Articolo 28 della Legge 1 febbraio 1989, n. 53
Articolo 27Articolo 29
Versione
8 marzo 1989
Art. 28. 1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque, incompatibili con la presente legge.
2. Al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza non si applica la legge 31 maggio 1975, n. 205 .
Nota all' art. 28:
La legge n. 205/1975 contiene norme per la corresponsione di un premio di arruolamento ai carabinieri, alle guardie di finanza, alle guardie di pubblica sicurezza, agli agenti di custodia ed alle guardie forestali.
Entrata in vigore il 8 marzo 1989
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