TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 17/04/2026, n. 523
TAR
Sentenza breve 17 aprile 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di requisiti di ammissione alternativi al diploma accademico di secondo livello

    Il ricorso è infondato poiché il bando impugnato indice una procedura selettiva pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria d'istituto per il conferimento di un incarico a tempo determinato. Il Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, approvato con DPR 83/2024, entrato in vigore il 5 luglio 2024 e applicabile, per quanto riguarda il reclutamento, dal 2025/2026, prevede la partecipazione alle procedure di reclutamento di coloro che sono in possesso almeno di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli equipollenti conseguiti all'estero (art. 9 del, lettera d). La parte ricorrente non ha controdedotto a quanto affermato dall’Amministrazione sul punto nelle proprie difese e non appare in discussione la vigenza del Regolamento e la sua applicazione alla procedura in esame, per cui l’Accademia resistente non poteva che seguire queste disposizioni per l’incarico in oggetto.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere

    Il ricorso è infondato poiché il bando impugnato indice una procedura selettiva pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria d'istituto per il conferimento di un incarico a tempo determinato. Il Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, approvato con DPR 83/2024, entrato in vigore il 5 luglio 2024 e applicabile, per quanto riguarda il reclutamento, dal 2025/2026, prevede la partecipazione alle procedure di reclutamento di coloro che sono in possesso almeno di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli equipollenti conseguiti all'estero (art. 9 del, lettera d). La parte ricorrente non ha controdedotto a quanto affermato dall’Amministrazione sul punto nelle proprie difese e non appare in discussione la vigenza del Regolamento e la sua applicazione alla procedura in esame, per cui l’Accademia resistente non poteva che seguire queste disposizioni per l’incarico in oggetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 17/04/2026, n. 523
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 523
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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