senza che esse potessero aggiungere elementi utili al processo. Va altresì rilevato che il ricorrente ha solo allegato l'esposizione al rischio, ma non ha offerto adeguata prova delle condizioni di lavoro asseritamente determinanti l'insorgenza delle patologie. Pertanto, a fronte del necessario assolvimento dell'onere della prova, ha solo genericamente indicato la propria qualifica di lavoratore agricolo, limitandosi ad elencare le mansioni svolte.
Dai documenti prodotti non emerge se non la qualifica professionale e la retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro (busta paga relativa al periodo
16-28 aprile 2020 per la retribuzione di 4 giorni lavorativi), nonché la comunicazione obbligatoria relativa all'ultimo periodo di lavoro dal 15 al 21 aprile 2020 con previsione di 4 giornate lavorative.
Il sig. ha poi versato in atti scarna documentazione medica, di recente Pt_1 formazione dalla quale non risultano evidenze che indichino l'origine professionale delle malattie, le quali non possono dirsi provate in forza delle
Pag. 8 di 10 generiche allegazioni appena esaminate, per cui la richiesta CTU medica non è stata disposta.
Va infatti escluso che le carenze probatorie possano essere sanate con una consulenza medico-legale. La perizia infatti, lungi dall'essere un mezzo istruttorio, ha la funzione di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti al processo per mezzo delle produzioni documentali o dell'attività istruttoria svolta sulla base delle allegazioni delle parti, e non può in alcun modo essere mezzo attraverso il quale esonerare la parte interessata dall'onere della prova: “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate” (Cass. Civ.,
Sez. Lav., ordinanza 8 febbraio 2011, n.3130; Cass. Civ. Sez. Lav., 5 luglio
2007, n. 15219; Cass. Civ. Sez. III, 14 febbraio 2006 n. 3191; Cass. Civ. Sez. II
11 gennaio 2006 n.212; Cass. Civ. Sez. Lav., Sez. III 6 aprile 2005; Cass. Civ.
Sez. V, 6 giugno 2003 n.9060).
A parere del decidente parte ricorrente ha non adempiuto all'onere di allegazione e di prova posto a carico di chi rivendica il riconoscimento di un diritto in ordine alla fondatezza ed all'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere.
L'onere della prova grava, secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697
c.c., sull'assicurato che agisce in sede giudiziaria per essere indennizzato, contestando le conclusioni negative raggiunte dall' all'esito degli CP_1 accertamenti da questo esperiti in sede amministrativa.
Nel caso che ci occupa, dunque, difetta proprio la prova dell'origine professionale della patologia denunciata;
pertanto, il giudice non ha strumenti per procedere alla verifica degli elementi costitutivi della domanda.
Per tutte le ragioni sopra esposte, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Pag. 9 di 10 Le spese di lite, sussistendo in atti dichiarazione di esonero ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c., vanno compensate.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
Rigetta la domanda;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Palmi lì 17-18 luglio 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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