Decreto cautelare 30 settembre 2025
Ordinanza cautelare 17 novembre 2025
Sentenza breve 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 05/12/2025, n. 7871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7871 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07871/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04861/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4861 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato -OMISSIS- con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
A.R.P.A. Campania – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, Regione Campania – Direzione Pianificazione Territoriale – Paesaggistica Area Metropolitana di Napoli, Enav S.p.A. e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
nei confronti
Inwit S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Zucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Vodafone Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Belvini, Vincenza Belvini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
1. dell'autorizzazione, di cui agli articoli 43, 44, 45 e 49 del d.lgs. n. 259 del 2003 eventualmente rilasciata dal Comune di Marano di Napoli e/o comunque formatasi per silentium in data 17/06/2025, per l'installazione di una nuova stazione radio base per rete di telefonia mobile per la realizzazione di una nuova infrastruttura di proprietà della INWIT S.P.A. per successiva ospitalità di impianti di telefonia mobile VODAFONE, con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, nel Comune di Marano di Napoli (NA), in Via -OMISSIS-, sul fondo distinto in NCT Comune di Marano di Napoli, al foglio -OMISSIS-, a seguito dell'Istanza presentata il 20/02/2025 da INWIT S.P.A. - protocollo: REP_PROV_NA/NA-SUPRO-OMISSIS- tramite il portale impresainungiorno.gov.it e pervenuta al Comune di Marano di Napoli con Pratica ID n. -OMISSIS-, non conosciuta;
2. del provvedimento emesso dal Responsabile S.U.A.P. del Comune di Marano di Napoli in data 17/06/2025 di chiusura positiva della pratica a seguito trasmissione del documento “PNRR-NIN5427-MARANO-DINAPOLI_Autocerticazione a 60gg SILENZIO ASSENSO - L 41.2023 - PNRR.pdf_Marcato”, non conosciuto;
3. del provvedimento Dirigenziale Ufficio S.U.A.P. prot. n. -OMISSIS- di indizione della Conferenza dei Servizi e di eventuali prescrizioni ed osservazioni formulate in detta sede a seguito presentazione dell'istanza ID pratica:-OMISSIS-;
4. del Parere Tecnico - Previsionale rilasciato da A.R.P.A. Campania - prot. n. -OMISSIS-, in uno all'istruttoria tecnica allegata ed alla nota di trasmissione positiva (inviata alla ricorrente con comunicazione a mezzo p.e.c. avente Prot. -OMISSIS-;
5. del parere tecnico urbanistico prot. COMUNE DI MARANO DI NAPOLI - REG_UFFICIALE --OMISSIS- rilasciato dal Responsabile Settore Urbanistica del Comune di Marano di Napoli;
6. della nota p.e.c. Prot.-OMISSIS- inviata dal Responsabile S.U.A.P. - Comune Marano di Napoli, citata nel parere tecnico urbanistico di cui al punto precedente, e di cui non si conosce il contenuto;
7. del parere E.N.A.C. del 10/06/2025 (autorizzazione con prescrizioni) non conosciuto;
8. della comunicazione del 17/06/2025 del Responsabile S.U.A.P. - Comune di Marano di Napoli, di chiusura positiva della pratica con la seguente nota: “Cosi come autocertificato dalla controparte mediante la trasmissione del documento “PNRR-NIN5427-MARANO-DINAPOLI_Autocerticazione a 60gg SILENZIO ASSENSO - L 41.2023 - PNRR.pdf_Marcato”; documento del quale non si conosce l'intero contenuto;
9. della Nota prot. -OMISSIS-emessa dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, con prescrizioni, acquisita al protocollo generale del Comune di Marano di Napoli al n. -OMISSIS-di pari data;
10. di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi compreso - ove occorra - il nulla osta paesaggistico rilasciato dalla Commissione Locale Paesaggio del Comune di Marano di Napoli, l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione Campania-Direzione Pianificazione Territoriale - Paesaggistica Area Metropolitana di Napoli, il nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza Speciale per il P.N.R.R. presso il Ministero della Cultura, l'Autorizzazione Sismica, ove esistenti in quanto non conosciuti, la comunicazione d'inizio lavori, il progetto definitivo dell'infrastruttura, la documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla l. 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, pure non conosciuti, nonché ogni altra autorizzazione concessa dalle parti resistenti con riferimento all'impianto in questione, anche non conosciuta;
nonché per la condanna in forma specifica
all'adozione di ogni misura opportuna, ivi compresa la rimozione dell'impianto e riduzione in pristino, con espressa riserva di motivi aggiunti e di azione di risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, di Inwit S.p.A., di Vodafone Italia S.p.A. e del Comune di Marano di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa NN TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO E DIRITTO
1. - La ricorrente (che dichiara di essere proprietaria del fondo in Marano di Napoli, alla Via -OMISSIS- identificato dalla particella -OMISSIS-del Catasto Terreni del Comune di Marano di Napoli, confinante ad est con la particella -OMISSIS-- interessato dai lavori di installazione dell’impianto di telefonia de quo -, nonché di altri fondi agricoli, in posizione sottoposta, e di immobili, sempre alla Via -OMISSIS-“ dove peraltro risiede stabilmente, occupati da 10 nuclei familiari, nei quali vi sono diversi minori e altri soggetti con delicate patologie, con esposizione frontale e laterale verso la particella -OMISSIS-, dalla quale distano circa 100 mt. ”), con ricorso notificato il 29/09/2025 e depositato in giudizio in pari data, impugna:
1. l'autorizzazione, di cui agli articoli 43, 44, 45 e 49 del d.lgs. n. 259 del 2003 eventualmente rilasciata dal Comune di Marano di Napoli e/o comunque formatasi per silentium in data 17/06/2025, per l'installazione di una nuova stazione radio base per rete di telefonia mobile per la realizzazione di una nuova infrastruttura di proprietà della INWIT S.P.A. per successiva ospitalità di impianti di telefonia mobile VODAFONE, con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, nel Comune di Marano di Napoli (NA), in Via -OMISSIS-, sul fondo distinto in N.C.T. del Comune di Marano di Napoli, al foglio -OMISSIS- p.lla -OMISSIS- (proprietà -OMISSIS-e -OMISSIS-), a seguito dell'Istanza presentata il 20/02/2025 da INWIT S.P.A. - protocollo: REP_PROV_NA/NA-SUPRO-OMISSIS- tramite il portale impresainungiorno.gov.it e pervenuta al Comune di Marano di Napoli con Pratica ID n. -OMISSIS-;
2. il provvedimento emesso dal Responsabile S.U.A.P. del Comune di Marano di Napoli in data 17/06/2025 di chiusura positiva della pratica a seguito trasmissione del documento “PNRR-NIN5427-MARANO-DINAPOLI_Autocerticazione a 60gg SILENZIO ASSENSO - L 41.2023 - PNRR.pdf_Marcato”;
3. il provvedimento Dirigenziale Ufficio S.U.A.P. prot. n. -OMISSIS-di indizione della Conferenza dei Servizi e di eventuali prescrizioni ed osservazioni formulate in detta sede a seguito della presentazione dell'istanza ID pratica:-OMISSIS-;
4. il Parere Tecnico - Previsionale rilasciato da A.R.P.A. Campania - prot. n. -OMISSIS-, in uno all'istruttoria tecnica allegata ed alla nota di trasmissione positiva (inviata alla ricorrente con comunicazione a mezzo p.e.c. avente Prot. -OMISSIS-);
5. il parere tecnico urbanistico prot. COMUNE DI MARANO DI NAPOLI - REG_UFFICIALE --OMISSIS- rilasciato dal Responsabile Settore Urbanistica del Comune di Marano di Napoli;
6. la nota p.e.c. Prot.-OMISSIS- inviata dal Responsabile S.U.A.P.- Comune Marano di Napoli, citata nel parere tecnico urbanistico di cui al punto precedente;
7. il parere E.N.A.C. del 10/06/2025 (autorizzazione con prescrizioni) non conosciuto;
8. la comunicazione del 17/06/2025 del Responsabile S.U.A.P. - Comune di Marano di Napoli, di chiusura positiva della pratica con la seguente nota: “Cosi come autocertificato dalla controparte mediante la trasmissione del documento “PNRR-NIN5427-MARANO-DINAPOLI_Autocerticazione a 60gg SILENZIO ASSENSO - L 41.2023 - PNRR.pdf_Marcato”;
9. la Nota prot. -OMISSIS-emessa dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, con prescrizioni, acquisita al protocollo generale del Comune di Marano di Napoli al n. -OMISSIS-di pari data;
10. ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi compreso - ove occorra - il nulla osta paesaggistico rilasciato dalla Commissione Locale Paesaggio del Comune di Marano di Napoli, l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione Campania-Direzione Pianificazione Territoriale - Paesaggistica Area Metropolitana di Napoli, il nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza Speciale per il P.N.R.R. presso il Ministero della Cultura, l'Autorizzazione Sismica, ove esistenti in quanto non conosciuti, la comunicazione d'inizio lavori, il progetto definitivo dell'infrastruttura, la documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla l. 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, pure non conosciuti, nonché ogni altra autorizzazione concessa dalle parti resistenti con riferimento all'impianto in questione, anche non conosciuta. Chiede, altresì, la condanna in forma specifica all'adozione di ogni misura opportuna, ivi compresa la rimozione dell'impianto e riduzione in pristino, con espressa riserva di motivi aggiunti e di azione di risarcimento del danno.
A sostegno del ricorso, deduce le seguenti censure:
1- VIOLAZIONE DELL’ART. 44, c. 5 DEL D.LGS. 259/2003 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA’- TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEL DATO NORMATIVO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – MANIFESTA ILLOGICITA’ E ILLEGITTIMITA’ PER MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7, 8 E 9 L. 241/90.
2- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 44, CO. 7 E CO. 10 DEL D.LGS. 259/2003 IN RELAZIONE ALL’ART. 14 E SS. L. 241/90 IN MATERIA DI CONFERENZA DEI SERVIZI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. A) CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI NEI CONFRONTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI DECADUTA E NON INSEDIATA.
B) MANCATA TUTELA DELLE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE INTERESSATE DA VINCOLO ARCHEOLOGICO AI SENSI DEL D. LGS. 42/2004 – ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ MANIFESTA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA A TUTELA DEGLI INTERESSI SENSIBILI E DEL TERRITORIO – MANCATA FORMAZIONE DEL SILENZIO-ASSENSO EX ART. 44, CO. 7 D. LGS 259/2003 – INVALIDITA’ DELLA DICHIARAZIONE AUTOCERTIFICATA SULLA SUSSISTENZA DELL’AVVENUTO RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELL’ART. 146 D.LGS 42/2004 - NULLITA’ DELL’AUTORIZZAIZONE PER SILENTIUM CONCESSA DAL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI.
C) OMESSA CONVOCAZIONE ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI DELL’AUTORITA’ DI BACINO APPENNINO MERIDIONALE A TUTELA DELLE ZONE DEL TERRITORIO INTERESSATE DA VINCOLO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO E DA RISCHIO FRANA TUTTI IN GRADO ELEVATO.
D) OMESSA CONVOCAZIONE ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI DELL’ENAV, DELL’ENAC E DELL’AERONAUTICA MILITARE A TUTELA DELLE ZONE INTERESSATE DAI VINCOLI DI SORVOLO E DI NAVIGAZIONE AEREA E DELLA MAPPATURA DEGLI OSTACOLI E DELLE INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE.
3-VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE DI AARHUS DEL 25.06.1998, RATIFICATA CON L. 108/2001 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, 8, 9, 21 BIS E 22 L. 241/1990 E S.M.I. PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E MANCATA ACCESSIBILITA’ AGLI ATTI – ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA’ E DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA’, RAGIONEVOLEZZA, E DI NON DISCRIMINAZIONE.
4- MANCATO RISPETTO DEL P.S.A.I. DELL’AUTORITA’ DI BACINO DELLA CAMPANIA- MANCATO RISPETTO DEL P.I.I.T. DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI APPROVATO CON REGOLAMENTO COMUNALE (DELIB. C.C. 34 19 DEL 22.04.2015) – OMESSA VALUTAZIONE DI UBICAZIONI ALTERNATIVE – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA.
5- VIOLAZIONE DELL’ART. 32 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE - ECCESSO DI POTERE PER PALESE DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
Con decreto cautelare n. 2251 del 30/09/2025, il Presidente di questa Sezione ha accolto l’istanza di tutela cautelare monocratica proposta dalla ricorrente e ha fissato per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025, con la seguente motivazione: “ Rilevato che parte ricorrente ha documentato, anche mediante la produzione di rilievi fotografici, che i lavori di installazione della SRB sono iniziati il 04/08/2025, la torre è stata innalzata il 05/09/2025, le placche delle antenne ed i ripetitori sono stati installati il 25/09/2025 e che l’infrastruttura non è ancora stata collegata alla rete elettrica ed ai ripetitori ma è in procinto di esserlo;
Ritenuto che, alla luce delle circostanze sopra evidenziate, sussista il denunciato periculum in mora che non consente nemmeno di attendere la celebrazione della prossima camera di consiglio utile, in quanto l’impianto sta per essere messo in funzione;
Ritenuto pertanto di accogliere la suindicata istanza di tutela cautelare monocratica, disponendo l’inibitoria alla prosecuzione delle attività ed alla messa in funzione; ”.
Il 06/10/2025, si è costituito in giudizio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un atto di mera costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 20/10/2025, si è costituita in giudizio la Società controinteressata Inwit S.p.a., depositando all’uopo una memoria di costituzione deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e della contestuale istanza cautelare, concludendo per il rigetto del ricorso e della contestuale istanza cautelare.
Il 24/10/2025, si è costituita in giudizio la Società controinteressata Vodafone Italia S.p.A., eccependo la inammissibilità ed infondatezza del ricorso ed evidenziando “ che l’autorizzazione, in forza della quale è stata realizzata la stazione radio base, è stata rilasciata previa completa istruttoria ed a seguito della conferenza comunicata, rendendo edotta l’intera comunità, a mezzo pubblicazione sull’albo pretorio pretorio; che, per quanto concerne la tutela della salute dei cittadini, sono stati acquisiti i pareri favorevoli della competente A.R.P.A. ”, chiedendo, pertanto, di dichiarare inammissibile, improcedibile e rigettare l’avverso ricorso.
Il 27/10/2025, la ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha insistito per “ la sospensione dell’efficacia del titolo autorizzatorio con conseguente divieto di prosecuzione dei lavori e/o di attivazione della stazione radio base, ovvero la disattivazione e spegnimento degli impianti radioelettrici, in attesa della definizione del giudizio ordinario, anche definendolo con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, ove codesto Ecc.mo Giudice ne ravvisi i presupposti ai sensi dell'art. 71-bis c.p.a. ”.
Il 27/10/2025, anche Inwit S.p.A. ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha premesso che l’infrastruttura in questione, “costituita da un palo poligonale metallico, su cui successivamente installare i propri apparati trasmittenti, deputati ad erogare il servizio di telefonia mobile con segnale 5G ”, “ costituisce uno degli interventi finanziati con fondi del PNRR ”, e ha rappresentato “ che la INWIT s.p.a., dopo aver ottenuto in locazione il suolo necessario, ha presentato in via telematica al Comune di Marano di Napoli, in data 20.2.2025, un’istanza di autorizzazione unica (idonea, cioè, a richiedere contestualmente tutti i titoli abilitativi), ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del D. Lgs. n. 259/03 ”, che, successivamente, “ il Comune, con il provvedimento del Dirigente del SUAP prot. n. -OMISSIS- (pubblicizzato sull’albo pretorio on-line in data 24.3.2025), ha indetto la conferenza di servizi decisoria prevista dall’art. 44, comma 7, del D. Lgs. n. 259/03 e disciplinata nel suo svolgimento dagli artt. 14 ss. della legge n. 241/90 ” e che “ Tale conferenza di servizi si è poi conclusa positivamente, mediante il provvedimento di chiusura positiva della pratica del Dirigente del SUAP del 17.6.2025, dopo che la INWIT s.p.a. aveva già comunicato tale positiva conclusione a seguito della formazione del silenzio-assenso, in ragione del decorso del termine perentorio di conclusione della conferenza di servizi, in base a quanto disposto dall’art. 44, commi 9 e 10, del D. Lgs. n. 259/03 ”, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, “ atteso che la ricorrente ha addotto un pericolo per la propria salute in maniera del tutto generica e, peraltro, tale pericolo è in concreto escluso dal parere favorevole rilasciato dall’AR (impugnato solo nominalmente, ma non contestato nel suo contenuto sostanziale, ancorchè la ricorrente lo conoscesse, per averlo attenuto a seguito di apposito accesso agli atti) ”, nonché l’infondatezza dello stesso, atteso - essenzialmente - “ che, per come ammesso dalla stessa ricorrente (v. pag. 7 del ricorso), il provvedimento del Dirigente del SUAP prot. n. -OMISSIS-, con cui è stata indetta la conferenza di servizi, è stato pubblicato sull’albo pretorio comunale on-line a partire dal 24.3.2025. Per cui, la ricorrente (al pari degli altri cittadini), anche in assenza della pubblicizzazione dell’istanza, attraverso la pubblicizzazione dell’indizione della conferenza di servizi, con la pubblicazione sull’albo pretorio comunale on-line, ha avuto comunque modo di partecipare alla conferenza medesima (potendo chiedere di esservi ammessa) e, quindi, al procedimento sin dalla sua fase iniziale, per far valere le proprie ragioni ”, concludendo per il rigetto del ricorso e della contestuale istanza cautelare.
Nella Camera di Consiglio del 30/10/2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di parte ricorrente, il difensore della Inwit S.p.A. ha dichiarato che l'impianto in questione è finanziato con i fondi del P.N.R.R., sicché il Collegio, ravvisata l'esigenza, ha disposto il mutamento del rito e l'integrazione del contraddittorio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onerando parte ricorrente della relativa notifica, e ha rinviato la trattazione della domanda cautelare alla Camera di Consiglio del 12/11/2025.
Il 05/11/2025, si è costituito in giudizio il Comune di Marano di Napoli, depositando all’uopo una breve memoria di costituzione, eccependo che il ricorso è inammissibile, improcedibile e/o infondato.
Il 07/11/2025, il Comune di Marano di Napoli ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha eccepito la irricevibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire e/o di interesse al ricorso, in quanto “ Nel caso di specie, non è stata fornita adeguata prova né della sussistenza della vicinitas, né soprattutto del pregiudizio che i ricorrenti subirebbero a causa della installazione dell’antenna sulla base delle autorizzazioni di cui si controverte ”.
Il 10/11/2025, la ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica, a seguito della costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli in data 05 e 07/11/2025, e delle memorie e della documentazione depositate dalla controinteressata Inwit S.p.A. in data 27/10/2025, e di quella rilasciata il 28/10/2025 dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Area Metropolitana di Napoli a seguito della richiesta di accesso formulata dalla ricorrente in data 02/08/2025, nella quale, in via preliminare, ha dato atto “ di aver provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, con procura alle liti, e del decreto cautelare monocratico e di aver provveduto, altresì, all’integrazione del contributo unificato nell’importo stabilito per i giudizi in materia di opere finanziate PNRR ”, e, nel merito, ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Nella Camera di Consiglio del 12/11/2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di parte ricorrente, il difensore di Inwit S.p.A. ha eccepito la tardività del deposito dei documenti effettuato da parte ricorrente il 10/11/2025 alle ore 23:57:16, e, dunque, oltre il termine delle ore 12.00, e ne ha chiesto lo stralcio, e il difensore di parte ricorrente ha, quindi, chiesto un rinvio della Camera di Consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare da essa proposta, cui si è opposto il difensore di Inwit S.p.A., insistendo per la improcedibilità e/o il rigetto dell’istanza cautelare, quindi la causa è stata trattenuta in decisione, ai fini cautelari.
Ad esito della predetta Camera di Consiglio del 12/11/2025, questa Sezione, con ordinanza n. 2847 del 17/11/2025, ha rinviato la trattazione dell’istanza cautelare proposta da parte ricorrente alla Camera di Consiglio del 27/11/2025, con la seguente motivazione: « Premesso che nella Camera di Consiglio del 12/11/2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di parte ricorrente, il difensore di Inwit S.p.A. ha eccepito la tardività del deposito dei documenti effettuato da parte ricorrente il 10/11/2025 alle ore 23:57:16, e, dunque, oltre il termine delle ore 12.00, e ne ha chiesto lo stralcio, e il difensore di parte ricorrente ha, quindi, chiesto un rinvio della Camera di Consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare da essa proposta, cui si è opposto il difensore di Inwit S.p.A., insistendo per la improcedibilità e/o il rigetto dell’istanza cautelare;
Considerato, invero, che, da un lato, nei giudizi cautelari, ai sensi dell’art. 55, comma 5, c.p.a., “Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio” e che detto termine di produzione delle memorie e dei documenti diventa nei riti speciali (come anche nei giudizi amministrativi in materia di P.N.R.R. ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, del D. L. 16 giugno 2022, n. 68) di un solo giorno, e, dall’altro lato, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, «Il comma 4 dell’art. 4 dell’all.to 2 al d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.), come modificato dall’art. 7, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, ha infatti previsto che “È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo”.
Tale norma va interpretata nel senso che il deposito con il processo amministrativo telematico (Pat) è possibile fino alle ore 24.00 ma se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12 (id est, l’orario previsto per i depositi prima dell’entrata in vigore del Pat), si considera – limitatamente ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo.
In altri termini, il termine ultimo di deposito alle ore 12 permane, anche all’indomani dell’entrata in vigore del Pat, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del Collegio giudicante.
Concretizzando tale principio nella pratica: a) se è depositata alle ore 13 dell’ultimo giorno utile, ai sensi del comma 1 dell’art. 73 c.p.a., una memoria la stessa non può essere tenuta in considerazione perché non sono rispettati i termini a difesa, salva la possibilità per la parte autrice del deposito tardivo di chiedere un rinvio della trattazione della questione e sempre che il Collegio ritenga ne sussistano i presupposti (analogo discorso vale per il deposito di documenti); …» (Consiglio di Stato, Sezione III, 24/05/2018, n. 3136); sicché, nella specie, il deposito documentale di parte ricorrente del 10/11/2025 alle ore 23:57:16, si considera – “limitatamente ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali” – effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo;
Rilevato, tuttavia, che parte ricorrente ha chiesto, per tale ragione, un rinvio della trattazione dell’istanza cautelare e ritenuti sussistenti i presupposti per disporre il chiesto rinvio della trattazione dell’istanza cautelare, a garanzia dei termini a difesa, nonché della corretta organizzazione del lavoro del Collegio giudicante, anche considerata la tardiva produzione documentale effettuata in atti (anche) dal Comune di Marano l’11/11/2025 alle ore 17:20:55 e alle ore 19:51:01; ».
Il 17/11/2025, la ricorrente ha depositato in giudizio un’altra memoria di replica a seguito della costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli in data 05 e 07/11/2025, e delle memorie e della documentazione depositate dalla controinteressata Inwit S.p.A. in data 27/10/2025, e di quella rilasciata il 28/10/2025 dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Area Metropolitana di Napoli a seguito della richiesta di accesso formulata dalla ricorrente in data 02/08/2025, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il 24/11/2025, Inwit S.p.A. ha depositato in giudizio una memoria di replica alla memoria depositata dalla ricorrente in data 17/11/2025, insistendo, innanzitutto, sull’eccezione di inammissibilità del ricorso e, comunque, sulla infondatezza del ricorso, chiedendo il rigetto del ricorso e della contestuale istanza cautelare.
Il 25/11/2025, la ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva “ A replica delle brevi memorie depositate da INWIT in data 24.11.2025, unitamente al “provvedimento di chiusura positiva della pratica” ”, nella quale ha ribadito (i) la questione assorbente, relativa al mancato rispetto degli obblighi di pubblicizzazione previsti dall’art. 44, co. 5 D. Lgs 259/2003, (ii) che, nella specie, non vi è “ alcun provvedimento autorizzativo emesso dal Comune in quanto l’atto di assenso che viene richiamato sia dal Comune che da INWIT è, in realtà, una mera “annotazione” che in data 17.06.2025, verosimilmente il responsabile dell’istruttoria SUAP, ha provveduto ad inserire nel campo “note” del format presente sul fascicolo informatico SUAP, come si rileva dallo screen della schermata video depositata agli atti di causa (cfr, doc. sub 11 depositato dal Comune di Marano di Napoli, e doc. sub. 2 allegato da INWIT) ”, e (iii) che l’Autorizzazione richiesta dalla Società controinteressata, ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del Codice delle Comunicazioni, non sia neppure perfezionata “ per silentium ”, in quanto “ nel caso di specie, è indubbio, per espressa ammissione dello stesso Comune di Marano di Napoli, che la Commissione Locale Paesaggio non fosse più operante e, quindi, impossibilitata ad esprimere parere ” ed è “ altresì, indubbio, che le altre Amministrazioni pure interessate dalla Conferenza dei Servizi, quali l’ENAC e l’Aeronautica Militare ”, l’ASL NAPOLI 2 NORD, l’Autorità di Bacino per l’Appennino Meridionale, e il Genio Civile non siano state proprio convocate.
Nella Camera di Consiglio del 27/11/2025, dopo la discussione orale della causa (chiamata congiuntamente alla causa di cui al ricorso R.G. n. -OMISSIS-), il Presidente di questa Sezione ha avvisato le parti della possibilità di decidere la causa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
2. - Ciò premesso, in via preliminare, deve essere, anzitutto, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse ad agire della ricorrente sollevata dalla Società controinteressata Inwit S.p.A. e dal Comune resistente, in ragione della mancata allegazione a dimostrazione della vicinitas e della mancanza di prova dell’effettivo pregiudizio, reale e concreto subito a causa della realizzazione ed installazione dell’impianto in parola.
Infatti, nella fattispecie, premesso che non risulta utilmente contestata da parte del Comune resistente la sussistenza della vicinitas , a fronte della documentazione prodotta dalla ricorrente (certificato di residenza, rilievi distanze estratti da Google Maps), va ribadita (anche) la sussistenza dell’interesse ad agire della ricorrente, alla stregua di quanto già affermato da questa Sezione (riprendendo un precedente del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1200/2024) nella sentenza n. 3064 del 13/05/2024, ovvero che “ la verifica va condotta pur sempre sulla base degli elementi desumibili dal ricorso, prescindendo dall’accertamento effettivo della (sussistenza della situazione giuridica e della) lesione che il ricorrente afferma di aver subito, nel senso che va verificato che la situazione giuridica soggettiva affermata possa aver subito una lesione ma non anche che abbia subito una lesione, poiché questo secondo accertamento attiene al merito della lite. … Il ragionamento intorno all’interesse al ricorso, inteso come uno stato di fatto, si lega quindi necessariamente all’utilità ricavabile dalla tutela di annullamento e dall’effetto ripristinatorio; utilità che a sua volta è in funzione e specchio del pregiudizio sofferto. Tale pregiudizio, a fronte di un intervento di trasformazione del territorio, viene rinvenuto dalla condivisa giurisprudenza nel possibile deprezzamento dell’immobile, confinante o comunque contiguo, ovvero nella compromissione dei beni della salute e dell’ambiente in danno di coloro che sono in durevole rapporto con la zona interessata ” (come lamentato nel ricorso introduttivo del presente giudizio).
3. - Nel merito, il Tribunale ritiene fondata e assorbente la censura formulata da parte ricorrente con il primo motivo di gravame, incentrata sulla violazione dell’art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 259/2003 (ex art. 87, comma 4, C.C.E.) - rubricato « Nuovi impianti - Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici » - nella parte in cui prevede “ Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto ”, essendo rimasta incontestata la allegata circostanza della omessa pubblicizzazione dell’istanza di Inwit per l'installazione di una nuova stazione radio base per rete di telefonia mobile per la realizzazione di una nuova infrastruttura di proprietà della INWIT S.P.A. (per successiva ospitalità di impianti di telefonia mobile VODAFONE), con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, nel Comune di Marano di Napoli (NA), in Via -OMISSIS-, sul fondo distinto in N.C.T. Comune di Marano di Napoli, al foglio -OMISSIS- p.lla -OMISSIS-, se non attraverso la (non sufficiente) pubblicazione del provvedimento del Dirigente del S.U.A.P. prot. n. -OMISSIS-, con cui è stata indetta la conferenza di servizi asincrona e semplificata, sull’albo pretorio comunale on-line dal 24/03/2025 all’08/04/2025; omissione che ha compromesso la partecipazione degli interessati, tra i quali la odierna ricorrente, al procedimento e la possibilità di contribuire alla formazione del contenuto del provvedimento finale. In particolare, afferma parte ricorrente che “ nel caso di specie, proprio per la mancata pubblicità della procedura avviata a seguito della richiesta di INWIT SP.A. e della mancata pubblicazione del progetto, l’Amministrazione Comunale non ha preso in considerazione né le questioni di fatto obiettivamente esistenti nel caso di specie, in ragione della vicinitas dei fondi della sig.ra AE AN, odierna ricorrente, in presenza di una zona ad elevato rischio idraulico e idrogeologico, né del suo diritto alla tutela dei propri fondi e delle proprietà immobiliari della stessa, oltreché del suo diritto alla salute, che avrebbero potuto essere dedotte dall’interessata in sede di partecipazione procedimentale, in ipotesi potendo condurre a un esito differente ed alla delocalizzazione dell’antenna ”, e ciò non è stato utilmente contestato dalle parti resistenti.
Osserva, in particolare, il Collegio che questa Sezione, nel precedente sopra citato (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII, 13/05/2024, n. 3064, richiamato anche da T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII, n. 4798 del 27/06/2025, n. 6005 del 01/09/2025 e n. 7474 del 19/11/2025), ha già affermato che « “la giurisprudenza si è più volte pronunciata sulla necessità di rispettare il precetto contenuto nella norma suddetta, al fine di mettere in condizione i soggetti interessati di partecipare al procedimento volto al rilascio del titolo abilitativo, precisando che, in assenza di specifiche prescrizioni in ordine alle modalità delle forme pubblicitarie da adottare, l’Amministrazione è comunque tenuta a prediligere quella che si riveli più idonea, nel caso concreto, a rendere nota la pendenza del procedimento ai cittadini che ne vogliano prendere parte.
È previsto che le istanze aventi ad oggetto l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici debbano essere preventivamente pubblicizzate a cura dello "sportello locale", all’evidente scopo di sensibilizzare la popolazione coinvolta e di consentire la partecipazione degli interessati al processo decisionale relativo alla localizzazione della nuova infrastruttura.
La giurisprudenza amministrativa ha escluso addirittura l’idoneità della sola pubblicazione all’albo pretorio a soddisfare il requisito della pubblicizzazione dell’istanza previsto dall’art. 87, comma 4, citato, poiché non ne garantisce la conoscibilità all’esterno degli uffici comunali, non agevola l’individuazione del procedimento pendente e la consultazione degli atti (T.A.R. Liguria sent. n. 198/2016 del 24.2.2016; Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 2005, n. 1773; T.A.R. Liguria, sez. I, 29 gennaio 2014, n. 165). (…) Né può sostenersi, che la violazione in questione sarebbe sanabile ai sensi dell’art. 21 octies comma 2 l. n. 241/1990. L’applicabilità dell’art. 21 octies alla fattispecie in parola è stata esclusa, da questa Sezione, nel medesimo precedente già citato, relativo ad un caso analogo: "16.3. - L’omissione in parola non può essere superata facendo applicazione del regime della cosiddetta sanatoria giurisprudenziale ex art. 21 octies della legge n.241/1990, dovendosi escludere l’applicabilità di tale regime (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 29 dicembre 2008, n. 3758).
Nell’economia del procedimento di autorizzazione all’installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, la pubblicizzazione dell’istanza non costituisce, infatti, un adempimento meramente formale, ma è funzionale all’attuazione di un principio di democraticità del processo decisionale che non consente deroghe di sorta.
… Né risulta possibile addurre, per escludere la rilevanza viziante dell’omissione, la pretesa ineluttabilità dell’esito del procedimento, poiché non è possibile formulare una sorta di prognosi postuma in ordine ai contenuti e alla valenza degli apporti partecipativi eventualmente garantiti da adeguate forme di pubblicità.
… L’art. 87, comma 4, citato, ha prescritto una formalità di carattere procedimentale che deve comunque precedere il provvedimento abilitativo alla realizzazione dell’impianto, con conseguente obbligo dell’amministrazione di emendare il procedimento relativo all’istanza dal rilevato vizio.
… In conclusione, l’impugnato atto di assenso implicito alla realizzazione del nuovo impianto è viziato e, pertanto, deve essere annullato, a causa del mancato adempimento da parte dell’amministrazione dell’onere di pubblicità, previsto dalla legge ed essenziale nell’ambito del procedimento." (Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 7430/2018; in senso analogo Tar Campania Napoli, Sez. VII, n. 3523/2020).
[ ..omissis ..]
La ratio di tale obbligo di pubblicità, in una materia così “sensibile” e “delicata” come l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici è stata ben illustrata nella sentenza impugnata, vale a dire l’esigenza di sensibilizzare la popolazione coinvolta e di consentire la partecipazione degli interessati al processo decisionale. Insomma, la ratio dell’obbligo di pubblicità è in funzione dei cittadini potenzialmente interessati dall’installazione” - Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 8436/2023, che ha confermato la pronuncia della Sezione n. 7230/2022 ».
Né colgono nel segno le difese articolate sul punto dalla Società controinteressata Inwit S.p.a. nella memoria difensiva del 27/10/2025, in cui ha evidenziato “ che, per come ammesso dalla stessa ricorrente (v. pag. 7 del ricorso), il provvedimento del Dirigente del SUAP prot. n. -OMISSIS-, con cui è stata indetta la conferenza di servizi, è stato pubblicato sull’albo pretorio comunale on-line a partire dal 24.3.2025. Per cui, la ricorrente (al pari degli altri cittadini), anche in assenza della pubblicizzazione dell’istanza, attraverso la pubblicizzazione dell’indizione della conferenza di servizi, con la pubblicazione sull’albo pretorio comunale on-line, ha avuto comunque modo di partecipare alla conferenza medesima (potendo chiedere di esservi ammessa) e, quindi, al procedimento sin dalla sua fase iniziale, per far valere le proprie ragioni ”, in quanto, secondo la giurisprudenza prevalente e condivisa da questa Sezione, la pubblicazione dell’istanza sull’albo pretorio comunale on line non è sufficiente a garantirne un’idonea pubblicizzazione, “ poiché non ne garantisce la conoscibilità all’esterno degli uffici comunali, non agevola l’individuazione del procedimento pendente e la consultazione degli atti (T.A.R. Liguria sent. n. 198/2016 del 24.2.2016; Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 2005, n. 1773; T.A.R. Liguria, sez. I, 29 gennaio 2014, n. 165) ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII, 31/12/2018, n. 7430) – a fortiori nel caso di specie in cui oggetto della suddetta modalità di pubblicazione non è stata l’istanza di autorizzazione unica di Inwit, ma l’indizione della conferenza di servizi asincrona e semplificata – tanto è vero che la ricorrente afferma (e ciò non è specificamente contestato) di avere appreso solo a seguito dell’esposizione della cartellonistica di cantiere apposta sulla Via del Mare, altezza civico n. 100 che a pochi passi dal proprio fondo individuato dalla p.lla 207 sarebbero iniziati i lavori di installazione della nuova infrastruttura per le telecomunicazioni in questione.
Ciò premesso - in disparte la questione della avvenuta formazione o meno del silenzio - assenso sull’istanza di autorizzazione unica di Inwit, che la Società controinteressata ha comunicato in autocertificazione il 16/06/2025 come da documentazione versata in atti (ma che pare da escludersi non risultando essere state convocate in Conferenza di servizi tutte le Amministrazioni interessate dall’installazione in questione) e in disparte la possibilità di qualificare o meno quale provvedimento autorizzativo emesso dal Comune resistente la comunicazione di presa d’atto in merito al silenzio assenso del 17/06/2025 (che, comunque, non costituisce “ in alcun modo rilascio di autorizzazione formale da parte dell’Ufficio ”, come correttamente affermato nella nota comunale del 18/11/2025 (versata in atti) di chiarimenti in merito all’operazione di chiusura positiva della pratica datata 17/06/2025) - sussiste il denunciato vizio procedimentale, poiché l’Amministrazione resistente non ha informato la popolazione locale circa la proposizione dell’istanza relativa all’impianto per cui è causa, limitandosi alla semplice pubblicazione all’albo pretorio on line dell’indizione della conferenza di servizi asincrona e semplificata (modalità che, comunque, aderendo al menzionato orientamento giurisprudenziale, non è stata sufficiente a garantirne un’idonea pubblicizzazione), e l’omissione in parola non può essere superata facendo applicazione del regime della cosiddetta sanatoria giurisprudenziale ex art. 21 octies della legge n. 241/1990, dovendosi escludere l’applicabilità di tale regime (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 29 dicembre 2008, n. 3758), in base alla giurisprudenza prevalente e condivisibile sopra richiamata. Ciò in quanto, nell’economia del procedimento di autorizzazione all’installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, la pubblicizzazione dell’istanza non costituisce un adempimento meramente formale, ma è funzionale all’attuazione di un principio di democraticità del processo decisionale che non consente deroghe di sorta e nè risulta possibile addurre, per escludere la rilevanza viziante dell’omissione, la pretesa ineluttabilità dell’esito del procedimento, poiché non è possibile formulare una sorta di prognosi postuma in ordine ai contenuti e alla valenza degli apporti partecipativi eventualmente garantiti da adeguate forme di pubblicità.
Peraltro, a dimostrazione di quanto sopra, nel particolare caso di specie è accaduto che, a seguito di segnalazione della ricorrente relativa alla “ realizzazione opere edilizie su territorio vincolato in Marano di Napoli, alla Via del Mare, altezza civico n. 100 - Richiesta Adozione provvedimenti ”, trasmessa il giorno 11/08/2025 ed assunta agli atti il giorno 12/08/2025 con nota prot. n. 18913, la Soprintendenza (che “ ha già espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera con nota n. 19534-P del 28/08/2025, a condizione che tutti i lavori interferenti con il suolo siano eseguiti mediante l'impiego di mezzo meccanico provvisto di benna liscia e in regime di assistenza scientifica qualificata da un archeologo professionista di I fascia in possesso dei requisiti previsti dal D.M n. 244 del 20/05/2019 ”), con nota prot. 20471 del 10/09/2025 (recante in oggetto “ Comune di Marano di Napoli (NA): via del Mare n. 100, loc. Città Giardino - Fgl. -OMISSIS- p.11a -OMISSIS-; Proprietà: fondo terreno di proprietà dei Sig.ri -OMISSIS-e -OMISSIS-; Segnalazione da parte della Sig.ra AE AN riguardo la realizzazione di una stazione radio base per installazione di un impianto di telefonia; Riscontro segnalazione e richiesta di informazioni ”), ha chiesto al Comune di Marano di Napoli “ di rivedere la propria posizione autorizzativa e di voler provvedere per quanto di competenza per le opere realizzate in assenza di parere preventivo da parte di quest'Ufficio, nel pieno rispetto delle posizioni urbanistiche e di tutela giuridicamente rilevanti ”.
4. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, il ricorso va accolto e, di conseguenza, va disposto l’annullamento dell'autorizzazione, di cui agli articoli 43, 44, 45 e 49 del d.lgs. n. 259 del 2003 eventualmente rilasciata dal Comune di Marano di Napoli e/o comunque formatasi per silentium in data 16 -17/06/2025 (a prescindere da ogni considerazione circa l’effettiva formazione di un provvedimento tacito in assenza dei suoi presupposti di legge) , per l'installazione di una nuova stazione radio base per rete di telefonia mobile per la realizzazione di una nuova infrastruttura di proprietà della INWIT S.P.A. (per successiva ospitalità di impianti di telefonia mobile VODAFONE), con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, nel Comune di Marano di Napoli (NA), in Via -OMISSIS-, sul fondo distinto in N.C.T. Comune di Marano di Napoli, al foglio -OMISSIS- p.lla -OMISSIS-, e, degli altri atti amministrativi impugnati.
Ne consegue, come effetto conformativo della presente sentenza, il divieto di prosecuzione dei lavori e/o di attivazione della stazione radio base, ovvero la disattivazione e spegnimento degli impianti radioelettrici, rimanendo rimessa alla fase esecutiva l’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.
5. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste in solido a carico del Comune resistente e delle due Società controinteressate (nella misura di 1/3 - un terzo - ciascuno nei rapporti interni), e sono liquidate come da dispositivo in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore Avv. -OMISSIS- dichiaratosi attributario, mentre sussistono i presupposti per compensare le spese nei confronti del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche considerato che le predette Amministrazioni statali si sono difese in giudizio con una mera memoria di stile, e nei confronti di A.R.P.A. Campania – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, Regione Campania – Direzione Pianificazione Territoriale – Paesaggistica Area Metropolitana di Napoli, Enav S.p.A. e Presidenza del Consiglio dei Ministri, che non si sono costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l’efficacia dell'autorizzazione, di cui agli articoli 43, 44, 45 e 49 del d.lgs. n. 259 del 2003 eventualmente rilasciata dal Comune di Marano di Napoli e/o comunque formatasi per silentium in data 16-17/06/2025, per l'installazione della nuova stazione radio base di che trattasi e degli altri atti amministrativi impugnati (con conseguente divieto di prosecuzione dei lavori e/o di attivazione della stazione radio base, ovvero la disattivazione e spegnimento degli impianti radioelettrici).
Condanna il Comune di Marano di Napoli e le Società controinteressate, Inwit S.p.a. e Vodafone Italia S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , in solido fra loro, al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (Tremila/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. Giacomo Ranucci.
Compensa le spese nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA UR DA, Presidente
MA Grazia D'Alterio, Consigliere
NN TE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN TE | MA UR DA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.