CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 24470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24470 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: ST NO, nato a [...] allo Ionio il 10/12/1982, avverso la sentenza del 25/05/2022 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PP AD;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato di ricettazione, con adozione dei provvedimenti consequenziali;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Castrovillari emessa il 15 maggio 2019 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di ricettazione, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24470 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 05/04/2023 falso e truffa per avere ottenuto merce da un commerciante pagandola con un assegno circolare che aveva falsificato e che proveniva dal reato di furto. 2. Ricorre per cassazione NO ST, deducendo: 1) vizio della motivazione per non avere la Corte fornito alcuna risposta alla eccezione di prescrizione formulata con le c:onclusioni scritte nel procedimento di appello e che era maturata dopo il deposito dell'atto di appello;
2) violazione di legge per non aver rilevato, nel rispetto del principio del favor rei, l'intervenuta prescrizione prima della sentenza impugnata, tenuto conto della mancanza di prova della ricezione del bene ricettato rispetto ad un reato presupposto di furto avvenuto nel 2010. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato in considerazione di quanto segue. 1.11 ricorrente, nelle conclusioni scritte del processo di appello, aveva eccepito la prescrizione del reato di ricettazione in data antecedente alla sentenza impugnata, circostanza che avrebbe meritato un accertamento di merito, in relazione alle modalità dei fatti - ed, in particolare, alla consumazione del reato presupposto nel 2010 - tenuto conto del principio giuridico secondo cui, ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del "favor rei", in prossimità della data di commissione del reato presupposto (Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307). Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio per la verifica della data di commissione del reato di ricettazione, cui conseguirà il giudizio sulla eventuale prescrizione del reato alla luce del principio richiamato, con le conseguenziali statuizioni in punto di pena, restando fermo, perché non devoluto in questa sede, l'accertamento, da ritenersi definitivo, della responsabilità per il reato di truffa di cui al capo B. 2. Quanto al reato di falso in assegno circolare di cui al capo a), deve rilevarsi d'ufficio (cfr., in proposito, Sez. 2, n. 48552 del 10/09/2018, Barsotti, Rv. 274241; Sez. 5, n. 8735 del 05/12/2017, deo. 2018, Belgrado, Rv. 272511) che, in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, la condotta di falsificazione di un assegno circolare non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, integrando un mero illecito civile, atteso che detto assegno è per sua natura non trasferibile (Sez. 2, n. 29567 del 2 27/03/2019, Bevilacqua, Rv. 276113; Sez. 2, n. 24165 del 2019, non massimata;
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40256 del 2018 Rv. 274651). In altre parole, non solo la falsificazione di un assegno circolare (art. 485 cod.pen.), ma anche l'uso di un assegno circolare falso da parte di chi non abbia concorso nella falsità (art. 489 cod.pen.), deve ritenersi condotta non più prevista dalla legge come reato, in quanto non rientrante nella categoria delle falsità in scritture private previste dal nuovo art. 491 cod.pen., che fa riferimento soltanto al testamento olografo, alla cambiale o ad altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, quali documenti "privati", equiparati agli atti pubblici, la cui falsificazione o il cui uso rimangono penalmente rilevanti. Ciò comporta l'annullamento senza rinvio in ordine a tale reato e l'eliminazione del segmento di pena in continuazione ad esso relativo, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla imputazione di falso di cui al capo A perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena in continuazione di mesi uno di reclusione ed euro 700 di multa. Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di ricettazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo esame e per il trattamento sanzionatorio. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 05.04.2023. Il Consigliere estensore PP AD
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PP AD;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato di ricettazione, con adozione dei provvedimenti consequenziali;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Castrovillari emessa il 15 maggio 2019 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di ricettazione, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24470 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 05/04/2023 falso e truffa per avere ottenuto merce da un commerciante pagandola con un assegno circolare che aveva falsificato e che proveniva dal reato di furto. 2. Ricorre per cassazione NO ST, deducendo: 1) vizio della motivazione per non avere la Corte fornito alcuna risposta alla eccezione di prescrizione formulata con le c:onclusioni scritte nel procedimento di appello e che era maturata dopo il deposito dell'atto di appello;
2) violazione di legge per non aver rilevato, nel rispetto del principio del favor rei, l'intervenuta prescrizione prima della sentenza impugnata, tenuto conto della mancanza di prova della ricezione del bene ricettato rispetto ad un reato presupposto di furto avvenuto nel 2010. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato in considerazione di quanto segue. 1.11 ricorrente, nelle conclusioni scritte del processo di appello, aveva eccepito la prescrizione del reato di ricettazione in data antecedente alla sentenza impugnata, circostanza che avrebbe meritato un accertamento di merito, in relazione alle modalità dei fatti - ed, in particolare, alla consumazione del reato presupposto nel 2010 - tenuto conto del principio giuridico secondo cui, ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del "favor rei", in prossimità della data di commissione del reato presupposto (Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307). Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio per la verifica della data di commissione del reato di ricettazione, cui conseguirà il giudizio sulla eventuale prescrizione del reato alla luce del principio richiamato, con le conseguenziali statuizioni in punto di pena, restando fermo, perché non devoluto in questa sede, l'accertamento, da ritenersi definitivo, della responsabilità per il reato di truffa di cui al capo B. 2. Quanto al reato di falso in assegno circolare di cui al capo a), deve rilevarsi d'ufficio (cfr., in proposito, Sez. 2, n. 48552 del 10/09/2018, Barsotti, Rv. 274241; Sez. 5, n. 8735 del 05/12/2017, deo. 2018, Belgrado, Rv. 272511) che, in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, la condotta di falsificazione di un assegno circolare non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, integrando un mero illecito civile, atteso che detto assegno è per sua natura non trasferibile (Sez. 2, n. 29567 del 2 27/03/2019, Bevilacqua, Rv. 276113; Sez. 2, n. 24165 del 2019, non massimata;
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40256 del 2018 Rv. 274651). In altre parole, non solo la falsificazione di un assegno circolare (art. 485 cod.pen.), ma anche l'uso di un assegno circolare falso da parte di chi non abbia concorso nella falsità (art. 489 cod.pen.), deve ritenersi condotta non più prevista dalla legge come reato, in quanto non rientrante nella categoria delle falsità in scritture private previste dal nuovo art. 491 cod.pen., che fa riferimento soltanto al testamento olografo, alla cambiale o ad altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, quali documenti "privati", equiparati agli atti pubblici, la cui falsificazione o il cui uso rimangono penalmente rilevanti. Ciò comporta l'annullamento senza rinvio in ordine a tale reato e l'eliminazione del segmento di pena in continuazione ad esso relativo, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla imputazione di falso di cui al capo A perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena in continuazione di mesi uno di reclusione ed euro 700 di multa. Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di ricettazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo esame e per il trattamento sanzionatorio. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 05.04.2023. Il Consigliere estensore PP AD