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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 603/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SABINO ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4193/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006907769000 PE-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006907769000 VA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120011189757000 PE-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120011189757000 VA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 259/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
si riportano ai propri atti e ne illustrano le argomentazioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con atto notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e all'Agenzia delle Entrate
D.P. di Caserta, impugnava l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90069077 69/000, notificata in data 01 agosto 2025, nella parte riguardante la prodromica cartella esattoriale n. 028 2012 0011189757 000, indicata come notificata in data 04.01.2013 dell'importo totale di € 3.511,43.
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti a quello oggetto dell'impugnazione e la prescrizione della pretesa impositiva, riguardante PE e VA .
Chiedeva, quindi, l'accoglimento del ricorso e vittoria di spese e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta che produceva documentazione concernente la notifica della cartella di pagamento n. 02820120011189757000 e controdeduceva rivendicando il consolidamento della pretesa impositiva a seguito della mancata impugnazione di detta cartella e la conseguente inammissibilità del ricorso.
Evidenziava, inoltre, che il ricorrente aveva avuto ulteriore conoscenza legale del suo debito a seguito di notifica dell'intimazione di pagamento n. 02820179010559480000.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Si costituiva anche L'agenzia delle Entrate – Riscossione che analogamente rivendicava la regolare notifica degli atti pregressi e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il ricorrente depositava memorie difensive in cui contestava la validità delle notifiche depositate dall'Ufficio, in quanto effettuate a seguito di irreperibilità assoluta ma senza dare atto delle ricerche effettuate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto solo parzialmente.
La controversia ha come oggetto l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90069077 69/000, notificata in data 01 agosto 2025, nella parte in cui fa riferimento alla pregressa cartella esattoriale n. 028 2012
0011189757 000.
Detta cartella aveva costituito oggetto anche dell'intimazione di pagamento n. 028 2017 90105594 80 000 che, sulla scorta degli atti di causa, risulta notificata in data 21.01.2019, mediante deposito presso la Casa
Comunale di Luogo_1 a seguito di irreperibilità relativa del destinatario. In particolare in atti vi è anche la prova documentale dell'invio della Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD), essendo stata depositata la cartolina di ricevimento della relativa Raccomandata A/R n. Num_1, notificata per compiuta giacenza.
La rituale notifica della predetta intimazione, non oggetto di impugnazione da parte del contribuente, ha determinato l'interruzione del termine decennale di prescrizione (trattandosi di tributi erariali) e il consolidamento della pretesa impositiva, con conseguente impossibilità di formulare eccezioni concernenti il merito di detta pretesa e gli eventuali vizi attinenti alla notifica degli atti pregressi.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con riguardo alla somma dovuta a titolo di tributo.
A diversa conclusione deve pervenirsi relativamente alle sanzioni e agli interessi, in quanto per essi è stato superato il termine quinquennale di prescrizione (sul punto: Cass. Ord. n. 23052 in data 11/08/2025), tenuto conto che la notifica dell'atto interruttivo si è perfezionata il 21.01.2019, mentre la notifica dell'atto impugnato
è intervenuta in data 1 agosto 2025.
La reciproca soccombenza costituisce valida ragione per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso limitatamente alle sanzioni e agli interessi. Rigetta nel resto. Spese compensate.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SABINO ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4193/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006907769000 PE-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006907769000 VA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120011189757000 PE-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120011189757000 VA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 259/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
si riportano ai propri atti e ne illustrano le argomentazioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con atto notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e all'Agenzia delle Entrate
D.P. di Caserta, impugnava l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90069077 69/000, notificata in data 01 agosto 2025, nella parte riguardante la prodromica cartella esattoriale n. 028 2012 0011189757 000, indicata come notificata in data 04.01.2013 dell'importo totale di € 3.511,43.
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti a quello oggetto dell'impugnazione e la prescrizione della pretesa impositiva, riguardante PE e VA .
Chiedeva, quindi, l'accoglimento del ricorso e vittoria di spese e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta che produceva documentazione concernente la notifica della cartella di pagamento n. 02820120011189757000 e controdeduceva rivendicando il consolidamento della pretesa impositiva a seguito della mancata impugnazione di detta cartella e la conseguente inammissibilità del ricorso.
Evidenziava, inoltre, che il ricorrente aveva avuto ulteriore conoscenza legale del suo debito a seguito di notifica dell'intimazione di pagamento n. 02820179010559480000.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Si costituiva anche L'agenzia delle Entrate – Riscossione che analogamente rivendicava la regolare notifica degli atti pregressi e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il ricorrente depositava memorie difensive in cui contestava la validità delle notifiche depositate dall'Ufficio, in quanto effettuate a seguito di irreperibilità assoluta ma senza dare atto delle ricerche effettuate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto solo parzialmente.
La controversia ha come oggetto l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90069077 69/000, notificata in data 01 agosto 2025, nella parte in cui fa riferimento alla pregressa cartella esattoriale n. 028 2012
0011189757 000.
Detta cartella aveva costituito oggetto anche dell'intimazione di pagamento n. 028 2017 90105594 80 000 che, sulla scorta degli atti di causa, risulta notificata in data 21.01.2019, mediante deposito presso la Casa
Comunale di Luogo_1 a seguito di irreperibilità relativa del destinatario. In particolare in atti vi è anche la prova documentale dell'invio della Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD), essendo stata depositata la cartolina di ricevimento della relativa Raccomandata A/R n. Num_1, notificata per compiuta giacenza.
La rituale notifica della predetta intimazione, non oggetto di impugnazione da parte del contribuente, ha determinato l'interruzione del termine decennale di prescrizione (trattandosi di tributi erariali) e il consolidamento della pretesa impositiva, con conseguente impossibilità di formulare eccezioni concernenti il merito di detta pretesa e gli eventuali vizi attinenti alla notifica degli atti pregressi.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con riguardo alla somma dovuta a titolo di tributo.
A diversa conclusione deve pervenirsi relativamente alle sanzioni e agli interessi, in quanto per essi è stato superato il termine quinquennale di prescrizione (sul punto: Cass. Ord. n. 23052 in data 11/08/2025), tenuto conto che la notifica dell'atto interruttivo si è perfezionata il 21.01.2019, mentre la notifica dell'atto impugnato
è intervenuta in data 1 agosto 2025.
La reciproca soccombenza costituisce valida ragione per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso limitatamente alle sanzioni e agli interessi. Rigetta nel resto. Spese compensate.