Sentenza breve 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 17/04/2026, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00523/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00185/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 185 del 2026, proposto da
AR CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Pascucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Accademia di Belle Arti di Urbino, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
- del Bando di selezione per titoli per la formazione di graduatoria d’istituto per l’insegnamento di “Tecniche per la Pittura (AFAM080)” per l’anno accademico 2025/2026, pubblicato in data 17 dicembre 2025, nella parte in cui, all’art. 2, co. 2, non prevede tra i requisiti di ammissione, in alternativa al possesso del diploma accademico di secondo livello, il possesso di una specifica esperienza professionale di almeno tre anni di insegnamento nella medesima disciplina e presso la medesima istituzione, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la delibera del Consiglio Accademico n. 8 del 10 settembre 2025 e la futura graduatoria che verrà approvata all’esito della procedura;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. GI RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente impugna il bando di selezione per titoli per la formazione di graduatoria d’istituto per l’insegnamento di “Tecniche per la Pittura (AFAM080)” per l’anno accademico 2025/2026, pubblicato in data 17 dicembre 2025 dall’Accademia delle Belle arti resistente, nella parte in cui, all’art. 2, co. 2, non prevede tra i requisiti di ammissione, in alternativa al possesso del diploma accademico di secondo livello, il possesso di una specifica esperienza professionale di almeno tre anni di insegnamento nella medesima disciplina e presso la medesima istituzione. Impugna altresì ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la delibera del Consiglio Accademico n. 8 del 10 settembre 2025 e la futura graduatoria che verrà approvata all’esito
della procedura.
Il ricorrente espone di non avere potuto inviare la domanda mediante la procedura elettronica prevista per la mancanza di diploma accademico richiesta dal bando impugnato. Lamenta quindi la paradossale situazione per cui un docente, ritenuto idoneo dalla stessa Amministrazione a ricoprire l'incarico per quattro anni consecutivi e che sta attualmente svolgendo il medesimo corso, si vede preclusa la mera possibilità di candidarsi per la stessa posizione a causa di un requisito formale.
Per quanto sopra contesta la relativa disposizione del bando di concorso per violazione dell’art. 97 Cost; violazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508; eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà. violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
A detta del ricorrente, l’applicazione rigida e formalistica del requisito di cui all’art. 2, comma 2, del bando condurrebbe ad un esito manifestamente irragionevole, poiché l’Amministrazione ha escluso dalla procedura un candidato la cui professionalità non solo risulta astrattamente idonea, bensì è stata concretamente, reiteratamente e positivamente verificata dalla stessa Accademia, attraverso il conferimento di incarichi annuali per il medesimo insegnamento e per più anni accademici consecutivi. L’Amministrazione avrebbe esercitato la propria discrezionalità in modo apodittico e privo di adeguata istruttoria, omettendo di valutare se – e in che misura – l’esperienza di servizio maturata dal ricorrente potesse assolvere, in via sostanziale, alla medesima funzione selettiva del titolo di studio richiesto dal bando. La clausola del bando impugnata violerebbe altresì i principi generali che governano il reclutamento nel pubblico impiego e, in particolare, nel settore dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) omettendo di considerare una categoria di soggetti (quella dei docenti con pregressa e specifica esperienza di servizio, tra cui rientra l’odierno ricorrente) la cui professionalità è già stata accertata e positivamente valutata, senza prevedere alcuna equipollenza.
Si è costituito il Ministero dell'Università e della Ricerca, resistendo al ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 12 marzo 2026 il ricorso, sussistendone i presupposti, è stato trattenuto per la decisione ai sensi dell’art. 60 CPA.
1 In primo luogo va respinta la richiesta di estromissione del Ministero dell’Università e della Ricerca, alla luce di poteri di supervisione sull’attività delle Accademie delle Belle Arti di cui all’art. 2 comma 3 della legge n. 508/1999.
1 Il ricorso è infondato. Il bando impugnato indice una procedura selettiva pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria d'istituto per il conferimento di un incarico a tempo determinato. Il Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, approvato con DPR 83/2024, entrato in vigore il 5 luglio 2024 e applicabile, per quanto riguarda il reclutamento, dal 2025/2026, prevede la partecipazione alle procedure di reclutamento di coloro che sono in possesso almeno di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli equipollenti conseguiti all'estero (art. 9 del, lettera d).
1.1 Parte ricorrente non ha controdedotto a quanto affermato dall’Amministrazione sul punto nelle proprie difese e non appare in discussione la vigenza del Regolamento e la sua applicazione alla procedura in esame, per cui l’Accademia resistente non poteva che seguire queste disposizioni per l’incarico in oggetto.
2 Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto.
2.1 La recente entrata in vigore della disciplina citata consente l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MM RO, Presidente
GI RU, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI RU | Renata MM RO |
IL SEGRETARIO