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Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2023, n. 17965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17965 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di AN MO, nato a [...] il [...], contro la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 15.3.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il GUP presso il Tribunale di Bellino, in data 11.3.2021, aveva riconosciuto MO AN responsabile dei fatti di truffa ed appropriazione indebita a lui ascritti ai capi 1), 3), 4) e 5) dell'imputazione e, ritenuto il vincolo della continuazione, escluse la aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n.
2 -bis cod. pen. e la recidiva, Penale Sent. Sez. 2 Num. 17965 Anno 2023 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 11/04/2023 applicata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena finale di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili ed equitativamente liquidati con le spese;
2. ricorre per cassazione il difensore del AN deducendo: 2.1 nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale: con riguardo all'art. 640 cod. pen.: rileva che né nella vicenda relativa ai coniugi EL e IN né, tantomeno, in quella di don CE, sono ravvisabili gli estremi dell'artificio e del raggiro e, perciò il delitto di truffa;
ripercorre, perciò, la prima delle due vicende segnalando come fossero circostanze rispondenti al vero non soltanto il suo recente divorzio ma, anche, la precarietà delle sue condizioni economiche che lo avevano indotto a chiedere prestiti a diverse persone con il timore di poter perdere l'affidamento delle figlie e nella convinzione di poter restituire quanto ottenuto;
erronea applicazione dell'art. 646 cod. pen.: rileva che il delitto di appropriazione indebita si ara erizza per l'esercizio, sulla cosa di cui l'agente abbia il possesso legittim poteri superiori rispetto a quelli corrispondenti al titolo e spettanti esclusivamente al proprietario;
segnala che, nel caso di specie, siffatto requisito non era ravvisabile dal momento che l'imputato aveva ricevuto la moto ed i caschi per effettuare una prova e non aveva mai esorbitato dai limiti propri del titolo per il quale ne aveva ricevuto la disponibilità; né, aggiunge, la condotta era animata dal dolo di fattispecie;
erronea individuazione del trattamento sanzionatorio: rileva l'eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche oltre che del beneficio della sospensione condizionale che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, ben poteva essere concesso atteso che la condanna precedente, intervenuta nel 2007, era ormai estinta ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen.; 2.2 nullità della sentenza per violazione della legge penale: inosservanza degli artt. 61, comma 1, n. 7 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.: rileva che in nessuno dei casi esaminati e per i quali è intervenuta condanna sussistevano le condizioni per ritenere la aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.; segnala che gli importi oggetto della ritenuta truffa erano pari ad euro 19.000 per i coniugi EL e IN, 16.000 euro per la sig.ra Dal Col ed euro 14.000 per DO CE e che la Corte ha giustificato la conferma della aggravante con le parole delle persone offese che avevano riferito trattarsi di gran parte o di -"( 2 tutti i loro risparmi;
rileva che la valutazione circa la aggravante deve avere ad oggetto, in primo luogo, l'entità del bene o dei valori e solo in seconda battuta le condizioni economiche della persona offesa e va motivata in termini che non possono coincidere con le parole di quest'ultima; inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla prova della conoscenza del termine di restituzione della res nella vicenda qualificata in termini di appropriazione indebita: rileva che nella vicenda sopra indicata non è mai emersa la prova della conoscenza, da parte dell'imputato, di un termine per la restituzione di quanto ricevuto laddove la formulazione di richieste prima verbali e poi per iscritto da parte del legale rappresentante della SP srl rappresenta un mero assunto di parte;
2.3 nullità della sentenza per mancanza di motivazione: motivazione per relationem: rileva che la Corte di appello si è riportata, in punto di qualificazione dei fatti in termini di illecito penale, alle considerazioni svolte dal primo giudice senza alcuna ulteriore argomentazione propria;
mancanza grafica di singoli elementi esplicativi riguardanti le statuizioni civili: rileva che la Corte di appello non ha motivato in ordine al motivo di gravame che era stato articolato dalla difesa in punto di difetto di prova circa il danno morale liquidato dai primo giudice nella misura di euro 5.000; 2.4 nullità della sentenza per illogicità della motivazione: illogicità nella determinazione della pena: rileva la contraddittorietà della motivazione del primo giudice che, dopo aver escluso la recidiva e ritenuto gli altri due reati l'uno estinto e l'altro di contenuta gravità, ha tuttavia quantificato la pena sulla considerazione della gravità del fatto e dei precedenti penali dell'imputato; segnala che siffatta incongruità non è stata sanata dalla Corte di appello che non ha concesso né le attenuanti generiche né il beneficio della sospensione condizionale invocando, a tal fine, una giurisprudenza in tema di indulto;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che, con riguardo al primo motivo, la Corte di appello, con motivazione congrua e logica, ha evidenziato la condotta tenuta dal ricorrente che, influendo sulla volontà delle vittime cui prospettava un bisogno urgente e fasullo, aveva indotto costoro ad erogarAsomme di denaro frutto di un comportamento decettivo e non relegabile nel perimetro dell'inadempimento civilistico;
segnala, con riguardo al secondo motivo, che la Corte territoriale ha ben delineato il momento in cui era intervenuta la interversione del possesso facendo riferimento alla 3 scadenza del tempo connaturato alla disponibilità del mezzo ottenuto dal ricorrente;
quanto al terzo motivo, osserva che i giudici di merito, con motivazione congrua ed insindacabile, hanno ritenuto di non poter rinvenire alcun elemento positivamente apprezzabile per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come, anche, per addivenire ad una mitigazione della pena la cui entità, motivatamente superiore al minimo edittale, non consentita, unitamente a quelle preesistenti, di fruire del beneficio della sospensione condizionale;
4. la difesa del AN ha trasmesso le proprie conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate o, comunque, non consentite in questa sede. 1. Pur deducendo violazione di legge penale e vizio di motivazione sulla sussistenza degli estremi del delitto di truffa, infatti, la difesa propone censure estranee al perimetro delle questioni suscettibili di essere dedotte in sede di legittimità. Il ricorrente denunzia la insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice;
in tal modo, tuttavia, lungi dal declinare un vizio di legittimità, la doglianza finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, pur utilizzando percorsi diversi, sono stati tuttavia concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, infatti, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - così come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale. Il motivo di ricorso, perciò, pur evocando profili di violazione di legge e vizio di motivazione si risolve, in realtà, nel sollecitare una rivalutazione degli elementi acquisiti, certamente non consentita in questa sede, avendo i giudici di appello sorretto la loro decisione sulla scorta di apprezzamenti di merito sottratti, in 4 quanto sostenuti da una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, alla valutazione di questa Corte atteso che il controllo di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui va saggiata la oggettiva tenuta sotto il profilo logico ed argomentativo, restando preclusa in questa sede la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 1.1 I giudici di merito, con valutazione conforme delle medesime emergenze processuali, hanno ben evidenziato la natura truffaldina delle condotte tenute dal AN nei confronti, di volta in volta, di persone anziane, amiche di famiglia, ovvero, come il CE, un sacerdote, indotte a prestargli somme di denaro sulla falsa rappresentazione della urgenza di doverne consegnare degli importi consistenti pena l'allontanamento delle figlie da parte del Tribunale, e corredando tali raggiri con artifizi quali quello di farsi consegnare dalla Dal Col copia della patente di guida della persona offesa con il pretesto di bonificarle la somma avendola invece consegnata ad un concessionario di auto cui il prestito era stato girato. La censura articolata nel ricorso non si confronta con la analitica e puntuale ricostruzione operata dalla Corte territoriale e pretende, come accennato, di operare una rilettura della vicenda in termini ingiustificatamente riduttivi e, in ogni caso, non consentiti in questa sede. 1.2 Anche con riguardo alla imputazione di appropriazione indebita, la censura difensiva si risolve in un tentativo di rilettura della vicenda che non tiene conto di quanto accertato nei due gradi di merito e correttamente esposto nelle sentenze di primo e secondo grado. In particolare, la difesa si è del tutto disinteressata alla motivazione della sentenza impugnata che ha ravvisato l'atto di interversione del possesso nel mantenimento della disponibilità dei beni oltre il lasso di tempo fisiologicamente naturale alla prova della moto considerato che la moto ed i caschi, che erano stati consegnati per una "prova" nel mese di agosto, vennero restituiti soltanto alla fine dell'anno ed all'esito di una procedura di sequestro;
la stessa Corte di appello ha anche sottolineato che l'imputato aveva utilizzato la moto uti dominus, come comprovato dai danni rilevati su di essa, e non come mero detentore precario in vista della "prova" del mezzo da restituire nelle medesime condizioni in cui lo aveva ricevuto. Si tratta di una considerazione del tutto corretta e conforme ai principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il delitto di appropriazione 5 indebita può sussistere sia nel caso in cui l'agente dia alla cosa una destinazione incompatibile con il titolo e con le ragioni del suo possesso sia nel caso in cui egli ometta deliberatamente di restituire la cosa, giacché in entrambe le ipotesi è manifesta la sua volontà di affermare un dominio sulla cosa posseduta (cfr., Sez. 2, n. 44650 del 24/09/2015, Nannei, Rv. 264899 - 01; cfr., anche, Sez. 2 - , n. 37358 del 06/11/2020, Di Marsico, Rv. 280462 - 01, che ha ritenuto integrato il delitto di appropriazione indebita la condotta dell'agente che, ricevuta la merce "in conto visione", la trattenga oltre il termine di un anno dalla consegna senza pagarne il prezzo ovvero assolvere agli obblighi di auto-fatturazione, anche qualora nel contratto manchi l'indicazione di un termine per la restituzione;
cfr., anche Sez. 2 - , n. 6998 del 23/01/2019, De Cotiis, Rv. 275607 - 01, in cui, sempre in applicazione del medesimo principio, si è affermato che nel caso di noleggio di breve durata, allo scadere del termine si configura un obbligo di restituzione tempestiva che, ove non adempiuto in assenza di giustificazioni, si configurata quale interversio possessionis ai sensi dell'art. 646 cod. pen., anche in assenza di una richiesta di restituzione del noleggiatore). 1.3 Manifestamente infondato è, inoltre, il rilievo operato dalla difesa circa la conferma della aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. avendo i giudici di merito correttamente motivato sul punto richiamando le dichiarazioni della EL Col che aveva affermato di "... aver utilizzato tutta la sua liquidità e lo sconfino del conto corrente e di aver dovuto svincolare parte di alcuni investimenti per avere la liquidità e coprire lo sconfino" laddove anche il EL e la IN avevano dichiarato di aver consegnato all'imputato una parte rilevante dei loro risparmi, come pure aveva riferito don CE. È infatti consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui, nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità (cfr., Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015, Di Filippo, Rv. 264543 - 01, in cui la Corte ha ritenuto sussistere l'aggravante con riferimento ad un danno riconnpreso tra 20.000 e 50.000 euro, a prescindere dalla capacità economica delle vittime del reato). 1.4 Manifestamente infondati sono, inoltre, i rilievi operati in ordine al trattamento sanzionatorio avendo la Corte di appello, in termini del tutto congrui e con cui la difesa omette di confrontarsi, ampiamente motivato (cfr., pag. 10 della 6 sentenza) sull'entità della pena-base stabilita sul capo 1) della rubrica dando rilievo alle modalità della condotta che sono state correttamente apprezzate dai giudici di merito come emblematiche anche sotto il profilo soggettivo della intensità del dolo. Analoga motivazione è stata resa dalla Corte di appello quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche mentre incensurabile, in diritto, è la considerazione secondo cui la intervenuta estinzione del reato oggetto di precedente "patteggiamento" osta, comunque, al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale (cfr., sul punto, Sez. 3 - , n. 43095 del 12/10/2021, CEato, Rv. 282377 - 01, in cui la Corte ha spiegato che, ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce;
con?., Sez. 3, n. 23952 del 30/04/2015, Di Pietro, Rv. 263850 - 01). 1.4 Il ricorso, infine, è assolutamente aspecifico laddove non si confronta con la sentenza di appello che ha qualificato il motivo di gravame sul danno morale come del tutto generico e per questa ragione limitandosi a rinviare alle considerazioni - non validamente intaccate - del primo giudice. 2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 1'11.4.2023
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il GUP presso il Tribunale di Bellino, in data 11.3.2021, aveva riconosciuto MO AN responsabile dei fatti di truffa ed appropriazione indebita a lui ascritti ai capi 1), 3), 4) e 5) dell'imputazione e, ritenuto il vincolo della continuazione, escluse la aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n.
2 -bis cod. pen. e la recidiva, Penale Sent. Sez. 2 Num. 17965 Anno 2023 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 11/04/2023 applicata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena finale di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili ed equitativamente liquidati con le spese;
2. ricorre per cassazione il difensore del AN deducendo: 2.1 nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale: con riguardo all'art. 640 cod. pen.: rileva che né nella vicenda relativa ai coniugi EL e IN né, tantomeno, in quella di don CE, sono ravvisabili gli estremi dell'artificio e del raggiro e, perciò il delitto di truffa;
ripercorre, perciò, la prima delle due vicende segnalando come fossero circostanze rispondenti al vero non soltanto il suo recente divorzio ma, anche, la precarietà delle sue condizioni economiche che lo avevano indotto a chiedere prestiti a diverse persone con il timore di poter perdere l'affidamento delle figlie e nella convinzione di poter restituire quanto ottenuto;
erronea applicazione dell'art. 646 cod. pen.: rileva che il delitto di appropriazione indebita si ara erizza per l'esercizio, sulla cosa di cui l'agente abbia il possesso legittim poteri superiori rispetto a quelli corrispondenti al titolo e spettanti esclusivamente al proprietario;
segnala che, nel caso di specie, siffatto requisito non era ravvisabile dal momento che l'imputato aveva ricevuto la moto ed i caschi per effettuare una prova e non aveva mai esorbitato dai limiti propri del titolo per il quale ne aveva ricevuto la disponibilità; né, aggiunge, la condotta era animata dal dolo di fattispecie;
erronea individuazione del trattamento sanzionatorio: rileva l'eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche oltre che del beneficio della sospensione condizionale che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, ben poteva essere concesso atteso che la condanna precedente, intervenuta nel 2007, era ormai estinta ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen.; 2.2 nullità della sentenza per violazione della legge penale: inosservanza degli artt. 61, comma 1, n. 7 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.: rileva che in nessuno dei casi esaminati e per i quali è intervenuta condanna sussistevano le condizioni per ritenere la aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.; segnala che gli importi oggetto della ritenuta truffa erano pari ad euro 19.000 per i coniugi EL e IN, 16.000 euro per la sig.ra Dal Col ed euro 14.000 per DO CE e che la Corte ha giustificato la conferma della aggravante con le parole delle persone offese che avevano riferito trattarsi di gran parte o di -"( 2 tutti i loro risparmi;
rileva che la valutazione circa la aggravante deve avere ad oggetto, in primo luogo, l'entità del bene o dei valori e solo in seconda battuta le condizioni economiche della persona offesa e va motivata in termini che non possono coincidere con le parole di quest'ultima; inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla prova della conoscenza del termine di restituzione della res nella vicenda qualificata in termini di appropriazione indebita: rileva che nella vicenda sopra indicata non è mai emersa la prova della conoscenza, da parte dell'imputato, di un termine per la restituzione di quanto ricevuto laddove la formulazione di richieste prima verbali e poi per iscritto da parte del legale rappresentante della SP srl rappresenta un mero assunto di parte;
2.3 nullità della sentenza per mancanza di motivazione: motivazione per relationem: rileva che la Corte di appello si è riportata, in punto di qualificazione dei fatti in termini di illecito penale, alle considerazioni svolte dal primo giudice senza alcuna ulteriore argomentazione propria;
mancanza grafica di singoli elementi esplicativi riguardanti le statuizioni civili: rileva che la Corte di appello non ha motivato in ordine al motivo di gravame che era stato articolato dalla difesa in punto di difetto di prova circa il danno morale liquidato dai primo giudice nella misura di euro 5.000; 2.4 nullità della sentenza per illogicità della motivazione: illogicità nella determinazione della pena: rileva la contraddittorietà della motivazione del primo giudice che, dopo aver escluso la recidiva e ritenuto gli altri due reati l'uno estinto e l'altro di contenuta gravità, ha tuttavia quantificato la pena sulla considerazione della gravità del fatto e dei precedenti penali dell'imputato; segnala che siffatta incongruità non è stata sanata dalla Corte di appello che non ha concesso né le attenuanti generiche né il beneficio della sospensione condizionale invocando, a tal fine, una giurisprudenza in tema di indulto;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che, con riguardo al primo motivo, la Corte di appello, con motivazione congrua e logica, ha evidenziato la condotta tenuta dal ricorrente che, influendo sulla volontà delle vittime cui prospettava un bisogno urgente e fasullo, aveva indotto costoro ad erogarAsomme di denaro frutto di un comportamento decettivo e non relegabile nel perimetro dell'inadempimento civilistico;
segnala, con riguardo al secondo motivo, che la Corte territoriale ha ben delineato il momento in cui era intervenuta la interversione del possesso facendo riferimento alla 3 scadenza del tempo connaturato alla disponibilità del mezzo ottenuto dal ricorrente;
quanto al terzo motivo, osserva che i giudici di merito, con motivazione congrua ed insindacabile, hanno ritenuto di non poter rinvenire alcun elemento positivamente apprezzabile per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come, anche, per addivenire ad una mitigazione della pena la cui entità, motivatamente superiore al minimo edittale, non consentita, unitamente a quelle preesistenti, di fruire del beneficio della sospensione condizionale;
4. la difesa del AN ha trasmesso le proprie conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate o, comunque, non consentite in questa sede. 1. Pur deducendo violazione di legge penale e vizio di motivazione sulla sussistenza degli estremi del delitto di truffa, infatti, la difesa propone censure estranee al perimetro delle questioni suscettibili di essere dedotte in sede di legittimità. Il ricorrente denunzia la insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice;
in tal modo, tuttavia, lungi dal declinare un vizio di legittimità, la doglianza finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, pur utilizzando percorsi diversi, sono stati tuttavia concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, infatti, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - così come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale. Il motivo di ricorso, perciò, pur evocando profili di violazione di legge e vizio di motivazione si risolve, in realtà, nel sollecitare una rivalutazione degli elementi acquisiti, certamente non consentita in questa sede, avendo i giudici di appello sorretto la loro decisione sulla scorta di apprezzamenti di merito sottratti, in 4 quanto sostenuti da una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, alla valutazione di questa Corte atteso che il controllo di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui va saggiata la oggettiva tenuta sotto il profilo logico ed argomentativo, restando preclusa in questa sede la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 1.1 I giudici di merito, con valutazione conforme delle medesime emergenze processuali, hanno ben evidenziato la natura truffaldina delle condotte tenute dal AN nei confronti, di volta in volta, di persone anziane, amiche di famiglia, ovvero, come il CE, un sacerdote, indotte a prestargli somme di denaro sulla falsa rappresentazione della urgenza di doverne consegnare degli importi consistenti pena l'allontanamento delle figlie da parte del Tribunale, e corredando tali raggiri con artifizi quali quello di farsi consegnare dalla Dal Col copia della patente di guida della persona offesa con il pretesto di bonificarle la somma avendola invece consegnata ad un concessionario di auto cui il prestito era stato girato. La censura articolata nel ricorso non si confronta con la analitica e puntuale ricostruzione operata dalla Corte territoriale e pretende, come accennato, di operare una rilettura della vicenda in termini ingiustificatamente riduttivi e, in ogni caso, non consentiti in questa sede. 1.2 Anche con riguardo alla imputazione di appropriazione indebita, la censura difensiva si risolve in un tentativo di rilettura della vicenda che non tiene conto di quanto accertato nei due gradi di merito e correttamente esposto nelle sentenze di primo e secondo grado. In particolare, la difesa si è del tutto disinteressata alla motivazione della sentenza impugnata che ha ravvisato l'atto di interversione del possesso nel mantenimento della disponibilità dei beni oltre il lasso di tempo fisiologicamente naturale alla prova della moto considerato che la moto ed i caschi, che erano stati consegnati per una "prova" nel mese di agosto, vennero restituiti soltanto alla fine dell'anno ed all'esito di una procedura di sequestro;
la stessa Corte di appello ha anche sottolineato che l'imputato aveva utilizzato la moto uti dominus, come comprovato dai danni rilevati su di essa, e non come mero detentore precario in vista della "prova" del mezzo da restituire nelle medesime condizioni in cui lo aveva ricevuto. Si tratta di una considerazione del tutto corretta e conforme ai principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il delitto di appropriazione 5 indebita può sussistere sia nel caso in cui l'agente dia alla cosa una destinazione incompatibile con il titolo e con le ragioni del suo possesso sia nel caso in cui egli ometta deliberatamente di restituire la cosa, giacché in entrambe le ipotesi è manifesta la sua volontà di affermare un dominio sulla cosa posseduta (cfr., Sez. 2, n. 44650 del 24/09/2015, Nannei, Rv. 264899 - 01; cfr., anche, Sez. 2 - , n. 37358 del 06/11/2020, Di Marsico, Rv. 280462 - 01, che ha ritenuto integrato il delitto di appropriazione indebita la condotta dell'agente che, ricevuta la merce "in conto visione", la trattenga oltre il termine di un anno dalla consegna senza pagarne il prezzo ovvero assolvere agli obblighi di auto-fatturazione, anche qualora nel contratto manchi l'indicazione di un termine per la restituzione;
cfr., anche Sez. 2 - , n. 6998 del 23/01/2019, De Cotiis, Rv. 275607 - 01, in cui, sempre in applicazione del medesimo principio, si è affermato che nel caso di noleggio di breve durata, allo scadere del termine si configura un obbligo di restituzione tempestiva che, ove non adempiuto in assenza di giustificazioni, si configurata quale interversio possessionis ai sensi dell'art. 646 cod. pen., anche in assenza di una richiesta di restituzione del noleggiatore). 1.3 Manifestamente infondato è, inoltre, il rilievo operato dalla difesa circa la conferma della aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. avendo i giudici di merito correttamente motivato sul punto richiamando le dichiarazioni della EL Col che aveva affermato di "... aver utilizzato tutta la sua liquidità e lo sconfino del conto corrente e di aver dovuto svincolare parte di alcuni investimenti per avere la liquidità e coprire lo sconfino" laddove anche il EL e la IN avevano dichiarato di aver consegnato all'imputato una parte rilevante dei loro risparmi, come pure aveva riferito don CE. È infatti consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui, nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità (cfr., Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015, Di Filippo, Rv. 264543 - 01, in cui la Corte ha ritenuto sussistere l'aggravante con riferimento ad un danno riconnpreso tra 20.000 e 50.000 euro, a prescindere dalla capacità economica delle vittime del reato). 1.4 Manifestamente infondati sono, inoltre, i rilievi operati in ordine al trattamento sanzionatorio avendo la Corte di appello, in termini del tutto congrui e con cui la difesa omette di confrontarsi, ampiamente motivato (cfr., pag. 10 della 6 sentenza) sull'entità della pena-base stabilita sul capo 1) della rubrica dando rilievo alle modalità della condotta che sono state correttamente apprezzate dai giudici di merito come emblematiche anche sotto il profilo soggettivo della intensità del dolo. Analoga motivazione è stata resa dalla Corte di appello quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche mentre incensurabile, in diritto, è la considerazione secondo cui la intervenuta estinzione del reato oggetto di precedente "patteggiamento" osta, comunque, al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale (cfr., sul punto, Sez. 3 - , n. 43095 del 12/10/2021, CEato, Rv. 282377 - 01, in cui la Corte ha spiegato che, ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce;
con?., Sez. 3, n. 23952 del 30/04/2015, Di Pietro, Rv. 263850 - 01). 1.4 Il ricorso, infine, è assolutamente aspecifico laddove non si confronta con la sentenza di appello che ha qualificato il motivo di gravame sul danno morale come del tutto generico e per questa ragione limitandosi a rinviare alle considerazioni - non validamente intaccate - del primo giudice. 2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 1'11.4.2023